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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 7864 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 21/06/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. OR Dellora, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 28/08/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al Num.
324 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa tra le parti, con sua collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre;
3) i genitori eserciteranno la potestà in modo condiviso assumendo, di comune intesa, tutte le decisioni inerenti il medesimo, riservando la gestione ordinaria a ciascun genitore separatamente allorquando il minore sarà presso ognuno di loro, e con permanenza e collocazione stabile dello stesso presso l'abitazione della madre, in Via Vicolo Cortile n. 13 a Verona;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Per_1
-per due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola;
due pomeriggi alla settimana con pernotto. Quindici giorni, anche non consecutivi,
d'estate con impegno delle parti a comunicarsi il periodo estivo entro il 30 aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, curando, previo accordo, l'alternanza dei seguenti periodi dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
la metà delle vacanze pasquali curando, previo accordo, l'alternanza del giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- le parti concordano che il padre potrà comunque stare con il figlio in periodi differenti rispetto Per_1
a quanto concordato sopra, previo accordo con la madre, ovviamente tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e di quelle del minore, così come concordano che i turni di cui al punto precedente potranno subire delle modifiche e/o variazioni in base alle differenti necessità che si dovessero presentare sia alle parti che alle abitudini e/o bisogni del figlio minore;
-per quanto riguarda i figli più grandi della coppia, e OR, già maggiorenni entrambi, concorderanno direttamente con la madre le visite e le modalità di incontro;
5) le parti concordano che il signor provvederà all'integrale mantenimento dei tre figli, Parte_1
curando in via diretta l'acquisto di abbigliamento, alimenti e quant'altro rientra nel mantenimento ordinario anche in considerazione del fatto che i due figli più grandi, e OR, vivono stabilmente presso di lui, mentre , durante l'intera settimana, dall'uscita da scuola è presso l'abitazione del Per_1
padre sino a dopo cena, in quanto la signora Signorini lavora tutti i giorni sino alle ore 20,00/20,30;
6) l'assegno unico per verrà percepito al 100% dalla signora;
Per_1 Parte_2
7) le parti concordano che pagheranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie come specificatamente elencate nel Protocollo famiglia siglato a Verona nel mese di dicembre 2024, dalle stesse già conosciuto, ovvero:
I - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
II - spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
III - spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV - spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero, connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI - spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti stabiliscono che il genitore che deve rimborsare all'altro il 50% della spesa già sostenuta (sia da concordare che non), dovrà effettuare il pagamento entro 7 giorni dal ricevimento delle pezze giustificative.
8) I coniugi dichiarano che gli accordi di cui al presente verbale sono adeguati alle esigenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano il Presidente dal suo ascolto.
9) Le parti dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della sentenza perché conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/10/2025
Il Presidente
ST D'MI
N. 7864 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 21/06/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. OR Dellora, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 28/08/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al Num.
324 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa tra le parti, con sua collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre;
3) i genitori eserciteranno la potestà in modo condiviso assumendo, di comune intesa, tutte le decisioni inerenti il medesimo, riservando la gestione ordinaria a ciascun genitore separatamente allorquando il minore sarà presso ognuno di loro, e con permanenza e collocazione stabile dello stesso presso l'abitazione della madre, in Via Vicolo Cortile n. 13 a Verona;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Per_1
-per due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola;
due pomeriggi alla settimana con pernotto. Quindici giorni, anche non consecutivi,
d'estate con impegno delle parti a comunicarsi il periodo estivo entro il 30 aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, curando, previo accordo, l'alternanza dei seguenti periodi dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
la metà delle vacanze pasquali curando, previo accordo, l'alternanza del giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- le parti concordano che il padre potrà comunque stare con il figlio in periodi differenti rispetto Per_1
a quanto concordato sopra, previo accordo con la madre, ovviamente tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e di quelle del minore, così come concordano che i turni di cui al punto precedente potranno subire delle modifiche e/o variazioni in base alle differenti necessità che si dovessero presentare sia alle parti che alle abitudini e/o bisogni del figlio minore;
-per quanto riguarda i figli più grandi della coppia, e OR, già maggiorenni entrambi, concorderanno direttamente con la madre le visite e le modalità di incontro;
5) le parti concordano che il signor provvederà all'integrale mantenimento dei tre figli, Parte_1
curando in via diretta l'acquisto di abbigliamento, alimenti e quant'altro rientra nel mantenimento ordinario anche in considerazione del fatto che i due figli più grandi, e OR, vivono stabilmente presso di lui, mentre , durante l'intera settimana, dall'uscita da scuola è presso l'abitazione del Per_1
padre sino a dopo cena, in quanto la signora Signorini lavora tutti i giorni sino alle ore 20,00/20,30;
6) l'assegno unico per verrà percepito al 100% dalla signora;
Per_1 Parte_2
7) le parti concordano che pagheranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie come specificatamente elencate nel Protocollo famiglia siglato a Verona nel mese di dicembre 2024, dalle stesse già conosciuto, ovvero:
I - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
II - spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
III - spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV - spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero, connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI - spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti stabiliscono che il genitore che deve rimborsare all'altro il 50% della spesa già sostenuta (sia da concordare che non), dovrà effettuare il pagamento entro 7 giorni dal ricevimento delle pezze giustificative.
8) I coniugi dichiarano che gli accordi di cui al presente verbale sono adeguati alle esigenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano il Presidente dal suo ascolto.
9) Le parti dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della sentenza perché conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/10/2025
Il Presidente
ST D'MI