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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 88/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara Bortot Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 febbraio 2023
da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: ADS94026160278), presso i cui Uffici, in Venezia, Piazza San Marco, n. 63, è sempre per legge domiciliato (fax: 0415224105;
e-mail: Pec: Email_1 Email_2
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR FF (C.F. Pec: fax C.F._2 Email_3
0968.9619), del Foro di Lamezia Terme, con domicilio eletto digitalmente
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n. 683/2022 pubblicata il 20.12.2022 e non notificata.
In punto: categoria e qualifica
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia la Corte adita:
• accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, del 20 dicembre 2022, n. 683, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 1742/2022, rigettando le originarie domande proposte dalla ricorrente e condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
• Con rifusione di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- respingere l'appello e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.2.2023, il propone appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Padova n.683/2922, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del sig. riconoscendone il diritto ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di CP_1
III fascia del personale ATA con il pieno punteggio di ulteriori 6 punti per il servizio di leva prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989.
1. Il Giudice di prime cure, rilevato che il ricorrente contestava che in graduatoria non gli fosse stato riconosciuto il servizio di leva obbligatorio prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989, osservava in punto di fatto che, sebbene nella domanda amministrativa il sig. avesse indicato quale data del CP_1
“servizio militare come combattente” il 7.2.1989, si trattava in realtà di un refuso, dato che dal foglio di congedo, prodotto in causa, emergeva che l'unico servizio militare prestato era quello di leva obbligatoria dal 3.2.1988 al 24.1.1989. La sentenza di I grado affermava dunque che il fatto costitutivo del diritto vantato dal ricorrente, ossia l'espletamento del servizio di leva obbligatorio,
trovava sufficiente riscontro documentale e, richiamati l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994 e l'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010, nonché l'art. 52 Cost., riteneva contrario alla normativa citata il
DM 50/2021, che distingueva a seconda che il servizio di leva fosse prestato in costanza di rapporto,
considerandolo in tal caso servizio effettivo reso nella medesima qualifica, ovvero fosse prestato non in costanza di nomina, attribuendo un punteggio ridotto. Il Giudice di I cure disapplicava il predetto decreto, accertando il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio con il punteggio pieno.
2. Per la totale riforma della sentenza propone appello il in virtù di un unico articolato Parte_1
motivo.
Il afferma innanzitutto la piena legittimità del DM 50/2021, che distingue a seconda che il Parte_1
servizio di leva sia prestato in corso di rapporto ovvero non in costanza di rapporto, equiparandolo in quest'ultimo caso ad ogni altro servizio prestato nell'ambito di altra amministrazione. La
differenziazione non sarebbe solo legittima, ma anche doverosa, essendo le due situazioni contemplate assolutamente eterogenee. Né in senso contrario varrebbe richiamare il precetto di cui all'art. 52 Cost., dato che la norma non comporta un “effetto premiale” rispetto allo svolgimento del servizio militare, dovendo al più essere assicurata la “conservazione del posto di lavoro, dell'anzianità
e della situazione di carriera”.
Con riferimento all'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, il rileva che il 1° comma della norma Parte_1
citata si limiterebbe ad individuare un criterio di valutazione del servizio di leva, equiparandolo ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, laddove il 2° comma disciplinerebbe anche l'ammissibilità dei titoli a fini concorsuali, circoscrivendo la spendibilità del servizio militare alle ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in pendenza di un rapporto di lavoro. Alla luce della disciplina dettata dal codice dell'ordinamento militare, si dovrebbe escludere che il periodo di leva svolto in data antecedente alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze della PA possa costituire un titolo utile e rilevante ai fini della partecipazione ad una selezione concorsuale, se non nei limiti recepiti dalle tabelle di cui al DM 50/2021. La sentenza di I grado avrebbe d'altro canto erroneamente valorizzato il collegamento sistematico con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (rectius, art. 569 del TU, che detta una disposizione analoga per il personale ATA), che viceversa indicherebbe solo il limite entro cui il servizio pre ruolo deve essere riconosciuto ai fini della “ricostruzione della carriera” e, solo a questi effetti, ritiene valido il servizio militare.
Infine, il Ministero rileva che il sig. – così come evidenziato dal I Giudice – sarebbe incorso CP_1
in un errore nella compilazione della domanda, indicando un servizio militare prestato come combattente nella sezione della domanda on line. Del tutto correttamente, pertanto, il Dirigente
dell'Istituto non ha preso in considerazione il titolo ai fini dell'aggiornamento del punteggio, CP_2
non potendo l'Amministrazione integrare i dati già espressi dal candidato.
3. Parte appellata contesta tutte le deduzioni del , chiedendo l'integrale reiezione Parte_1
dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 3.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. In punto di fatto si rileva che il sig. in data 2.4.2021 ha presentato dimanda, ai sensi del CP_1
DM n. 50/2021, per l'aggiornamento della graduatoria del personale ATA. L'Amministrazione non ha minimamente riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989,
quale risulta dal foglio congedo depositato nel giudizio di I grado (v. doc.7 ricorso).
Contrariamente a quanto asserito dal (v. appello motivo I.d), il servizio militare risulta Parte_1
dalla stessa domanda on line presentata dal ricorrente (v. all.4, pag. 14 ). E' pur vero – come Parte_1
sottolineato dal I Giudice - che nella domanda amministrativa on line è indicata quale data di espletamento del servizio il 7.2.1989, ma si tratta all'evidenza di un refuso o forse di un'imprecisione:
il sig. ha fatto riferimento alla data del foglio di concedo, il 7.2.1989 per l'appunto, anziché CP_1
al periodo di leva. Non vi possono peraltro essere dubbi sul fatto che il abbia prestato servizio CP_1 di leva, perché proprio la domanda on line ha precisato tutti i dati del foglio di congedo, compreso il numero di matricola. L'Amministrazione rileva che il principio del soccorso istruttorio non potrebbe essere invocato per integrare la documentazione presentata. Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di integrazione della documentazione, perché già nella domanda sono indicati tutti gli elementi da cui il Dirigente scolastico, attraverso la debita istruttoria a cui sarebbe tenuto in virtù dell'art.6 L. 241/90,
avrebbe potuto evincere l'effettiva prestazione dell'anno di servizio militare, servizio confermato nel giudizio di I grado dalla produzione del foglio di congedo (v. doc. 7 ric. I grado). Il Collegio concorda pienamente con l'affermazione del I giudice, secondo cui risulta provato il fatto costitutivo del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio espletato dal 3.21988 al 24.1.1989,
quale valido titolo per il riconoscimento del punteggio relativamente a ciascuno dei tre profili oggetto di domanda amministrativa.
2. In punto di diritto, i diversi aspetti del I motivo di appello, in cui il ribadisce la legittimità Parte_1
del DM 50/2021 e ricostruisce la normativa primaria alla luce dei principi costituzionali, devono essere esaminati congiuntamente.
Il DM n. 50/2021 valorizza in maniera diversa il servizio di leva prestato in costanza di rapporto,
considerandolo “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, ovvero il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto, equiparandolo al “servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali”. Il servizio non in costanza di nomina/rapporto con la scuola è valutato infatti in misura minore
(0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni) rispetto al servizio militare in costanza di rapporto, a cui sono riconosciuti punti 0,50 per mese, e tanto conformemente a tutti gli altri servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni. Il DM n. 50/2021 ha dettato una disciplina diversa rispetto ai DDMM n.374/2017, n.44/2011, n.42/2009, disapplicati dalle pronunce del
Consiglio di Stato n. 4343/2015, n. 8213/2019 e n. 8234/2019, che escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro. Proprio l'intervento del
Giudice amministrativo e della S.C. (v. Cass. n. 5679/2020), ha indotto l'Amministrazione ad introdurre una disciplina che tenesse conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
La distinzione di punteggio tra servizio militare prestato prima ovvero nel corso del rapporto di lavoro, effettuata dal DM n. 50/2021, non contrasta né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che hanno puntualizzato la necessaria valorizzazione per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del servizio di leva anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, né con il disposto dell'art. 485, co. 7, d. lgs. 197/1994 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo ai fini della carriera, né infine con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che prevede la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
L'art. 485, co.7, cit. prevede che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza dell'equiparazione legislativa - come titolo nei concorsi pubblici»
stabilisce, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate,
sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Come puntualizzato dalla S.C. nell'ordinanza n.
