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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162/2021 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 10 luglio 2025, promossa da
(c.f. ; p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Sapone, opponente contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Controparte_1 C.F._1
Carbone, opposta avente ad oggetto: buoni postali fruttiferi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data in 13 gennaio 2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2020 del 16 dicembre 2020, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 di € 5.062,50, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di somma non pagata relativamente ai seguenti buoni postali fruttiferi della serie AA3: n. 00000083807110221 emesso il
13.02.2002 di € 1.000,00; n. 00000084009610138 emesso il 13.02.2002 di € 500,00; n.
00000014562510004 emesso il 18.04.2002 di € 250,00; n. 00000017225210112 emesso il
27.04.2002 di € 500,00; n. 00000017225510136 emesso il 27.04.2002 di € 500,00; n.
0000001722530182 emesso il 27.04.2002 di € 500,00; n. 00000017225410159 emesso il
27.04.2002 di € 500,00.
in particolare, ha eccepito la prescrizione del diritto di controparte a Parte_1 ricevere il rimborso dei buoni postali fruttiferi e ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 aprile 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via Controparte_1 riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico della società. In particolare, l'opposta ha contestato la carenza nei buoni in oggetto dei requisiti e delle indicazioni necessarie a individuarne la scadenza e la durata, nonché la mancata consegna del foglio informativo recante le caratteristiche dell'investimento e l'illegittimo rifiuto della resistente a corrispondere il rimborso dei titoli in ragione della dedotta maturata prescrizione del credito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
L'opposizione svolta da deve essere accolta. Pt_1 Parte_1
Ritiene il presente Giudice meritevole di accoglimento l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto Controparte_1 dell'azione monitoria.
La controversia in esame riguarda la nota questione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di diverse modifiche normative che appare opportuno ripercorrere.
I buoni fruttiferi “ordinari” sono stati dapprima disciplinati con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, c.d. codice postale), il quale, in tema di prescrizione, sanciva all'art. 176 che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Con D.M. del Tesoro del 14 maggio 1983 è stata introdotta una nuova serie di buono postale fruttifero c.d. “a termine”, che rappresenta una serie speciale, prevedendo il rimborso del capitale e dei rendimenti previsti solo a scadenze prestabilite, con facoltà per il sottoscrittore di ottenere un rimborso anticipato rispetto a tali scadenze. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi è stata poi modificata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, il quale ha elevato il termine prescrizionale da cinque anni a dieci anni, decorrente, in mancanza di altre previsioni normative e in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I buoni postali oggetto dell'odierno procedimento sono disciplinati dal D.M. 17 ottobre 2001
(istitutivo della serie “AA3”), il quale all'art. 8 prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Il più recente orientamento giurisprudenziale, in ordine al dies a quo della prescrizione, ha avuto modo di specificare che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”
(Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n. 18831; conf. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n.
29662; Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n. 16459; Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n.
19243; Cassazione civile sez. I, 28/07/2023, n. 23006).
Alla luce della ricostruita evoluzione normativa, deve osservarsi che nel caso di specie i buoni fruttiferi postali intestati a sono stati emessi in data 13 febbraio 2002 (n. Controparte_1
00000083807110221 e n. 00000084009610138), 18 aprile 2002 (n. 00000014562510004) e 27 aprile 2002 (n. 00000017225210112, n. 00000017225510136, n. 0000001722530182 e n.
00000017225410159) e appartengono alla serie “AA3” ossia alla serie speciale “a termine”, come chiaramente emerge dai titoli stessi (sul buono è riportata sia la serie “AA3” sia la dicitura “Buono postale fruttifero a termine”), con la conseguenza che, dovendosi il termine di scadenza rispettivamente collocarsi nelle date del 13 febbraio 2009, 18 aprile 2009 e 27 aprile 2009, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi di parte opposta deve ritenersi estinto per prescrizione decennale allorquando ne ha per la prima volta richiesto il pagamento con l'odierna Controparte_1 azione monitoria.
Va, infatti, osservato che dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge l'intervento di un valido atto interruttivo da parte di idoneo ad interrompere il decorso del Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
termine prescrizionale, non avendo l'opposta fornito la prova dell'invio di precedenti richieste di rimborso, che, seppur la parte ha dichiarato di aver effettuato, non sono state documentate né, in ogni caso, è stata indicata la data in cui le medesime sarebbero state compiute.
Ciò posto, ritiene il presente Giudice che la maturazione del termine di prescrizione non possa ritenersi impedita dalle allegate lacune informative dei titoli e dall'omessa informazione precontrattuale da parte di Parte_1
Appare, infatti, condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “è irrilevante la mancata indicazione testuale della scadenza sui buoni fruttiferi postali, atteso che la stessa è desumibile dalla disciplina del Decreto Ministeriale di istituzione della serie di appartenenza” (Tribunale Messina, 22/06/2023; conf. Tribunale Messina,
27/04/2023), in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti le Parte_1 caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21/11/2022, n. 4900) e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali (cfr. Tribunale
Vicenza, 21/07/2025, n. 1143; Tribunale Agrigento, 07/07/2025, n. 809; Tribunale Vervelli,
27/06/2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24/06/2025, n. 1187; Tribunale Napoli Nord,
29/05/2025, n. 2094; Corte Appello Napoli, 13/05/2025, n. 2390; Corte Appello Roma, 08/05/2025,
n. 2882; Tribunale Cosenza, 27/02/2024, n. 464; Tribunale Ascoli Piceno, 06/02/2024, n. 100;
Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/01/2024, n. 4; Tribunale Pavia, 07/03/2022, n. 281).
Ritiene il presente Giudice applicabile tale soluzione al caso di specie, considerato che
[...] ha avuto piena conoscenza che i buoni postali fruttiferi sottoscritti fossero “a termine” CP_1
e che appartenessero alla serie “AA3” (in quanto informazioni riportate negli stessi buoni postali), con la conseguenza che la medesima doveva/poteva conoscerne anche le relative caratteristiche in quanto riportate nel D.M. 17 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e al quale il
Legislatore fa espresso rinvio ex art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, ai sensi del quale “con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre CP_2 condizioni (…) dei buoni fruttiferi postali”
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, avuto modo di osservare rispetto alla pregressa disciplina di cui agli artt. 173 e 176 D.P.R. n. 156/1973 (ma con argomentazione che il presente
Giudice ritiene applicabile anche ai buoni postali fruttiferi di “nuova” emissione ai sensi del richiamato art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284) che “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza”, con la conseguenza che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”, che la “peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari” e che “la conoscenza del complessivo contenuto del documento (…) è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cassazione civile sez.
I, 20/12/2024, n. 33631).
Ritiene il presente Giudice, pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali, che deve, altresì, rigettarsi la domanda formulata da di condanna di Controparte_1 Parte_1 al risarcimento dei danni subiti per non avere quest'ultima consegnato, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, i fogli informativi, così non permettendo alla medesima di conoscere la scadenza dei buoni.
Va, infatti, ribadito che il danno lamentato dall'opposta per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non possa Parte_1 causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come già supra dedotto – Parte_1 la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente (…) in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli,
21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”). Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dal più recente orientamento del Giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di evidenziare la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.02.2019 n. 3963).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non sussistente una responsabilità precontrattuale in capo a non registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi Parte_1 informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n.
281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti.
Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf.
Tribunale Vercelli, 27/06/2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24/06/2025, n. 1187; Tribunale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Reggio Calabria, 23/06/2025, n. 1064; Tribunale Pavia, 19/06/2025, n. 721; Tribunale Savona, sez.
I, 22.02.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.06.2022, n. 696).
Anche la domanda risarcitoria svolta deve essere, pertanto, rigettata.
Ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali registratisi in ordine agli effetti degli omessi obblighi informativi sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi e soprattutto sull'esistenza di un danno risarcibile causato al risparmiatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
162/2021 R.G., promosso da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1645/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 16 dicembre 2020;
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, all'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162/2021 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 10 luglio 2025, promossa da
(c.f. ; p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Sapone, opponente contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Controparte_1 C.F._1
Carbone, opposta avente ad oggetto: buoni postali fruttiferi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data in 13 gennaio 2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2020 del 16 dicembre 2020, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 di € 5.062,50, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di somma non pagata relativamente ai seguenti buoni postali fruttiferi della serie AA3: n. 00000083807110221 emesso il
13.02.2002 di € 1.000,00; n. 00000084009610138 emesso il 13.02.2002 di € 500,00; n.
00000014562510004 emesso il 18.04.2002 di € 250,00; n. 00000017225210112 emesso il
27.04.2002 di € 500,00; n. 00000017225510136 emesso il 27.04.2002 di € 500,00; n.
0000001722530182 emesso il 27.04.2002 di € 500,00; n. 00000017225410159 emesso il
27.04.2002 di € 500,00.
in particolare, ha eccepito la prescrizione del diritto di controparte a Parte_1 ricevere il rimborso dei buoni postali fruttiferi e ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 aprile 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via Controparte_1 riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico della società. In particolare, l'opposta ha contestato la carenza nei buoni in oggetto dei requisiti e delle indicazioni necessarie a individuarne la scadenza e la durata, nonché la mancata consegna del foglio informativo recante le caratteristiche dell'investimento e l'illegittimo rifiuto della resistente a corrispondere il rimborso dei titoli in ragione della dedotta maturata prescrizione del credito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
L'opposizione svolta da deve essere accolta. Pt_1 Parte_1
Ritiene il presente Giudice meritevole di accoglimento l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto Controparte_1 dell'azione monitoria.
La controversia in esame riguarda la nota questione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di diverse modifiche normative che appare opportuno ripercorrere.
I buoni fruttiferi “ordinari” sono stati dapprima disciplinati con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, c.d. codice postale), il quale, in tema di prescrizione, sanciva all'art. 176 che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Con D.M. del Tesoro del 14 maggio 1983 è stata introdotta una nuova serie di buono postale fruttifero c.d. “a termine”, che rappresenta una serie speciale, prevedendo il rimborso del capitale e dei rendimenti previsti solo a scadenze prestabilite, con facoltà per il sottoscrittore di ottenere un rimborso anticipato rispetto a tali scadenze. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi è stata poi modificata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, il quale ha elevato il termine prescrizionale da cinque anni a dieci anni, decorrente, in mancanza di altre previsioni normative e in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I buoni postali oggetto dell'odierno procedimento sono disciplinati dal D.M. 17 ottobre 2001
(istitutivo della serie “AA3”), il quale all'art. 8 prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Il più recente orientamento giurisprudenziale, in ordine al dies a quo della prescrizione, ha avuto modo di specificare che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”
(Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n. 18831; conf. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n.
29662; Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n. 16459; Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n.
19243; Cassazione civile sez. I, 28/07/2023, n. 23006).
Alla luce della ricostruita evoluzione normativa, deve osservarsi che nel caso di specie i buoni fruttiferi postali intestati a sono stati emessi in data 13 febbraio 2002 (n. Controparte_1
00000083807110221 e n. 00000084009610138), 18 aprile 2002 (n. 00000014562510004) e 27 aprile 2002 (n. 00000017225210112, n. 00000017225510136, n. 0000001722530182 e n.
00000017225410159) e appartengono alla serie “AA3” ossia alla serie speciale “a termine”, come chiaramente emerge dai titoli stessi (sul buono è riportata sia la serie “AA3” sia la dicitura “Buono postale fruttifero a termine”), con la conseguenza che, dovendosi il termine di scadenza rispettivamente collocarsi nelle date del 13 febbraio 2009, 18 aprile 2009 e 27 aprile 2009, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi di parte opposta deve ritenersi estinto per prescrizione decennale allorquando ne ha per la prima volta richiesto il pagamento con l'odierna Controparte_1 azione monitoria.
Va, infatti, osservato che dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge l'intervento di un valido atto interruttivo da parte di idoneo ad interrompere il decorso del Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
termine prescrizionale, non avendo l'opposta fornito la prova dell'invio di precedenti richieste di rimborso, che, seppur la parte ha dichiarato di aver effettuato, non sono state documentate né, in ogni caso, è stata indicata la data in cui le medesime sarebbero state compiute.
Ciò posto, ritiene il presente Giudice che la maturazione del termine di prescrizione non possa ritenersi impedita dalle allegate lacune informative dei titoli e dall'omessa informazione precontrattuale da parte di Parte_1
Appare, infatti, condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “è irrilevante la mancata indicazione testuale della scadenza sui buoni fruttiferi postali, atteso che la stessa è desumibile dalla disciplina del Decreto Ministeriale di istituzione della serie di appartenenza” (Tribunale Messina, 22/06/2023; conf. Tribunale Messina,
27/04/2023), in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti le Parte_1 caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21/11/2022, n. 4900) e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali (cfr. Tribunale
Vicenza, 21/07/2025, n. 1143; Tribunale Agrigento, 07/07/2025, n. 809; Tribunale Vervelli,
27/06/2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24/06/2025, n. 1187; Tribunale Napoli Nord,
29/05/2025, n. 2094; Corte Appello Napoli, 13/05/2025, n. 2390; Corte Appello Roma, 08/05/2025,
n. 2882; Tribunale Cosenza, 27/02/2024, n. 464; Tribunale Ascoli Piceno, 06/02/2024, n. 100;
Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/01/2024, n. 4; Tribunale Pavia, 07/03/2022, n. 281).
Ritiene il presente Giudice applicabile tale soluzione al caso di specie, considerato che
[...] ha avuto piena conoscenza che i buoni postali fruttiferi sottoscritti fossero “a termine” CP_1
e che appartenessero alla serie “AA3” (in quanto informazioni riportate negli stessi buoni postali), con la conseguenza che la medesima doveva/poteva conoscerne anche le relative caratteristiche in quanto riportate nel D.M. 17 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e al quale il
Legislatore fa espresso rinvio ex art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, ai sensi del quale “con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre CP_2 condizioni (…) dei buoni fruttiferi postali”
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, avuto modo di osservare rispetto alla pregressa disciplina di cui agli artt. 173 e 176 D.P.R. n. 156/1973 (ma con argomentazione che il presente
Giudice ritiene applicabile anche ai buoni postali fruttiferi di “nuova” emissione ai sensi del richiamato art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284) che “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza”, con la conseguenza che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”, che la “peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari” e che “la conoscenza del complessivo contenuto del documento (…) è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cassazione civile sez.
I, 20/12/2024, n. 33631).
Ritiene il presente Giudice, pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali, che deve, altresì, rigettarsi la domanda formulata da di condanna di Controparte_1 Parte_1 al risarcimento dei danni subiti per non avere quest'ultima consegnato, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, i fogli informativi, così non permettendo alla medesima di conoscere la scadenza dei buoni.
Va, infatti, ribadito che il danno lamentato dall'opposta per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non possa Parte_1 causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come già supra dedotto – Parte_1 la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente (…) in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli,
21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”). Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dal più recente orientamento del Giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di evidenziare la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.02.2019 n. 3963).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non sussistente una responsabilità precontrattuale in capo a non registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi Parte_1 informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n.
281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti.
Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf.
Tribunale Vercelli, 27/06/2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24/06/2025, n. 1187; Tribunale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Reggio Calabria, 23/06/2025, n. 1064; Tribunale Pavia, 19/06/2025, n. 721; Tribunale Savona, sez.
I, 22.02.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.06.2022, n. 696).
Anche la domanda risarcitoria svolta deve essere, pertanto, rigettata.
Ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali registratisi in ordine agli effetti degli omessi obblighi informativi sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi e soprattutto sull'esistenza di un danno risarcibile causato al risparmiatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
162/2021 R.G., promosso da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1645/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 16 dicembre 2020;
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, all'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli