CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. DO RO - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 17/05/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE
GE PA e con domicilio eletto in VIA COLA DI RIENZO 111 00192 ROMA presso il difensore avv. DE GE PA;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LA SCALA
EP PO RI e con domicilio eletto in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. LA SCALA EP PO RI;
C.F. ) Parte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
MA ND e con domicilio eletto in Via Milite Ignoto n. 22 45019 Taglio di Po presso lo studio dell'avv. MA ND;
- parti appellate -
Avente a oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 362/2024 pubblicata
-1- in data 13/02/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
- In via principale di merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della
Banca e della nei confronti della e la loro totale carenza Parte_2 Pt_1
probatoria e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 362/2024, mandare esente la da ogni responsabilità per l'evento dannoso occorso alla Pt_1
e per l'effetto condannare le in persona Parte_2 Controparte_2
del legale rappresentante p.t. e/o la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., a rifondere alla quanto già versato dalla stessa in Pt_1
dipendenza della sentenza appellata in 33.467,28 (cfr. doc.2);
- In via subordinata, di merito, riformare l'appellata sentenza nella parte in cui, accogliendo la domanda attrice, ha ritenuto la in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t. responsabile al 50% dell'evento dannoso ed escludendo, nonostante le precise risultanze processuali, qualsiasi forma di corresponsabilità della ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., con conseguente rideterminazione Parte_2
della responsabilità e della condanna che tenga conto del comportamento del titolare della società attrice, escludendo e/o riducendo la responsabilità della odierna appellante, e per l'effetto condannare le in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. e/o la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., a restituire alla l'intera somme ovvero l'eventuale Pt_1
eccedenza già percepita in dipendenza della sentenza appellata;
- Con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
INTESA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-2- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande di parte appellante;
- respingere le domande tutte promosse da parte appellante nei confronti di
[...]
, esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria;
CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di modifica della sentenza impugnata si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla banca convenuta nel primo grado, che qui si riportano: “nel merito, in via principale: respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile o comunque infondata per tutti i motivi ed eccezioni indicate in atti, anche in ragione della esclusiva responsabilità di che si chiede di Parte_1
accertare; nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento (totale o parziale) della domanda avversaria: a) accertare e dichiarare il concorso di colpa della società attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) accertare la responsabilità solidale di e, in Parte_1
quest'ultimo caso, determinare la sua quota di responsabilità in misura non inferiore all'80% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di quest'ultima a manlevare per un importo pari alla percentuale Controparte_2
della condanna;
c) accertare la responsabilità extracontrattuale di per avere Parte_1
consentito che venissero recapitati a terzi SMS indirizzati da all'attore, con conseguente condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in misura non inferiore all'importo che la Banca sarà tenuta in via esclusiva a pagare all'attore;
d) condannare l'attore e/o a corrispondere alla banca le spese, e le Parte_1
competenze di causa.”
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis;
- Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 362/2024 resa dal Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa
Margherita Longhi, all'esito del giudizio n. 2198/2021 R.G., pubblicata in data 13.2.2024;
-3- - Con vittoria di spese e compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. La controversia trae origine dalla contestazione che ha Parte_2
effettuato di tre bonifici bancari istantanei eseguiti in data 27-2-2020 per un ammontare complessivo di € 49.961,69 sul conto corrente da essa acceso presso Controparte_2
2. ha dedotto di non aver effettuato alcuno di quegli ordini di Parte_2
bonifico e ha riferito che in data 20-2-2020 ebbe ad accedere, fornendo le relative credenziali, al sito internet di per effettuare dei pagamenti e che, CP_2
nell'occasione, rilevò che esso si presentava diverso dal consueto, non contenendo gli spazi da riempire per l'indicazione delle somme, al che interpellò il call center della banca, ricevendo in risposta che risultavano analoghe segnalazioni e che avrebbe predisposto una segnalazione, ed anche la funzionaria dell'agenzia locale di riferimento, la quale non seppe fornire alcuna spiegazione delle anomalie riferite.
3. ha soggiunto che in data 3-3-2020 si era recato presso la filiale Parte_2
di a seguito del blocco della SIM relativa al telefono cellulare collegata al CP_2
conto corrente della società e di avere in tale occasione appreso dell'esecuzione dei tre bonifici dell'importo complessivo di € 49.961,69, che aveva prontamente disconosciuto siccome non effettuati dalla società e diretti a soggetti del tutto sconosciuti.
4. Al che ebbe a rendersi conto di essere stata vittima di una truffa perpetrata con la previa acquisizione delle credenziali private dal sito “civetta” e con la successiva sostituzione della SIM telefonica, il che consentì al truffatore di ricevere il codice generato automaticamente per ogni operazione dispositiva.
5. ha quindi formulato domanda di risarcimento del danno, Parte_2
parametrato all'entità delle somme oggetto dei bonifici contestati, nei confronti sia dell'istituto di credito sia di quale gestore telefonico della scheda SIM indebitamente sostituita.
-4- 6. Con la sentenza qui appellata, l'adito tribunale, nel contraddittorio della banca e del gestore telefonico, ha accolto la domanda, condannando e in CP_2
solido fra loro al richiesto risarcimento del danno, ritenendo la loro paritaria corresponsabilità nella produzione del danno.
7. Ricordato il quadro normativo di riferimento (paragrafo 2. della sentenza appellata) e ricostruito il fatto (paragrafo successivo), il primo giudice ha giudicato sussistente la responsabilità della banca (paragrafo 4.), nonché quella del gestore telefonico (paragrafo 5.) per i danni conseguenti alla truffa perpetrata con la tecnica del “phishing” seguito dalla c.d. “SIM swap fraud”, escludendo un rilevante profilo di colpa della paragrafo 6.). Parte_2
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello , sulla base di due motivi, chiedendo l'accertamento della sua irresponsabilità per l'accaduto ovvero, in subordine, una minore quantificazione della sua concorsuale responsabilità.
9. Si sono costituiti in causa e opponendosi CP_2 Parte_2
all'accoglimento dell'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
10. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 2-10-2025, previa precisazione delle conclusioni e deposito delle scritture difensive conclusionali.
In diritto.-
1. In merito alla ricostruzione del fatto, l'appellante lamenta una “distorta e incoerente valutazione delle risultanze istruttorie”, che, peraltro, non mette in motivata discussione, non formulando alcuna specifica critica all'accertamento in fatto compiuto dal primo giudice, se non l'accenno circa la mancata motivazione in ordine alla ritenuta maggiore attendibilità della testimone Tes_1
rispetto al testimonio . Testimone_2
2. Senonché tale accenno non si traduce in una argomentata doglianza e, in particolare, neppure viene prospettata la rilevanza delle – invero solo parzialmente - diverse circostanze riferite dall'uno piuttosto che dall'altro testimonio.
3. In ogni caso, va ritenuto che abbia reso una dichiarazione Testimone_2
meno puntuale e circostanziata di quella dell'altra testimone (“mi pare che non
-5- riuscivamo a inserire neanche il codice utente perché non c'era il posto. ADR non ricordo quale era la pagina che appariva alterata se quella per metter il codice o quella successiva. ma mi pare la prima dove si mette il codice utente”) e ciò pare sufficiente a dare ragione della valutazione di maggior attendibilità compiuta in proposito dal tribunale.
4. E va pure comunque notato che la dichiarazione di risulta in Testimone_2
ogni caso aver dato sostanziale conferma che la pagina del sito internet di CP_2
non si presentava come al solito, non consentendo l'inserimento di alcuni dati, e che venne prontamente richiesto ausilio al call center prima e alla filiale poi.
5. In definitiva, sul punto, la ricostruzione fattuale del tribunale (v. paragrafo 3. pag.
7-9), sia perché non fatta oggetto di specifici motivi di appello sia perché del tutto coerente con le risultanze acquisite, va integralmente confermata, impregiudicata la valutazione da trarsi dalle circostanze fattuali appurate.
6. Posto dunque che la vicenda va ricostruita in fatto come riportato dal primo giudice, mette conto puntualizzare che, relativamente all'accertamento della responsabilità della banca, non ha formulato alcuna impugnazione, CP_2
neppure in via incidentale, mentre la questione assume rilievo unicamente in relazione all'impugnazione di , la quale sostiene in via prioritaria la esclusiva responsabilità della e/o della banca nella vicenda all'evidente Parte_2
fine di pervenire all'esclusione di ogni suo coinvolgimento.
7. In tale chiarita prospettiva, la pretesa di di ravvisare una esclusiva responsabilità di ella vicenda è del tutto priva di pregio. Parte_2
8. L'addebito che l'appellante crede di poter muovere nel vano tentativo di accreditare una responsabilità a ttiene ai profili di diversità che Parte_2
il sito internet di , come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni assunti e CP_2
dello stesso in sede di interrogatorio, presentava rispetto a quello consueto.
9. Va ricordato il parametro di responsabilità rilevante ai fini che qui rilevano, ossia della eventuale responsabilità del cliente (escluso il caso della frode, che non viene in rilievo in questo giudizio), è quello della “colpa grave” della cui dimostrazione in causa è onerato il prestatore dei servizi di pagamento (art. 10 d.
-6- l.vo11/2010 come novellato dal d. lgs. 218/2017, puntualmente riportato nella sentenza appellata).
10. Il collegio ritiene che l'aver immesso le credenziali in un sito al quale il cliente era acceduto digitando l'indirizzo internet di (e non, come pure accaduto in CP_2
consimili vicende connesse a truffe on-line, in risposta a mail) non possa in alcun modo integrare una colpa, tanto meno una “colpa grave”, trattandosi di un comportamento del tutto corrente a fronte di un sito appositamente creato per trarre in inganno gli utenti. Il non aver riscontrato immediatamente i neppure chiarissimi profili di anomalia che quella pagina web presentava in alcun modo può connotarsi in termini di colpa grave, ossia di inescusabile sbadataggine e superficialità.
11. Tanto più va escluso il richiamato profilo di colpa, laddove si tenga presente la condotta che contestualmente il a tenere, ossia il ricorso al call Parte_3
center della banca, il quale pure non ebbe a segnalare alcunché di anormale nella vicenda riferita, così smentendo di fatto la stessa prospettazione di una colpa nel cliente per non aver adottato quelle misure (quali ad esempio il cambio della password) che neppure vennero suggerite da quegli uffici dell'istituto di credito.
12. Alla stregua di tali risultanze va dunque positivamente escluso ogni profilo di colpa di nella produzione dell'evento (art. 1227, comma primo, Parte_2
c.c.) così come l'esistenza di danni evitabili usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.).
13. Con riferimento alla posizione della banca, inoltre, mette conto ricordare che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni Controparte_4
-7- fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione)” (Cass. n. 3780 del 12/02/2024).
14. Così inquadrata la responsabilità dell'impresa bancaria e chiarito che il limite di essa è rappresentato da una situazione di colpa grave del cliente, già sopra esclusa, è giocoforza ritenere che la banca debba rispondere della vicenda, non essendo stata neppure allegata alcuna impossibilità di adempiere per causa non imputabile e non essendo, del resto, fatto oggetto di impugnazione il relativo capo della sentenza di primo grado.
15. Le ulteriori anomalie, quelle sì doverosamente percepibili dall'istituto di credito, quali l'uso di un indirizzo IP diverso dal consueto, la serrata serie di ordini di bonifici, l'aumento dei limiti operativi, la modifica del pin di accesso, valgono a confermare che la responsabilità della banca risulta inevitabilmente impegnata.
Se, oltre a ciò, si tiene presente il comportamento degli apparati appositamente predisposti dalla banca per far fronte a situazioni come quelle verificatesi nella presente vicenda (call center) ovvero dei funzionari della filiale di riferimento, va ribadita la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità della vicenda della banca.
16. Esclusa la fondatezza delle doglianze inerenti alla (ipotizzata) responsabilità di e ritenuta la ormai definitivamente accertata responsabilità di Parte_2
, non resta che vagliare la posizione della , presa in scrutinio nel CP_2
paragrafo n. 5 della sentenza appellata e oggetto del secondo motivo di appello.
17. Il tribunale ha ritenuto integrata la responsabilità del gestore telefonico nell'attività di verifica del soggetto richiedente la sostituzione della SIM. Va ricordato che l'attività richiesta al gestore in caso di cambio di SIM risulta regolamentata dalla Delibere AGCM n. 86/21 adottata l'8-7-2021 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di causa, ma deve ritenersi che si tratti del mero recepimento di una regola di comportamento comunque imposta anche in epoca precedente dalla diligenza professionale.
-8- 18. La predetta Delibera ha invero previsto, al primo comma, che “nel caso di cambio
SIM, incluso il caso in cui ciò avvenga a seguito della richiesta di MNP da parte dell'utente finale, il fornitore di servizi di telefonia mobile … è tenuto ad identificare il soggetto che richiede la sostituzione della SIM attuando le relative vigenti norme” e che “ai fini del comma 1, il fornitore di servizi mobili acquisisce dal titolare della SIM copia fotostatica chiara e leggibile: i) del documento
d'identità del soggetto richiedente e di un documento attestante il Codice
Fiscale; ii) della vecchia SIM;
iii) nel caso di furto o di smarrimento della SIM, della relativa denuncia”.
19. Chiarito, dunque, che l'attività di verifica del soggetto che richiede il cambio di
SIM in ragione del suo dichiarato smarrimento o furto deve senza dubbio farsi rientrare nell'ambito degli obblighi a carico del gestore telefonico, occorre ora considerare se possa ravvisarsi il profilo di colpa ritenuto dal tribunale.
20. Il primo giudice ha, infatti, valutato come non corrispondente alla diligenza professionale l'operato del gestore telefonico per non aver questi operato alcuna verifica sulla carta d'identità prodotta in sede di cambio della SIM rispetto a quella presente nei suoi archivi. Attesa la mancata contestazione circa la archiviazione della precedente carta d'identità nei data base di , il tribunale ha ritenuto che l'attività preliminare di verifica della corrispondenza del soggetto effigiato sulla carta d'identità già archiviata con quello del presentatore avrebbe certamente consentito di evidenziare la totale diversità delle persone ritratte nel due fotografie [“la sim swap a danno dell'attore è stata consumata grazie alla condotta di
(o meglio di un suo ausiliario), avendo questa proceduto alla sostituzione senza accertare che il soggetto richiedente fosse l'effettivo titolare dell'utenza telefonica. Infatti, anche se in sede di Pa sostituzione è stato presentato a un documento di identità asseritamente riferito a
[...]
e una denuncia di smarrimento del telefono, va rilevato che non è stato contestato dalla Pt_4 terza chiamata in causa che la stessa fosse in possesso, nei propri data base, del documento di identità originale del legale rappresentante. Era quindi possibile un confronto tra il documento di identità fornito (oggetto di falsificazione) con quello presente nei sistemi. Attività, questa, che non si presentava particolarmente complessa o dispendiosa e quindi tale da configurare una attività di indagine, come pure sostenuto dalla difesa della terza chiamata. Non è stato provato, poi, che
-9- Pa non tutti i centri fossero in grado di accedere ai dati dei clienti, mentre per quanto riguarda le invocate ragioni di privacy, queste non appaiono pertinenti, posto che veniva in rilievo il rapporto Pa contrattuale tra lo stesso cliente e . Infine irrilevante che un documento possa con il tempo cambiare o scadere: nel caso di specie era sufficiente confrontare la fotografia del documento presentato con quella di un documento (anche scaduto) presente nei sistemi di TIM per verificare la non corrispondenza tra i due soggetti].
21. Il primo giudice ha poi soggiunto un ulteriore profilo in grado di rivelare la non diligente esecuzione da parte di dell'attività di verifica in questione, basato sul rilievo che “al momento della sostituzione intervenuta in data 27.2.2020 alle ore 10” non aveva in alcun modo considerato che “la segnalazione di malfunzionamento fatta dalla il giorno precedente, che aveva portato alla riattivazione della stessa (cfr Parte_2 dichiarazione teste e doc. 3 di parte terza chiamata) … era stata fatta dalla linea fissa Tes_2 della (con sede in provincia di Padova), mentre la denuncia e la richiesta di Parte_2 sostituzione è stata fatta la mattina successiva a Napoli”, ritenendo che “tale circostanza avrebbe richiesto un maggior controllo al momento della sostituzione”.
22. L'appellante deduce, in estrema sintesi, che: - il gestore telefonico sarebbe stato coinvolto del tutto a sua insaputa e imprevedibilmente in una “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c.; - l'inesigibilità di un'attività di indagine di
“controverifica” del documento d'identità da parte di “un mero commesso di un negozio”; - la distanza fra la segnalazione (nella provincia di Padova) e la sostituzione della SIM (avvenuta in Napoli) era deprivata di significatività in quanto nel documento di identità presentato il risultava residente in Tes_2
Napoli; - la prevedibile scadenza dei documenti di identità acquisiti in precedenti occasioni renderebbe l'ipotizzato confronto non utile;
- non sarebbe “corretto” ritenere che “tutti gli operatori di tutti i centri possano avere accesso alla banca dati dei milioni di clienti”.
23. La valutazione del tribunale merita conferma.
24. Che la compagnia telefonica non fosse al corrente dell'uso che il mezzo telefonico portabile nel mondo attuale riveste e del fatto che esso venga utilizzato correntemente per pressoché tutti i pagamenti - circostanza che del resto non fa che accrescere il volume d'affari di , la quale non manca di
-10- rimarcare di avere “milioni di clienti” - è un assunto a tal punto anacronistico da evidenziare di per sé solo la sua inconsistenza e da togliere ogni fondamento alla invocata “imprevedibilità” dell'utilizzo del telefono quale mezzo di pagamento ovvero quale dispositivo necessario per l'accesso ai canali di pagamento degli istituti di credito.
25. Né può condividersi la valutazione di inesigibilità di una tale condotta da parte dei negozi di vendita, volta che: - si tratta di una verifica del tutto agevole, esaurendosi nella mera comparazione di quanto risultante dalla documentazione già acquisita con quella esibita dal cliente;
- tanto più si profila doverosa una tale verifica in conseguenza della già ricordata rilevanza che il mezzo telefonico portabile ha assunto al giorno d'oggi, divenendo un ordinario mezzo di accesso a presso che ogni mezzo di pagamento;
- si tratta di una grande compagnia telefonica con “milioni di clienti”, certamente in grado di apprestare gli opportuni strumenti per tutelare i clienti anche a fronte dei guadagni ritratti proprio anche dalla diffusione del mezzo telefonico a tali impieghi.
26. Ciò posto, è certo che dalla mera comparazione delle due carte di identità, come ricavabile dal confronto fra il doc. 10 prodotto da (carta Parte_2
d'identità di ) e il doc. 5 prodotto da (carta d'identità falsa), Parte_4
sarebbe emersa una chiara diversità dei tratti somatici dei soggetti raffigurati nelle due fotografie presenti nei relativi documenti, fotografie che, come noto, costituiscono un privilegiato mezzo di riconoscimento delle persone.
27. La lettura dei dati anagrafici relativi all'atto di nascita (non corrispondenti) così come dei “connotati e contrassegni salienti” (occhi neri anziché occhi marroni;
altezza 1,75 anziché altezza 1,80) e, da ultimo, anche la diversità del luogo di residenza riportato nella carta d'identità presentata (Napoli, via Castellone 16) rispetto a quello presente nella carta d'identità autentica (Agna, via Manzoni 13) evidenziavano una serie di diversità, immediatamente percepibili, tali da denotare una chiara “anomalia” nella operazione, tanto più in ragione della diversità del luogo di sostituzione della SIM (Campania) rispetto a quello della
-11- segnalazione (Veneto), luogo certamente noto a , come risulta dalla
“rilevazione” del 25-2-2020 prodotta quale doc. 3 da .
28. Alla stregua degli indicati parametri deve ritenersi rientrare nella diligenza professionale l'attività di verifica sopra indicata, tale da scongiurare – se correttamente posta in essere – il perfezionamento dell'attività truffaldina perpetrata, in quanto è certo che il sistema di doppia autenticazione adottato dalla banca esigeva anche la sostituzione della scheda telefonica che, pertanto, si pone in chiara correlazione causale con il danno subito dal . Tes_2
29. Neppure si apprezza una diversa graduazione delle colpe nelle posizioni della banca e del gestore telefonico, volta che sia la non puntuale protezione adottata da al suo sito e la non tempestiva reazione da parte dei suoi uffici sia CP_5
la evidenziata corriva operazione di sostituzione della SIM hanno paritariamente cooperato alla produzione dell'evento.
30. In definitiva, sul punto, la valutazione in ordine alla corresponsabilità del gestore telefonico compiuta dal tribunale va condivisa e merita conferma, con reiezione dell'appello proposto da .
31. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
32. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi previsti dal d.m. 55/2014, per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 33.467,28: scaglione da € 26.001 a € 52.000) nella misura media
(tranne che la fase trattazione-istruttoria da liquidarsi ai valori minimi, in considerazione della limitata sua rilevanza in sede di appello), dato atto del mancato deposito della nota spese.
33. Va dato atto della sussistenza a carico della parte reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1.) definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n.362/2024 del tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-12- 2.) condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese processuali da costoro sostenute e che liquida, per ciascuna di esse, in € 8.469,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti;
3.) dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 novembre 2025
Il presidente est.
