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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 575/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabiana Screpante - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Ponzano di Fermo, Viale Trieste n.63;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fara LI PE (CH) il 11/9/1999 (atto trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, N. 9, Parte II, Serie A) – di cui è stata dichiarata la separazione con decreto di omologa n. 2398/2018 del 27/4/2018 emesso dal Tribunale di Fermo e dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato Persona_1
pagina 1 di 4 il 6/9/2001) e (nata il [...]). Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - Parte_1 Parte_2 Parte_2 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...], alla quale è stato nominato ADS con decreto n. 1804/2024 VG Persona_2 emesso dal Tribunale di Macerata) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Montegiorgio, via Spontini n. 16, insieme al figlio Parte_1
nato a [...] il [...], maggiorenne non ancora economicamente indipendente. Persona_1
3) La signora continuerà ad abitare presso l'abitazione di PE SA VA Parte_2
(MC) alla Contrada Aiello n. 195, insieme alla figlia nata il [...], maggiorenne non Persona_2 ancora economicamente indipendente.
4) Si precisa che alla figlia è stato nominato dal Tribunale di Macerata un amministratore di Persona_2 sostegno nella persona dell'Avv. Verdicchio Alessandro, con decreto n. 1804/2024 R.V.G. (all. doc. 3). Stante il fatto che la figlia percepisce una pensione di invalidità di €343,66, le relative somme continueranno a essere Per_2 percepite dall'amministratore di sostegno per far fronte alle esigenze della stessa.
5) Il mantenimento ordinario dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti, è a Per_1 Per_2 carico dei rispettivi genitori collocatari. Pertanto, al mantenimento ordinario del figlio provvederà il signor Per_1
mentre al mantenimento ordinario della figlia provvederà la signora Pt_1 Per_2 Parte_2
6) I ricorrenti si impegnano a collaborare per la migliore gestione dei figli, in particolare per quanto riguarda la ragazza stabiliscono che la ragazza starà con il padre, nella casa di Montegiorgio, a week end alterni (dal Per_2 venerdì sera alla domenica sera).
pagina 2 di 4 7) Le eventuali spese straordinarie dei figli verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Le stesse dovranno essere concordate e documentate, come previsto dal Protocollo distrettuale per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 a cui si rimanda.
8) I ricorrenti si danno atto che non ricorre alcun obbligo reciproco di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
9) Le parti rinunciano fin da ora a impugnare ogni capo dell'emananda sentenza, dichiarando ex art. 329 c.p.c. di accettare incondizionatamente e totalmente ogni condizione e patto delle presenti conclusioni.
10) Per effetto di tali patti, le parti convengono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 27/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Fara LI PE (CH) il 11/9/1999 (atto trascritto nei Parte_2
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, N. 9, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara LI PE affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 575/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabiana Screpante - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Ponzano di Fermo, Viale Trieste n.63;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fara LI PE (CH) il 11/9/1999 (atto trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, N. 9, Parte II, Serie A) – di cui è stata dichiarata la separazione con decreto di omologa n. 2398/2018 del 27/4/2018 emesso dal Tribunale di Fermo e dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato Persona_1
pagina 1 di 4 il 6/9/2001) e (nata il [...]). Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - Parte_1 Parte_2 Parte_2 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...], alla quale è stato nominato ADS con decreto n. 1804/2024 VG Persona_2 emesso dal Tribunale di Macerata) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Montegiorgio, via Spontini n. 16, insieme al figlio Parte_1
nato a [...] il [...], maggiorenne non ancora economicamente indipendente. Persona_1
3) La signora continuerà ad abitare presso l'abitazione di PE SA VA Parte_2
(MC) alla Contrada Aiello n. 195, insieme alla figlia nata il [...], maggiorenne non Persona_2 ancora economicamente indipendente.
4) Si precisa che alla figlia è stato nominato dal Tribunale di Macerata un amministratore di Persona_2 sostegno nella persona dell'Avv. Verdicchio Alessandro, con decreto n. 1804/2024 R.V.G. (all. doc. 3). Stante il fatto che la figlia percepisce una pensione di invalidità di €343,66, le relative somme continueranno a essere Per_2 percepite dall'amministratore di sostegno per far fronte alle esigenze della stessa.
5) Il mantenimento ordinario dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti, è a Per_1 Per_2 carico dei rispettivi genitori collocatari. Pertanto, al mantenimento ordinario del figlio provvederà il signor Per_1
mentre al mantenimento ordinario della figlia provvederà la signora Pt_1 Per_2 Parte_2
6) I ricorrenti si impegnano a collaborare per la migliore gestione dei figli, in particolare per quanto riguarda la ragazza stabiliscono che la ragazza starà con il padre, nella casa di Montegiorgio, a week end alterni (dal Per_2 venerdì sera alla domenica sera).
pagina 2 di 4 7) Le eventuali spese straordinarie dei figli verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Le stesse dovranno essere concordate e documentate, come previsto dal Protocollo distrettuale per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 a cui si rimanda.
8) I ricorrenti si danno atto che non ricorre alcun obbligo reciproco di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
9) Le parti rinunciano fin da ora a impugnare ogni capo dell'emananda sentenza, dichiarando ex art. 329 c.p.c. di accettare incondizionatamente e totalmente ogni condizione e patto delle presenti conclusioni.
10) Per effetto di tali patti, le parti convengono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 27/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Fara LI PE (CH) il 11/9/1999 (atto trascritto nei Parte_2
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, N. 9, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara LI PE affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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