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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dott. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice nell'ambito del procedimento rubricato al n. R.G. 1717/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione della separazione personale consensuale di:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Angela Scelsi
Sul riscontro dell'intervenuto deposito, in data 28 maggio 2024, di note sostitutive di udienza, il procedimento veniva riservato per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, previa esplicitazione del contenuto precettivo delle singole condizioni personali e patrimoniali della separazione, nel rassegnare le proprie conclusioni, chiedevano che venisse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Le condizioni della convenzione separativa, di cui all'originario ricorso per separazione consensuale, risultano conformi a legge, sicché non sussiste alcun vizio o impedimento legale ostativo all'omologazione.
Il Collegio deve, quindi, prendere atto sic et simpliciter della persistenza, all'attualità, della concorde volontà dei coniugi, dalla cui unione sono nati i figli,
(06.09.2008) e (24.01.2014), di separarsi alle condizioni di Per_1 Per_2 cui all'atto introduttivo del procedimento introdotto con domanda a firma congiunta.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento separativo, distinto dal n. R.G.
1717/2024, introdotto con ricorso a firma congiunta, depositato il 27 marzo 2024, così provvede:
OMOLOGA, a norma del combinato disposto degli artt. 158 c.c. e 473-bis.51 c.p.c, le condizioni separative, afferenti alla separazione personale consensuale di Parte_1
e , coniugi in virtù di matrimonio civile, celebrato in Modugno Parte_2
(BA), in data 26 giugno 2008 (Atto n. 19, Parte I, anno 2008);
ACCERTA e DICHIARA che le predette condizioni separative, oggi omologate, sono quelle di cui alla convenzione trasfusa nel corpo del ricorso introduttivo, testualmente denominato dalle parti “Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi ex art.
158 c.c.”, depositato telematicamente il 27 marzo 2024;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data
10 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone