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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1668/2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monastero di Vasco (Cn), Via Provinciale Val Corsaglia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Franco Bosio del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Via Fattori n. 3, Torino, presso lo studio dell'Avv. Denise Falco, che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni – diffamazione
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice: ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
- previa eventuale modifica del provvedimento 07.04.2024, disporsi l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze così e come capitolate con memoria 21.07.2023; nel merito
- accertarsi e dichiararsi l'odierno convenuto responsabile di condotta diffamatoria operata con le frasi ed epiteti contenuti nel verbale dell'assemblea 06.07.2022, inviato con raccomandata 20-
21.07.2022, meglio indicati in atto di citazione del 13.01.2023 e riconducibili agli stessi sottoscrittori, e per l'effetto, 1 - condannare gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di Euro 250.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto.
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere i capi di prova per interpello e testi, di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 20.7.2023, con l'anteposizione di "vero" con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed integrare la lista testimoniale;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
RESPINGERE ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo integralmente parte convenuta.
CONDANNARE il Signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
IN OGNI CASO
Con il pieno favore delle spese poste a carico di parte attrice, diritti ed onorari di lite, oltre a rimborso spese in via forfetaria nella misura del 15%, ad I.V.A. e C.P.A.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con atto di citazione del 13.1.2023 agiva nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in CP_2 conseguenza dell'asserita condotta diffamatoria posta in essere dai convenuti, i quali, residenti nel condominio sito in Moncalieri, Strada Privata Nasi n. 53, previa autoconvocazione di un'assemblea straordinaria in data 6.7.2022, avrebbero riversato, nel verbale di assemblea, frasi ed espressioni gravemente diffamatorie nei confronti dell'odierno attore.
L'attore esponeva, in particolare, di essere trustee del Trust Famiglia Cerchio, ente di gestione in seno al quale risultano essere stati trasferiti, fra il resto, i beni immobili facenti parte del complesso condominiale sito in Moncalieri, Strada Privata Nasi n. 53; aggiungeva di ricoprire, a titolo gratuito e in forza di nomina del 24.1.2017 rinnovatasi per volere dell'assemblea negli anni successivi, il ruolo di responsabile – amministratore dello stabile.
2 Dava quindi atto che, in data 6.7.2022, nel corso dell'assemblea straordinaria indetta in via autonoma dai condomini e e presenziata dagli stessi in qualità, CP_1 Parte_2 CP_2 rispettivamente, di presidente dell'assemblea e di segretario, alla presenza di dell'avv. CP_2
ST ON quale uditore e della sig.ra in rappresentanza della proprietà Testimone_1
e oltre ad alcune inesattezze circa la carica ricoperta dall'odierno attore, venivano Pt_3 Tes_1 riportate nel verbale frasi ed espressioni diffamatorie del tutto gratuite ed eccedenti il legittimo diritto di critica, volte a denigrare l'operato dello stesso e la sua persona.
L'attore dava atto che lo stesso verbale – recapitato agli inquilini assenti con lettera raccomandata ricevuta in data 20-21.07.2022 e successivamente portato a conoscenza dello stesso attore quale reale proprietario in rappresentanza del Trust Famiglia Cerchio – conteneva espressioni lesive del proprio onore, tali da insinuare il dubbio circa la correttezza dell'operato dello stesso , risultando scritto Pt_1
“è agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione Pt_1 con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del Condominio Nasi
53”.
Dato atto di aver presentato atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Torino in data 4.10.2022, l'attore ribadiva la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, lesive della propria reputazione personale e professionale e non assimilabili ad un corretto e legittimo esercizio del diritto di critica, instando quindi per la condanna dei convenuti, quali firmatari del verbale, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in via equitativa nella misura di € 250.000,00.
Ritualmente costituiti, e contestavano le pretese attoree evidenziando, in CP_1 CP_2 particolare, l'insussistenza della ritenuta natura diffamatoria delle espressioni utilizzate alla luce degli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica di Torino e contenuti nel fascicolo processuale n.
4468/2021 RGNR nel quale il risulta indagato per numerose ipotesi di reato in danno degli Pt_1 odierni convenuti.
Ribadendo la legittimità delle espressioni utilizzate, in quanto corretto esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito – del quale risulterebbero rispettati i principi di pertinenza, di continenza e di verità, quantomeno putativa – i convenuti eccepivano l'attribuibilità a sé delle frasi riportate in ragione della mera sottoscrizione del verbale assembleare, sottolineando anche l'assenza del cd. animus diffamandi.
In ogni caso, i convenuti invocavano l'operatività della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, c. 2, c.p., in quanto espressioni conseguenti ai comportamenti gravemente scorretti e diffamatori tenuti dall'attore nei loro confronti nel corso degli anni.
3 Confermando l'infondatezza delle domande, i convenuti contestavano anche la quantificazione del danno operata dall'attore e concludevano come in epigrafe riportato instando per la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Pt_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., revocata l'ordinanza ammissiva delle prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle produzioni operate dalle parti, all'udienza del 5.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali repliche.
II
Prima di valutare la fondatezza della domanda attorea, deve darsi atto che i convenuti, con istanza del
15.3.2024, hanno chiesto di essere autorizzati a produrre in giudizio il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 2.8.2023 – e la relativa richiesta di archiviazione del PM – avente ad oggetto il procedimento penale avviato nei confronti degli odierni convenuti e, anche, di Parte_2
, con riferimento alla querela proposta dall'attore in data 4.10.2022 avente ad oggetto i fatti per
[...] cui è causa.
Ribadita l'ammissibilità dell'istanza e della produzione – trattandosi come già evidenziato di documentazione formatasi ed acquisita dalle parti successivamente allo scadere dei termini istruttori concessi dal giudice con provvedimento del 22.5.2023 – deve evidenziarsi che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimento per il quale non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non può considerarsi irrevocabile” (Cass.,
21.7.2006, n. 16768).
Ne discende che l'emissione del decreto di archiviazione “non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile” (Cass 18.4.2014, n. 8999) tenuto altresì conto che “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare
l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c.” e non già del reato, “stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito” (Cass., 3.2.2023, n. 3368).
Alla luce di tali osservazioni deve ritenersi che se l'archiviazione intervenuta in sede penale non assume alcun valore sull'apprezzamento dell'azione risarcitoria, nel senso che esso non ha alcun effetto preclusivo sulla valutazione del giudice civile in ordine alla sussistenza nell'illecito degli estremi del reato (v. Cass. 20.3.2018, n. 6858), è certo che gli elementi posti a fondamento del provvedimento di archiviazione e le stesse conclusioni assunte dal giudice penale possano essere liberamente valutate dal
4 giudice civile, trattandosi di elementi di prova atipica concorrenti – al pari delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite – alla decisione del giudizio.
