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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.06.2025,
TRA
(C.F. , nato Cassino il 29.01.1977, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Miria Pacitti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino alla via G. De Bosis n. 21,
RICORRENTE
E
(C.F. nata a [...] (L) il 24.12.1976, CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Simeone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Spigno Saturnia (LT), piazza Dante, n. 1,
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
1. Con ricorso depositato il 30.01.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Sessa Aurunca (CE), in data 11.07.2015; CP_2 pagina 1 di 3 che dall'unione è nata la figlia (il 27.02.2017); che il Tribunale di Cassino, con Per_1 decreto del 25.01.2021, aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti;
che da quel momento non vi è stata riconciliazione tra i coniugi – ha chiesto pronunciarsi il divorzio, disporsi il collocamento della minore presso la madre con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porsi a carico del un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento della minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico sia percepito interamente dal ricorrente, o, in subordine, nella misura del 50%.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituita non opponendosi CP_2 alla pronuncia di divorzio e chiedendo disciplinarsi il diritto di visita paterno e porsi a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della minore nella misura mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione Istat.
All'udienza dell'11.06.2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e di rinviare l'udienza al fine di tentare il raggiungimento di un accordo.
Alla suddetta udienza, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo della causa.
4. Va riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30.01.2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_2
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l'11.07.2015 in Sessa Aurunca (CE) e trascritto nell'Ufficio di Stato CP_2
pagina 2 di 3 Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015, Parte II,
Serie A, n. 19;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
25.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.06.2025,
TRA
(C.F. , nato Cassino il 29.01.1977, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Miria Pacitti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino alla via G. De Bosis n. 21,
RICORRENTE
E
(C.F. nata a [...] (L) il 24.12.1976, CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Simeone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Spigno Saturnia (LT), piazza Dante, n. 1,
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
1. Con ricorso depositato il 30.01.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Sessa Aurunca (CE), in data 11.07.2015; CP_2 pagina 1 di 3 che dall'unione è nata la figlia (il 27.02.2017); che il Tribunale di Cassino, con Per_1 decreto del 25.01.2021, aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti;
che da quel momento non vi è stata riconciliazione tra i coniugi – ha chiesto pronunciarsi il divorzio, disporsi il collocamento della minore presso la madre con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porsi a carico del un contributo Parte_1 mensile per il mantenimento della minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico sia percepito interamente dal ricorrente, o, in subordine, nella misura del 50%.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituita non opponendosi CP_2 alla pronuncia di divorzio e chiedendo disciplinarsi il diritto di visita paterno e porsi a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della minore nella misura mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione Istat.
All'udienza dell'11.06.2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e di rinviare l'udienza al fine di tentare il raggiungimento di un accordo.
Alla suddetta udienza, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo della causa.
4. Va riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30.01.2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_2
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l'11.07.2015 in Sessa Aurunca (CE) e trascritto nell'Ufficio di Stato CP_2
pagina 2 di 3 Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015, Parte II,
Serie A, n. 19;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
25.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 3 di 3