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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 33/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 33/2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
[...]
Controparte_1
Parti resistenti
Oggi, 8 ottobre 2025, ore 9.45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'avv. Aldo Esposito e dell'avv. Ciro
Santonicola;
- per parte convenuta il dott. in sostituzione del dott. CP_2 CP_3
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Ferrari discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. CP_2
Il giudice, autorizzato le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata l'8.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33/ 2025 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Aldo Esposito e dell'Avv. Ciro Santonicola;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott.
; Controparte_5
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Pag. 2 di 7 Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Resistente: Voglia l'Illustrissimo sig. Giudice del lavoro adito, accogliere le eccezioni avanzate e per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp.Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo la prescrizione CP_1 del diritto alla corresponsione del bonus della carta docenti con riferimento all'annualità 2019/2020.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di parziale accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno parzialmente favorevole alle ragioni del ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_6 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 3 di 7 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del
Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4. 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
Pag. 4 di 7 7. Ebbene, il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di un servizio su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente).
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
9. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 9.9.2025 relativamente alle annualità 2019/2020 questa deve trovare accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, il ricorrente ha allegato il doc.2, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al e trasmessa a mezzo pec in data 8.10.2024 per cui considerando il dies a quo dal quale far CP_1 decorrere la prescrizione quinquennale la data di nomina della supplenza del 4.10.2019, il diritto del ricorrente alla corresponsione della carta docenti per l'annualità 2019/2020 non può che considerarsi consumato alla data del 4.10.2024.
10. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 immesso in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023 (cfr. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione del , nonché il CP_1 contratto di lavoro prodotto dal ricorrente).
11. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva. Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1
Pag. 5 di 7 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie
e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., n. 21276 del CP_1
2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri CP_1 di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del CP_1 stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021).
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la CP_1 sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva Controparte_1 degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta Pt_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
Pag. 6 di 7 13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020, sussistono giusti motivi per la compensazione di un quarto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
;
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1030,00
(quota parte, conseguentemente, per €. 772,50) oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore quarto tra le parti.
Così deciso in Prato, l'8.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 33/2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
[...]
Controparte_1
Parti resistenti
Oggi, 8 ottobre 2025, ore 9.45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'avv. Aldo Esposito e dell'avv. Ciro
Santonicola;
- per parte convenuta il dott. in sostituzione del dott. CP_2 CP_3
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Ferrari discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. CP_2
Il giudice, autorizzato le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata l'8.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33/ 2025 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Aldo Esposito e dell'Avv. Ciro Santonicola;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott.
; Controparte_5
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Pag. 2 di 7 Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Resistente: Voglia l'Illustrissimo sig. Giudice del lavoro adito, accogliere le eccezioni avanzate e per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp.Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo la prescrizione CP_1 del diritto alla corresponsione del bonus della carta docenti con riferimento all'annualità 2019/2020.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di parziale accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno parzialmente favorevole alle ragioni del ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_6 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 3 di 7 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del
Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4. 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
Pag. 4 di 7 7. Ebbene, il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di un servizio su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente).
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
9. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 9.9.2025 relativamente alle annualità 2019/2020 questa deve trovare accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, il ricorrente ha allegato il doc.2, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al e trasmessa a mezzo pec in data 8.10.2024 per cui considerando il dies a quo dal quale far CP_1 decorrere la prescrizione quinquennale la data di nomina della supplenza del 4.10.2019, il diritto del ricorrente alla corresponsione della carta docenti per l'annualità 2019/2020 non può che considerarsi consumato alla data del 4.10.2024.
10. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 immesso in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023 (cfr. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione del , nonché il CP_1 contratto di lavoro prodotto dal ricorrente).
11. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva. Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1
Pag. 5 di 7 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie
e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., n. 21276 del CP_1
2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri CP_1 di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del CP_1 stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021).
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la CP_1 sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva Controparte_1 degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta Pt_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
Pag. 6 di 7 13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020, sussistono giusti motivi per la compensazione di un quarto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
;
[...]
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1030,00
(quota parte, conseguentemente, per €. 772,50) oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore quarto tra le parti.
Così deciso in Prato, l'8.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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