****
Pare altresì opportuno ribadire l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento alla non riferibilità a sé delle espressioni oggetto di impugnazione da parte dell'attore, trattandosi di espressioni contenute in un verbale di assemblea condominiale che, per definizione, è espressione di una molteplicità di soggetti.
Richiamate le regole che presiedono al funzionamento degli organi collegiali e ribadita la natura di scrittura privata del verbale di assemblea condominiale, è certo che le sottoscrizioni dei convenuti apposte in calce allo stesso attribuiscano al verbale valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni e delle espressioni riportate agli stessi sottoscrittori (v. Cass. 9.5.2017, n. 11375).
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Breve cenno merita, infine, il richiamo alla causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599
c.p., che, secondo la stessa allegazione difensiva, escluderebbe la responsabilità per diffamazione dei convenuti considerato che le dichiarazioni diffamatorie oggetto di giudizio sarebbero da porre in reazione alle ben più gravi esternazioni rivolte dal sig. nei loro confronti. Pt_1
La scriminante invocata non può trovare applicazione, atteso che – alla luce del consolidato orientamento di legittimità – l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, ultimo comma, c.p., esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile del fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso (v. Cass. 4.2.2016, n.
2197).
La valutazione di fondatezza della domanda attorea, pertanto, comporta la valutazione, nel merito, della condotta tenuta dai convenuti e dell'offensività delle espressioni utilizzate e riportate nel verbale del
6.7.2022, nonchè della idoneità delle stesse a ledere l'onore e la reputazione del . Pt_1
III
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
L'esame della documentazione in atti e il tenore letterale delle espressioni utilizzate, infatti, consentono di escludere la natura diffamatoria delle espressioni riportate nel verbale assembleare del 6.7.2022, , avendo i convenuti esercitato il proprio diritto di critica nei confronti di alcune condotte del sig.
. Pt_1
Ribadito che la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente “che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale
5 non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020), pare opportuno osservare che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., occorre accertare la sussistenza dell'assenza del diffamato, l'offesa all'altrui reputazione, e la comunicazione a più persone.
Il reato di diffamazione è scriminato, ai sensi dell'art. 51 c.p., in caso di esercizio del diritto di critica, trattandosi di diritto avente copertura costituzionale ex art. 21 Cost., a condizione che vengano rispettati la verità dei fatti presupposti, la pertinenza degli argomenti e la continenza espressiva.
Afferma infatti la Suprema Corte che “il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass.
3.12.2021 n. 38215).
In termini generali, va osservato che “il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi” (Cass.,
11.7.2025 n. 19091): se, pertanto, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto, “per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (v. Cass.
7.3.2025, n. 6123).
Quanto al profilo della pertinenza, deve osservarsi che lo stesso si traduce nell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, costituendo la rilevanza pubblica della notizia uno dei presupposti per l'esercizio giornalistico del diritto di critica (e di cronaca).
Tuttavia la stessa Cassazione ha precisato che non può escludersi un interesse alla conoscenza anche all'interno di un gruppo più ristretto di persone, atteso che l'interesse al racconto è “ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione” (Cass., 31.1.2018, n. 2357).
La pertinenza della notizia – e della sua critica – deve essere parametrato “all'ambito di oggettivo, potenziale interesse della notizia stessa, poiché la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento
6 delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali” (Cass. pen., n. 31079/2017, relativa, peraltro, proprio a un'ipotesi di diffamazione contenuta in un allegato al verbale di un'assemblea condominiale).
Quanto alla continenza, la stessa deve essere intesa come “correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (Cass. 12.4.2022, n.
11767).
Come già evidenziato, peraltro, essendo la critica espressione di un'opinione meramente soggettiva che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica “esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta”, essendo pur sempre necessario che l'esposizione critica “non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione”, non risultando di per sé vietato
“l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. 19.2.2020, n. 17243).
In ogni caso, la valutazione della continenza non può prescindere dal contesto complessivo in cui le affermazioni vengono pronunciate, dovendosi verificare “se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Infatti, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem” (Cass. n. 22252/2017, conf. Cass. n. 12460/2020).
IV
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con evidenza come le dichiarazioni attribuite agli odierni convenuti non possano considerarsi diffamatorie in ragione della sussistenza, secondo i menzionati criteri interpretativi, di tutti e tre i presupposti del diritto di critica, tenuto conto del contesto di riferimento, delle fonti di conoscenza dei fatti narrati, nonché delle espressioni utilizzate.
Parte attrice lamenta la natura diffamatoria e lesiva di alcune delle frasi contenute nel verbale di assemblea del 6.7.2022, e, segnatamente, delle espressioni che si riportano testualmente
- “il Sig. – sedicente “Responsabile” del Condominio – appare privo dei Parte_1 requisiti previsti dalla Legge per ricoprire il ruolo di amministratore, con particolare riferimento alla revoca dello stesso come amministratore del Condominio Nasi 53, intervenuta con sentenza del Tribunale Civile di Torino, con conseguente preclusione perpetua per il Sig.
della possibilità di ricoprire tale carica;
Pt_1
7 - “il sig. custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, Parte_1 nonché tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”;
- il sig. ha indebito accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di Parte_1 alcun titolo, né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del
Condominio;
- che il predetto persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio, reiterando condotte in evidente pregiudizio del
Condominio stesso, con particolare riferimento all'ipotesi di reato, oggetto di contestazione nel procedimento penale sopra indicato, in elusione della sentenza del Tribunale Civile di Torino, emessa, a tutela della proprietà e del credito, in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile n. 6350/2014, con la quale il Tribunale disponeva, nei confronti del Sig. Parte_1
, la revoca del mandato di amministratore del Condominio Nasi 53;
[...]
- è agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in Pt_1 confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità contabili a danno del Condominio Nasi 53” (v. doc. n. 5 parte attrice).
Il verbale prodotto in atti attribuisce al sig. una serie di condotte lesive degli interessi del Pt_1 condominio, dando conto della pendenza a carico del convenuto di un procedimento penale.
Nel dettaglio, l'assemblea si incentra e contesta al tre condotte: quella di avere continuato a Pt_1 ricoprire l'incarico di responsabile-amministratore del condominio pur essendo stato revocato da tale ufficio con sentenza del Tribunale di Torino 11.12.2014; quella di avere accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di alcun titolo, continuando a effettuare operazioni non consentite e non trasparenti;
quella, infine, di custodire i registri obbligatori e la documentazione contabile del condominio senza, nuovamente, averne titolo e senza consentirne l'accesso agli altri condomini.
****
La lettura del verbale nel suo complesso consente di ritenere che le espressioni utilizzate e oggetto di contestazione da parte dell'attore non integrino il reato di diffamazione, non risultando lesive dell'onore e della reputazione personale e professionale del . Pt_1
In primo luogo, deve ritenersi sussistente il requisito della pertinenza, risultando evidente l'interesse della – pur ristretta – comunità dei condomini di Via Nasi n. 53 ad essere informata delle circostanze relative alla gestione del condominio e, in particolare, all'evoluzione delle indagini avviate sull'attore,
8 in ragione della già intervenuta pronuncia del Tribunale e della ritenuta illegittimità della nomina del ad amministratore/gestore avvenuta in data 24.1.2017. Pt_1
La pertinenza, peraltro, pare ulteriormente confermata dalla necessità, per l'assemblea, di valutare la nomina di un avvocato per la costituzione di parte civile del Condominio nel procedimento penale pendente e, anche, dalla ritenuta necessità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, come indicato al n. 1 dell'o.d.g.
Parimenti, deve ritenersi sussistente il requisito della verità, ovvero della corrispondenza, quanto meno putativa, dei fatti narrati alla verità.
Come già evidenziato, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio del diritto di critica, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, ossia basata su fonti credibili o altre circostanze soggettive che possano ragionevolmente far ritenere la verità dei fatti narrati.
Nel caso di specie, le espressioni asseritamente diffamatorie impugnate dall'attore traggono tutte il loro fondamento dalla documentazione civile e penale versata in atti dai convenuti che, proveniente dall'Autorità giudiziaria, deve ritenersi costituire fonte certamente privilegiata nella prospettiva soggettiva dei convenuti.
In particolare,
. la sentenza del Tribunale di Torino – emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile n.
6350/2014 – aveva disposto la revoca del come amministratore del condominio “Nasi” avendo Pt_1 dato atto della violazione da parte dell'odierno attore del disposto di cui all'art. 1129, comma 7, c.c. non avendo il provveduto a far transitare le somme ricevute dai condomini su un conto Pt_1 corrente bancario intestato al condominio (v. doc. n. 5 parte convenuta);
. la stessa pronuncia aveva ribadito come la previsione di legge non ammette deroghe, non potendo pertanto ritenersi legittima la delibera assembleare del 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice), in quanto assunta in violazione del disposto dell'art. 1129, comma 14, c.c., che prevede che “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”;
. la stessa documentazione penale e, in particolare, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15.3.2022 riprende la pronuncia del Tribunale di Torino contestando al , al capo 3, il reato di cui all'art. Pt_1
388, comma 2, c.p., per aver eluso la sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014, pronuncia che aveva disposto nei suoi confronti la revoca del mandato di amministratore del condominio;
Tali circostanze – a prescindere dall'accertamento di merito in ordine alla validità della nomina intervenuta successivamente alla revoca giudiziale – consentono di ritenere verosimili le affermazioni
9 contenute nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022, potendo affermarsi che i convenuti, proprio alla luce della documentazione civile e penale richiamata, abbiano ragionevolmente ritenuto che il non Pt_1 avesse “alcun titolo, né delega, né procura”, né per custodire i registri obbligatori e la documentazione del condominio, né per effettuare operazioni in nome e per conto dello stesso, né per condurne la complessiva attività di gestione.
Peraltro, la stessa annotazione di Polizia Giudiziaria del 18.11.2021 dà atto delle condotte tenute dall'odierno attore – poi trasfuse nel capo 1 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. – concretatesi nell'avere compiuto una serie di atti di gestione falsa o comunque non trasparente del condominio, emettendo fatture per lavori mai svolti, redigendo verbali di assemblee mai tenutesi o mai tenutesi regolarmente.
In particolare, si riferisce testualmente che “dall'analisi della documentazione presente dall'anno 2014 al 2021 risulta che il ha amministrato in maniera continuativa tale immobile, anche se per Pt_1 un breve periodo risulta essere stato nominato amministratore (f. 11), nonché come Parte_4 dagli estratti conto forniti dallo stesso “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2018, Pt_1
2020 e fino a settembre 2021” risulta che “tale condominio è stato amministrato in maniera continuativa dal almeno dall'anno 2014” (f. 19). Pt_1
Gli inquirenti evidenziavano proprio come il svolgesse in maniera “autonoma” (f. 24) la Pt_1 gestione del condominio, con l'ausilio di alcuni altri condomini (anch'essi indagati), chiarendo – dopo avere diffusamente ricostruito le modalità con cui il era solito convocare e gestire le assemblee Pt_1 condominiali – come “tale dato rappresenta una ulteriore conferma di come il con la Pt_1 complicità di alcuni condomini svolga in maniera del tutto arbitraria la gestione del condominio effettuando le riunioni in orari totalmente differenti da quanto indicato nelle convocazioni, o effettuando delle assemblee informali” alla presenza solo di alcuni condomini (f. 31).
Nella stessa annotazione, il comportamento del sig. in relazione alla gestione delle assemblee Pt_1 condominiali, alla detenzione di tutta la documentazione del condominio e ai pagamenti intimati ai coniugi viene definito “arbitrario” o “del tutto arbitrario” (v. ff. 31, 37), nonché Parte_5
“ingiustificato” o “privo di alcun giustificativo” (v. ff. 32, 34, 47, 48), così come tali vengono descritti i pagamenti richiesti agli odierni convenuti, ritenuti indebiti.
Ancora, con riferimento specifico al conto corrente condominiale, viene chiarito come fino alla fine del
2020 i pagamenti avvenissero su una carta prepagata intestata personalmente al e come, almeno Pt_1 per gli anni 2020 e 2021, le spese di alcuni condomini venissero pagati con bonifico dall'associazione
As.T.I.Co di cui il sig. è Presidente (ff. 38-39), dato definito “alquanto anomalo”, non Pt_1 essendovi traccia di altri pagamenti provenienti dai detti condomini per l'adempimento delle spese condominiali di loro spettanza.
10 Sempre con riferimento al conto corrente, gli operanti annotano che “l'analisi della documentazione bancaria ha evidenziato come il abbia gestito in maniera totalmente inadeguata e priva di Pt_1 ogni trasparenza il conto corrente del condominio” (f. 39).
Il contenuto di tali atti consente pertanto di ritenere che, allorquando gli odierni convenuti, nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022, hanno affermato che il sig. “persevera – indebitamente e Pt_1 arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio, reiterando condotte in evidente pregiudizio del Condominio stesso”, ovvero “custodisce indebitamente i registri obbligatori”, “ha indebito accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di alcun titolo, né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del Condominio” giungendo a ritenere
“agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione Pt_1 con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità contabili a danno del
Condominio Nasi 53”, avessero la ragionevole convinzione che i fatti addebitati a parte attrice corrispondessero senz'altro alla verità, proprio tenuto conto della natura “qualificata” – Polizia
Giudiziaria e atti dell'autorità civile e penale – della fonte dalla quale la notizia è stata appresa.
Ne consegue che deve ritenersi pienamente rispettato il requisito della verità della notizia, intesa come verosimiglianza dell'informazione riportata e fatta oggetto di critica.
Vale la pena di precisare, peraltro, che l'assemblea si è limitata a riportare nel verbale le condotte del sig. così come indicate negli atti del procedimento penale, sull'evidente convinzione che le Pt_1 stesse fossero vere ma, allo stesso tempo, dando espressamente atto della pendenza delle indagini che, come tali, non comportavano un'affermazione di penale responsabilità del sig. , esprimendosi Pt_1 quindi in termini probabilistici e presuntivi circa le operazioni indebite effettuate attraverso diversi conti correnti, nel rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.
È indubbio, peraltro, che la presunzione di non colpevolezza non impedisca di muovere critiche a comportamenti che – anche se non ancora accertati con sentenza passata in giudicato come costituenti ipotesi di reato – possono comunque integrare condotte scorrette e che, in assenza del predetto accertamento definitivo, possono essere reputati verosimiglianti in ragione delle fonti di conoscenza utilizzate e sempre che, la descrizione e l'analisi degli stessi sia svolta nel rispetto del requisito della continenza formale, come nel caso odierno.
Nel caso di specie, pare ancora opportuno osservare le affermazioni oggetto di impugnazione non sono state espresse nell'ambito dell'esercizio del – diverso – diritto di cronaca giudiziaria a mezzo stampa, diritto che impone una continenza formale maggiore, ma soltanto nell'ambito di un contesto ristretto quale quello dell'assemblea condominiale, essendo pertanto sufficiente che risultino veritiere e continenti.
11 La stessa Cassazione ha chiarito che “ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il reato di diffamazione, costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell'assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune” chiarendo in motivazione, in termini assolutamente condivisibili, che “in tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di nomen iuris del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo […] che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato […]. La verità del fatto, in tal senso intesa, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione” (v. Cass. 19.4.2006, n.
19148).
Nel caso che occupa, sulla base degli elementi sussistenti al momento in cui l'atto in ipotesi diffamatorio è stato posto in essere, la verità del fatto, inteso come fatto storico, a prescindere dalla qualificazione come reato e dall'accertamento di tale reato, doveva dirsi assolutamente sussistente.
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Accertato il requisito della verità, quantomeno putativa, deve ritenersi che i convenuti non abbiano superato neppure il limite della continenza.
È vero, infatti, che il verbale contiene espressioni forti e ricorre all'uso di termini con chiara connotazione negativa – avverbi “arbitrariamente”, “indebitamente”, oltre agli aggettivi “indebito”,
“sedicente”, “gravi e reiterate condotte” – ma è altresì vero che quelle espressioni, oltre ad essere contenute, come visto, negli stessi atti del procedimento penale sono formalmente corrette, non trasmodano in aggressione verbale e non degenerano nella gratuita e immotivata lesione della reputazione altrui.
Tenuto conto della finalità del verbale – teso alla valutazione dell'operato del precedente amministratore anche alla luce delle indagini e accertamenti penali pendenti – le espressioni utilizzate non eccedono i limiti di quanto strettamente necessario per l'interesse alla conoscenza della notizia.
Non contengono offese gratuite e nemmeno giudizi sovrabbondanti rispetto agli interessi da tutelare, essendo pur sempre certo che – come evidenziato dalla stessa giurisprudenza – la critica include l'espressione di giudizi valutativi e opinioni personali, anche con toni aspri e taglienti.
Ad ulteriore conferma della legittimità delle espressioni utilizzate, pare altresì opportuno evidenziare il complessivo contesto nel quale le stesse sono state pronunciate, caratterizzato da rapporti tesi tra tutti i
12 condomini e, in particolare tra l'attore e i convenuti, nonchè da condotte pregresse suscettibili di rilevanza penale, come risulta dallo stesso capo 2 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato all'odierno attore.
Alla luce delle osservazioni svolte, la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
V
Alla soccombenza dell'attore segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, oltre oneri di legge come da dispositivo.
Alla relativa liquidazione si procede applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), secondo il criterio del disputatum (scaglione compreso tra €
52.001 ed € 260.000), utilizzando i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di istruzione/trattazione, alla quale vanno invece applicati i valori minimi in considerazione della revoca dell'ordinanza istruttoria del 3.11.2023 e della natura documentale della controversia, con aumento del
30% per il numero di parti convenute.
Sussistono altresì presupposti per accogliere la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c., dovendo ritenersi che il abbia agito in giudizio con colpa grave, Pt_1 coltivando un'azione infondata, nonostante fossero in precedenza – e nelle more del presente giudizio – intervenute altre pronunce in sede penale e civile che hanno accertato incidenter tantum il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei convenuti nell'ambito della vicenda in oggetto, anche sotto il profilo della verosimiglianza dei fatti riportati.
In termini generali, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, c.
1, c.p.c. presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
L'elemento soggettivo si concretizza “nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza” (Cass.,
27.11.2017 n. 24645) e, in particolare, la colpa grave è da definirsi quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente
l'ingiustizia della propria domanda” (Cass., 26.1.2018, n. 2040).
L'elemento oggettivo, invece, richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa, essendo pertanto sufficiente che l'istante assolva all'onere “di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass., 30.5.2025, n. 15175).
13 Nel caso di specie, pare opportuno evidenziare come gli stessi convenuti abbiano dato atto della denuncia-querela sporta, per i medesimi fatti, dal sig. che ha dato origine al procedimento Pt_1 penale n. 2839/2022 R.G.N.R., conclusosi, pur a seguito di opposizione da parte della persona offesa, con provvedimento di archiviazione del Giudice di Pace di Torino in data 2.8.2023 – preceduto dalla richiesta di archiviazione del PM in data 19.1.2023.
Inoltre, deve rilevarsi come l'attore abbia coltivato la presente causa per oltre due anni nonostante, nelle more, il procedimento penale che lo vede imputato per le stesse condotte descritte nel verbale dell'assemblea straordinaria del 6.7.2022 si sia concluso con la condanna del , oltre che per il Pt_1 reato di truffa, per diffamazione in danno dei convenuti (v. sentenza n. 2344 del 4.6.2025 del Tribunale di Torino, in atti).
Tenuto conto degli elementi allegati dai convenuti in ordine alle conseguenze, anche psicologiche, patite dall'intera famiglia a causa della condotta tenuta dall'attore, si ritiene equo condannare il sig.
al risarcimento a favore dei convenuti della somma di € 7.324,20, pari alla metà di quanto Pt_1 liquidato per le spese di lite.
Nulla può essere disposto ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., applicabile solamente, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022, ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata;
Parte_1 condanna a rimborsare a e le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 CP_2 complessivi € 14.648,40, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, c. 1, c.p.c., condanna a corrispondere ai convenuti e la somma di € Parte_1 CP_1 CP_2
7.324,2, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pronuncia al saldo.
Così deciso in Torino, in data 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
Minuta redatta dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Fabrizio Torelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1668/2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monastero di Vasco (Cn), Via Provinciale Val Corsaglia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Franco Bosio del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Via Fattori n. 3, Torino, presso lo studio dell'Avv. Denise Falco, che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni – diffamazione
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice: ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
- previa eventuale modifica del provvedimento 07.04.2024, disporsi l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze così e come capitolate con memoria 21.07.2023; nel merito
- accertarsi e dichiararsi l'odierno convenuto responsabile di condotta diffamatoria operata con le frasi ed epiteti contenuti nel verbale dell'assemblea 06.07.2022, inviato con raccomandata 20-
21.07.2022, meglio indicati in atto di citazione del 13.01.2023 e riconducibili agli stessi sottoscrittori, e per l'effetto, 1 - condannare gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di Euro 250.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto.
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere i capi di prova per interpello e testi, di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 20.7.2023, con l'anteposizione di "vero" con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed integrare la lista testimoniale;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
RESPINGERE ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo integralmente parte convenuta.
CONDANNARE il Signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
IN OGNI CASO
Con il pieno favore delle spese poste a carico di parte attrice, diritti ed onorari di lite, oltre a rimborso spese in via forfetaria nella misura del 15%, ad I.V.A. e C.P.A.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con atto di citazione del 13.1.2023 agiva nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in CP_2 conseguenza dell'asserita condotta diffamatoria posta in essere dai convenuti, i quali, residenti nel condominio sito in Moncalieri, Strada Privata Nasi n. 53, previa autoconvocazione di un'assemblea straordinaria in data 6.7.2022, avrebbero riversato, nel verbale di assemblea, frasi ed espressioni gravemente diffamatorie nei confronti dell'odierno attore.
L'attore esponeva, in particolare, di essere trustee del Trust Famiglia Cerchio, ente di gestione in seno al quale risultano essere stati trasferiti, fra il resto, i beni immobili facenti parte del complesso condominiale sito in Moncalieri, Strada Privata Nasi n. 53; aggiungeva di ricoprire, a titolo gratuito e in forza di nomina del 24.1.2017 rinnovatasi per volere dell'assemblea negli anni successivi, il ruolo di responsabile – amministratore dello stabile.
2 Dava quindi atto che, in data 6.7.2022, nel corso dell'assemblea straordinaria indetta in via autonoma dai condomini e e presenziata dagli stessi in qualità, CP_1 Parte_2 CP_2 rispettivamente, di presidente dell'assemblea e di segretario, alla presenza di dell'avv. CP_2
ST ON quale uditore e della sig.ra in rappresentanza della proprietà Testimone_1
e oltre ad alcune inesattezze circa la carica ricoperta dall'odierno attore, venivano Pt_3 Tes_1 riportate nel verbale frasi ed espressioni diffamatorie del tutto gratuite ed eccedenti il legittimo diritto di critica, volte a denigrare l'operato dello stesso e la sua persona.
L'attore dava atto che lo stesso verbale – recapitato agli inquilini assenti con lettera raccomandata ricevuta in data 20-21.07.2022 e successivamente portato a conoscenza dello stesso attore quale reale proprietario in rappresentanza del Trust Famiglia Cerchio – conteneva espressioni lesive del proprio onore, tali da insinuare il dubbio circa la correttezza dell'operato dello stesso , risultando scritto Pt_1
“è agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione Pt_1 con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del Condominio Nasi
53”.
Dato atto di aver presentato atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Torino in data 4.10.2022, l'attore ribadiva la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, lesive della propria reputazione personale e professionale e non assimilabili ad un corretto e legittimo esercizio del diritto di critica, instando quindi per la condanna dei convenuti, quali firmatari del verbale, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in via equitativa nella misura di € 250.000,00.
Ritualmente costituiti, e contestavano le pretese attoree evidenziando, in CP_1 CP_2 particolare, l'insussistenza della ritenuta natura diffamatoria delle espressioni utilizzate alla luce degli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica di Torino e contenuti nel fascicolo processuale n.
4468/2021 RGNR nel quale il risulta indagato per numerose ipotesi di reato in danno degli Pt_1 odierni convenuti.
Ribadendo la legittimità delle espressioni utilizzate, in quanto corretto esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito – del quale risulterebbero rispettati i principi di pertinenza, di continenza e di verità, quantomeno putativa – i convenuti eccepivano l'attribuibilità a sé delle frasi riportate in ragione della mera sottoscrizione del verbale assembleare, sottolineando anche l'assenza del cd. animus diffamandi.
In ogni caso, i convenuti invocavano l'operatività della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, c. 2, c.p., in quanto espressioni conseguenti ai comportamenti gravemente scorretti e diffamatori tenuti dall'attore nei loro confronti nel corso degli anni.
3 Confermando l'infondatezza delle domande, i convenuti contestavano anche la quantificazione del danno operata dall'attore e concludevano come in epigrafe riportato instando per la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Pt_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., revocata l'ordinanza ammissiva delle prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle produzioni operate dalle parti, all'udienza del 5.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali repliche.
II
Prima di valutare la fondatezza della domanda attorea, deve darsi atto che i convenuti, con istanza del
15.3.2024, hanno chiesto di essere autorizzati a produrre in giudizio il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 2.8.2023 – e la relativa richiesta di archiviazione del PM – avente ad oggetto il procedimento penale avviato nei confronti degli odierni convenuti e, anche, di Parte_2
, con riferimento alla querela proposta dall'attore in data 4.10.2022 avente ad oggetto i fatti per
[...] cui è causa.
Ribadita l'ammissibilità dell'istanza e della produzione – trattandosi come già evidenziato di documentazione formatasi ed acquisita dalle parti successivamente allo scadere dei termini istruttori concessi dal giudice con provvedimento del 22.5.2023 – deve evidenziarsi che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimento per il quale non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non può considerarsi irrevocabile” (Cass.,
21.7.2006, n. 16768).
Ne discende che l'emissione del decreto di archiviazione “non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile” (Cass 18.4.2014, n. 8999) tenuto altresì conto che “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare
l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c.” e non già del reato, “stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito” (Cass., 3.2.2023, n. 3368).
Alla luce di tali osservazioni deve ritenersi che se l'archiviazione intervenuta in sede penale non assume alcun valore sull'apprezzamento dell'azione risarcitoria, nel senso che esso non ha alcun effetto preclusivo sulla valutazione del giudice civile in ordine alla sussistenza nell'illecito degli estremi del reato (v. Cass. 20.3.2018, n. 6858), è certo che gli elementi posti a fondamento del provvedimento di archiviazione e le stesse conclusioni assunte dal giudice penale possano essere liberamente valutate dal
4 giudice civile, trattandosi di elementi di prova atipica concorrenti – al pari delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite – alla decisione del giudizio.