DO RO
-13-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. DO RO - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 17/05/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE
GE PA e con domicilio eletto in VIA COLA DI RIENZO 111 00192 ROMA presso il difensore avv. DE GE PA;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LA SCALA
EP PO RI e con domicilio eletto in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. LA SCALA EP PO RI;
C.F. ) Parte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
MA ND e con domicilio eletto in Via Milite Ignoto n. 22 45019 Taglio di Po presso lo studio dell'avv. MA ND;
- parti appellate -
Avente a oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 362/2024 pubblicata
-1- in data 13/02/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
- In via principale di merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della
Banca e della nei confronti della e la loro totale carenza Parte_2 Pt_1
probatoria e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 362/2024, mandare esente la da ogni responsabilità per l'evento dannoso occorso alla Pt_1
e per l'effetto condannare le in persona Parte_2 Controparte_2
del legale rappresentante p.t. e/o la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., a rifondere alla quanto già versato dalla stessa in Pt_1
dipendenza della sentenza appellata in 33.467,28 (cfr. doc.2);
- In via subordinata, di merito, riformare l'appellata sentenza nella parte in cui, accogliendo la domanda attrice, ha ritenuto la in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t. responsabile al 50% dell'evento dannoso ed escludendo, nonostante le precise risultanze processuali, qualsiasi forma di corresponsabilità della ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., con conseguente rideterminazione Parte_2
della responsabilità e della condanna che tenga conto del comportamento del titolare della società attrice, escludendo e/o riducendo la responsabilità della odierna appellante, e per l'effetto condannare le in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. e/o la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., a restituire alla l'intera somme ovvero l'eventuale Pt_1
eccedenza già percepita in dipendenza della sentenza appellata;
- Con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
INTESA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-2- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande di parte appellante;
- respingere le domande tutte promosse da parte appellante nei confronti di
[...]
, esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria;
CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di modifica della sentenza impugnata si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla banca convenuta nel primo grado, che qui si riportano: “nel merito, in via principale: respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile o comunque infondata per tutti i motivi ed eccezioni indicate in atti, anche in ragione della esclusiva responsabilità di che si chiede di Parte_1
accertare; nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento (totale o parziale) della domanda avversaria: a) accertare e dichiarare il concorso di colpa della società attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) accertare la responsabilità solidale di e, in Parte_1
quest'ultimo caso, determinare la sua quota di responsabilità in misura non inferiore all'80% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di quest'ultima a manlevare per un importo pari alla percentuale Controparte_2
della condanna;
c) accertare la responsabilità extracontrattuale di per avere Parte_1
consentito che venissero recapitati a terzi SMS indirizzati da all'attore, con conseguente condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in misura non inferiore all'importo che la Banca sarà tenuta in via esclusiva a pagare all'attore;
d) condannare l'attore e/o a corrispondere alla banca le spese, e le Parte_1
competenze di causa.”
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis;
- Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 362/2024 resa dal Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa
Margherita Longhi, all'esito del giudizio n. 2198/2021 R.G., pubblicata in data 13.2.2024;
-3- - Con vittoria di spese e compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. La controversia trae origine dalla contestazione che ha Parte_2
effettuato di tre bonifici bancari istantanei eseguiti in data 27-2-2020 per un ammontare complessivo di € 49.961,69 sul conto corrente da essa acceso presso Controparte_2
2. ha dedotto di non aver effettuato alcuno di quegli ordini di Parte_2
bonifico e ha riferito che in data 20-2-2020 ebbe ad accedere, fornendo le relative credenziali, al sito internet di per effettuare dei pagamenti e che, CP_2
nell'occasione, rilevò che esso si presentava diverso dal consueto, non contenendo gli spazi da riempire per l'indicazione delle somme, al che interpellò il call center della banca, ricevendo in risposta che risultavano analoghe segnalazioni e che avrebbe predisposto una segnalazione, ed anche la funzionaria dell'agenzia locale di riferimento, la quale non seppe fornire alcuna spiegazione delle anomalie riferite.
3. ha soggiunto che in data 3-3-2020 si era recato presso la filiale Parte_2
di a seguito del blocco della SIM relativa al telefono cellulare collegata al CP_2
conto corrente della società e di avere in tale occasione appreso dell'esecuzione dei tre bonifici dell'importo complessivo di € 49.961,69, che aveva prontamente disconosciuto siccome non effettuati dalla società e diretti a soggetti del tutto sconosciuti.
4. Al che ebbe a rendersi conto di essere stata vittima di una truffa perpetrata con la previa acquisizione delle credenziali private dal sito “civetta” e con la successiva sostituzione della SIM telefonica, il che consentì al truffatore di ricevere il codice generato automaticamente per ogni operazione dispositiva.
5. ha quindi formulato domanda di risarcimento del danno, Parte_2
parametrato all'entità delle somme oggetto dei bonifici contestati, nei confronti sia dell'istituto di credito sia di quale gestore telefonico della scheda SIM indebitamente sostituita.
-4- 6. Con la sentenza qui appellata, l'adito tribunale, nel contraddittorio della banca e del gestore telefonico, ha accolto la domanda, condannando e in CP_2
solido fra loro al richiesto risarcimento del danno, ritenendo la loro paritaria corresponsabilità nella produzione del danno.
7. Ricordato il quadro normativo di riferimento (paragrafo 2. della sentenza appellata) e ricostruito il fatto (paragrafo successivo), il primo giudice ha giudicato sussistente la responsabilità della banca (paragrafo 4.), nonché quella del gestore telefonico (paragrafo 5.) per i danni conseguenti alla truffa perpetrata con la tecnica del “phishing” seguito dalla c.d. “SIM swap fraud”, escludendo un rilevante profilo di colpa della paragrafo 6.). Parte_2
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello , sulla base di due motivi, chiedendo l'accertamento della sua irresponsabilità per l'accaduto ovvero, in subordine, una minore quantificazione della sua concorsuale responsabilità.
9. Si sono costituiti in causa e opponendosi CP_2 Parte_2
all'accoglimento dell'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
10. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 2-10-2025, previa precisazione delle conclusioni e deposito delle scritture difensive conclusionali.
In diritto.-
1. In merito alla ricostruzione del fatto, l'appellante lamenta una “distorta e incoerente valutazione delle risultanze istruttorie”, che, peraltro, non mette in motivata discussione, non formulando alcuna specifica critica all'accertamento in fatto compiuto dal primo giudice, se non l'accenno circa la mancata motivazione in ordine alla ritenuta maggiore attendibilità della testimone Tes_1
rispetto al testimonio . Testimone_2
2. Senonché tale accenno non si traduce in una argomentata doglianza e, in particolare, neppure viene prospettata la rilevanza delle – invero solo parzialmente - diverse circostanze riferite dall'uno piuttosto che dall'altro testimonio.
3. In ogni caso, va ritenuto che abbia reso una dichiarazione Testimone_2
meno puntuale e circostanziata di quella dell'altra testimone (“mi pare che non
-5- riuscivamo a inserire neanche il codice utente perché non c'era il posto. ADR non ricordo quale era la pagina che appariva alterata se quella per metter il codice o quella successiva. ma mi pare la prima dove si mette il codice utente”) e ciò pare sufficiente a dare ragione della valutazione di maggior attendibilità compiuta in proposito dal tribunale.
4. E va pure comunque notato che la dichiarazione di risulta in Testimone_2
ogni caso aver dato sostanziale conferma che la pagina del sito internet di CP_2
non si presentava come al solito, non consentendo l'inserimento di alcuni dati, e che venne prontamente richiesto ausilio al call center prima e alla filiale poi.
5. In definitiva, sul punto, la ricostruzione fattuale del tribunale (v. paragrafo 3. pag.
7-9), sia perché non fatta oggetto di specifici motivi di appello sia perché del tutto coerente con le risultanze acquisite, va integralmente confermata, impregiudicata la valutazione da trarsi dalle circostanze fattuali appurate.
6. Posto dunque che la vicenda va ricostruita in fatto come riportato dal primo giudice, mette conto puntualizzare che, relativamente all'accertamento della responsabilità della banca, non ha formulato alcuna impugnazione, CP_2
neppure in via incidentale, mentre la questione assume rilievo unicamente in relazione all'impugnazione di , la quale sostiene in via prioritaria la esclusiva responsabilità della e/o della banca nella vicenda all'evidente Parte_2
fine di pervenire all'esclusione di ogni suo coinvolgimento.
7. In tale chiarita prospettiva, la pretesa di di ravvisare una esclusiva responsabilità di ella vicenda è del tutto priva di pregio. Parte_2
8. L'addebito che l'appellante crede di poter muovere nel vano tentativo di accreditare una responsabilità a ttiene ai profili di diversità che Parte_2
il sito internet di , come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni assunti e CP_2
dello stesso in sede di interrogatorio, presentava rispetto a quello consueto.
9. Va ricordato il parametro di responsabilità rilevante ai fini che qui rilevano, ossia della eventuale responsabilità del cliente (escluso il caso della frode, che non viene in rilievo in questo giudizio), è quello della “colpa grave” della cui dimostrazione in causa è onerato il prestatore dei servizi di pagamento (art. 10 d.
-6- l.vo11/2010 come novellato dal d. lgs. 218/2017, puntualmente riportato nella sentenza appellata).
10. Il collegio ritiene che l'aver immesso le credenziali in un sito al quale il cliente era acceduto digitando l'indirizzo internet di (e non, come pure accaduto in CP_2
consimili vicende connesse a truffe on-line, in risposta a mail) non possa in alcun modo integrare una colpa, tanto meno una “colpa grave”, trattandosi di un comportamento del tutto corrente a fronte di un sito appositamente creato per trarre in inganno gli utenti. Il non aver riscontrato immediatamente i neppure chiarissimi profili di anomalia che quella pagina web presentava in alcun modo può connotarsi in termini di colpa grave, ossia di inescusabile sbadataggine e superficialità.
11. Tanto più va escluso il richiamato profilo di colpa, laddove si tenga presente la condotta che contestualmente il a tenere, ossia il ricorso al call Parte_3
center della banca, il quale pure non ebbe a segnalare alcunché di anormale nella vicenda riferita, così smentendo di fatto la stessa prospettazione di una colpa nel cliente per non aver adottato quelle misure (quali ad esempio il cambio della password) che neppure vennero suggerite da quegli uffici dell'istituto di credito.
12. Alla stregua di tali risultanze va dunque positivamente escluso ogni profilo di colpa di nella produzione dell'evento (art. 1227, comma primo, Parte_2
c.c.) così come l'esistenza di danni evitabili usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.).
13. Con riferimento alla posizione della banca, inoltre, mette conto ricordare che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni Controparte_4
-7- fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione)” (Cass. n. 3780 del 12/02/2024).
14. Così inquadrata la responsabilità dell'impresa bancaria e chiarito che il limite di essa è rappresentato da una situazione di colpa grave del cliente, già sopra esclusa, è giocoforza ritenere che la banca debba rispondere della vicenda, non essendo stata neppure allegata alcuna impossibilità di adempiere per causa non imputabile e non essendo, del resto, fatto oggetto di impugnazione il relativo capo della sentenza di primo grado.
15. Le ulteriori anomalie, quelle sì doverosamente percepibili dall'istituto di credito, quali l'uso di un indirizzo IP diverso dal consueto, la serrata serie di ordini di bonifici, l'aumento dei limiti operativi, la modifica del pin di accesso, valgono a confermare che la responsabilità della banca risulta inevitabilmente impegnata.
Se, oltre a ciò, si tiene presente il comportamento degli apparati appositamente predisposti dalla banca per far fronte a situazioni come quelle verificatesi nella presente vicenda (call center) ovvero dei funzionari della filiale di riferimento, va ribadita la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità della vicenda della banca.
16. Esclusa la fondatezza delle doglianze inerenti alla (ipotizzata) responsabilità di e ritenuta la ormai definitivamente accertata responsabilità di Parte_2
, non resta che vagliare la posizione della , presa in scrutinio nel CP_2
paragrafo n. 5 della sentenza appellata e oggetto del secondo motivo di appello.
17. Il tribunale ha ritenuto integrata la responsabilità del gestore telefonico nell'attività di verifica del soggetto richiedente la sostituzione della SIM. Va ricordato che l'attività richiesta al gestore in caso di cambio di SIM risulta regolamentata dalla Delibere AGCM n. 86/21 adottata l'8-7-2021 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di causa, ma deve ritenersi che si tratti del mero recepimento di una regola di comportamento comunque imposta anche in epoca precedente dalla diligenza professionale.
-8- 18. La predetta Delibera ha invero previsto, al primo comma, che “nel caso di cambio
SIM, incluso il caso in cui ciò avvenga a seguito della richiesta di MNP da parte dell'utente finale, il fornitore di servizi di telefonia mobile … è tenuto ad identificare il soggetto che richiede la sostituzione della SIM attuando le relative vigenti norme” e che “ai fini del comma 1, il fornitore di servizi mobili acquisisce dal titolare della SIM copia fotostatica chiara e leggibile: i) del documento
d'identità del soggetto richiedente e di un documento attestante il Codice
Fiscale; ii) della vecchia SIM;
iii) nel caso di furto o di smarrimento della SIM, della relativa denuncia”.
19. Chiarito, dunque, che l'attività di verifica del soggetto che richiede il cambio di
SIM in ragione del suo dichiarato smarrimento o furto deve senza dubbio farsi rientrare nell'ambito degli obblighi a carico del gestore telefonico, occorre ora considerare se possa ravvisarsi il profilo di colpa ritenuto dal tribunale.
20. Il primo giudice ha, infatti, valutato come non corrispondente alla diligenza professionale l'operato del gestore telefonico per non aver questi operato alcuna verifica sulla carta d'identità prodotta in sede di cambio della SIM rispetto a quella presente nei suoi archivi. Attesa la mancata contestazione circa la archiviazione della precedente carta d'identità nei data base di , il tribunale ha ritenuto che l'attività preliminare di verifica della corrispondenza del soggetto effigiato sulla carta d'identità già archiviata con quello del presentatore avrebbe certamente consentito di evidenziare la totale diversità delle persone ritratte nel due fotografie [“la sim swap a danno dell'attore è stata consumata grazie alla condotta di
(o meglio di un suo ausiliario), avendo questa proceduto alla sostituzione senza accertare che il soggetto richiedente fosse l'effettivo titolare dell'utenza telefonica. Infatti, anche se in sede di Pa sostituzione è stato presentato a un documento di identità asseritamente riferito a
[...]
e una denuncia di smarrimento del telefono, va rilevato che non è stato contestato dalla Pt_4 terza chiamata in causa che la stessa fosse in possesso, nei propri data base, del documento di identità originale del legale rappresentante. Era quindi possibile un confronto tra il documento di identità fornito (oggetto di falsificazione) con quello presente nei sistemi. Attività, questa, che non si presentava particolarmente complessa o dispendiosa e quindi tale da configurare una attività di indagine, come pure sostenuto dalla difesa della terza chiamata. Non è stato provato, poi, che
-9- Pa non tutti i centri fossero in grado di accedere ai dati dei clienti, mentre per quanto riguarda le invocate ragioni di privacy, queste non appaiono pertinenti, posto che veniva in rilievo il rapporto Pa contrattuale tra lo stesso cliente e . Infine irrilevante che un documento possa con il tempo cambiare o scadere: nel caso di specie era sufficiente confrontare la fotografia del documento presentato con quella di un documento (anche scaduto) presente nei sistemi di TIM per verificare la non corrispondenza tra i due soggetti].
21. Il primo giudice ha poi soggiunto un ulteriore profilo in grado di rivelare la non diligente esecuzione da parte di dell'attività di verifica in questione, basato sul rilievo che “al momento della sostituzione intervenuta in data 27.2.2020 alle ore 10” non aveva in alcun modo considerato che “la segnalazione di malfunzionamento fatta dalla il giorno precedente, che aveva portato alla riattivazione della stessa (cfr Parte_2 dichiarazione teste e doc. 3 di parte terza chiamata) … era stata fatta dalla linea fissa Tes_2 della (con sede in provincia di Padova), mentre la denuncia e la richiesta di Parte_2 sostituzione è stata fatta la mattina successiva a Napoli”, ritenendo che “tale circostanza avrebbe richiesto un maggior controllo al momento della sostituzione”.
22. L'appellante deduce, in estrema sintesi, che: - il gestore telefonico sarebbe stato coinvolto del tutto a sua insaputa e imprevedibilmente in una “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c.; - l'inesigibilità di un'attività di indagine di
“controverifica” del documento d'identità da parte di “un mero commesso di un negozio”; - la distanza fra la segnalazione (nella provincia di Padova) e la sostituzione della SIM (avvenuta in Napoli) era deprivata di significatività in quanto nel documento di identità presentato il risultava residente in Tes_2
Napoli; - la prevedibile scadenza dei documenti di identità acquisiti in precedenti occasioni renderebbe l'ipotizzato confronto non utile;
- non sarebbe “corretto” ritenere che “tutti gli operatori di tutti i centri possano avere accesso alla banca dati dei milioni di clienti”.
23. La valutazione del tribunale merita conferma.
24. Che la compagnia telefonica non fosse al corrente dell'uso che il mezzo telefonico portabile nel mondo attuale riveste e del fatto che esso venga utilizzato correntemente per pressoché tutti i pagamenti - circostanza che del resto non fa che accrescere il volume d'affari di , la quale non manca di
-10- rimarcare di avere “milioni di clienti” - è un assunto a tal punto anacronistico da evidenziare di per sé solo la sua inconsistenza e da togliere ogni fondamento alla invocata “imprevedibilità” dell'utilizzo del telefono quale mezzo di pagamento ovvero quale dispositivo necessario per l'accesso ai canali di pagamento degli istituti di credito.
25. Né può condividersi la valutazione di inesigibilità di una tale condotta da parte dei negozi di vendita, volta che: - si tratta di una verifica del tutto agevole, esaurendosi nella mera comparazione di quanto risultante dalla documentazione già acquisita con quella esibita dal cliente;
- tanto più si profila doverosa una tale verifica in conseguenza della già ricordata rilevanza che il mezzo telefonico portabile ha assunto al giorno d'oggi, divenendo un ordinario mezzo di accesso a presso che ogni mezzo di pagamento;
- si tratta di una grande compagnia telefonica con “milioni di clienti”, certamente in grado di apprestare gli opportuni strumenti per tutelare i clienti anche a fronte dei guadagni ritratti proprio anche dalla diffusione del mezzo telefonico a tali impieghi.
26. Ciò posto, è certo che dalla mera comparazione delle due carte di identità, come ricavabile dal confronto fra il doc. 10 prodotto da (carta Parte_2
d'identità di ) e il doc. 5 prodotto da (carta d'identità falsa), Parte_4
sarebbe emersa una chiara diversità dei tratti somatici dei soggetti raffigurati nelle due fotografie presenti nei relativi documenti, fotografie che, come noto, costituiscono un privilegiato mezzo di riconoscimento delle persone.
27. La lettura dei dati anagrafici relativi all'atto di nascita (non corrispondenti) così come dei “connotati e contrassegni salienti” (occhi neri anziché occhi marroni;
altezza 1,75 anziché altezza 1,80) e, da ultimo, anche la diversità del luogo di residenza riportato nella carta d'identità presentata (Napoli, via Castellone 16) rispetto a quello presente nella carta d'identità autentica (Agna, via Manzoni 13) evidenziavano una serie di diversità, immediatamente percepibili, tali da denotare una chiara “anomalia” nella operazione, tanto più in ragione della diversità del luogo di sostituzione della SIM (Campania) rispetto a quello della
-11- segnalazione (Veneto), luogo certamente noto a , come risulta dalla
“rilevazione” del 25-2-2020 prodotta quale doc. 3 da .
28. Alla stregua degli indicati parametri deve ritenersi rientrare nella diligenza professionale l'attività di verifica sopra indicata, tale da scongiurare – se correttamente posta in essere – il perfezionamento dell'attività truffaldina perpetrata, in quanto è certo che il sistema di doppia autenticazione adottato dalla banca esigeva anche la sostituzione della scheda telefonica che, pertanto, si pone in chiara correlazione causale con il danno subito dal . Tes_2
29. Neppure si apprezza una diversa graduazione delle colpe nelle posizioni della banca e del gestore telefonico, volta che sia la non puntuale protezione adottata da al suo sito e la non tempestiva reazione da parte dei suoi uffici sia CP_5
la evidenziata corriva operazione di sostituzione della SIM hanno paritariamente cooperato alla produzione dell'evento.
30. In definitiva, sul punto, la valutazione in ordine alla corresponsabilità del gestore telefonico compiuta dal tribunale va condivisa e merita conferma, con reiezione dell'appello proposto da .
31. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
32. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi previsti dal d.m. 55/2014, per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 33.467,28: scaglione da € 26.001 a € 52.000) nella misura media
(tranne che la fase trattazione-istruttoria da liquidarsi ai valori minimi, in considerazione della limitata sua rilevanza in sede di appello), dato atto del mancato deposito della nota spese.
33. Va dato atto della sussistenza a carico della parte reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1.) definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n.362/2024 del tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-12- 2.) condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese processuali da costoro sostenute e che liquida, per ciascuna di esse, in € 8.469,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti;
3.) dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 novembre 2025
Il presidente est.
DO RO
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