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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 314 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
– titolare della ditta PRM TRASPORTI E DISTRIBUZIONE - Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Balsamo Noemi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parrello Vincenzo e Rosaria
Leuzzi, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2021, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, emessa dall' , Controparte_2
prot. 2657 del 27.02.2019 notificata in data 04.02.2021, con la quale veniva ingiunto alla ricorrente, di pagare la somma complessiva di € 3.391,50, comprensive di spese di notifica, per non aver rispettato le prescrizioni di legge in materia di assunzioni dei lavoratori, in particolare per aver impiegato lavoratori subordinati - il sig. -, senza preventiva comunicazione di Persona_1
instaurazione del rapporto di lavoro;
senza che il datore ne avesse curato entro il giorno antecedente a quello di effettivo inizio dell'attività lavorativa la comunicazione assuntiva telematica al Centro per l' Impiego competente ovvero senza che lo stesso fosse stato preventivamente contemplato in altra documentazione obbligatoria avente data certa di trasmissione e diretta agli enti previdenziali ed assistenziali ed a lavoro irregolare per un numero di giorni non superiore a trenta;
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza: - per violazione del termine decadenziale di giorni novanta previsto dall'art. 14 L. 689/81 sia del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, - per omessa preventiva notifica del verbale di contestazione, - per infondatezza della pretesa sanzionatoria a fronte della regolarizzazione spontanea dell'obbligo assuntivo;
chiedeva altresì, in via subordinata, la ridetermnazione della sanzione nel minimo edittale con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore ex a,rt. 93 cpc.
L'ordinanza di ingiunzione, oggi opposta, veniva emessa a seguito di verifiche avviate dall' , successivamente alla segnalazione, effettuata dalla sezione Controparte_1
di Polizia Stradale di , a carico della ricorrente, in esito ad un controllo su strada -effettuato CP_1
nel giorno 08.01.2016-, in Lamezia Terme – Catanzaro-, sull'autocarro targato CTA72823, di proprietà della sig.ra e condotto dall'autista sig. Parte_1 Persona_1
Si costituiva l' chiedendo la convalida Controparte_1 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con integrale rigetto del ricorso introduttivo siccome infondato in fatto ed in diritto, e con vittoria di spese di giudizio. Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testi, all'udienza, del 13.03.2025, di trattazione scritta, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito l'opposizione è infondata, pertanto non merita accoglimento, in quanto l'accertamento sanzionatorio presenta evidenze accertative e documentali.
L'art.4 bis comma 2, del D.Lgs 181/2000 prescrive che il datore debba anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa, consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che ha inviato all'ufficio amministrativo competente, prevedendo che, in alternativa, possa consegnare, sempre prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro.
Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente non abbia ottemperato a nessuna delle due alternative modalità di adempimento delle obbligazioni a suo carico.
Il sig. nel rilasciare la dichiarazione spontanea agli Agenti di Polizia Persona_1
Stradale, in costanza di controllo, come da verbale di accertamento, rappresentava di essere regolarmente assunto dal giorno 07.01.2016, alle dipendenze della ditta
[...]
. Controparte_3
E' pacifico come la società provvedeva alla comunicazione assuntiva obbligatoria del lavoratore, con comunicazione effettuata in data 13.01.2016, con decorrenza dal 08.01.2016, per come emerge dai modelli Unilav, spontaneamente trasmessi al Centro per l'Impiego ed allegati in atti (fascicolo resistente allegato n.4); comunicazione assuntiva che pertanto veniva trasmessa dal datore di lavoro spontaneamente dopo il fermo su strada del veicolo, che era avvenuto il giorno
08.01.2016, ma in ogni caso, oltre il termine perentorio di legge.
L'infrazione si consuma con l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto, che (ai sensi dell' art. 9 bis, commi 1 e 2 del d.l. n. 510/96 convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996,
n. 608, come sostituito dall'art. 1, c. 1180, l. 27.12.2006 n. 296) deve effettuarsi entro il giorno antecedente all'assunzione.
Pertanto, per le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dalla durata della prestazione, il rapporto instaurato con il lavoratore, viene considerato, dalla legge, irregolare e, come tale, meritevole d'essere sanzionato.
