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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2893/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
C.F. , con sede in Milano, Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Filippo Martini, entrambi del Foro di Milano, nonché dall'avv. Mattia Moltisanti, presso il cui studio sito in Modica è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché contro
, residente in [...]. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice Parte_1 dell'Appello – riformare la Sentenza n. 164/2023, pubblicata dal Giudice di Pace di il 31 Pt_1 marzo 2023 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 548/2022 e così provvedere: Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e Controparte_1 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e pagina 1 di 7 dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado;
Parte_1 b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova. In ogni caso: c) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
d) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
e) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 164/2023, resa dal Giudice di Pace di , depositata in data 31.03.2023 e Pt_1 pubblicata in data 11.05.2023, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di la e affinché, dichiarata l'esclusiva Pt_1 Parte_1 Controparte_2 responsabilità del sig. , quale conducente del veicolo Ford Fiesta tg. CB662BV, di Parte_2 proprietà del sig. nella causazione del sinistro occorso il 28.09.2017, alle ore 16:10 Controparte_2 circa, in , lungo la SS 115, in corrispondenza dell'incrocio con la SP 5, gli stessi fossero Pt_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ripristino del manto stradale danneggiato per l'importo di €. 667,93 ovvero della somma, maggiore o minore, quantificata a seguito di CTU. A fondamento della propria pretesa, deduceva parte attrice che: a) in data 17.07.2013, il in qualità di Ente proprietario della rete stradale Controparte_3 comunale, stipulava con la società attrice il contratto – successivamente prorogato – per l'affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, con contestuale cessione dei crediti risarcitori derivanti dagli incidenti stradali per i quali il concessionario interveniva ed operava il ripristino;
b) di essere intervenuta sul luogo dell'incidente suddetto a seguito di segnalazione da parte delle forze dell'ordine per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale a seguito dello sversamento sul manto di un'ingente quantità di liquidi e solidi, classificati dalla legge come rifiuti speciali;
c) di aver richiesto alla compagnia assicuratrice convenuta la somma di € 967,93 per l'esecuzione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi e di aver ottenuto, a fronte della superiore richiesta, la corresponsione della minor somma di €. 300,00 trattenuta in acconto sul maggiore avere.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della Parte_1 domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 CAP e, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. Nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, sia in punto di an che di quantum debeatur, con condanna alla restituzione di quanto percepito in sede precontenziosa.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva sicché ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Con sentenza n. 164/2023 del 31/03/2023, pubblicata l'11/05/2023, il Giudice di prime cure, decidendo secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €. 667,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, ritenendo in motivazione sussistente: i) la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di parte attrice a chiedere (per integrazione della somma già trattenuta in acconto dalla parte attrice e offerta dalla convenuta assicurazione) il risarcimento dei danni, a titolo di crediti ceduti alla predetta attrice dal per Controparte_3 effetto della convenzione stipulata con l'Ente proprietario della rete stradale comunale per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale;
ii) nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. CB662BV, di proprietà del sig. nella causazione del sinistro in Controparte_2 questione;
iii) in punto di quantum, che l'ammontare del costo del servizio reso dalla Parte_3
per la riparazione del danno fosse commisurato, sulla base dei più comuni prezziari, al
[...] valore economico dell'attività così come confermato anche dalla perizia e dalla fattura in atti.
pagina 3 di 7 Avverso tale sentenza interponeva appello la che affidava il proposto Parte_1 gravame a sei diversi motivi con cui, rispettivamente, deduceva: 1) la violazione dei principi regolatori della materia inerenti alla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e sulla assicurazione della responsabilità civile ed in particolar modo dell'azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass. Priv.;
2) la violazione dell'art. 50 TUEL nonchè la violazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140) che, con l'art. 8, ha consentito, per la prima volta, alle Pubbliche Amministrazioni di cedere i propri crediti;
3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sulla mancanza di prova lamentando che il sinistro si fosse verificato su strada provinciale e non comunale;
4) la violazione di norme costituzionali per omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno;
5) la violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare la violazione delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e sulle relative sanzioni ex art. 211 e, infine,
6) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alla restituzione dei pagamenti effettuati dopo la pubblicazione della sentenza oggi impugnata.
Resisteva al gravame la convenuta che, regolarmente costituitasi, in via Controparte_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 113, co. 2, c.p.c. e, in via subordinata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda e, quindi, per la conferma integrale della sentenza resa dal Giudice di prime cure.
Sebbene ritualmente citato, nonostante la regolarità della notifica ometteva invece di costituirsi l'appellato sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'esito della prima udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16 settembre 2025.
Tanto riassunto in fatto, deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. in quanto logicamente pregiudiziale all'esame del merito e potenzialmente assorbente. L'eccezione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Ed invero, secondo l'indirizzo maggioritario in seno alla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 769/2021), le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con la necessaria conseguenza che il tribunale, in sede di appello, è tenuto a verificare, in base all'art. 339 c.p.c., comma 3, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. A denotare la fondatezza della censura rileva, altresì, la circostanza che, nella fattispecie, il valore della domanda proposta con l'originario atto di citazione, fondato tra l'altro su perizia di parte e fattura, rientrava tra quelle per le quali è previsto il giudizio di equità necessaria del giudice di pace. Né in contrario rileva quanto sostenuto da parte appellante, cioè che il valore della causa sarebbe indeterminato per aver l'originario attore chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la condanna al pagamento “della somma per € 667,93 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”.
pagina 4 di 7 A tale argomentazione è, invero, agevole replicare, sulla scia del più recente orientamento di legittimità, che “Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (così Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9970 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 24153/10; Cass. n. 7095/2017). Ed in adesione alla suddetta impostazione, non è revocabile in dubbio che il valore della domanda risarcitoria proposta in primo grado fosse contenuto entro la soglia della decisione secondo equità, tenuto conto della perizia di parte e della fattura che, per l'appunto, supportavano la domanda. Alla luce di quanto sopra, la sentenza resa dal Giudice di Pace di è appellabile, conformemente Pt_1 al dettato dell'art. 339, co. 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Orbene, nel caso in esame, non appare anzitutto ravvisabile l'invocata violazione di norme costituzionali sotto il profilo motivazionale avendo il Giudice di prime cure comunque motivato sia in merito alla legittimazione attiva della Sicurezza e Ambiente “per effetto della convenzione (documentazione in atti offerta dalla parte attrice) e specifico incarico accettato, intervenuti tra la odierna parte attrice e il predetto (così nella sentenza di primo grado) che in merito alla CP_3 determinazione del quantum del danno, essendo la decisione fondata sulle risultanze documentali e istruttorie acquisite in atti, con particolare riferimento sia al rapporto di incidente stradale, dal quale è emersa con evidenza la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellato contumace, che alla fattura e alla perizia di parte non specificatamente contestate. Non appare poi ravvisabile l'invocata violazione dei principi regolatori della materia in punto di legittimazione attiva dell'odierna appellata o, per meglio dire, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo alla stessa. Sul punto, in sintesi, va evidenziato come la titolarità del rapporto derivi proprio dalla concessione di servizi tra il Comune di e la stipulata in data 17/07/2013 e prorogata in Pt_1 Controparte_1 data 24/03/2017 a seguito di determinazione dirigenziale n. 1888/2016. Con il suddetto contratto – che indubitabilmente integra una concessione di servizi ove la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio, a rischio e pericolo del concessionario medesimo e senza ulteriori oneri per il concedente – il ha Controparte_3 commissionato all'odierna appellata lo svolgimento del servizio di ripristino post incidente, cedendo alla stessa, quale corrispettivo, “ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del c.c., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino” (cfr. art. 21 del Capitolato d'oneri). Da quanto sopra, si evince inequivocabilmente che il contratto in esame si accompagna ad una espressa vicenda traslativa, sul piano sostanziale, del credito risarcitorio del Controparte_4
costituendo esso il corrispettivo per l'attività svolta da quest'ultima.
[...] Non appare superfluo rammentare che la cessione dei crediti risarcitori è, in linea generale, ammessa dalla giurisprudenza secondo cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la pagina 5 di 7 disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” (cfr. Cass. n. 31896/2018). Va altresì ribadito che la cedibilità di un credito (anche futuro) non è subordinata al consenso del debitore ceduto, mentre la comunicazione o notificazione della cessione, ha solo l'effetto di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, e ben può essere contenuta, per la prima volta, nell'atto di citazione ove il cessionario chiama in giudizio il debitore ceduto per ottenere l'adempimento. Peraltro, nel merito, si osserva come i numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte appellante si rivelino inconferenti al caso in esame poiché escludono la legittimazione per la genericità della convenzione e l'assenza nella stessa di una specifica pattuizione di cessione dei diritti. Non assume, in particolare, rilievo il richiamo di parte appellante al principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria. Nessun rilievo assume la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, posto che l'attrice in primo grado ha agito non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio. Ed ancora, non è ravvisabile la lamentata violazione di norme sul procedimento (115 c.p.c. e 2697 c.c.) tra le quali non rientrano quelle inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie che, al più, integrano un error in iudicando e non già un error in procedendo. In ogni caso, osserva il Tribunale come l'inammissibilità del motivo di impugnazione riguardante la natura della strada in cui è avvenuto il sinistro, provinciale anziché comunale, derivi anche dall'essere stato lo stesso formulato per la prima volta in primo grado solo in sede conclusionale. Con riferimento all'an, la dinamica del sinistro è provata dal rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di (di cui agli atti di causa) che ha individuato quale Pt_1 unico veicolo danneggiante, il veicolo assicurato con la compagnia oggi appellante, e l'intervento di ripristino risulta attestato dalla documentazione fotografica (in atti) e dalle dichiarazioni testimoniali rese. Non può, poi, ritenersi sussistente alcuna violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada e, comunque, le lamentate doglianze non sono impeditive al riconoscimento del chiesto risarcimento. Ed invero, ritiene il Tribunale che, per effetto della fattispecie negoziale sopra descritta, non si determini alcuna sostanziale elusione della disciplina di cui agli artt. 15, 161 e 211 d.lgs. n. 285/1992 e, comunque, tali previsioni non presentano alcuna attinenza con il caso in esame riguardando il rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e l'autore della violazione, mentre, nella specie, si controverte del credito risarcitorio derivante dall'illecito che ha danneggiato l'ente gestore della strada. Né l'odierna appellante potrebbe dolersi della mancata adozione delle sanzioni previste dal C.d.S., trattandosi di un potere discrezionale, riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione. Sotto il profilo dei principi regolatori della materia, l'appello risulta ammissibile limitatamente al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 50 TUEL. Ed invero, a fronte della specifica eccezione, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto limitarsi ad asserire che "comunque non vi è prova che il responsabile del non potesse Controparte_3 conferire lo specifico incarico" così escludendo, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 2697, co.1, c.c., che l'attrice dovesse dimostrare che il soggetto che le aveva asseritamente attribuito il potere di recuperare il credito del ne avesse il potere. CP_3 In ogni caso, pur avendo il Giudice di Pace errato nella valutazione in ordine all'applicazione dei princìpi regolatori della materia, il motivo si rivela infondato.
pagina 6 di 7 Non sussiste, invero, alcuna violazione delle prescrizioni del TUEL, atteso che, nel caso concreto, trova applicazione l'art. 107 TUEL che, richiamato nelle determinazioni agli atti, deroga espressamente all'art. 50 prevedendo al comma 3 che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto. Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto. Così come irrilevante è il richiamo al D.Lgs. n. 446/1997, atteso che la normativa sulle entrate di natura pubblica nulla ha a che vedere con la richiesta di risarcimento danni da circolazione, essendo oggetto della controversia non già il recupero di una tassa, ovvero di un tributo. Alla luce delle illustrate argomentazioni, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello relativamente ai motivi di cui ai numeri uno e da tre a sei e l'infondatezza del secondo motivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e poi dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2893/2023 R.G.: Dichiara l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 164/2023 Pt_1 del 31/03/2023, pubblicata l'11/05/2023, in relazione ai motivi uno e da tre a sei. Rigetta l'appello per il secondo motivo. Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che vengono liquidate in € 662,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa. Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2893/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
C.F. , con sede in Milano, Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1 n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Filippo Martini, entrambi del Foro di Milano, nonché dall'avv. Mattia Moltisanti, presso il cui studio sito in Modica è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché contro
, residente in [...]. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice Parte_1 dell'Appello – riformare la Sentenza n. 164/2023, pubblicata dal Giudice di Pace di il 31 Pt_1 marzo 2023 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 548/2022 e così provvedere: Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e Controparte_1 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e pagina 1 di 7 dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado;
Parte_1 b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova. In ogni caso: c) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
d) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
e) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 164/2023, resa dal Giudice di Pace di , depositata in data 31.03.2023 e Pt_1 pubblicata in data 11.05.2023, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di la e affinché, dichiarata l'esclusiva Pt_1 Parte_1 Controparte_2 responsabilità del sig. , quale conducente del veicolo Ford Fiesta tg. CB662BV, di Parte_2 proprietà del sig. nella causazione del sinistro occorso il 28.09.2017, alle ore 16:10 Controparte_2 circa, in , lungo la SS 115, in corrispondenza dell'incrocio con la SP 5, gli stessi fossero Pt_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ripristino del manto stradale danneggiato per l'importo di €. 667,93 ovvero della somma, maggiore o minore, quantificata a seguito di CTU. A fondamento della propria pretesa, deduceva parte attrice che: a) in data 17.07.2013, il in qualità di Ente proprietario della rete stradale Controparte_3 comunale, stipulava con la società attrice il contratto – successivamente prorogato – per l'affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, con contestuale cessione dei crediti risarcitori derivanti dagli incidenti stradali per i quali il concessionario interveniva ed operava il ripristino;
b) di essere intervenuta sul luogo dell'incidente suddetto a seguito di segnalazione da parte delle forze dell'ordine per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale a seguito dello sversamento sul manto di un'ingente quantità di liquidi e solidi, classificati dalla legge come rifiuti speciali;
c) di aver richiesto alla compagnia assicuratrice convenuta la somma di € 967,93 per l'esecuzione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi e di aver ottenuto, a fronte della superiore richiesta, la corresponsione della minor somma di €. 300,00 trattenuta in acconto sul maggiore avere.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della Parte_1 domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 CAP e, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. Nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, sia in punto di an che di quantum debeatur, con condanna alla restituzione di quanto percepito in sede precontenziosa.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva sicché ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Con sentenza n. 164/2023 del 31/03/2023, pubblicata l'11/05/2023, il Giudice di prime cure, decidendo secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €. 667,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, ritenendo in motivazione sussistente: i) la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di parte attrice a chiedere (per integrazione della somma già trattenuta in acconto dalla parte attrice e offerta dalla convenuta assicurazione) il risarcimento dei danni, a titolo di crediti ceduti alla predetta attrice dal per Controparte_3 effetto della convenzione stipulata con l'Ente proprietario della rete stradale comunale per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale;
ii) nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. CB662BV, di proprietà del sig. nella causazione del sinistro in Controparte_2 questione;
iii) in punto di quantum, che l'ammontare del costo del servizio reso dalla Parte_3
per la riparazione del danno fosse commisurato, sulla base dei più comuni prezziari, al
[...] valore economico dell'attività così come confermato anche dalla perizia e dalla fattura in atti.
pagina 3 di 7 Avverso tale sentenza interponeva appello la che affidava il proposto Parte_1 gravame a sei diversi motivi con cui, rispettivamente, deduceva: 1) la violazione dei principi regolatori della materia inerenti alla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e sulla assicurazione della responsabilità civile ed in particolar modo dell'azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass. Priv.;
2) la violazione dell'art. 50 TUEL nonchè la violazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140) che, con l'art. 8, ha consentito, per la prima volta, alle Pubbliche Amministrazioni di cedere i propri crediti;
3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sulla mancanza di prova lamentando che il sinistro si fosse verificato su strada provinciale e non comunale;
4) la violazione di norme costituzionali per omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno;
5) la violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare la violazione delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e sulle relative sanzioni ex art. 211 e, infine,
6) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alla restituzione dei pagamenti effettuati dopo la pubblicazione della sentenza oggi impugnata.
