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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 26/06/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lello Spoletini come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente del consiglio in carica, e Controparte_2
( ), in persona del ministro pro tempore, rappresentati ex
[...] P.IVA_2 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3475/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 3475/2021, pubblicata il 26.02.2021, emessa dal Tribunale di
r.g. n. 1 Roma, nel giudizio recante R.G. 11346/2017 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, anche pervia valutazione della incostituzionalità della norma, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, da intendersi integralmente ritrascritte, e pertanto 1. In via preliminare: DICHIARARE la propria competenza territoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
2. In via principale: se è vero che lo Stato italiano si è reso responsabile per la mancata tutela dei suoi cittadini, versando in una condizione di inadempienza di fronte al diritto comunitario, essendo la stessa sufficientemente provata, come d'altronde i fatti di causa, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità in solido del e della Controparte_2
tutti in persona del Ministro pro tempore, per Controparte_1 il mancato recepimento nei termini previsti, dalla Direttiva 2004/80/CE che per il principio del self-executing, avrebbe dovuto essere stata di rettamente applicata alla scadenza del termine per la ricezione e, comunque, per la sua parziale e tardiva attuazione rispetto al termine del 1 luglio 2005 e, per l'effetto, CONDANNARE i convenuti in persona del Ministro pro tempore, in solido tra loro, ad CP_3 indennizzare nella misura che verrà ritenuta più opportuna la sig.ra
[...]
, per il mancato recepimento della Direttiva 80/04, anche alla luce del Parte_1 fatto che lo stesso D.Lgs. 204/07 non costituisce attuazione della direttiva comunitaria, (Sent. ); CONDANNARE il in Per_1 Controparte_2 persona del Ministro pro tempore e la in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore in solido tra loro, a risarcire la sig.ra
[...]
, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, Parte_1 nonché del danno biologico ed esistenziale subiti e subendi dallo stesso per la lacuna legislativa determinata dalla mancata introduzione del regolamento di attuazione della Direttiva 2004/80/CE per risarcire le vittime di reati violenti e/o a titolo di indennizzo e aiuto alle vittime ed ai parenti delle vittime ex Direttiva 2004/80/CE, (che prevede che quando il reo non è stato individuato o quando non ha patrimonio per riparare o, ancora, quando il procedimento penale si è prescritto, ne risponde lo Stato) e che, allo stato, si indicano in Euro 250.000,00 per danni morali iure proprio e iure hereditario quali danni non patrimoniali da uccisione di congiunto ed Euro 250.000,00 per danni patrimoniali, ivi comprese le spese di tipo funerario, giudiziali e mediche già sostenute dall'istante, oppure in altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa. Il tutto in virtù della Convenzione Europea per le vittime dei reati violenti del 1983 e della Direttiva 2004/80/CE, ex artt. 2, comma 1 e 3 e alla luce della discriminazione ex art. 3 della Costituzione tra le vittime dei reati di terrorismo e di stragi, per i quali vige un regolamento ad hoc, e le vittime di reati comuni per i quali, appunto, non è previsto alcun regolamento, nonché alla luce di recenti ed importanti precedenti quali la sentenza “ (sent. n. 22327/2009, Tribunale di Roma) e la sentenza Per_2
“ ”(sent. n. 1484/2016, Tribunale di Bologna);- ritenere, per i motivi di Persona_3 cui in narrativa, gli odierni convenuti altresì responsabili in solido ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c. anche per il parziale e tardivo recepimento della direttiva de qua e del regolamento di attuazione, e per l'effetto,- CONDANNARE gli stessi al risarcimento
r.g. n. 2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona biologico iure hereditate e danno tanatologico riflesso da morte del congiunto, nonché del danno esistenziale e quello morale iure proprio e iure hereditario subiti dall'odierno attore nella misura di Euro 500.000,00, oppure in qualsivoglia altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, e/o a titolo di indennizzo ex Direttiva 2004/80/CE. In ogni caso - CONDANNARE il in persona del pro tempore e Controparte_2 CP_4 la in persona del Ministro pro tempore a Controparte_1 spese, compensi professionali, spese generali 15% IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado ex adverso impugnata. Con ogni consequenziale favorevole statuizione anche in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
La vertenza trae origine dal ritardato recepimento, soltanto con la legge n.
122/2016, dell'art. 12 par. 2 direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Stati membri di dotarsi -entro il 1/7/2005- di un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti. L'attrice lamentava l'inadempimento statale nel ristoro del danno: la madre è stata uccisa da in data Per_4 Parte_2 Persona_5
6/11/2007 (esplodendo due colpi d'arma da fuoco ed approfittando della condizione di ipovedente della vittima), come definitivamente accertato dalla Corte d'assise di appello di Cagliari (con sentenza del 13/3/2010); l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale di euro 150.000,00, tuttavia, è rimasta infruttuosa a causa dell'incapacità economica del condannato.
Nel corso del procedimento di primo grado, è intervenuta la legge n. 167/2017 che ha esteso l'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 122/2016 ai fatti commessi dopo il 30/6/2005 e la si Controparte_5 Controparte_2 sono costituiti in giudizio per chiedere la cessazione della materia del contendere. Il
Tribunale di Roma, non di meno, ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo comunitario di dotarsi del sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti e, quantificando il danno in misura corrispondente all'indennizzo che la vittima avrebbe ricevuto, ha liquidato la somma di euro r.g. n. 3 60.000,00 in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2019 (a favore dei figli della vittima per il delitto di omicidio commesso dal coniuge), oltre rivalutazione e interessi dall'1/7/2005 (quale giorno successivo alla data di scadenza per il recepimento della direttiva comunitaria).
Ribadendo le conclusioni di primo grado, l'appellante ha proposto appello contestando l'entità della liquidazione: a) la misura forfettaria dell'indennizzo non integra il ristoro “equo ed adeguato” stabilito dalla normativa comunitaria;
b) va risarcito il danno complessivamente e concretamente subito, sia pure secondo la regola c.d. del diffalco (e cioè previa detrazione dell'indennizzo dal risarcimento).
Sotto altro profilo, l'appellante ha contestato la liquidazione delle spese di lite in suo favore, che non tiene conto dell'opera prestata ed è inferiore ai parametri minimi
(oltre che a quelli medi, in difetto di motivazione).
La e il hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo che il criterio per il risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva è costituito proprio dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe ricevuto se la direttiva fosse stata attuata tempestivamente.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Il danno riconosciuto con la sentenza impugnata non è quello subito per effetto dell'uccisione della congiunta –che non si trova in nesso causale con la condotta inadempiente dello Stato- bensì soltanto quello derivante dal tardivo recepimento della direttiva comunitaria, che stabilisce l'obbligo di indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi all'interno del territorio comunitario.
In disparte l'accessibilità a tale indennizzo in sede amministrativa -per effetto della norma sopravvenuta, quale questione che non è però oggetto di gravame -il danno risarcibile non può che essere pari all'indennizzo stesso, risultando inconferente il riferimento dell'attrice alla “provvisionale” liquidata in suo favore con la sentenza penale (che è invece riconducibile al danno cagionato dall'uccisore);
d'altro canto: a) l'importo così conteggiato è stato maggiorato di rivalutazione ed r.g. n. 4 interessi, così da ristorare anche il danno determinato dall'indisponibilità delle somme alla data di scadenza fissata dalla direttiva comunitaria (per il suo recepimento); b) nessun altro danno è stato dimostrato (tanto meno al diverso titolo evocato nelle conclusioni), che sia causalmente riconducibile all'inadempimento statuale.
Per altro verso, va rammentato che la prestazione indennitaria ha natura meramente solidaristica, essendo posta a carico dello Stato che non è il soggetto responsabile del reato: al risarcimento del danno non può che essere tenuto il responsabile del reato ovvero il suo responsabile civile.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, nella determinazione dell'indennizzo gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità: l'indennizzo non può essere “puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato” ma “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato,
a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato”.
D'altro canto, l'art. 12 par. 2 della direttiva “non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”; né va trascurato l'ulteriore parametro costituito dalle risorse di bilancio:
“l'indennizzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato” (v. Cass n. 26757/2020, in relazione alla sent. 16/7/2020 della CGUE).
L'importo liquidato, pertanto, risulta “equo ed adeguato”: come già evidenziato (v. C.d.a. Roma n. 2329/2024), infatti, il legislatore ha optato per un sistema forfetario con adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, di per sé non r.g. n. 5 squilibrato, e non oltremodo riduttivo, tenendo conto anche delle risorse di bilancio, di talché non può affermarsi che la direttiva non sia stata compiutamente attuata.
D'altro canto, non può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal legislatore per situazioni differenti e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi e per il minor numero di vittime (es. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
È quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 2 e 3 Cost.), genericamente evocata dall'appellante.
2. Quanto alla liquidazione delle spese di primo grado, il compenso di euro
4.910,00 risulta effettivamente inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 secondo la tabella ratione temporis vigente.
Facendo riferimento al valore della somma attribuita, va riconosciuto il parametro medio di euro 2.430,00 per la fase di studio e di euro 1.550,00 per quella introduttiva;
tenuto conto della natura documentale del giudizio, le fasi successive possono invece essere liquidate in euro 1.620,00 per la trattazione (ex art. 4 D.M.
55/2014 nel testo all'epoca vigente) ed in euro 2.025,00 per la decisione.
Il compenso dovuto, pertanto, è pari ad euro 7.625,00, cui vanno aggiunti gli accessori.
Pur a fronte del limitato accoglimento dell'appello, competono altresì le spese del presente giudizio. La liquidazione (sulla differenza dell'entità delle spese legali) tiene conto dell'attività prestata rispetto alle ragioni della decisione, nonché dell'attività processuale in concreto svolta (parametri minimi per ciascuna fase); le spese vive sono ripetibili nei limiti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
ogni altra conclusione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
- in limitato accoglimento dell'appello nei termini di cui in motivazione, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Roma n. 3475/2021,
r.g. n. 6 liquida le spese di primo grado, in favore di ed a Parte_1 [...]
nella Controparte_6 misura complessiva di euro 7.625,00 per compensi, oltre agli esborsi come già liquidati, alle spese generali e agli accessori di legge;
- condanna il e la Controparte_2 Controparte_1
alla refusione in favore di delle spese, che liquida
[...] Parte_1 in euro 1.458,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 30/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7