Sussiste la dichiarazione del lavoratore -autista-, rilasciata in fase accertativa, nonché accertamento visivo fidefaciente degli agenti di polizia sino a querela di falso, nonché il comportamento concludente tardivamente ottemperativo di assunzione del lavoratore, per come documentato in atti. Di tutto ciò si è dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio de quo che risulta congruamente motivato in fatto e diritto. L'accertamento rappresenta l'antefatto giuridico del procedimento e si realizza nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'illecito, a seguito di attività di verifica, di indagine
, allo scopo disposte, e si compie quando l'istituto viene a conoscenza, in base a riscontri oggettivi e documentabili, delle violazioni o dell'adempimento tardivo. La data di perfezionamento dell'accertamento va fatta coincidere con la data in cui l'organo accertatore acquisisce piena conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito, si da poter emettere il provvedimento sanzionatorio;
momento che non può certamente essere coincidente con la data del primo accesso ispettivo, dove ha semplicemente inizio il procedimento.
Altresì devono essere rigettate le ulteriori censure, di parte ricorrente, relative alla violazione del termine decadenziale di giorni novanta, di cui all'art. 14 L. 689/81 e di quello prescrizionale come previsto dall'art. 28 L. 689/81.
Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese da parte ricorrente a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto.
Disattesi i motivi di opposizione, la domanda principale della ricorrente, di annullamento del provvedimento impugnato, va respinta.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento;
il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi, che nell'ordinanza ingiunzione opposta sono quantificati sulla base della commisurazione già puntualmente effettuata nel verbale unico di accertamento, ove sono esposte le singole voci che compongono la sanzione, e nell'ordinanza ingiunzione stessa.
A ciò si aggiunga l'assenza di più puntuali contestazioni, da parte dell'opponente, alle precise indicazioni riguardanti le modalità di calcolo che l'autorità opposta ha formulato nel costituirsi in giudizio.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale si scontra con la constatazione che, in tal modo, si ammetterebbe il trasgressore al pagamento di una somma finanche inferiore a quella che l'art. 16 della legge n. 689/1981 prevede solo per il caso di tempestiva conciliazione.
Da tutto quanto precede discende il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Le spese di lite in applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed in base all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, vanno posti a carico dell'opponente anche se l'autorità opposta si è difesa in giudizio per il tramite dei propri funzionari delegati, ai quali devono essere corrisposti diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c. con riduzione del 20% degli onorari di avvocato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente, che liquida in complessivi € 1.050,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 314 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
– titolare della ditta PRM TRASPORTI E DISTRIBUZIONE - Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Balsamo Noemi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parrello Vincenzo e Rosaria
Leuzzi, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2021, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, emessa dall' , Controparte_2
prot. 2657 del 27.02.2019 notificata in data 04.02.2021, con la quale veniva ingiunto alla ricorrente, di pagare la somma complessiva di € 3.391,50, comprensive di spese di notifica, per non aver rispettato le prescrizioni di legge in materia di assunzioni dei lavoratori, in particolare per aver impiegato lavoratori subordinati - il sig. -, senza preventiva comunicazione di Persona_1
instaurazione del rapporto di lavoro;
senza che il datore ne avesse curato entro il giorno antecedente a quello di effettivo inizio dell'attività lavorativa la comunicazione assuntiva telematica al Centro per l' Impiego competente ovvero senza che lo stesso fosse stato preventivamente contemplato in altra documentazione obbligatoria avente data certa di trasmissione e diretta agli enti previdenziali ed assistenziali ed a lavoro irregolare per un numero di giorni non superiore a trenta;
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza: - per violazione del termine decadenziale di giorni novanta previsto dall'art. 14 L. 689/81 sia del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, - per omessa preventiva notifica del verbale di contestazione, - per infondatezza della pretesa sanzionatoria a fronte della regolarizzazione spontanea dell'obbligo assuntivo;
chiedeva altresì, in via subordinata, la ridetermnazione della sanzione nel minimo edittale con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore ex a,rt. 93 cpc.
L'ordinanza di ingiunzione, oggi opposta, veniva emessa a seguito di verifiche avviate dall' , successivamente alla segnalazione, effettuata dalla sezione Controparte_1
di Polizia Stradale di , a carico della ricorrente, in esito ad un controllo su strada -effettuato CP_1
nel giorno 08.01.2016-, in Lamezia Terme – Catanzaro-, sull'autocarro targato CTA72823, di proprietà della sig.ra e condotto dall'autista sig. Parte_1 Persona_1
Si costituiva l' chiedendo la convalida Controparte_1 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con integrale rigetto del ricorso introduttivo siccome infondato in fatto ed in diritto, e con vittoria di spese di giudizio. Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testi, all'udienza, del 13.03.2025, di trattazione scritta, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito l'opposizione è infondata, pertanto non merita accoglimento, in quanto l'accertamento sanzionatorio presenta evidenze accertative e documentali.
L'art.4 bis comma 2, del D.Lgs 181/2000 prescrive che il datore debba anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa, consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che ha inviato all'ufficio amministrativo competente, prevedendo che, in alternativa, possa consegnare, sempre prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro.
Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente non abbia ottemperato a nessuna delle due alternative modalità di adempimento delle obbligazioni a suo carico.
Il sig. nel rilasciare la dichiarazione spontanea agli Agenti di Polizia Persona_1
Stradale, in costanza di controllo, come da verbale di accertamento, rappresentava di essere regolarmente assunto dal giorno 07.01.2016, alle dipendenze della ditta
[...]
. Controparte_3
E' pacifico come la società provvedeva alla comunicazione assuntiva obbligatoria del lavoratore, con comunicazione effettuata in data 13.01.2016, con decorrenza dal 08.01.2016, per come emerge dai modelli Unilav, spontaneamente trasmessi al Centro per l'Impiego ed allegati in atti (fascicolo resistente allegato n.4); comunicazione assuntiva che pertanto veniva trasmessa dal datore di lavoro spontaneamente dopo il fermo su strada del veicolo, che era avvenuto il giorno
08.01.2016, ma in ogni caso, oltre il termine perentorio di legge.
L'infrazione si consuma con l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto, che (ai sensi dell' art. 9 bis, commi 1 e 2 del d.l. n. 510/96 convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996,
n. 608, come sostituito dall'art. 1, c. 1180, l. 27.12.2006 n. 296) deve effettuarsi entro il giorno antecedente all'assunzione.
Pertanto, per le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dalla durata della prestazione, il rapporto instaurato con il lavoratore, viene considerato, dalla legge, irregolare e, come tale, meritevole d'essere sanzionato.
Sussiste la dichiarazione del lavoratore -autista-, rilasciata in fase accertativa, nonché accertamento visivo fidefaciente degli agenti di polizia sino a querela di falso, nonché il comportamento concludente tardivamente ottemperativo di assunzione del lavoratore, per come documentato in atti. Di tutto ciò si è dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio de quo che risulta congruamente motivato in fatto e diritto. L'accertamento rappresenta l'antefatto giuridico del procedimento e si realizza nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'illecito, a seguito di attività di verifica, di indagine
, allo scopo disposte, e si compie quando l'istituto viene a conoscenza, in base a riscontri oggettivi e documentabili, delle violazioni o dell'adempimento tardivo. La data di perfezionamento dell'accertamento va fatta coincidere con la data in cui l'organo accertatore acquisisce piena conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito, si da poter emettere il provvedimento sanzionatorio;
momento che non può certamente essere coincidente con la data del primo accesso ispettivo, dove ha semplicemente inizio il procedimento.
Altresì devono essere rigettate le ulteriori censure, di parte ricorrente, relative alla violazione del termine decadenziale di giorni novanta, di cui all'art. 14 L. 689/81 e di quello prescrizionale come previsto dall'art. 28 L. 689/81.
Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese da parte ricorrente a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto.
Disattesi i motivi di opposizione, la domanda principale della ricorrente, di annullamento del provvedimento impugnato, va respinta.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento;
il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi, che nell'ordinanza ingiunzione opposta sono quantificati sulla base della commisurazione già puntualmente effettuata nel verbale unico di accertamento, ove sono esposte le singole voci che compongono la sanzione, e nell'ordinanza ingiunzione stessa.
A ciò si aggiunga l'assenza di più puntuali contestazioni, da parte dell'opponente, alle precise indicazioni riguardanti le modalità di calcolo che l'autorità opposta ha formulato nel costituirsi in giudizio.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale si scontra con la constatazione che, in tal modo, si ammetterebbe il trasgressore al pagamento di una somma finanche inferiore a quella che l'art. 16 della legge n. 689/1981 prevede solo per il caso di tempestiva conciliazione.
Da tutto quanto precede discende il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Le spese di lite in applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed in base all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, vanno posti a carico dell'opponente anche se l'autorità opposta si è difesa in giudizio per il tramite dei propri funzionari delegati, ai quali devono essere corrisposti diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c. con riduzione del 20% degli onorari di avvocato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente, che liquida in complessivi € 1.050,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro