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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20084/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc nella causa civile iscritta al n. 20084/2016 R. G. promossa da con sede in Lipari, piazza Mazzini (cod. fisc. e p. IVA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante e presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione Rag. , nato a [...] il Parte_2
1.5.1939, elettivamente domiciliato in Messina via Ghibellina n. 12 presso lo studio dell'Avv. Luciano Scoglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore
CONTRO
(cod fisc. e p. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco p.t., legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Lipari piazza Mazzini, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, giusta procura in atti. convenuto
Oggetto: controversie di diritto amministrativo.
Pag. 1 a 14 R. G. n. 20084/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 10.10.2016, con il quale parte attrice, dopo aver premesso di essere “… titolare dello storico “Ristorante
Filippino” sito in Lipari, Piazza Mazzini…” e che sin dal 1995 detiene una superficie di mq. 305,20 in virtù di concessioni di suolo pubblico con pagamento di regolare canone, lamentava che, con la delibera consiliare n. 65 del 27.5.2009, il consiglio comunale introduceva la al posto della CP_2
modificando il regime concessorio trasformando la tassa in canone. Pt_3
Parte attrice asseriva, altresì che “in data 22.1.2015 veniva notificata la nota n. prot. 1504 del 20.1.2015 con cui si è ingiunto alla di pagare entro 30 Parte_1
giorni la somma complessiva di € 243.877,18 per canoni per gli anni 2012, CP_2
2013,2014, al netto di quanto già versato, comprese sanzioni pecuniarie ed accessori, con avvertimento che decorso il termine concesso si sarebbe attivato il procedimento di revoca delle concessioni;
e, in relazione a tale ipotesi, la nota costituiva comunicazione di avvio del relativo procedimento. Successivamente, in data
16.10.2015, l'amministrazione, con ordinanza n. 5 del 13.10.2015., revocava entrambe le concessioni del suolo pubblico e, contestualmente, ordinava la rimozione degli arredi e della struttura posti all'interno dell'area data in concessione”.
La conveniva, quindi, in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., già sezione distaccata di Lipari, il Controparte_1
chiedendo: “1) dire e dichiarare che i rapporti concessori indicati in narrativa sono sottoposti al regime , quale regime vigente al momento della costituzione dei Pt_3
rapporti; 2) previa compensazione dei controcrediti dell'amministrazione comunale legittimamente vantanti sino al 31.12.2015 in relazione alle occupazioni di suolo di
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cui alle concessioni indicate in narrativa, dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione, a titolo di indebito o per qualsiasi altro titolo, della somma di €
37.377,03 (euro trentasettemila trecentosettantasette centesimi tre), maturata al
31.12.2015, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
3) conseguentemente in accoglimento della domanda sub. n. 2, condannare l'amministrazione comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 37.377,03 (euro trentasettemila trecentosettantasette centesimi tre) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e dei compensi del presente giudizio oltre IVA e C.P.A”.
Con comparsa di costituzione del 13.12.2016 si costituiva il Controparte_1
eccependo in via preliminare: “oppone la inammissibilità e/o impronibilità del presente giudizio per violazione del ne bis in idem e/o per violazione del giudicato e/o per decadenza, e/o in subordine per litispendenza e/o per potenziale conflitto di giudicato con procedimento pendente davanti al Tribunale amministrativo di Catania
RG. 2601/2015 – che si pronuncerà sui medesimi motivi e la cui trattazione nel merito è imminente – e per parziale difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Tar di Catania precedentemente adito” e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree per infondatezza in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi oltre al risarcimento per lite temeraria.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, con le memorie n. 1 cpc l'Ente convenuto ribadiva che: “- stante il giudizio ancora pendente davanti al
Tribunale di Barcellona P.G. per gli assunti danni invocati dalla società per Parte_1
i lavori di restauro e stante altresì che anche che il Tar Catania, (pur ammettendo la propria giurisdizione), non si è ancora pronunciato sulla applicazione o meno del regime previgente ai rapporti concessori - Codesto On. Giudicante il quale Pt_3
ha giurisdizione solo per la quantificazione del canone , sulla base dei criteri indicati dal G.A., non può che ritenere inammissibili ed improponibili allo stato le domande attrici. In via subordinata le domande attrice sono totalmente infondate”.
Con provvedimento del 09.10.2017 il Giudice ammetteva la prova
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testimoniale richiesta da parte attrice.
Con istanza di revoca del 03.01.2018 parte convenuta chiedeva: “previo riesame della comparsa di risposta e delle memorie ex art 183 cpc ,comma 6, Pt_4
REVOCARE la propria ordinanza del 9 ottobre 2017, pronunziandosi sulle eccezioni preliminari articolate nell'atto di citazione e nelle memorie e ritenendo così allo stato inammissibili/improponibili le domande istruttorie per le motivazioni già date ovvero
IN SUBORDINE sempre previa revoca della ordinanza del 9 ottobre 2017 ,
[...]
, ai sensi del II comma dell'art 39 c.p.c. ,rilevare la “continenza” tra CP_3
questa causa e la prima già instaurata prima davanti al Tribunale di Barcellona P.G. iscritta al numero Rg 123/2014, (Giudice dr Montera) e conseguentemente disporre la riunione di questo odierno giudizio al primo giudizio e davanti al Giudice già adito in precedenza (assegnando eventuale un termine per la riassunzione)”.
Accadeva poi che con provvedimento del 09.01.2018 il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Presidente del Tribunale, che rigettava la richiesta di riunione.
Escussi i testi, con note del 10.05.2022 parte attrice chiedeva: “che a) il presente giudizio e quello n. 572/2021 vengano riuniti ricorrendo i presupposti indicati nell'art.273 c.p.c. ovvero nell'art. 274 c.p.c., b) venga di conseguenza rimesso il presente giudizio al capo dell'ufficio per la riunione a quello n. 572/2021 RGAC. pendente presso la sede di Barcellona P.G..”.
Con provvedimento del 19.05.2022 il Presidente del Tribunale disponeva che
“il proc. n. 84/2016 RG (in atto pendente presso la sezione distaccata di Lipari) sia chiamato dinanzi al giudice titolare del procedimento eventualmente assorbente, n.
572/2021, con delega all'eventuale audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione”.
Nel giudizio iscritto al n. 572/21, con provvedimento del 6.08.2022 il Giudice disponeva la restituzione degli atti del fascicolo n. 84/2016 R.G. al Giudice titolare per la prosecuzione del predetto giudizio.
Alla udienza del 01.12.2022 la causa era rinviata anche per la discussione ex
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art. 281 sexies cpc alla udienza del 13.07.2023.
Con comparsa di nuovo difensore si costituiva nell'interesse del CP_1
nuovo difensore nella persona dell'avv. Giovanni Marchese
[...]
riportandosi a tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa nell'interesse del convenuto Ente.
Con istanza depositata in data 17.06.2024 parte attrice chiedeva quindi “…la riunione del g. n. 20084/2016 R.G. Trib. Barcellona P.G. e del giudizio n. 724/2024
R.G. Trib. Barcellona P.G. e che pertanto, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., il presente procedimento vada rimesso al Sig. Presidente per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla riunione”.
Con provvedimento del 15.07.2024 il Presidente del Tribunale rigettava la richiesta di riunione in quanto inammissibile avendo i procedimenti oggetto e rito diversi.
Accadeva poi che il Giudice: “Ritenuto inoltre che, in considerazione di quanto premesso appare necessario chiedere alle parti chiarimenti sia avuto riguardo agli esiti del giudizio iscritto al n. RG 724/2024 sia con riferimento alla somma qui pretesa la cui determinazione appare non chiara, anche valutando quanto rilevato nella citata ordinanza del 4.12.2024 ove, fra l'altro, si dice che “... il Controparte_1
costituendosi, ha rinunciato alla pretesa di pagamento della somma di € 17.854,30, per l'annualità 2009, riconoscendo l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione...”; che “... in ordine alle annualità 2010 e 2011, il ha Controparte_1
precisato di non aver chiesto nulla, riconoscendo che per tali annualità l'importo dovuto è stato già pienamente saldato (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione)...”; si riferisce di “...insussistenza di credito per gli anni 2010 e 2011...”, senza trascurare la portata del giudicato della ordinanza del 5.06.2023 ove peraltro si constata che il comune si limita ad “...una mera elencazione degli importi dovuti per anno, dal 2012 al 2020...” comprendendo così l'intero arco temporale dei fatti per i quali è causa, trattandosi, relativamente alle causali del preteso, di somme dovute e/o versate e/o da versare a titolo di canone concessorio ovvero per canoni , nel CP_2
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periodo 2009/2015” disponeva la comparizione delle parti per la udienza del
3.07.2025.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
14.07.2025, la stessa era assegnata a sentenza con i termini abbreviati ex art. 190 cpc.
Erano poi depositate le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fra le varie questioni preliminari poste dalla parte convenuta, si ritiene di esaminare innanzitutto quella relativa alla giurisdizione per la quale il comune di Lipari afferma che la regola sia “…al Giudice Ordinario vanno
ascritte le questioni inerenti la mera quantificazione del canone sulla base di regole
predeterminate dalla legge o da atti autoritativi;
al Giudice Amministrativo le
controversie nelle quali si discuta della “legittimità” degli atti nei quali la PA
nell'esercizio del potere stabilisce le regole e fissa i criteri che verranno applicati”.
Orbene, si da atto le regole de quibus siano state di recente confermate dalla S.
C. che ha ritenuto essere cruciale la scelta di impugnare non solo l'atto impositivo (l'avviso di pagamento), ma anche l'atto normativo presupposto
(il regolamento) ai fini della determinazione della giurisdizione presso il giudice amministrativo. In particolare si è rilevato che quando si contesta il modo in cui la Pubblica Amministrazione abbia esercitato il proprio potere, la controversia cessa di essere puramente patrimoniale e richiede l'intervento del giudice specializzato nella tutela contro gli atti della P.A., esprimendo così il seguente principio per il quale “Le controversie in materia di concessioni
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amministrative concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, sono attratte nella
giurisdizione del giudice amministrativo quando coinvolgono la verifica dell'azione
autoritativa della Pubblica Amministrazione sull'intera economia del rapporto
concessorio, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla
determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”(Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. UU. Num. 23428 Anno 2025).
Nel caso di specie in questa sede parte attrice ha convenuto in giudizio il e ha sostanzialmente chiesto l'accertamento che le somme Controparte_1
dovute fossero determinate in base alla “…quale regime vigente al Pt_3
momento della costituzione dei rapporti…” chiedendo anche la restituzione “…a
titolo di indebito o per qualsiasi altro titolo …” della somma di €. 37.377,03 così
determinata al 31.12.20215.
Quindi si ritiene infondato l'eccepito difetto di giurisdizione preliminarmente sollevato dalla parte convenuta e, riservando la decisione delle altre questioni preliminari in atti sollevate, nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, sarà affrontata preliminarmente la questione dell'oggetto del giudizio e, a seguire, quella dei presupposti della domanda.
Riguardo l'oggetto del giudizio.
I numerosi richiami a giudizi pendenti ovvero conclusi non solo indicati nell'atto introduttivo e nella comparsa di costituzione di parte convenuta ma anche nei successivi atti e fasi del processo, impongono di precisare quanto
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segue.
Indicate le domande attoree, occorre dire che a loro supporto parte attrice sostiene che “…venga accertata l'inesistenza del diritto dell'amministrazione locale
di pretendere le somme indicate nella nota n. prot. 1504 del 20.1.2015 e, al tempo
stesso, ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in eccesso…-
sostenendo che- … in supposta applicazione dell'art. 63 D. Lgs n. 446/1997, che
consentiva ai comuni di sostituire la tassa TOSAP con il canone COSAP, ha ritenuto
illegittimamente di applicare il canone Cosap anche a tutte le concessioni in corso ivi
comprese quelle della società . E ciò ha preteso sin dal momento iniziale della Parte_1
conversione da a Conap avvenuta con delibera consiliare n. 65 del 27.5.2009 a Pt_3
cui si è data attuazione retroattiva con la determina sindacale n. 83 del 31.5.2009
secondo cui il canone veniva determinato in €. 75 al mq e con decorrenza dal CP_2
1°.1.2009…” ha poi aggiunto che il comune convenuto ha altresì preteso altre somme a titolo di …maggiori canoni Cosap determinati … con determina sindacale
n. 88 del 4.10.2011… lamentando poi sostanzialmente la applicazione -di tali canoni- “…anche per le concessioni, come quelle rilasciate alla , che Parte_1
erano originariamente state assentite sotto il vigore della normativa …” e, Pt_3
così denunciando che secondo la regola del tempus regit actum … nel senso che
il canone di ciascuna concessione, rilasciata in regime deve essere determinato CP_2
nel titolo concessorio e che, quindi, gli aumenti riguardano solo le future CP_2
concessioni …e ciò anche nel caso in cui “… si verifichi una trasformazione
copernicana di regime da a che importa non solo una diversa Pt_3 CP_2
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qualificazione ma anche un diverso assetto della giurisdizione …”.
Lamentava inoltre la abnormità dei canoni rispetto ad altre località e se rapportata “…alla specifica situazione in cui oggi si trova la struttura dell'attrice a
causa del cantiere che ha cancellato la piazza, ridotto l'accesso al ristorante e
pregiudicato l'attività commerciale …”.
E così criticando la determinazione delle tariffe anche nel merito dei coefficienti applicati, concludeva formulando le domande come in precedenza riportate peraltro ribadite e non modificate nella memoria n. 1 del
12.06.2017 ove ha insistito “…nelle domande proposte con l'atto di citazione con il
rigetto delle eccezioni e difese della convenuta”.
Ciò detto occorre precisare che con delibera consiliare n. 65 del 2009 è stata introdotta la Cosap al posto della da parte del convenuto che, Pt_3 CP_1
con successiva delibera n. 83 del 2009 ne ha determinato il canone “…oltre
l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori, ciò anche con effetto retroattivo
all'1.1.2009 …”; inoltre con successive delibere, nn. 88 del 2011 e 19 del
16.2.2012 sono stati aumentati i canoni Cosap come affermato dalla stessa parte attrice che però ha omesso di dire che con proprio “…ricorso numero di
registro generale 2413 del 2009, integrato da motivi aggiunti …”, aveva in precedenza adito il TAR di Catania chiedendo, con il ricorso principale l'annullamento “…della delibera n. 65 del 27 maggio 2009 di modifica del
regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche e della conseguente
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determina sindacale n. 83 del 31 maggio 2009di determinazione tariffe anno CP_2
2009 …”; e poi con “…ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 febbraio
2012 , della determina sindacale n. 88 del 4/10/2011 di adeguamento dei canoni
connessi alle singole tipologie…”, nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 aprile 2012 “…della determina sindacale n. 19 del 16/02/2012…”.
Gli esiti della predetta iniziativa sono stati però negativi per parte attrice poiché con sentenza n. 1917/2012 l'adito TAR ha rigettato il ricorso principale unitamente ai successivi per motivi aggiunti rilevando quanto segue.
Riguardo la asserita “…illegittimità della modifica del regolamento comunale
relativo alle occupazioni di tasse e spazi pubblici, operata mediante la sostituzione di
“tassa” con quello di “canone”, deducendo che a ciò osterebbe l'art. 1932 del R. D.
1175/1931 … “, il Tar ha rilevato che Comuni e province sulla base della propria autonomia possono a norma dell'art. 63 del D.L.vo 446/1997
“…prevedere che l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi pubblici
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di
un canone da parte del titolare della concessione...”, statuendo così per l'effetto che “…tale scelta è stata operata dal comune intimato che ha, con il primo
provvedimento impugnato (delibera consiliare n. 65/2009), apportato al regolamento
precedentemente approvato (come già modificato) una ulteriore modifica sostituendo
in detto regolamento la previsione della tassa con la previsione del canone…”.
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Inoltre, avuto riguardo la determina sindacale n. 83/2009, ha rilavato che il motivo addotto dalla società ricorrente fosse infondato poiché “la omessa
applicazione dei criteri dettati da una norma afferente ad altra fattispecie ed espunta
definitivamente dall'ordinamento giuridico …- come preteso in quella sede dalla attrice - … non è atta a determinare la illegittimità del provvedimento impugnato…
(appunto la predetta delibera n. 83/2009), con cui …è stato aumentato il canone
concessorio sulla scorta di adeguate e dettagliate motivazioni …”.
Detto poi che anche sui motivi aggiunti inerenti alle determine nn. 88 e 19 la decisione del TAR è stata quella di rigettare il ricorso, appare opportuno richiamare il passo della motivazione inerente “…l'ultima censura addotta con i
ricorsi per motivi aggiunti … con la quale parte ricorrente protesta la violazione
dell'art. 3 della L. n. 241/90 se ne riscontra la infondatezza nella tranciante
considerazione che i provvedimenti impugnati (nn. 88 e 19), contengono analitica
descrizione dei motivi che hanno determinato il sindaco agli aumenti del canone qui
contestati con specifico riferimento alla necessità di fronteggiare il costo dei beni e
servizi che il comune deve erogare a fronte della riduzione dei trasferimenti nazionali
e ai vincoli scaturenti dal patto di stabilità per il rispetto delle condizioni imposte in
sede di approvazione del bilancio di previsione…”.
Detto che la predetta sentenza è stata oggetto di appello respinto con sentenza del CGA n. 187/2014, non si può che determinare il rigetto della domanda principale di parte attrice, posto che la asserita illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti alla richiesta di parte convenuta, è
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stata esclusa dal giudice amministrativo.
Quindi rilevato in via preliminare che resta competenza esclusiva del giudice amministrativo valutare la legittimità degli atti amministrativi, attività svolta nel caso di specie nei termini descritti, le questioni patrimoniali poste dalla parte attrice presupponendo la illegittimità dei medesimi atti amministrativi,
appaiono infondate e, non sussistendo margini per valutarne la correttezza –
visto che la illegittimità degli atti presupposti è stata l'unica doglianza posta a base della domanda principale- la stessa va rigettata.
Sulle domande subordinate.
Esse devono ritenersi assorbite nella decisione su quella principale in quanto parte attrice, chiedendo l'accoglimento della domanda di cui al n. 1 (…dire e
dichiarare che i rapporti concessori indicati in narrativa sono sottoposti al regime
quale regime vigente al momento della costituzione dei rapporti) domandi, al Pt_3
successivo punto 2, … previa compensazione dei controcrediti dell'amministrazione
comunale legittimamente vantati sino al 31.12.2015 … dichiarare il diritto
dell'attrice alla restituzione, a titolo di indebito, o per qualsiasi altro titolo, della
somma di di €. 37.377,03 maturata al 31.12.2015… precisando in parte motiva che tale somma è determinata … detratte le somme dovute all'amministrazione
comunale per l'ultimo trimestre 2013 e per i canoni 2014 e 2015 sulla CP_2
concessione scaduta ma attesa di rinnovo e i canoni per la concessione non Pt_3
scaduta…, conteggio che, al di la della sua corretta determinazione
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matematica, si basa anch'esso sul presupposto errato che la applicazione dei canoni Cosap anche ai rapporti in corso all'epoca della sua istituzione, fosse illegittima.
Ma come già evidenziato esaminando la domanda principale, parte attrice ha operato le suddette valutazioni ignorando quanto deciso dal Giudice
amministrativo che ha invece riscontrato la piena legittimità dell'operato del convenuto, decisum peraltro reso noto alla stessa parte attrice con CP_1
“…la nota pec del 29/10/2014 inviata dall'avv. dell'Ente avv. Milena Sindoni
relativa al giudizio emesso dal CGA in merito alla legittimità della sentenza del TAR
di Catania e dunque alla legittimità degli atti amministrativi adottati dal ” CP_4
(cfr. nota prot. 1504 del 20.01.2015 del . Controparte_1
Consegue pertanto il rigetto anche della domanda subordinata ritenendo altresì irrilevanti le altre questioni poste dalle parti in quanto ininfluenti e comunque non utili al decidere in considerazione del thema decidendum, nel pieno rispetto peraltro del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cpc.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo e determinata in applicazione dei parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento che si individua in quello dal valore fino a €. 52000 delle tabelle ex DM 55/2014 da ultimo aggiornate con DM 147/2022.
Pag. 13 a 14 R. G. n. 20084/2016
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
20084/2016 R. G. promosso contro così provvede: Controparte_1
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che determina, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €. 5.000,00, per compensi oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
Barcellona Pozzo di Gotto 22/12/2025.
Il giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc nella causa civile iscritta al n. 20084/2016 R. G. promossa da con sede in Lipari, piazza Mazzini (cod. fisc. e p. IVA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante e presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione Rag. , nato a [...] il Parte_2
1.5.1939, elettivamente domiciliato in Messina via Ghibellina n. 12 presso lo studio dell'Avv. Luciano Scoglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore
CONTRO
(cod fisc. e p. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco p.t., legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Lipari piazza Mazzini, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, giusta procura in atti. convenuto
Oggetto: controversie di diritto amministrativo.
Pag. 1 a 14 R. G. n. 20084/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 10.10.2016, con il quale parte attrice, dopo aver premesso di essere “… titolare dello storico “Ristorante
Filippino” sito in Lipari, Piazza Mazzini…” e che sin dal 1995 detiene una superficie di mq. 305,20 in virtù di concessioni di suolo pubblico con pagamento di regolare canone, lamentava che, con la delibera consiliare n. 65 del 27.5.2009, il consiglio comunale introduceva la al posto della CP_2
modificando il regime concessorio trasformando la tassa in canone. Pt_3
Parte attrice asseriva, altresì che “in data 22.1.2015 veniva notificata la nota n. prot. 1504 del 20.1.2015 con cui si è ingiunto alla di pagare entro 30 Parte_1
giorni la somma complessiva di € 243.877,18 per canoni per gli anni 2012, CP_2
2013,2014, al netto di quanto già versato, comprese sanzioni pecuniarie ed accessori, con avvertimento che decorso il termine concesso si sarebbe attivato il procedimento di revoca delle concessioni;
e, in relazione a tale ipotesi, la nota costituiva comunicazione di avvio del relativo procedimento. Successivamente, in data
16.10.2015, l'amministrazione, con ordinanza n. 5 del 13.10.2015., revocava entrambe le concessioni del suolo pubblico e, contestualmente, ordinava la rimozione degli arredi e della struttura posti all'interno dell'area data in concessione”.
La conveniva, quindi, in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., già sezione distaccata di Lipari, il Controparte_1
chiedendo: “1) dire e dichiarare che i rapporti concessori indicati in narrativa sono sottoposti al regime , quale regime vigente al momento della costituzione dei Pt_3
rapporti; 2) previa compensazione dei controcrediti dell'amministrazione comunale legittimamente vantanti sino al 31.12.2015 in relazione alle occupazioni di suolo di
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cui alle concessioni indicate in narrativa, dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione, a titolo di indebito o per qualsiasi altro titolo, della somma di €
37.377,03 (euro trentasettemila trecentosettantasette centesimi tre), maturata al
31.12.2015, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
3) conseguentemente in accoglimento della domanda sub. n. 2, condannare l'amministrazione comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 37.377,03 (euro trentasettemila trecentosettantasette centesimi tre) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e dei compensi del presente giudizio oltre IVA e C.P.A”.
Con comparsa di costituzione del 13.12.2016 si costituiva il Controparte_1
eccependo in via preliminare: “oppone la inammissibilità e/o impronibilità del presente giudizio per violazione del ne bis in idem e/o per violazione del giudicato e/o per decadenza, e/o in subordine per litispendenza e/o per potenziale conflitto di giudicato con procedimento pendente davanti al Tribunale amministrativo di Catania
RG. 2601/2015 – che si pronuncerà sui medesimi motivi e la cui trattazione nel merito è imminente – e per parziale difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Tar di Catania precedentemente adito” e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree per infondatezza in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi oltre al risarcimento per lite temeraria.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, con le memorie n. 1 cpc l'Ente convenuto ribadiva che: “- stante il giudizio ancora pendente davanti al
Tribunale di Barcellona P.G. per gli assunti danni invocati dalla società per Parte_1
i lavori di restauro e stante altresì che anche che il Tar Catania, (pur ammettendo la propria giurisdizione), non si è ancora pronunciato sulla applicazione o meno del regime previgente ai rapporti concessori - Codesto On. Giudicante il quale Pt_3
ha giurisdizione solo per la quantificazione del canone , sulla base dei criteri indicati dal G.A., non può che ritenere inammissibili ed improponibili allo stato le domande attrici. In via subordinata le domande attrice sono totalmente infondate”.
Con provvedimento del 09.10.2017 il Giudice ammetteva la prova
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testimoniale richiesta da parte attrice.
Con istanza di revoca del 03.01.2018 parte convenuta chiedeva: “previo riesame della comparsa di risposta e delle memorie ex art 183 cpc ,comma 6, Pt_4
REVOCARE la propria ordinanza del 9 ottobre 2017, pronunziandosi sulle eccezioni preliminari articolate nell'atto di citazione e nelle memorie e ritenendo così allo stato inammissibili/improponibili le domande istruttorie per le motivazioni già date ovvero
IN SUBORDINE sempre previa revoca della ordinanza del 9 ottobre 2017 ,
[...]
, ai sensi del II comma dell'art 39 c.p.c. ,rilevare la “continenza” tra CP_3
questa causa e la prima già instaurata prima davanti al Tribunale di Barcellona P.G. iscritta al numero Rg 123/2014, (Giudice dr Montera) e conseguentemente disporre la riunione di questo odierno giudizio al primo giudizio e davanti al Giudice già adito in precedenza (assegnando eventuale un termine per la riassunzione)”.
Accadeva poi che con provvedimento del 09.01.2018 il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Presidente del Tribunale, che rigettava la richiesta di riunione.
Escussi i testi, con note del 10.05.2022 parte attrice chiedeva: “che a) il presente giudizio e quello n. 572/2021 vengano riuniti ricorrendo i presupposti indicati nell'art.273 c.p.c. ovvero nell'art. 274 c.p.c., b) venga di conseguenza rimesso il presente giudizio al capo dell'ufficio per la riunione a quello n. 572/2021 RGAC. pendente presso la sede di Barcellona P.G..”.
Con provvedimento del 19.05.2022 il Presidente del Tribunale disponeva che
“il proc. n. 84/2016 RG (in atto pendente presso la sezione distaccata di Lipari) sia chiamato dinanzi al giudice titolare del procedimento eventualmente assorbente, n.
572/2021, con delega all'eventuale audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione”.
Nel giudizio iscritto al n. 572/21, con provvedimento del 6.08.2022 il Giudice disponeva la restituzione degli atti del fascicolo n. 84/2016 R.G. al Giudice titolare per la prosecuzione del predetto giudizio.
Alla udienza del 01.12.2022 la causa era rinviata anche per la discussione ex
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art. 281 sexies cpc alla udienza del 13.07.2023.
Con comparsa di nuovo difensore si costituiva nell'interesse del CP_1
nuovo difensore nella persona dell'avv. Giovanni Marchese
[...]
riportandosi a tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa nell'interesse del convenuto Ente.
Con istanza depositata in data 17.06.2024 parte attrice chiedeva quindi “…la riunione del g. n. 20084/2016 R.G. Trib. Barcellona P.G. e del giudizio n. 724/2024
R.G. Trib. Barcellona P.G. e che pertanto, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., il presente procedimento vada rimesso al Sig. Presidente per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla riunione”.
Con provvedimento del 15.07.2024 il Presidente del Tribunale rigettava la richiesta di riunione in quanto inammissibile avendo i procedimenti oggetto e rito diversi.
Accadeva poi che il Giudice: “Ritenuto inoltre che, in considerazione di quanto premesso appare necessario chiedere alle parti chiarimenti sia avuto riguardo agli esiti del giudizio iscritto al n. RG 724/2024 sia con riferimento alla somma qui pretesa la cui determinazione appare non chiara, anche valutando quanto rilevato nella citata ordinanza del 4.12.2024 ove, fra l'altro, si dice che “... il Controparte_1
costituendosi, ha rinunciato alla pretesa di pagamento della somma di € 17.854,30, per l'annualità 2009, riconoscendo l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione...”; che “... in ordine alle annualità 2010 e 2011, il ha Controparte_1
precisato di non aver chiesto nulla, riconoscendo che per tali annualità l'importo dovuto è stato già pienamente saldato (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione)...”; si riferisce di “...insussistenza di credito per gli anni 2010 e 2011...”, senza trascurare la portata del giudicato della ordinanza del 5.06.2023 ove peraltro si constata che il comune si limita ad “...una mera elencazione degli importi dovuti per anno, dal 2012 al 2020...” comprendendo così l'intero arco temporale dei fatti per i quali è causa, trattandosi, relativamente alle causali del preteso, di somme dovute e/o versate e/o da versare a titolo di canone concessorio ovvero per canoni , nel CP_2
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periodo 2009/2015” disponeva la comparizione delle parti per la udienza del
3.07.2025.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
14.07.2025, la stessa era assegnata a sentenza con i termini abbreviati ex art. 190 cpc.
Erano poi depositate le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fra le varie questioni preliminari poste dalla parte convenuta, si ritiene di esaminare innanzitutto quella relativa alla giurisdizione per la quale il comune di Lipari afferma che la regola sia “…al Giudice Ordinario vanno
ascritte le questioni inerenti la mera quantificazione del canone sulla base di regole
predeterminate dalla legge o da atti autoritativi;
al Giudice Amministrativo le
controversie nelle quali si discuta della “legittimità” degli atti nei quali la PA
nell'esercizio del potere stabilisce le regole e fissa i criteri che verranno applicati”.
Orbene, si da atto le regole de quibus siano state di recente confermate dalla S.
C. che ha ritenuto essere cruciale la scelta di impugnare non solo l'atto impositivo (l'avviso di pagamento), ma anche l'atto normativo presupposto
(il regolamento) ai fini della determinazione della giurisdizione presso il giudice amministrativo. In particolare si è rilevato che quando si contesta il modo in cui la Pubblica Amministrazione abbia esercitato il proprio potere, la controversia cessa di essere puramente patrimoniale e richiede l'intervento del giudice specializzato nella tutela contro gli atti della P.A., esprimendo così il seguente principio per il quale “Le controversie in materia di concessioni
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amministrative concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, sono attratte nella
giurisdizione del giudice amministrativo quando coinvolgono la verifica dell'azione
autoritativa della Pubblica Amministrazione sull'intera economia del rapporto
concessorio, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla
determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”(Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. UU. Num. 23428 Anno 2025).
Nel caso di specie in questa sede parte attrice ha convenuto in giudizio il e ha sostanzialmente chiesto l'accertamento che le somme Controparte_1
dovute fossero determinate in base alla “…quale regime vigente al Pt_3
momento della costituzione dei rapporti…” chiedendo anche la restituzione “…a
titolo di indebito o per qualsiasi altro titolo …” della somma di €. 37.377,03 così
determinata al 31.12.20215.
Quindi si ritiene infondato l'eccepito difetto di giurisdizione preliminarmente sollevato dalla parte convenuta e, riservando la decisione delle altre questioni preliminari in atti sollevate, nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, sarà affrontata preliminarmente la questione dell'oggetto del giudizio e, a seguire, quella dei presupposti della domanda.
Riguardo l'oggetto del giudizio.
I numerosi richiami a giudizi pendenti ovvero conclusi non solo indicati nell'atto introduttivo e nella comparsa di costituzione di parte convenuta ma anche nei successivi atti e fasi del processo, impongono di precisare quanto
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segue.
Indicate le domande attoree, occorre dire che a loro supporto parte attrice sostiene che “…venga accertata l'inesistenza del diritto dell'amministrazione locale
di pretendere le somme indicate nella nota n. prot. 1504 del 20.1.2015 e, al tempo
stesso, ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in eccesso…-
sostenendo che- … in supposta applicazione dell'art. 63 D. Lgs n. 446/1997, che
consentiva ai comuni di sostituire la tassa TOSAP con il canone COSAP, ha ritenuto
illegittimamente di applicare il canone Cosap anche a tutte le concessioni in corso ivi
comprese quelle della società . E ciò ha preteso sin dal momento iniziale della Parte_1
conversione da a Conap avvenuta con delibera consiliare n. 65 del 27.5.2009 a Pt_3
cui si è data attuazione retroattiva con la determina sindacale n. 83 del 31.5.2009
secondo cui il canone veniva determinato in €. 75 al mq e con decorrenza dal CP_2
1°.1.2009…” ha poi aggiunto che il comune convenuto ha altresì preteso altre somme a titolo di …maggiori canoni Cosap determinati … con determina sindacale
n. 88 del 4.10.2011… lamentando poi sostanzialmente la applicazione -di tali canoni- “…anche per le concessioni, come quelle rilasciate alla , che Parte_1
erano originariamente state assentite sotto il vigore della normativa …” e, Pt_3
così denunciando che secondo la regola del tempus regit actum … nel senso che
il canone di ciascuna concessione, rilasciata in regime deve essere determinato CP_2
nel titolo concessorio e che, quindi, gli aumenti riguardano solo le future CP_2
concessioni …e ciò anche nel caso in cui “… si verifichi una trasformazione
copernicana di regime da a che importa non solo una diversa Pt_3 CP_2
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qualificazione ma anche un diverso assetto della giurisdizione …”.
Lamentava inoltre la abnormità dei canoni rispetto ad altre località e se rapportata “…alla specifica situazione in cui oggi si trova la struttura dell'attrice a
causa del cantiere che ha cancellato la piazza, ridotto l'accesso al ristorante e
pregiudicato l'attività commerciale …”.
E così criticando la determinazione delle tariffe anche nel merito dei coefficienti applicati, concludeva formulando le domande come in precedenza riportate peraltro ribadite e non modificate nella memoria n. 1 del
12.06.2017 ove ha insistito “…nelle domande proposte con l'atto di citazione con il
rigetto delle eccezioni e difese della convenuta”.
Ciò detto occorre precisare che con delibera consiliare n. 65 del 2009 è stata introdotta la Cosap al posto della da parte del convenuto che, Pt_3 CP_1
con successiva delibera n. 83 del 2009 ne ha determinato il canone “…oltre
l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori, ciò anche con effetto retroattivo
all'1.1.2009 …”; inoltre con successive delibere, nn. 88 del 2011 e 19 del
16.2.2012 sono stati aumentati i canoni Cosap come affermato dalla stessa parte attrice che però ha omesso di dire che con proprio “…ricorso numero di
registro generale 2413 del 2009, integrato da motivi aggiunti …”, aveva in precedenza adito il TAR di Catania chiedendo, con il ricorso principale l'annullamento “…della delibera n. 65 del 27 maggio 2009 di modifica del
regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche e della conseguente
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determina sindacale n. 83 del 31 maggio 2009di determinazione tariffe anno CP_2
2009 …”; e poi con “…ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 febbraio
2012 , della determina sindacale n. 88 del 4/10/2011 di adeguamento dei canoni
connessi alle singole tipologie…”, nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 aprile 2012 “…della determina sindacale n. 19 del 16/02/2012…”.
Gli esiti della predetta iniziativa sono stati però negativi per parte attrice poiché con sentenza n. 1917/2012 l'adito TAR ha rigettato il ricorso principale unitamente ai successivi per motivi aggiunti rilevando quanto segue.
Riguardo la asserita “…illegittimità della modifica del regolamento comunale
relativo alle occupazioni di tasse e spazi pubblici, operata mediante la sostituzione di
“tassa” con quello di “canone”, deducendo che a ciò osterebbe l'art. 1932 del R. D.
