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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa
A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2223 R.G.A.C., anno 2024, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio Parte_1
dell'avv. Mario Spina, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Domenica Feola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.3.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 14/24, con la quale il G.d.P. di Guardia
Sanframondi aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.8961/23 del
. Parte_1
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui statuiva che “Decisivo ed assorbente ai fini della decisione si è rivelata l'eccezione concernente la illegittimità della violazione contestata perché avverso il verbale presupposto è stato proposto ricorso innanzi all'intestato ufficio.”, nonché ove riteneva che “al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis C.d.S. 1992, comma 2, consistente nella mancata comunicazione - nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione
- da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.”
Riteneva quindi che l'accoglimento del ricorso proposto fosse basato sull'errato presupposto che la violazione dell'art. 126 Bis CdS si sarebbe concretizzata solo dopo pagina 2 di 7 la definizione del procedimento giurisdizionale proposto avverso il verbale principale.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 12.3.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Il comma 2, dell'art. 126 bis del Codice della Strada prevede che: “…; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166….”.
E' stata dibattuta la questione relativa alla decorrenza del termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentono l'identificazione del conducente;
un primo orientamento ha ritenuto che lo stesso decorre dalla pagina 3 di 7 data di notifica del verbale di contestazione al proprietario, o altro obbligato in solido.
Secondo tale orientamento il termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto, ex art. 126-bis, comma
2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta dall'autorità amministrativa al proprietario, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile.
Secondo altro e maggioritario orientamento, suffragato, recentemente dalla Suprema Corte (Cass. 1/02/2024,
n. 3022) “La violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2
C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua;
tale decisione è stata ribadita dalla Corte (Cass. 11/10/2024, n.
26553), la quale ha confermato che la violazione pagina 4 di 7 prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Irrilevante appare il fatto che, del verbale presupposto, notificato alla odierna appellata quale proprietaria dell'autovettura, vi era l'annotazione “N.B. L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione”, non potendo tale avvertimento vanificare un diritto spettante ai sensi dell'interpretazione corretta della normativa, come suffragata dalla S.C.
Neanche assume rilievo il fatto che, non avendo ricevuta la prescritta comunicazione nei termini di legge, la Polizia Municipale di emetteva, in Parte_1
ossequio al disposto dell'art.126 Bis C.d.S., il relativo verbale, e che il riceveva solo in data Pt_1
16.11.2023, la notifica da parte della Cancelleria del
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi dell'avvenuta proposizione dell'opposizione nei confronti del primo verbale con il relativo decreto di fissazione di udienza pagina 5 di 7 per il 16.01.2024, così come alcuna rilevanza può assumere la circostanza che il ricorso proposto avverso il verbale principale sia stato rigettato dal G.d.P. di
Guardia Sanframondi con sentenza n.469/2023.
L'interpretazione allo stato prevalente esclude la configurabilità dell'illecito nel caso in cui il verbale di infrazione presupposto sia stato, come nella specie, impugnato.
Inoltre, come ribadito dalla S.C., in caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,
l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole con conseguente annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.
L'appello va dunque rigettato;
la particolarità delle questioni, soggette a molteplici orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 14/24, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa
A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2223 R.G.A.C., anno 2024, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio Parte_1
dell'avv. Mario Spina, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Domenica Feola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.3.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 14/24, con la quale il G.d.P. di Guardia
Sanframondi aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.8961/23 del
. Parte_1
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui statuiva che “Decisivo ed assorbente ai fini della decisione si è rivelata l'eccezione concernente la illegittimità della violazione contestata perché avverso il verbale presupposto è stato proposto ricorso innanzi all'intestato ufficio.”, nonché ove riteneva che “al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis C.d.S. 1992, comma 2, consistente nella mancata comunicazione - nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione
- da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.”
Riteneva quindi che l'accoglimento del ricorso proposto fosse basato sull'errato presupposto che la violazione dell'art. 126 Bis CdS si sarebbe concretizzata solo dopo pagina 2 di 7 la definizione del procedimento giurisdizionale proposto avverso il verbale principale.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 12.3.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Il comma 2, dell'art. 126 bis del Codice della Strada prevede che: “…; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166….”.
E' stata dibattuta la questione relativa alla decorrenza del termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentono l'identificazione del conducente;
un primo orientamento ha ritenuto che lo stesso decorre dalla pagina 3 di 7 data di notifica del verbale di contestazione al proprietario, o altro obbligato in solido.
Secondo tale orientamento il termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto, ex art. 126-bis, comma
2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta dall'autorità amministrativa al proprietario, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile.
Secondo altro e maggioritario orientamento, suffragato, recentemente dalla Suprema Corte (Cass. 1/02/2024,
n. 3022) “La violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2
C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua;
tale decisione è stata ribadita dalla Corte (Cass. 11/10/2024, n.
26553), la quale ha confermato che la violazione pagina 4 di 7 prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Irrilevante appare il fatto che, del verbale presupposto, notificato alla odierna appellata quale proprietaria dell'autovettura, vi era l'annotazione “N.B. L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione”, non potendo tale avvertimento vanificare un diritto spettante ai sensi dell'interpretazione corretta della normativa, come suffragata dalla S.C.
Neanche assume rilievo il fatto che, non avendo ricevuta la prescritta comunicazione nei termini di legge, la Polizia Municipale di emetteva, in Parte_1
ossequio al disposto dell'art.126 Bis C.d.S., il relativo verbale, e che il riceveva solo in data Pt_1
16.11.2023, la notifica da parte della Cancelleria del
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi dell'avvenuta proposizione dell'opposizione nei confronti del primo verbale con il relativo decreto di fissazione di udienza pagina 5 di 7 per il 16.01.2024, così come alcuna rilevanza può assumere la circostanza che il ricorso proposto avverso il verbale principale sia stato rigettato dal G.d.P. di
Guardia Sanframondi con sentenza n.469/2023.
L'interpretazione allo stato prevalente esclude la configurabilità dell'illecito nel caso in cui il verbale di infrazione presupposto sia stato, come nella specie, impugnato.
Inoltre, come ribadito dalla S.C., in caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,
l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole con conseguente annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.
L'appello va dunque rigettato;
la particolarità delle questioni, soggette a molteplici orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 14/24, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
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