5679/2020, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, impone di ritenere che “il
comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Il I comma detta dunque un principio generale, valido sia
per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina: il servizio di leva ed equiparato deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Il II comma aggiunge un quid pluris
relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro,
considerando tale periodo valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
La distinzione non è affatto illogica ed è assolutamente ragionevole, non essendo equiparabile la posizione di colui che è costretto ad assentarsi dal lavoro da quella di chi deve ancora assumere l'incarico, ritardandone in tal modo l'accesso solo possibile. Esattamente in questa direzione si muove il DM n. 50/2021 e i relativi allegati, laddove si afferma da un lato che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, dall'altro che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. La diversa attribuzione dei punteggi è
conseguenza diretta della diversità delle situazioni considerate.
La più recente giurisprudenza di legittimità conforta tale interpretazione. La Suprema Corte ha,
infatti, affermato che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di
circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021
che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro,
per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello
assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”
(Cass. sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024). Tale orientamento è stato successivamente confermato nella pronuncia n. 23091 del 11/08/2025 in cui si chiarisce, con motivazione del tutto condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che “il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con
analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice
dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del
servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi
prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione
dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per
il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi
di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti
gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei
periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non
violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari
e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi
in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò
indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare
sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel
consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo– ai fini dell'accesso ad un futuro
rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli
obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema,
creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione
del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente
di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla
preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento
del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza
con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il
servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza
con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per
l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un
punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo
sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in
costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo
svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
3. In applicazione dei principi su esposti, appurato che il sig. ha prestato servizio di leva CP_1
obbligatorio dall'88 all'89, quindi antecedentemente al rapporto lavorativo, deve riconoscersi il punteggio ridotto di 0,60 (0,05 x 12 mesi) e di conseguenza attribuirgli in graduatoria il corretto punteggio. L'appello deve essere parzialmente accolto.
4. Le spese di lite del grado devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti al momento della presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
accerta il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale indicato, con riconoscimento del punteggio ridotto di 0,60 per il titolo relativo al servizio di leva obbligatorio.
Spese interamente compensate.
Venezia, 3.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara Bortot Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 febbraio 2023
da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: ADS94026160278), presso i cui Uffici, in Venezia, Piazza San Marco, n. 63, è sempre per legge domiciliato (fax: 0415224105;
e-mail: Pec: Email_1 Email_2
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR FF (C.F. Pec: fax C.F._2 Email_3
0968.9619), del Foro di Lamezia Terme, con domicilio eletto digitalmente
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n. 683/2022 pubblicata il 20.12.2022 e non notificata.
In punto: categoria e qualifica
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia la Corte adita:
• accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, del 20 dicembre 2022, n. 683, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 1742/2022, rigettando le originarie domande proposte dalla ricorrente e condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
• Con rifusione di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- respingere l'appello e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.2.2023, il propone appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Padova n.683/2922, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del sig. riconoscendone il diritto ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di CP_1
III fascia del personale ATA con il pieno punteggio di ulteriori 6 punti per il servizio di leva prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989.
1. Il Giudice di prime cure, rilevato che il ricorrente contestava che in graduatoria non gli fosse stato riconosciuto il servizio di leva obbligatorio prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989, osservava in punto di fatto che, sebbene nella domanda amministrativa il sig. avesse indicato quale data del CP_1
“servizio militare come combattente” il 7.2.1989, si trattava in realtà di un refuso, dato che dal foglio di congedo, prodotto in causa, emergeva che l'unico servizio militare prestato era quello di leva obbligatoria dal 3.2.1988 al 24.1.1989. La sentenza di I grado affermava dunque che il fatto costitutivo del diritto vantato dal ricorrente, ossia l'espletamento del servizio di leva obbligatorio,
trovava sufficiente riscontro documentale e, richiamati l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994 e l'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010, nonché l'art. 52 Cost., riteneva contrario alla normativa citata il
DM 50/2021, che distingueva a seconda che il servizio di leva fosse prestato in costanza di rapporto,
considerandolo in tal caso servizio effettivo reso nella medesima qualifica, ovvero fosse prestato non in costanza di nomina, attribuendo un punteggio ridotto. Il Giudice di I cure disapplicava il predetto decreto, accertando il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio con il punteggio pieno.
2. Per la totale riforma della sentenza propone appello il in virtù di un unico articolato Parte_1
motivo.
Il afferma innanzitutto la piena legittimità del DM 50/2021, che distingue a seconda che il Parte_1
servizio di leva sia prestato in corso di rapporto ovvero non in costanza di rapporto, equiparandolo in quest'ultimo caso ad ogni altro servizio prestato nell'ambito di altra amministrazione. La
differenziazione non sarebbe solo legittima, ma anche doverosa, essendo le due situazioni contemplate assolutamente eterogenee. Né in senso contrario varrebbe richiamare il precetto di cui all'art. 52 Cost., dato che la norma non comporta un “effetto premiale” rispetto allo svolgimento del servizio militare, dovendo al più essere assicurata la “conservazione del posto di lavoro, dell'anzianità
e della situazione di carriera”.
Con riferimento all'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, il rileva che il 1° comma della norma Parte_1
citata si limiterebbe ad individuare un criterio di valutazione del servizio di leva, equiparandolo ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, laddove il 2° comma disciplinerebbe anche l'ammissibilità dei titoli a fini concorsuali, circoscrivendo la spendibilità del servizio militare alle ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in pendenza di un rapporto di lavoro. Alla luce della disciplina dettata dal codice dell'ordinamento militare, si dovrebbe escludere che il periodo di leva svolto in data antecedente alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze della PA possa costituire un titolo utile e rilevante ai fini della partecipazione ad una selezione concorsuale, se non nei limiti recepiti dalle tabelle di cui al DM 50/2021. La sentenza di I grado avrebbe d'altro canto erroneamente valorizzato il collegamento sistematico con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (rectius, art. 569 del TU, che detta una disposizione analoga per il personale ATA), che viceversa indicherebbe solo il limite entro cui il servizio pre ruolo deve essere riconosciuto ai fini della “ricostruzione della carriera” e, solo a questi effetti, ritiene valido il servizio militare.
Infine, il Ministero rileva che il sig. – così come evidenziato dal I Giudice – sarebbe incorso CP_1
in un errore nella compilazione della domanda, indicando un servizio militare prestato come combattente nella sezione della domanda on line. Del tutto correttamente, pertanto, il Dirigente
dell'Istituto non ha preso in considerazione il titolo ai fini dell'aggiornamento del punteggio, CP_2
non potendo l'Amministrazione integrare i dati già espressi dal candidato.
3. Parte appellata contesta tutte le deduzioni del , chiedendo l'integrale reiezione Parte_1
dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 3.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. In punto di fatto si rileva che il sig. in data 2.4.2021 ha presentato dimanda, ai sensi del CP_1
DM n. 50/2021, per l'aggiornamento della graduatoria del personale ATA. L'Amministrazione non ha minimamente riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dal 3.2.1988 al 24.1.1989,
quale risulta dal foglio congedo depositato nel giudizio di I grado (v. doc.7 ricorso).
Contrariamente a quanto asserito dal (v. appello motivo I.d), il servizio militare risulta Parte_1
dalla stessa domanda on line presentata dal ricorrente (v. all.4, pag. 14 ). E' pur vero – come Parte_1
sottolineato dal I Giudice - che nella domanda amministrativa on line è indicata quale data di espletamento del servizio il 7.2.1989, ma si tratta all'evidenza di un refuso o forse di un'imprecisione:
il sig. ha fatto riferimento alla data del foglio di concedo, il 7.2.1989 per l'appunto, anziché CP_1
al periodo di leva. Non vi possono peraltro essere dubbi sul fatto che il abbia prestato servizio CP_1 di leva, perché proprio la domanda on line ha precisato tutti i dati del foglio di congedo, compreso il numero di matricola. L'Amministrazione rileva che il principio del soccorso istruttorio non potrebbe essere invocato per integrare la documentazione presentata. Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di integrazione della documentazione, perché già nella domanda sono indicati tutti gli elementi da cui il Dirigente scolastico, attraverso la debita istruttoria a cui sarebbe tenuto in virtù dell'art.6 L. 241/90,
avrebbe potuto evincere l'effettiva prestazione dell'anno di servizio militare, servizio confermato nel giudizio di I grado dalla produzione del foglio di congedo (v. doc. 7 ric. I grado). Il Collegio concorda pienamente con l'affermazione del I giudice, secondo cui risulta provato il fatto costitutivo del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio espletato dal 3.21988 al 24.1.1989,
quale valido titolo per il riconoscimento del punteggio relativamente a ciascuno dei tre profili oggetto di domanda amministrativa.
2. In punto di diritto, i diversi aspetti del I motivo di appello, in cui il ribadisce la legittimità Parte_1
del DM 50/2021 e ricostruisce la normativa primaria alla luce dei principi costituzionali, devono essere esaminati congiuntamente.
Il DM n. 50/2021 valorizza in maniera diversa il servizio di leva prestato in costanza di rapporto,
considerandolo “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, ovvero il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto, equiparandolo al “servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali”. Il servizio non in costanza di nomina/rapporto con la scuola è valutato infatti in misura minore
(0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni) rispetto al servizio militare in costanza di rapporto, a cui sono riconosciuti punti 0,50 per mese, e tanto conformemente a tutti gli altri servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni. Il DM n. 50/2021 ha dettato una disciplina diversa rispetto ai DDMM n.374/2017, n.44/2011, n.42/2009, disapplicati dalle pronunce del
Consiglio di Stato n. 4343/2015, n. 8213/2019 e n. 8234/2019, che escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro. Proprio l'intervento del
Giudice amministrativo e della S.C. (v. Cass. n. 5679/2020), ha indotto l'Amministrazione ad introdurre una disciplina che tenesse conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
La distinzione di punteggio tra servizio militare prestato prima ovvero nel corso del rapporto di lavoro, effettuata dal DM n. 50/2021, non contrasta né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che hanno puntualizzato la necessaria valorizzazione per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del servizio di leva anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, né con il disposto dell'art. 485, co. 7, d. lgs. 197/1994 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo ai fini della carriera, né infine con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che prevede la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
L'art. 485, co.7, cit. prevede che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza dell'equiparazione legislativa - come titolo nei concorsi pubblici»
stabilisce, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate,
sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Come puntualizzato dalla S.C. nell'ordinanza n.
5679/2020, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, impone di ritenere che “il
comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Il I comma detta dunque un principio generale, valido sia
per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina: il servizio di leva ed equiparato deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Il II comma aggiunge un quid pluris
relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro,
considerando tale periodo valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
La distinzione non è affatto illogica ed è assolutamente ragionevole, non essendo equiparabile la posizione di colui che è costretto ad assentarsi dal lavoro da quella di chi deve ancora assumere l'incarico, ritardandone in tal modo l'accesso solo possibile. Esattamente in questa direzione si muove il DM n. 50/2021 e i relativi allegati, laddove si afferma da un lato che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, dall'altro che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. La diversa attribuzione dei punteggi è
conseguenza diretta della diversità delle situazioni considerate.
La più recente giurisprudenza di legittimità conforta tale interpretazione. La Suprema Corte ha,
infatti, affermato che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di
circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021
che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro,
per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello
assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”
(Cass. sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024). Tale orientamento è stato successivamente confermato nella pronuncia n. 23091 del 11/08/2025 in cui si chiarisce, con motivazione del tutto condivisibile e qui richiamata anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che “il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con
analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice
dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del
servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi
prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione
dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per
il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi
di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti
gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei
periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non
violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari
e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi
in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò
indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare
sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel
consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo– ai fini dell'accesso ad un futuro
rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli
obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema,
creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione
del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente
di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla
preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento
del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza
con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il
servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza
con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per
l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un
punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo
sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in
costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo
svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
3. In applicazione dei principi su esposti, appurato che il sig. ha prestato servizio di leva CP_1
obbligatorio dall'88 all'89, quindi antecedentemente al rapporto lavorativo, deve riconoscersi il punteggio ridotto di 0,60 (0,05 x 12 mesi) e di conseguenza attribuirgli in graduatoria il corretto punteggio. L'appello deve essere parzialmente accolto.
4. Le spese di lite del grado devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti al momento della presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
accerta il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale indicato, con riconoscimento del punteggio ridotto di 0,60 per il titolo relativo al servizio di leva obbligatorio.
Spese interamente compensate.
Venezia, 3.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)