1175/1931 … “, il Tar ha rilevato che Comuni e province sulla base della propria autonomia possono a norma dell'art. 63 del D.L.vo 446/1997
“…prevedere che l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi pubblici
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di
un canone da parte del titolare della concessione...”, statuendo così per l'effetto che “…tale scelta è stata operata dal comune intimato che ha, con il primo
provvedimento impugnato (delibera consiliare n. 65/2009), apportato al regolamento
precedentemente approvato (come già modificato) una ulteriore modifica sostituendo
in detto regolamento la previsione della tassa con la previsione del canone…”.
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Inoltre, avuto riguardo la determina sindacale n. 83/2009, ha rilavato che il motivo addotto dalla società ricorrente fosse infondato poiché “la omessa
applicazione dei criteri dettati da una norma afferente ad altra fattispecie ed espunta
definitivamente dall'ordinamento giuridico …- come preteso in quella sede dalla attrice - … non è atta a determinare la illegittimità del provvedimento impugnato…
(appunto la predetta delibera n. 83/2009), con cui …è stato aumentato il canone
concessorio sulla scorta di adeguate e dettagliate motivazioni …”.
Detto poi che anche sui motivi aggiunti inerenti alle determine nn. 88 e 19 la decisione del TAR è stata quella di rigettare il ricorso, appare opportuno richiamare il passo della motivazione inerente “…l'ultima censura addotta con i
ricorsi per motivi aggiunti … con la quale parte ricorrente protesta la violazione
dell'art. 3 della L. n. 241/90 se ne riscontra la infondatezza nella tranciante
considerazione che i provvedimenti impugnati (nn. 88 e 19), contengono analitica
descrizione dei motivi che hanno determinato il sindaco agli aumenti del canone qui
contestati con specifico riferimento alla necessità di fronteggiare il costo dei beni e
servizi che il comune deve erogare a fronte della riduzione dei trasferimenti nazionali
e ai vincoli scaturenti dal patto di stabilità per il rispetto delle condizioni imposte in
sede di approvazione del bilancio di previsione…”.
Detto che la predetta sentenza è stata oggetto di appello respinto con sentenza del CGA n. 187/2014, non si può che determinare il rigetto della domanda principale di parte attrice, posto che la asserita illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti alla richiesta di parte convenuta, è
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stata esclusa dal giudice amministrativo.
Quindi rilevato in via preliminare che resta competenza esclusiva del giudice amministrativo valutare la legittimità degli atti amministrativi, attività svolta nel caso di specie nei termini descritti, le questioni patrimoniali poste dalla parte attrice presupponendo la illegittimità dei medesimi atti amministrativi,
appaiono infondate e, non sussistendo margini per valutarne la correttezza –
visto che la illegittimità degli atti presupposti è stata l'unica doglianza posta a base della domanda principale- la stessa va rigettata.
Sulle domande subordinate.
Esse devono ritenersi assorbite nella decisione su quella principale in quanto parte attrice, chiedendo l'accoglimento della domanda di cui al n. 1 (…dire e
dichiarare che i rapporti concessori indicati in narrativa sono sottoposti al regime
quale regime vigente al momento della costituzione dei rapporti) domandi, al Pt_3
successivo punto 2, … previa compensazione dei controcrediti dell'amministrazione
comunale legittimamente vantati sino al 31.12.2015 … dichiarare il diritto
dell'attrice alla restituzione, a titolo di indebito, o per qualsiasi altro titolo, della
somma di di €. 37.377,03 maturata al 31.12.2015… precisando in parte motiva che tale somma è determinata … detratte le somme dovute all'amministrazione
comunale per l'ultimo trimestre 2013 e per i canoni 2014 e 2015 sulla CP_2
concessione scaduta ma attesa di rinnovo e i canoni per la concessione non Pt_3
scaduta…, conteggio che, al di la della sua corretta determinazione
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matematica, si basa anch'esso sul presupposto errato che la applicazione dei canoni Cosap anche ai rapporti in corso all'epoca della sua istituzione, fosse illegittima.
Ma come già evidenziato esaminando la domanda principale, parte attrice ha operato le suddette valutazioni ignorando quanto deciso dal Giudice
amministrativo che ha invece riscontrato la piena legittimità dell'operato del convenuto, decisum peraltro reso noto alla stessa parte attrice con CP_1
“…la nota pec del 29/10/2014 inviata dall'avv. dell'Ente avv. Milena Sindoni
relativa al giudizio emesso dal CGA in merito alla legittimità della sentenza del TAR
di Catania e dunque alla legittimità degli atti amministrativi adottati dal ” CP_4
(cfr. nota prot. 1504 del 20.01.2015 del . Controparte_1
Consegue pertanto il rigetto anche della domanda subordinata ritenendo altresì irrilevanti le altre questioni poste dalle parti in quanto ininfluenti e comunque non utili al decidere in considerazione del thema decidendum, nel pieno rispetto peraltro del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cpc.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo e determinata in applicazione dei parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento che si individua in quello dal valore fino a €. 52000 delle tabelle ex DM 55/2014 da ultimo aggiornate con DM 147/2022.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
20084/2016 R. G. promosso contro così provvede: Controparte_1
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che determina, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €. 5.000,00, per compensi oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
Barcellona Pozzo di Gotto 22/12/2025.
Il giudice on.
Dott. Francesco Montera
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