Resisteva al gravame la convenuta che, regolarmente costituitasi, in via Controparte_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 113, co. 2, c.p.c. e, in via subordinata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda e, quindi, per la conferma integrale della sentenza resa dal Giudice di prime cure.
Sebbene ritualmente citato, nonostante la regolarità della notifica ometteva invece di costituirsi l'appellato sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'esito della prima udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16 settembre 2025.
Tanto riassunto in fatto, deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. in quanto logicamente pregiudiziale all'esame del merito e potenzialmente assorbente. L'eccezione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Ed invero, secondo l'indirizzo maggioritario in seno alla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 769/2021), le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con la necessaria conseguenza che il tribunale, in sede di appello, è tenuto a verificare, in base all'art. 339 c.p.c., comma 3, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. A denotare la fondatezza della censura rileva, altresì, la circostanza che, nella fattispecie, il valore della domanda proposta con l'originario atto di citazione, fondato tra l'altro su perizia di parte e fattura, rientrava tra quelle per le quali è previsto il giudizio di equità necessaria del giudice di pace. Né in contrario rileva quanto sostenuto da parte appellante, cioè che il valore della causa sarebbe indeterminato per aver l'originario attore chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la condanna al pagamento “della somma per € 667,93 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”.
pagina 4 di 7 A tale argomentazione è, invero, agevole replicare, sulla scia del più recente orientamento di legittimità, che “Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (così Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9970 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 24153/10; Cass. n. 7095/2017). Ed in adesione alla suddetta impostazione, non è revocabile in dubbio che il valore della domanda risarcitoria proposta in primo grado fosse contenuto entro la soglia della decisione secondo equità, tenuto conto della perizia di parte e della fattura che, per l'appunto, supportavano la domanda. Alla luce di quanto sopra, la sentenza resa dal Giudice di Pace di è appellabile, conformemente Pt_1 al dettato dell'art. 339, co. 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Orbene, nel caso in esame, non appare anzitutto ravvisabile l'invocata violazione di norme costituzionali sotto il profilo motivazionale avendo il Giudice di prime cure comunque motivato sia in merito alla legittimazione attiva della Sicurezza e Ambiente “per effetto della convenzione (documentazione in atti offerta dalla parte attrice) e specifico incarico accettato, intervenuti tra la odierna parte attrice e il predetto (così nella sentenza di primo grado) che in merito alla CP_3 determinazione del quantum del danno, essendo la decisione fondata sulle risultanze documentali e istruttorie acquisite in atti, con particolare riferimento sia al rapporto di incidente stradale, dal quale è emersa con evidenza la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellato contumace, che alla fattura e alla perizia di parte non specificatamente contestate. Non appare poi ravvisabile l'invocata violazione dei principi regolatori della materia in punto di legittimazione attiva dell'odierna appellata o, per meglio dire, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo alla stessa. Sul punto, in sintesi, va evidenziato come la titolarità del rapporto derivi proprio dalla concessione di servizi tra il Comune di e la stipulata in data 17/07/2013 e prorogata in Pt_1 Controparte_1 data 24/03/2017 a seguito di determinazione dirigenziale n. 1888/2016. Con il suddetto contratto – che indubitabilmente integra una concessione di servizi ove la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio, a rischio e pericolo del concessionario medesimo e senza ulteriori oneri per il concedente – il ha Controparte_3 commissionato all'odierna appellata lo svolgimento del servizio di ripristino post incidente, cedendo alla stessa, quale corrispettivo, “ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del c.c., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino” (cfr. art. 21 del Capitolato d'oneri). Da quanto sopra, si evince inequivocabilmente che il contratto in esame si accompagna ad una espressa vicenda traslativa, sul piano sostanziale, del credito risarcitorio del Controparte_4
costituendo esso il corrispettivo per l'attività svolta da quest'ultima.
[...] Non appare superfluo rammentare che la cessione dei crediti risarcitori è, in linea generale, ammessa dalla giurisprudenza secondo cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la pagina 5 di 7 disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” (cfr. Cass. n. 31896/2018). Va altresì ribadito che la cedibilità di un credito (anche futuro) non è subordinata al consenso del debitore ceduto, mentre la comunicazione o notificazione della cessione, ha solo l'effetto di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, e ben può essere contenuta, per la prima volta, nell'atto di citazione ove il cessionario chiama in giudizio il debitore ceduto per ottenere l'adempimento. Peraltro, nel merito, si osserva come i numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali richiamati da parte appellante si rivelino inconferenti al caso in esame poiché escludono la legittimazione per la genericità della convenzione e l'assenza nella stessa di una specifica pattuizione di cessione dei diritti. Non assume, in particolare, rilievo il richiamo di parte appellante al principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria. Nessun rilievo assume la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, posto che l'attrice in primo grado ha agito non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio. Ed ancora, non è ravvisabile la lamentata violazione di norme sul procedimento (115 c.p.c. e 2697 c.c.) tra le quali non rientrano quelle inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie che, al più, integrano un error in iudicando e non già un error in procedendo. In ogni caso, osserva il Tribunale come l'inammissibilità del motivo di impugnazione riguardante la natura della strada in cui è avvenuto il sinistro, provinciale anziché comunale, derivi anche dall'essere stato lo stesso formulato per la prima volta in primo grado solo in sede conclusionale. Con riferimento all'an, la dinamica del sinistro è provata dal rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di (di cui agli atti di causa) che ha individuato quale Pt_1 unico veicolo danneggiante, il veicolo assicurato con la compagnia oggi appellante, e l'intervento di ripristino risulta attestato dalla documentazione fotografica (in atti) e dalle dichiarazioni testimoniali rese. Non può, poi, ritenersi sussistente alcuna violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada e, comunque, le lamentate doglianze non sono impeditive al riconoscimento del chiesto risarcimento. Ed invero, ritiene il Tribunale che, per effetto della fattispecie negoziale sopra descritta, non si determini alcuna sostanziale elusione della disciplina di cui agli artt. 15, 161 e 211 d.lgs. n. 285/1992 e, comunque, tali previsioni non presentano alcuna attinenza con il caso in esame riguardando il rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e l'autore della violazione, mentre, nella specie, si controverte del credito risarcitorio derivante dall'illecito che ha danneggiato l'ente gestore della strada. Né l'odierna appellante potrebbe dolersi della mancata adozione delle sanzioni previste dal C.d.S., trattandosi di un potere discrezionale, riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione. Sotto il profilo dei principi regolatori della materia, l'appello risulta ammissibile limitatamente al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 50 TUEL. Ed invero, a fronte della specifica eccezione, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto limitarsi ad asserire che "comunque non vi è prova che il responsabile del non potesse Controparte_3 conferire lo specifico incarico" così escludendo, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 2697, co.1, c.c., che l'attrice dovesse dimostrare che il soggetto che le aveva asseritamente attribuito il potere di recuperare il credito del ne avesse il potere. CP_3 In ogni caso, pur avendo il Giudice di Pace errato nella valutazione in ordine all'applicazione dei princìpi regolatori della materia, il motivo si rivela infondato.
pagina 6 di 7 Non sussiste, invero, alcuna violazione delle prescrizioni del TUEL, atteso che, nel caso concreto, trova applicazione l'art. 107 TUEL che, richiamato nelle determinazioni agli atti, deroga espressamente all'art. 50 prevedendo al comma 3 che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto. Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto. Così come irrilevante è il richiamo al D.Lgs. n. 446/1997, atteso che la normativa sulle entrate di natura pubblica nulla ha a che vedere con la richiesta di risarcimento danni da circolazione, essendo oggetto della controversia non già il recupero di una tassa, ovvero di un tributo. Alla luce delle illustrate argomentazioni, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello relativamente ai motivi di cui ai numeri uno e da tre a sei e l'infondatezza del secondo motivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e poi dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2893/2023 R.G.: Dichiara l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 164/2023 Pt_1 del 31/03/2023, pubblicata l'11/05/2023, in relazione ai motivi uno e da tre a sei. Rigetta l'appello per il secondo motivo. Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che vengono liquidate in € 662,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa. Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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