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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3288/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FALABELLA MADDALENA, Presidente e Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5511/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249058522570-000 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16561/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente: Dichiarare compensata la materia del contendere e compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituì l'ufficio resistente precisando, in particolare:"...in via preliminare ed assorbente dichiara che la cartella 0712008009397830000 notificata in data 01/04/20058 ed oggetto di giudizio istauratosi davanti alla CTP Napoli e conclusosi con sentenza 5418 depositata 22/03/16 è stata sospesa con inserimento in data 16/04/2025, con decorrenza marzo 2016, ovvero alla data della sentenza, e pertanto l'intimazione di cui è causa per la cartella su specificata è da considerarsi improduttiva di alcun effetto. Pertanto, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite...".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio resistente, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, la parte resistente ha dichiarato l'intimazione ipugnata
"improduttiva di alcun effetto", riconoscendo, in sostanza, fondate le ragioni della ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FALABELLA MADDALENA, Presidente e Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5511/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249058522570-000 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16561/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente: Dichiarare compensata la materia del contendere e compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituì l'ufficio resistente precisando, in particolare:"...in via preliminare ed assorbente dichiara che la cartella 0712008009397830000 notificata in data 01/04/20058 ed oggetto di giudizio istauratosi davanti alla CTP Napoli e conclusosi con sentenza 5418 depositata 22/03/16 è stata sospesa con inserimento in data 16/04/2025, con decorrenza marzo 2016, ovvero alla data della sentenza, e pertanto l'intimazione di cui è causa per la cartella su specificata è da considerarsi improduttiva di alcun effetto. Pertanto, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite...".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio resistente, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, la parte resistente ha dichiarato l'intimazione ipugnata
"improduttiva di alcun effetto", riconoscendo, in sostanza, fondate le ragioni della ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti.