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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 384/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 384 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ovvero ) in persona Parte_1 Parte_2
d ante p.t., hini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Sordillo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2196/2024, pubblicata in data 22/02/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro depositato il 7.7.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il diniego amministrativo di sgravio del 6.7.2023 e, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE: Rilevare d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.615, comma 1 e 2, c.p.c. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art.100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. (…) in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
La società proponeva opposizione al diniego di sgravio avente ad oggetto, per quanto d'interesse nel presente giudizio, le seguenti pendenze erariali:
- avviso di addebito n. 397 2013 00146206 20 000 del 9.12.2013 di €
25.465,57, notificato il 20.01.2014, per contributi Gestione Separata, Committenti/Associati, periodo da febbraio a giugno 2012;
- avviso di addebito n. 397 2014 00294864 47 000 del 23.12.2014 di € 31.464,06, notificato il 19.02.2015, per contributi Gestione Separata,
Committenti/Associati, periodo da gennaio a luglio 2013;
- avviso di addebito n. 397 2015 00012115 01 000 del 23.05.2015 di €
12.406,61, notificato il 30.05.2015, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da maggio 2014 a gennaio 2015; 3
- avviso di addebito n. 397 2015 00198887 29 000 del 9.12.2015 di € 5.156,02, notificato il 19.12.2015, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, periodo da giugno a luglio 2015;
- avviso di addebito n. 397 2015 00200001 27 000 del 9.12.2015 di €
32.964,95, notificato il 23.12.2015, per i contributi Gestione Separata: Committenti/Associati, periodo da gennaio a giugno 2014;
- avviso di addebito n. 397 2016 00000437 24 000 del 23.01.2016 di € 5.390,74, notificato il 05.03.2016, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, periodo da agosto a settembre 2015;
- cartella di pagamento n. 097 2015 0133044161 000.
La società, premettendo di aver proposto l'istanza amministrativa di sgravio al fine di non vedersi inibiti i pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione ex art.48-bis d.P.R. n.602/1973, nonché preclusa la possibilità di procedere alla compensazione dei propri crediti come da D.L. n.
78/2010, a supporto delle proprie ragioni: - rivendicava, richiamando giurisprudenza di legittimità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare qualsiasi atto contenente pretese tributarie o erariali non validamente notificate e delle quali il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, su richiesta, dal concessionario;
- eccepiva l'inesistenza delle notifiche a mezzo pec;
- assumeva che la legge n. 215/2021 opera esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e si rivolge esclusivamente al processo impugnatorio tributario, non già al rito lavoro e civile ove si spiega una mera azione di accertamento negativo del credito;
- eccepiva la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, dei crediti reclamati, nonché l'assenza delle notificazioni dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi, nonché l'inesistenza dei ruoli;
- rappresentava la rilevabilità d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica degli atti impugnati, nonché
l'esistenza della prescrizione anche successiva all'eventuale notifica dei titoli ex articolo 615 c.p.c..
Il Tribunale, nella contumacia dell' con la sentenza indicata in CP_1 epigrafe dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso l'iter normativo e l'orientamento giurisprudenziale sull'impugnativa dell'estratto di ruolo e sull'interesse alla 4
relativa azione, formatosi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3bis del d.l. 146/2021 conv. nella l. 215/2021, rilevava: «Il caso di specie, ossia l'opposizione al diniego di sgravio, non differisce dall'opposizione all'estratto di ruolo, di cui costituisce una modalità, sostanziandosi in un'opposizione avverso il ruolo solo diversamente denominata e suscettibile di produrre gli stessi effetti alluvionali nel contenzioso previdenziale che la Corte Costituzionale prima ed il legislatore poi hanno inteso arginare con
l'emanazione dell'art.
3-bis del DL. n. 146/21, convertito dalla Legge. n.215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73. Risulta d'altronde del tutto carente l'allegazione attorea circa la ricorrenza di uno di quei casi in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione, ossia i casi in cui
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione risolvendosi l'impugnazione nella mera doglianza di una situazione di incertezza».
Avverso tale decisione la società propone appello chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.
615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., (…) in favore dello scrivente Avvocato distrattario”. 5
L'appellante lamenta: I) l'omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; II) l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni;
III) sul rilievo d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica ex art.139 c.pc. e ss e la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Inoltre, sostiene che la sentenza sarebbe errata nell'avere dichiarato inammissibile il ricorso, poiché - a suo dire - il rigetto dell'istanza di sgravio avrebbe superato il divieto di impugnazione, assumendo che la legge n. 215/2021 avrebbe riguardo esclusivamente l'estratto di ruolo nell'ambito del processo tributario.
Resiste con memoria l' rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti conferita all'Avv. Francesca Bianchini per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con conseguente difetto di legittimazione processuale della
[...] ed inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_2
- IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE, dichiarare il ricorso introdotto dalla nammissibile, attesa la non autonoma impugnabilità del Controparte_2 provvedimento recante il diniego di sgravio per manifesta insussistenza di interesse ad agire.
- IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE, disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e/o la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. del Concessionario della Riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento agli atti compiuti CP_1 successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'istanza di sgravio.
- NEL MERITO, (…) rigettare il gravame proposto dalla Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza n. 2196/2024 (…).
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E , accertare e Parte_3 dichiarare la pretesa creditoria dell' con riferimento a tutte le somme che risulteranno CP_1 dovute in corso di causa.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione della documentazione prodotta dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c. CP_1
- SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213
c.p.c., si insiste affinché il Giudicante adito consenta e/o ordini al Concessionario di Riscossione di esibire copia della notifica di tutti gli atti connessi e/o conseguenti alla iscrizione a ruolo e alla notifica dei sei avvisi di addebito sottesi all'istanza di sgravio (avvisi 6
di addebito n. 397 2013 00146206 20 000, n. 397 2014 00294864 47 000, n. 397 2015 00012115 01 000, n. 397 2015 00198887 29 000, n. 397 2015 00200001
27 000 e n. 397 2016 00000437 24 000) ivi comprese le istanze di dilazione/rateazione presentate dalla nonché il prospetto Controparte_2 dei pagamenti eseguiti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
All'udienza di discussione del 21.06.2024, veniva verbalizzata la seguente dichiarazione: “Parte appellante, in relazione alla eccezione dell' e su CP_1 richiesta della Corte, dichiara che per errore è stata depositata in atti la procura rilasciata da soggetto estraneo alla società appellante”; Parte_4 pertanto la Corte concedeva alle parti termine per note.
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è inammissibile e, comunque, infondato e va dunque respinto.
In via preliminare, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. (vd. SS.UU. n. 2075/2024 e n. 2077/2024) questa Corte deve rilevare l'assenza di una valida procura defensionale e la conseguente inammissibilità del gravame
(nonché del ricorso originario).
La procura alle liti depositata in primo grado e meramente riproposta nel presente giudizio con l'aggiunta della dicitura: “anche quale l.r.p.t. della
” dal punto di vista letterale risulta poco comprensibile Controparte_3 oltre che quasi illeggibile per la grafica e il carattere utilizzati.
Nella procura, inoltre, figura il nominativo di , senza Parte_4
l'indicazione dei dati dello stesso, né il codice fiscale e nessun riferimento alla società ed ai poteri di rappresentanza dello stesso. Ulteriormente, nessun apporto è stato fornito o è rinvenibile nell'intestazione degli atti introduttivi del giudizio, ricorso in primo grado e appello, nei quali è stata indicata ed individuata la e non la come proponente, Parte_1 Controparte_2 nonostante verso quest'ultima sussistono i debiti erariali oggetto di richiesta di annullamento giudiziario Tanto più che nel ricorso in primo grado la partita iva societaria trascritta risulta errata in quanto alla stessa mancherebbe un numero. 7
A ben vedere anche la richiesta di sgravio è stata effettuata a nome della e non . Parte_1 Controparte_2
Da ultimo, non si sottace che la procura riproposta nel presente gravame è la medesima prodotta in primo grado, cui è stata solamente aggiunta a penna la dicitura: “Anche quale l.r.t.p. della ” e segue Controparte_3 firma/sigla illeggibile, s'immagina per l'autentica, ciò non vale a sanare l'originaria procura stante anche la non riferibilità agli atti.
Dunque la difesa dell'appellante non ha prodotto nel presente gravame una valida procura alle liti e ciò sia dal punto formale che sostanziale, in violazione delle norme codicistiche sulla formazione e produzione nonché autenticazione degli atti analogici e digitali;
contravvenendo alle garanzie e tutele in tema di valida rappresentanza processuale e sostanziale dell'assistito.
Nel caso di specie - tralasciando le questioni di corretta identificazione dei soggetti (nominativo della società e del legale rappresentante, individuazione fiscale degli stessi e poteri di rappresentanza) sembrerebbe che inizialmente l'avv. Bianchini abbia autenticato digitalmente la firma analogica di e, in fase di mera riproposizione della stessa, su ordine Parte_4 della Corte, ha autenticato analogicamente una mera stampa della medesima procura, senza – a quanto pare – nessun intervento del legale rappresentante della società che, nel frattempo, come da visura da ultimo depositata, era anche mutato.
In risposta all'invito della Corte, l'appellante ha ridepositato il 30.11.2024 una procura priva di qualsiasi riferimento a uno o più giudizi determinati Tale procura generale risulta conferita con riguardo a ogni procedimento causa controversia e lite, e quindi capace di coprire ogni giudizio nella sua interezza, compresa la fase di gravame e l'eventuale giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tale procura non è apposta in calce al ricorso in appello in quanto rilasciata su supporto cartaceo separato e trasmessa dal difensore in copia informatica autenticata, come detto dapprima con firma digitale e poi analogica, ma non virtualmente congiunta al ricorso con la modalità informatiche indicate dal decreto ministeriale numero 44 del 2011. 8
Invero, l'art. 13 del D.M. n.44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche stabiliscono che i documenti informatici sono trasmessi dagli utenti esterni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario all'interno della busta telematica. Ne consegue, secondo un orientamento assolutamente univoco della giurisprudenza di legittimità e di merito, che la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale, come nel caso di specie, è considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato, ovvero se inserita nella busta telematica con il quale l'atto è depositato.
Nel caso di specie tale condizione difetta totalmente poiché la procura non è mai stata inserita nella busta telematica con la quale l'atto è stato depositato, nè allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è stato notificato. Si consideri, altresì, che nella notifica dell'appello all' quest'ultimo non riceveva il decreto di fissazione dell'udienza e CP_1 nemmeno la procura, atteso che unitamente all'appello veniva inviata una sentenza del Tribunale di Milano.
Difettando, quindi, qualsivoglia collegamento con l'atto cui accede, la procura defensionale non può essere considerata come apposta in calce ad esso. Infatti, la validità della procura speciale discende dalla sua collocazione topografica (nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso).
La procura defensionale rilasciata in atto separato, certamente non congiunta telematicamente all'atto al momento del suo deposito (e cioè inserita nella busta telematica contenente il ricorso depositata), né congiunta all'atto al momento della notifica (quindi allegata al messaggio PEC con il quale l'atto è stato notificato) non può considerarsi apposta in calce e quindi validamente autenticata mediante la sottoscrizione da parte del difensore. Le considerazioni che precedono consentono di prescindere dal difetto, palese, di qualsivoglia collegamento tra il contenuto della procura di cui si controverte e il ricorso cui la stessa dovrebbe riferirsi (menzionando la procura in oggetto, genericamente, ogni controversia, procedimento, causa o lite, anche dinanzi la 9
Corte di Cassazione, e quindi palesandosi più come una procura generale che come una procura speciale al difensore poi costituito).
Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto e deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della natura meramente processuale della pronuncia, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL OZ
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 384/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 384 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ovvero ) in persona Parte_1 Parte_2
d ante p.t., hini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Sordillo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2196/2024, pubblicata in data 22/02/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro depositato il 7.7.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il diniego amministrativo di sgravio del 6.7.2023 e, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE: Rilevare d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.615, comma 1 e 2, c.p.c. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art.100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. (…) in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
La società proponeva opposizione al diniego di sgravio avente ad oggetto, per quanto d'interesse nel presente giudizio, le seguenti pendenze erariali:
- avviso di addebito n. 397 2013 00146206 20 000 del 9.12.2013 di €
25.465,57, notificato il 20.01.2014, per contributi Gestione Separata, Committenti/Associati, periodo da febbraio a giugno 2012;
- avviso di addebito n. 397 2014 00294864 47 000 del 23.12.2014 di € 31.464,06, notificato il 19.02.2015, per contributi Gestione Separata,
Committenti/Associati, periodo da gennaio a luglio 2013;
- avviso di addebito n. 397 2015 00012115 01 000 del 23.05.2015 di €
12.406,61, notificato il 30.05.2015, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da maggio 2014 a gennaio 2015; 3
- avviso di addebito n. 397 2015 00198887 29 000 del 9.12.2015 di € 5.156,02, notificato il 19.12.2015, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, periodo da giugno a luglio 2015;
- avviso di addebito n. 397 2015 00200001 27 000 del 9.12.2015 di €
32.964,95, notificato il 23.12.2015, per i contributi Gestione Separata: Committenti/Associati, periodo da gennaio a giugno 2014;
- avviso di addebito n. 397 2016 00000437 24 000 del 23.01.2016 di € 5.390,74, notificato il 05.03.2016, per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, periodo da agosto a settembre 2015;
- cartella di pagamento n. 097 2015 0133044161 000.
La società, premettendo di aver proposto l'istanza amministrativa di sgravio al fine di non vedersi inibiti i pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione ex art.48-bis d.P.R. n.602/1973, nonché preclusa la possibilità di procedere alla compensazione dei propri crediti come da D.L. n.
78/2010, a supporto delle proprie ragioni: - rivendicava, richiamando giurisprudenza di legittimità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare qualsiasi atto contenente pretese tributarie o erariali non validamente notificate e delle quali il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, su richiesta, dal concessionario;
- eccepiva l'inesistenza delle notifiche a mezzo pec;
- assumeva che la legge n. 215/2021 opera esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e si rivolge esclusivamente al processo impugnatorio tributario, non già al rito lavoro e civile ove si spiega una mera azione di accertamento negativo del credito;
- eccepiva la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, dei crediti reclamati, nonché l'assenza delle notificazioni dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi, nonché l'inesistenza dei ruoli;
- rappresentava la rilevabilità d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica degli atti impugnati, nonché
l'esistenza della prescrizione anche successiva all'eventuale notifica dei titoli ex articolo 615 c.p.c..
Il Tribunale, nella contumacia dell' con la sentenza indicata in CP_1 epigrafe dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso l'iter normativo e l'orientamento giurisprudenziale sull'impugnativa dell'estratto di ruolo e sull'interesse alla 4
relativa azione, formatosi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3bis del d.l. 146/2021 conv. nella l. 215/2021, rilevava: «Il caso di specie, ossia l'opposizione al diniego di sgravio, non differisce dall'opposizione all'estratto di ruolo, di cui costituisce una modalità, sostanziandosi in un'opposizione avverso il ruolo solo diversamente denominata e suscettibile di produrre gli stessi effetti alluvionali nel contenzioso previdenziale che la Corte Costituzionale prima ed il legislatore poi hanno inteso arginare con
l'emanazione dell'art.
3-bis del DL. n. 146/21, convertito dalla Legge. n.215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73. Risulta d'altronde del tutto carente l'allegazione attorea circa la ricorrenza di uno di quei casi in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione, ossia i casi in cui
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione risolvendosi l'impugnazione nella mera doglianza di una situazione di incertezza».
Avverso tale decisione la società propone appello chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.
615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., (…) in favore dello scrivente Avvocato distrattario”. 5
L'appellante lamenta: I) l'omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; II) l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni;
III) sul rilievo d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica ex art.139 c.pc. e ss e la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Inoltre, sostiene che la sentenza sarebbe errata nell'avere dichiarato inammissibile il ricorso, poiché - a suo dire - il rigetto dell'istanza di sgravio avrebbe superato il divieto di impugnazione, assumendo che la legge n. 215/2021 avrebbe riguardo esclusivamente l'estratto di ruolo nell'ambito del processo tributario.
Resiste con memoria l' rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti conferita all'Avv. Francesca Bianchini per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con conseguente difetto di legittimazione processuale della
[...] ed inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_2
- IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE, dichiarare il ricorso introdotto dalla nammissibile, attesa la non autonoma impugnabilità del Controparte_2 provvedimento recante il diniego di sgravio per manifesta insussistenza di interesse ad agire.
- IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE, disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e/o la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. del Concessionario della Riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento agli atti compiuti CP_1 successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'istanza di sgravio.
- NEL MERITO, (…) rigettare il gravame proposto dalla Controparte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza n. 2196/2024 (…).
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E , accertare e Parte_3 dichiarare la pretesa creditoria dell' con riferimento a tutte le somme che risulteranno CP_1 dovute in corso di causa.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione della documentazione prodotta dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c. CP_1
- SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213
c.p.c., si insiste affinché il Giudicante adito consenta e/o ordini al Concessionario di Riscossione di esibire copia della notifica di tutti gli atti connessi e/o conseguenti alla iscrizione a ruolo e alla notifica dei sei avvisi di addebito sottesi all'istanza di sgravio (avvisi 6
di addebito n. 397 2013 00146206 20 000, n. 397 2014 00294864 47 000, n. 397 2015 00012115 01 000, n. 397 2015 00198887 29 000, n. 397 2015 00200001
27 000 e n. 397 2016 00000437 24 000) ivi comprese le istanze di dilazione/rateazione presentate dalla nonché il prospetto Controparte_2 dei pagamenti eseguiti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
All'udienza di discussione del 21.06.2024, veniva verbalizzata la seguente dichiarazione: “Parte appellante, in relazione alla eccezione dell' e su CP_1 richiesta della Corte, dichiara che per errore è stata depositata in atti la procura rilasciata da soggetto estraneo alla società appellante”; Parte_4 pertanto la Corte concedeva alle parti termine per note.
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è inammissibile e, comunque, infondato e va dunque respinto.
In via preliminare, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. (vd. SS.UU. n. 2075/2024 e n. 2077/2024) questa Corte deve rilevare l'assenza di una valida procura defensionale e la conseguente inammissibilità del gravame
(nonché del ricorso originario).
La procura alle liti depositata in primo grado e meramente riproposta nel presente giudizio con l'aggiunta della dicitura: “anche quale l.r.p.t. della
” dal punto di vista letterale risulta poco comprensibile Controparte_3 oltre che quasi illeggibile per la grafica e il carattere utilizzati.
Nella procura, inoltre, figura il nominativo di , senza Parte_4
l'indicazione dei dati dello stesso, né il codice fiscale e nessun riferimento alla società ed ai poteri di rappresentanza dello stesso. Ulteriormente, nessun apporto è stato fornito o è rinvenibile nell'intestazione degli atti introduttivi del giudizio, ricorso in primo grado e appello, nei quali è stata indicata ed individuata la e non la come proponente, Parte_1 Controparte_2 nonostante verso quest'ultima sussistono i debiti erariali oggetto di richiesta di annullamento giudiziario Tanto più che nel ricorso in primo grado la partita iva societaria trascritta risulta errata in quanto alla stessa mancherebbe un numero. 7
A ben vedere anche la richiesta di sgravio è stata effettuata a nome della e non . Parte_1 Controparte_2
Da ultimo, non si sottace che la procura riproposta nel presente gravame è la medesima prodotta in primo grado, cui è stata solamente aggiunta a penna la dicitura: “Anche quale l.r.t.p. della ” e segue Controparte_3 firma/sigla illeggibile, s'immagina per l'autentica, ciò non vale a sanare l'originaria procura stante anche la non riferibilità agli atti.
Dunque la difesa dell'appellante non ha prodotto nel presente gravame una valida procura alle liti e ciò sia dal punto formale che sostanziale, in violazione delle norme codicistiche sulla formazione e produzione nonché autenticazione degli atti analogici e digitali;
contravvenendo alle garanzie e tutele in tema di valida rappresentanza processuale e sostanziale dell'assistito.
Nel caso di specie - tralasciando le questioni di corretta identificazione dei soggetti (nominativo della società e del legale rappresentante, individuazione fiscale degli stessi e poteri di rappresentanza) sembrerebbe che inizialmente l'avv. Bianchini abbia autenticato digitalmente la firma analogica di e, in fase di mera riproposizione della stessa, su ordine Parte_4 della Corte, ha autenticato analogicamente una mera stampa della medesima procura, senza – a quanto pare – nessun intervento del legale rappresentante della società che, nel frattempo, come da visura da ultimo depositata, era anche mutato.
In risposta all'invito della Corte, l'appellante ha ridepositato il 30.11.2024 una procura priva di qualsiasi riferimento a uno o più giudizi determinati Tale procura generale risulta conferita con riguardo a ogni procedimento causa controversia e lite, e quindi capace di coprire ogni giudizio nella sua interezza, compresa la fase di gravame e l'eventuale giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tale procura non è apposta in calce al ricorso in appello in quanto rilasciata su supporto cartaceo separato e trasmessa dal difensore in copia informatica autenticata, come detto dapprima con firma digitale e poi analogica, ma non virtualmente congiunta al ricorso con la modalità informatiche indicate dal decreto ministeriale numero 44 del 2011. 8
Invero, l'art. 13 del D.M. n.44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche stabiliscono che i documenti informatici sono trasmessi dagli utenti esterni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario all'interno della busta telematica. Ne consegue, secondo un orientamento assolutamente univoco della giurisprudenza di legittimità e di merito, che la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale, come nel caso di specie, è considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato, ovvero se inserita nella busta telematica con il quale l'atto è depositato.
Nel caso di specie tale condizione difetta totalmente poiché la procura non è mai stata inserita nella busta telematica con la quale l'atto è stato depositato, nè allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è stato notificato. Si consideri, altresì, che nella notifica dell'appello all' quest'ultimo non riceveva il decreto di fissazione dell'udienza e CP_1 nemmeno la procura, atteso che unitamente all'appello veniva inviata una sentenza del Tribunale di Milano.
Difettando, quindi, qualsivoglia collegamento con l'atto cui accede, la procura defensionale non può essere considerata come apposta in calce ad esso. Infatti, la validità della procura speciale discende dalla sua collocazione topografica (nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso).
La procura defensionale rilasciata in atto separato, certamente non congiunta telematicamente all'atto al momento del suo deposito (e cioè inserita nella busta telematica contenente il ricorso depositata), né congiunta all'atto al momento della notifica (quindi allegata al messaggio PEC con il quale l'atto è stato notificato) non può considerarsi apposta in calce e quindi validamente autenticata mediante la sottoscrizione da parte del difensore. Le considerazioni che precedono consentono di prescindere dal difetto, palese, di qualsivoglia collegamento tra il contenuto della procura di cui si controverte e il ricorso cui la stessa dovrebbe riferirsi (menzionando la procura in oggetto, genericamente, ogni controversia, procedimento, causa o lite, anche dinanzi la 9
Corte di Cassazione, e quindi palesandosi più come una procura generale che come una procura speciale al difensore poi costituito).
Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto e deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della natura meramente processuale della pronuncia, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL OZ
( F.to dig.te)