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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23770/2023 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO il 18.09.1981
Residente VIA GARIBALDI, 4 2001 INVERUNO (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con gli avv.ti PERFETTI NICOLO' E PIZZORNO RAFFAELLA ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a CILINDRI (TANZANIA) il 10.06.1978
Residente CP_2
codice fiscale C.F._2
resistente contumace
pagina 1 di 6 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Divorzio giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18.8.2015 a Dar Es
Salaam (Tanzania) e trascritto nel registro dello stato civile presso il Comune di Milano, repertorio atto n. 15 p.
2. s.c. anno 2016 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
-confermare le condizioni della separazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 giugno 2023 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 18/8/15 a Dar Es Salaam in Tanzania, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di
Milano anno 2016, n.15, parte II serie C), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore nato il [...], con collocamento del medesimo presso di sé, di prevedere il Persona_1
contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma ritenuta di giustizia, nonché di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 23 novembre 2023 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente non costituito e non presente personalmente, sentita la parte ricorrente, ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento e che non vede dal 2018; ritenuto anche che rendendosi irreperibile la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere
pagina 2 di 6 necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost.
e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente;
ritenuto in ragione delle esigenze di vita e formazione del figlio minore quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori e l'irreperibilità del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità giugno 2023), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 3 di 6 1)AFFIDA il figlio minore nato a MAGENTA [...], in [...]_1
esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via Garibaldi n.
4. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato i difensori della ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori della ricorrente hanno precisato come in ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/12/23.
Con sentenza definitiva n. 94/2024 del 20.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024 è stato dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento del minore in via Controparte_1
esclusiva alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via Garibaldi n. 4, regolamentazione della frequentazione paterna previo accordo con la madre, obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma di omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole.
Con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/1970 e successive modifiche art. 3 n. 2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
pagina 4 di 6 Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
96/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 23/01/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. ,
Ulteriori domande relative alla prole
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, regolamentazione della frequentazione paterna e contributo al mantenimento del minore, così come chiesto dalla parte ricorrente.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 18/8/15 a Dar Es Salaam in Tanzania, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
comune di Milano anno 2021, n.,15 parte II serie C);
2) Conferma l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, presso Controparte_1
la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via
Garibaldi n.
4. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a pagina 5 di 6 tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio da far avvenire previo accordo con la madre, l'obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
3)Conferma l'obbligo a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
4) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui registri dello
Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23770/2023 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO il 18.09.1981
Residente VIA GARIBALDI, 4 2001 INVERUNO (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con gli avv.ti PERFETTI NICOLO' E PIZZORNO RAFFAELLA ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a CILINDRI (TANZANIA) il 10.06.1978
Residente CP_2
codice fiscale C.F._2
resistente contumace
pagina 1 di 6 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Divorzio giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18.8.2015 a Dar Es
Salaam (Tanzania) e trascritto nel registro dello stato civile presso il Comune di Milano, repertorio atto n. 15 p.
2. s.c. anno 2016 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
-confermare le condizioni della separazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 giugno 2023 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 18/8/15 a Dar Es Salaam in Tanzania, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di
Milano anno 2016, n.15, parte II serie C), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore nato il [...], con collocamento del medesimo presso di sé, di prevedere il Persona_1
contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma ritenuta di giustizia, nonché di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 23 novembre 2023 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente non costituito e non presente personalmente, sentita la parte ricorrente, ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento e che non vede dal 2018; ritenuto anche che rendendosi irreperibile la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere
pagina 2 di 6 necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost.
e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente;
ritenuto in ragione delle esigenze di vita e formazione del figlio minore quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori e l'irreperibilità del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità giugno 2023), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 3 di 6 1)AFFIDA il figlio minore nato a MAGENTA [...], in [...]_1
esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via Garibaldi n.
4. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato i difensori della ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori della ricorrente hanno precisato come in ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/12/23.
Con sentenza definitiva n. 94/2024 del 20.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024 è stato dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento del minore in via Controparte_1
esclusiva alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via Garibaldi n. 4, regolamentazione della frequentazione paterna previo accordo con la madre, obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma di omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole.
Con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/1970 e successive modifiche art. 3 n. 2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali ha confermato le condizioni della separazione;
ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
pagina 4 di 6 Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
96/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 23/01/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. ,
Ulteriori domande relative alla prole
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, regolamentazione della frequentazione paterna e contributo al mantenimento del minore, così come chiesto dalla parte ricorrente.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 18/8/15 a Dar Es Salaam in Tanzania, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
comune di Milano anno 2021, n.,15 parte II serie C);
2) Conferma l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, presso Controparte_1
la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Inveruno, via
Garibaldi n.
4. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a pagina 5 di 6 tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio da far avvenire previo accordo con la madre, l'obbligo posto a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
3)Conferma l'obbligo a carico della parte resistente di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, la somma omnicomprensiva di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole;
4) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui registri dello
Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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