****
Pare altresì opportuno ribadire l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento alla non riferibilità a sé delle espressioni oggetto di impugnazione da parte dell'attore, trattandosi di espressioni contenute in un verbale di assemblea condominiale che, per definizione, è espressione di una molteplicità di soggetti.
Richiamate le regole che presiedono al funzionamento degli organi collegiali e ribadita la natura di scrittura privata del verbale di assemblea condominiale, è certo che le sottoscrizioni dei convenuti apposte in calce allo stesso attribuiscano al verbale valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni e delle espressioni riportate agli stessi sottoscrittori (v. Cass. 9.5.2017, n. 11375).
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Breve cenno merita, infine, il richiamo alla causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599
c.p., che, secondo la stessa allegazione difensiva, escluderebbe la responsabilità per diffamazione dei convenuti considerato che le dichiarazioni diffamatorie oggetto di giudizio sarebbero da porre in reazione alle ben più gravi esternazioni rivolte dal sig. nei loro confronti. Pt_1
La scriminante invocata non può trovare applicazione, atteso che – alla luce del consolidato orientamento di legittimità – l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, ultimo comma, c.p., esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile del fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso (v. Cass. 4.2.2016, n.
2197).
La valutazione di fondatezza della domanda attorea, pertanto, comporta la valutazione, nel merito, della condotta tenuta dai convenuti e dell'offensività delle espressioni utilizzate e riportate nel verbale del
6.7.2022, nonchè della idoneità delle stesse a ledere l'onore e la reputazione del . Pt_1
III
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
L'esame della documentazione in atti e il tenore letterale delle espressioni utilizzate, infatti, consentono di escludere la natura diffamatoria delle espressioni riportate nel verbale assembleare del 6.7.2022, , avendo i convenuti esercitato il proprio diritto di critica nei confronti di alcune condotte del sig.
. Pt_1
Ribadito che la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente “che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale
5 non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020), pare opportuno osservare che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., occorre accertare la sussistenza dell'assenza del diffamato, l'offesa all'altrui reputazione, e la comunicazione a più persone.
Il reato di diffamazione è scriminato, ai sensi dell'art. 51 c.p., in caso di esercizio del diritto di critica, trattandosi di diritto avente copertura costituzionale ex art. 21 Cost., a condizione che vengano rispettati la verità dei fatti presupposti, la pertinenza degli argomenti e la continenza espressiva.
Afferma infatti la Suprema Corte che “il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass.
3.12.2021 n. 38215).
In termini generali, va osservato che “il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi” (Cass.,
11.7.2025 n. 19091): se, pertanto, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto, “per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (v. Cass.
7.3.2025, n. 6123).
Quanto al profilo della pertinenza, deve osservarsi che lo stesso si traduce nell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, costituendo la rilevanza pubblica della notizia uno dei presupposti per l'esercizio giornalistico del diritto di critica (e di cronaca).
Tuttavia la stessa Cassazione ha precisato che non può escludersi un interesse alla conoscenza anche all'interno di un gruppo più ristretto di persone, atteso che l'interesse al racconto è “ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione” (Cass., 31.1.2018, n. 2357).
La pertinenza della notizia – e della sua critica – deve essere parametrato “all'ambito di oggettivo, potenziale interesse della notizia stessa, poiché la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento
6 delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali” (Cass. pen., n. 31079/2017, relativa, peraltro, proprio a un'ipotesi di diffamazione contenuta in un allegato al verbale di un'assemblea condominiale).
Quanto alla continenza, la stessa deve essere intesa come “correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (Cass. 12.4.2022, n.
11767).
Come già evidenziato, peraltro, essendo la critica espressione di un'opinione meramente soggettiva che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica “esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta”, essendo pur sempre necessario che l'esposizione critica “non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione”, non risultando di per sé vietato
“l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. 19.2.2020, n. 17243).
In ogni caso, la valutazione della continenza non può prescindere dal contesto complessivo in cui le affermazioni vengono pronunciate, dovendosi verificare “se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Infatti, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem” (Cass. n. 22252/2017, conf. Cass. n. 12460/2020).
IV
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con evidenza come le dichiarazioni attribuite agli odierni convenuti non possano considerarsi diffamatorie in ragione della sussistenza, secondo i menzionati criteri interpretativi, di tutti e tre i presupposti del diritto di critica, tenuto conto del contesto di riferimento, delle fonti di conoscenza dei fatti narrati, nonché delle espressioni utilizzate.
Parte attrice lamenta la natura diffamatoria e lesiva di alcune delle frasi contenute nel verbale di assemblea del 6.7.2022, e, segnatamente, delle espressioni che si riportano testualmente
- “il Sig. – sedicente “Responsabile” del Condominio – appare privo dei Parte_1 requisiti previsti dalla Legge per ricoprire il ruolo di amministratore, con particolare riferimento alla revoca dello stesso come amministratore del Condominio Nasi 53, intervenuta con sentenza del Tribunale Civile di Torino, con conseguente preclusione perpetua per il Sig.
della possibilità di ricoprire tale carica;
Pt_1
7 - “il sig. custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, Parte_1 nonché tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”;
- il sig. ha indebito accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di Parte_1 alcun titolo, né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del
Condominio;
- che il predetto persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio, reiterando condotte in evidente pregiudizio del
Condominio stesso, con particolare riferimento all'ipotesi di reato, oggetto di contestazione nel procedimento penale sopra indicato, in elusione della sentenza del Tribunale Civile di Torino, emessa, a tutela della proprietà e del credito, in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile n. 6350/2014, con la quale il Tribunale disponeva, nei confronti del Sig. Parte_1
, la revoca del mandato di amministratore del Condominio Nasi 53;
[...]
- è agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in Pt_1 confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità contabili a danno del Condominio Nasi 53” (v. doc. n. 5 parte attrice).
Il verbale prodotto in atti attribuisce al sig. una serie di condotte lesive degli interessi del Pt_1 condominio, dando conto della pendenza a carico del convenuto di un procedimento penale.
Nel dettaglio, l'assemblea si incentra e contesta al tre condotte: quella di avere continuato a Pt_1 ricoprire l'incarico di responsabile-amministratore del condominio pur essendo stato revocato da tale ufficio con sentenza del Tribunale di Torino 11.12.2014; quella di avere accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di alcun titolo, continuando a effettuare operazioni non consentite e non trasparenti;
quella, infine, di custodire i registri obbligatori e la documentazione contabile del condominio senza, nuovamente, averne titolo e senza consentirne l'accesso agli altri condomini.
****
La lettura del verbale nel suo complesso consente di ritenere che le espressioni utilizzate e oggetto di contestazione da parte dell'attore non integrino il reato di diffamazione, non risultando lesive dell'onore e della reputazione personale e professionale del . Pt_1
In primo luogo, deve ritenersi sussistente il requisito della pertinenza, risultando evidente l'interesse della – pur ristretta – comunità dei condomini di Via Nasi n. 53 ad essere informata delle circostanze relative alla gestione del condominio e, in particolare, all'evoluzione delle indagini avviate sull'attore,
8 in ragione della già intervenuta pronuncia del Tribunale e della ritenuta illegittimità della nomina del ad amministratore/gestore avvenuta in data 24.1.2017. Pt_1
La pertinenza, peraltro, pare ulteriormente confermata dalla necessità, per l'assemblea, di valutare la nomina di un avvocato per la costituzione di parte civile del Condominio nel procedimento penale pendente e, anche, dalla ritenuta necessità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, come indicato al n. 1 dell'o.d.g.
Parimenti, deve ritenersi sussistente il requisito della verità, ovvero della corrispondenza, quanto meno putativa, dei fatti narrati alla verità.
Come già evidenziato, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio del diritto di critica, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, ossia basata su fonti credibili o altre circostanze soggettive che possano ragionevolmente far ritenere la verità dei fatti narrati.
Nel caso di specie, le espressioni asseritamente diffamatorie impugnate dall'attore traggono tutte il loro fondamento dalla documentazione civile e penale versata in atti dai convenuti che, proveniente dall'Autorità giudiziaria, deve ritenersi costituire fonte certamente privilegiata nella prospettiva soggettiva dei convenuti.
In particolare,
. la sentenza del Tribunale di Torino – emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile n.
6350/2014 – aveva disposto la revoca del come amministratore del condominio “Nasi” avendo Pt_1 dato atto della violazione da parte dell'odierno attore del disposto di cui all'art. 1129, comma 7, c.c. non avendo il provveduto a far transitare le somme ricevute dai condomini su un conto Pt_1 corrente bancario intestato al condominio (v. doc. n. 5 parte convenuta);
. la stessa pronuncia aveva ribadito come la previsione di legge non ammette deroghe, non potendo pertanto ritenersi legittima la delibera assembleare del 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice), in quanto assunta in violazione del disposto dell'art. 1129, comma 14, c.c., che prevede che “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”;
. la stessa documentazione penale e, in particolare, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15.3.2022 riprende la pronuncia del Tribunale di Torino contestando al , al capo 3, il reato di cui all'art. Pt_1
388, comma 2, c.p., per aver eluso la sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014, pronuncia che aveva disposto nei suoi confronti la revoca del mandato di amministratore del condominio;
Tali circostanze – a prescindere dall'accertamento di merito in ordine alla validità della nomina intervenuta successivamente alla revoca giudiziale – consentono di ritenere verosimili le affermazioni
9 contenute nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022, potendo affermarsi che i convenuti, proprio alla luce della documentazione civile e penale richiamata, abbiano ragionevolmente ritenuto che il non Pt_1 avesse “alcun titolo, né delega, né procura”, né per custodire i registri obbligatori e la documentazione del condominio, né per effettuare operazioni in nome e per conto dello stesso, né per condurne la complessiva attività di gestione.
Peraltro, la stessa annotazione di Polizia Giudiziaria del 18.11.2021 dà atto delle condotte tenute dall'odierno attore – poi trasfuse nel capo 1 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. – concretatesi nell'avere compiuto una serie di atti di gestione falsa o comunque non trasparente del condominio, emettendo fatture per lavori mai svolti, redigendo verbali di assemblee mai tenutesi o mai tenutesi regolarmente.
In particolare, si riferisce testualmente che “dall'analisi della documentazione presente dall'anno 2014 al 2021 risulta che il ha amministrato in maniera continuativa tale immobile, anche se per Pt_1 un breve periodo risulta essere stato nominato amministratore (f. 11), nonché come Parte_4 dagli estratti conto forniti dallo stesso “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2018, Pt_1
2020 e fino a settembre 2021” risulta che “tale condominio è stato amministrato in maniera continuativa dal almeno dall'anno 2014” (f. 19). Pt_1
Gli inquirenti evidenziavano proprio come il svolgesse in maniera “autonoma” (f. 24) la Pt_1 gestione del condominio, con l'ausilio di alcuni altri condomini (anch'essi indagati), chiarendo – dopo avere diffusamente ricostruito le modalità con cui il era solito convocare e gestire le assemblee Pt_1 condominiali – come “tale dato rappresenta una ulteriore conferma di come il con la Pt_1 complicità di alcuni condomini svolga in maniera del tutto arbitraria la gestione del condominio effettuando le riunioni in orari totalmente differenti da quanto indicato nelle convocazioni, o effettuando delle assemblee informali” alla presenza solo di alcuni condomini (f. 31).
Nella stessa annotazione, il comportamento del sig. in relazione alla gestione delle assemblee Pt_1 condominiali, alla detenzione di tutta la documentazione del condominio e ai pagamenti intimati ai coniugi viene definito “arbitrario” o “del tutto arbitrario” (v. ff. 31, 37), nonché Parte_5
“ingiustificato” o “privo di alcun giustificativo” (v. ff. 32, 34, 47, 48), così come tali vengono descritti i pagamenti richiesti agli odierni convenuti, ritenuti indebiti.
Ancora, con riferimento specifico al conto corrente condominiale, viene chiarito come fino alla fine del
2020 i pagamenti avvenissero su una carta prepagata intestata personalmente al e come, almeno Pt_1 per gli anni 2020 e 2021, le spese di alcuni condomini venissero pagati con bonifico dall'associazione
As.T.I.Co di cui il sig. è Presidente (ff. 38-39), dato definito “alquanto anomalo”, non Pt_1 essendovi traccia di altri pagamenti provenienti dai detti condomini per l'adempimento delle spese condominiali di loro spettanza.
10 Sempre con riferimento al conto corrente, gli operanti annotano che “l'analisi della documentazione bancaria ha evidenziato come il abbia gestito in maniera totalmente inadeguata e priva di Pt_1 ogni trasparenza il conto corrente del condominio” (f. 39).
Il contenuto di tali atti consente pertanto di ritenere che, allorquando gli odierni convenuti, nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022, hanno affermato che il sig. “persevera – indebitamente e Pt_1 arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio, reiterando condotte in evidente pregiudizio del Condominio stesso”, ovvero “custodisce indebitamente i registri obbligatori”, “ha indebito accesso al conto corrente condominiale, pur in assenza di alcun titolo, né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del Condominio” giungendo a ritenere
“agevole presumere che il sig. abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione Pt_1 con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità contabili a danno del
Condominio Nasi 53”, avessero la ragionevole convinzione che i fatti addebitati a parte attrice corrispondessero senz'altro alla verità, proprio tenuto conto della natura “qualificata” – Polizia
Giudiziaria e atti dell'autorità civile e penale – della fonte dalla quale la notizia è stata appresa.
Ne consegue che deve ritenersi pienamente rispettato il requisito della verità della notizia, intesa come verosimiglianza dell'informazione riportata e fatta oggetto di critica.
Vale la pena di precisare, peraltro, che l'assemblea si è limitata a riportare nel verbale le condotte del sig. così come indicate negli atti del procedimento penale, sull'evidente convinzione che le Pt_1 stesse fossero vere ma, allo stesso tempo, dando espressamente atto della pendenza delle indagini che, come tali, non comportavano un'affermazione di penale responsabilità del sig. , esprimendosi Pt_1 quindi in termini probabilistici e presuntivi circa le operazioni indebite effettuate attraverso diversi conti correnti, nel rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.
È indubbio, peraltro, che la presunzione di non colpevolezza non impedisca di muovere critiche a comportamenti che – anche se non ancora accertati con sentenza passata in giudicato come costituenti ipotesi di reato – possono comunque integrare condotte scorrette e che, in assenza del predetto accertamento definitivo, possono essere reputati verosimiglianti in ragione delle fonti di conoscenza utilizzate e sempre che, la descrizione e l'analisi degli stessi sia svolta nel rispetto del requisito della continenza formale, come nel caso odierno.
Nel caso di specie, pare ancora opportuno osservare le affermazioni oggetto di impugnazione non sono state espresse nell'ambito dell'esercizio del – diverso – diritto di cronaca giudiziaria a mezzo stampa, diritto che impone una continenza formale maggiore, ma soltanto nell'ambito di un contesto ristretto quale quello dell'assemblea condominiale, essendo pertanto sufficiente che risultino veritiere e continenti.
11 La stessa Cassazione ha chiarito che “ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il reato di diffamazione, costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell'assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune” chiarendo in motivazione, in termini assolutamente condivisibili, che “in tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di nomen iuris del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo […] che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato […]. La verità del fatto, in tal senso intesa, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione” (v. Cass. 19.4.2006, n.
19148).
Nel caso che occupa, sulla base degli elementi sussistenti al momento in cui l'atto in ipotesi diffamatorio è stato posto in essere, la verità del fatto, inteso come fatto storico, a prescindere dalla qualificazione come reato e dall'accertamento di tale reato, doveva dirsi assolutamente sussistente.
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Accertato il requisito della verità, quantomeno putativa, deve ritenersi che i convenuti non abbiano superato neppure il limite della continenza.
È vero, infatti, che il verbale contiene espressioni forti e ricorre all'uso di termini con chiara connotazione negativa – avverbi “arbitrariamente”, “indebitamente”, oltre agli aggettivi “indebito”,
“sedicente”, “gravi e reiterate condotte” – ma è altresì vero che quelle espressioni, oltre ad essere contenute, come visto, negli stessi atti del procedimento penale sono formalmente corrette, non trasmodano in aggressione verbale e non degenerano nella gratuita e immotivata lesione della reputazione altrui.
Tenuto conto della finalità del verbale – teso alla valutazione dell'operato del precedente amministratore anche alla luce delle indagini e accertamenti penali pendenti – le espressioni utilizzate non eccedono i limiti di quanto strettamente necessario per l'interesse alla conoscenza della notizia.
Non contengono offese gratuite e nemmeno giudizi sovrabbondanti rispetto agli interessi da tutelare, essendo pur sempre certo che – come evidenziato dalla stessa giurisprudenza – la critica include l'espressione di giudizi valutativi e opinioni personali, anche con toni aspri e taglienti.
Ad ulteriore conferma della legittimità delle espressioni utilizzate, pare altresì opportuno evidenziare il complessivo contesto nel quale le stesse sono state pronunciate, caratterizzato da rapporti tesi tra tutti i
12 condomini e, in particolare tra l'attore e i convenuti, nonchè da condotte pregresse suscettibili di rilevanza penale, come risulta dallo stesso capo 2 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato all'odierno attore.
Alla luce delle osservazioni svolte, la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
V
Alla soccombenza dell'attore segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, oltre oneri di legge come da dispositivo.
Alla relativa liquidazione si procede applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), secondo il criterio del disputatum (scaglione compreso tra €
52.001 ed € 260.000), utilizzando i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di istruzione/trattazione, alla quale vanno invece applicati i valori minimi in considerazione della revoca dell'ordinanza istruttoria del 3.11.2023 e della natura documentale della controversia, con aumento del
30% per il numero di parti convenute.
Sussistono altresì presupposti per accogliere la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c., dovendo ritenersi che il abbia agito in giudizio con colpa grave, Pt_1 coltivando un'azione infondata, nonostante fossero in precedenza – e nelle more del presente giudizio – intervenute altre pronunce in sede penale e civile che hanno accertato incidenter tantum il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei convenuti nell'ambito della vicenda in oggetto, anche sotto il profilo della verosimiglianza dei fatti riportati.
In termini generali, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, c.
1, c.p.c. presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
L'elemento soggettivo si concretizza “nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza” (Cass.,
27.11.2017 n. 24645) e, in particolare, la colpa grave è da definirsi quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente
l'ingiustizia della propria domanda” (Cass., 26.1.2018, n. 2040).
L'elemento oggettivo, invece, richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa, essendo pertanto sufficiente che l'istante assolva all'onere “di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass., 30.5.2025, n. 15175).
13 Nel caso di specie, pare opportuno evidenziare come gli stessi convenuti abbiano dato atto della denuncia-querela sporta, per i medesimi fatti, dal sig. che ha dato origine al procedimento Pt_1 penale n. 2839/2022 R.G.N.R., conclusosi, pur a seguito di opposizione da parte della persona offesa, con provvedimento di archiviazione del Giudice di Pace di Torino in data 2.8.2023 – preceduto dalla richiesta di archiviazione del PM in data 19.1.2023.
Inoltre, deve rilevarsi come l'attore abbia coltivato la presente causa per oltre due anni nonostante, nelle more, il procedimento penale che lo vede imputato per le stesse condotte descritte nel verbale dell'assemblea straordinaria del 6.7.2022 si sia concluso con la condanna del , oltre che per il Pt_1 reato di truffa, per diffamazione in danno dei convenuti (v. sentenza n. 2344 del 4.6.2025 del Tribunale di Torino, in atti).
Tenuto conto degli elementi allegati dai convenuti in ordine alle conseguenze, anche psicologiche, patite dall'intera famiglia a causa della condotta tenuta dall'attore, si ritiene equo condannare il sig.
al risarcimento a favore dei convenuti della somma di € 7.324,20, pari alla metà di quanto Pt_1 liquidato per le spese di lite.
Nulla può essere disposto ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c., applicabile solamente, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022, ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata;
Parte_1 condanna a rimborsare a e le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 CP_2 complessivi € 14.648,40, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, c. 1, c.p.c., condanna a corrispondere ai convenuti e la somma di € Parte_1 CP_1 CP_2
7.324,2, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pronuncia al saldo.
Così deciso in Torino, in data 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
Minuta redatta dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Fabrizio Torelli
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