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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. C/o Studi Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRAP 1998 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000, notificata il 08 gennaio 2025, portante la cartella di pagamento n. 29620030063041826000, relativa a IRAP, IVA, IRPEF e addizionali, asseritamente notificata il 04 giugno 2003, recante la somma di euro 51.926,03 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) In via principale, sulla nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000 per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29620030063041826000
Preliminarmente, si eccepisce l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, con conseguentemente nullità e/o annullamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Il rispetto della sequenza procedimentale costituisce, altresì, unitamente al principio di autonomia degli atti impugnabili, una garanzia a favore del contribuente a tutela del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché dall'art. 6 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Si evidenzia che in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sarà onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrare il corretto perfezionamento del processo notificatorio.
2) In subordine, sulla illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 296202490335773 e/o nullità o comunque annullabilità della stessa per la decorrenza del termine prescrizionale proprio dei tributi sottesi alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000.
Seppur la natura della pretesa tributaria imponga di applicare ai tributi de quo il termine prescrizionale decennale, l'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000 (oggi impugnata) costituisce il primo atto interruttivo attraverso cui l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000, attesa la mancata notifica delle stesse. La summenzionata cartella di pagamento fa riferimento a delle pretese impositive maturate nell'anno 1998 e, dunque, non v'è chi non veda, attesa la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, come sia ampiamente maturato il termine prescrizionale decennale del tributo sotteso. Anche a volere considerare perfezionatosi il processo notificatorio della cartella di pagamento n. 29620030063041826000 oggi contestata, che sarebbe stata notificata in data 04.06.2003, prodromica rispetto all'intimazione di pagamento oggi impugnata, è chiara, palese, evidente e manifesta la decorrenza del termine prescrizionale decennale.
3) In ulteriore subordine, sulla nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n.
29620249033577314000 per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale relativo a sanzioni ed interessi della prodromica cartella di pagamento n. 29620030063041826000
In ulteriore subordine, non potrà non ritenere prescritte le sanzioni e gli interessi contenuti nelle cartelle esattoriali oggetto dell'impugnazione. Infatti, l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, si prescrive nel termine di cinque anni”. A tal uopo, occorre evidenziare che il suddetto termine prescrizionale quinquennale sia previsto anche nell'ipotesi in cui il credito principale fosse assoggettato ad un termine prescrizionale diverso, data la parziale autonomia dell'obbligazione accessoria. Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si evidenzia che, in data 22.11.2017, l'odierno ricorrente ha impugnato n. 39 estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento, tra cui la cartella oggetto della presente controversia. Codesta Corte di
Giustizia, con sentenza n. 1228/08/2018, dopo aver ritenuto impugnabili gli estratti di ruolo e le relative cartelle, ha preso atto della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, con riferimento alla regolare notifica delle cartelle, per le quali controparte sosteneva, al pari di quanto fatto oggi, nel ricorso de quo, di non averle mai ricevute. Il ricorso, dunque, è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento dele spese di lite. Stando così le cose è evidente che per il principio giuridico del ne bis in idem il ricorso odierno risulta inammissibile, poiché già questa Corte si è pronunciata sulle questioni sollevate dal ricorrente nel ricorso odierno.
Nel primo motivo di ricorso, controparte eccepisce “l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento”.
Ebbene, con riguardo a tale doglianza, si rappresenta che la stessa risulta oggi inammissibile, poiché controparte, prima dell'atto odierno, ha già ricevuto altri atti intimativi contenenti la cartella de qua non impugnandoli. Si tratta dell'Avviso di intimazione n. 29620059001965951000, consegnato in mani proprie alla parte in data 10.08.2005. E ancora dell'Avviso di intimazione n. 29620149016300726000, anch'esso consegnato in mani proprie al ricorrente in data 29.09.2014. Per cui, il ricorrente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte –
a pena di preclusione – entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
con la conseguenza che,
i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, si perviene agevolmente alla conclusione che il ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato e presunti vizi di notifica dell'avviso di intimazione precedente, n. 29620149016300726000, non impugnato. A tal proposito, la cartella n. 29620030063041826000 è stata notificata al ricorrente il 04.06.2003, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., data l'assenza temporanea del destinatario come pure delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.
Controparte sostiene che l'intimazione impugnata sia nulla o comunque annullabile per la decorrenza del termine prescrizionale proprio dei tributi sottesi alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000.
Innanzitutto, il ricorrente può eccepire la prescrizione solo con riguardo al periodo che va dalla notifica dell'intimazione impugnata fino, a ritroso, alla notifica dell'intimazione anno 2014 e non certo anche con riguardo ai periodi precedenti. Difatti, come esposto nel motivo precedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92, il ricorrente non può oggi sollevare né vizi di merito, né vizi relativi a periodi temporali precedenti alla notifica dell'intimazione dell'anno 2014. Per quanto esposto, dunque, l'unico periodo esaminabile con riguardo alla prescrizione sollevata è quello che va dalla notifica dell'intimazione del 2014 (29.09.2014) a quella odierna (08.01.2025). A tal proposito, si evidenzia che il superamento apparente del termine di prescrizione decennale tra le due date appena menzionate è dovuto al periodo di sospensione della riscossione coattiva causa COVID 19, previsto dal legislatore per evitare ulteriori aggravi economici ai contribuenti in tale periodo emergenziale. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. Stando così le cose, il periodo di sospensione dell'attività riscossiva è stato di ben 541 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione decennale, stante la notifica dell'intimazione n. 29620149016300726000 in data 29.09.2014, diventata definitiva per mancata impugnazione dopo 60 giorni il 28.11.2014, con inizio del decorso del termine prescrizionale dal giorno successivo 29.11.2014, si ha dopo dieci anni più il periodo di sospensione causa COVID 19 di 541 giorni, cioè il 24/05/2026. Poiché la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta l'08.01.2025 essa è stata tempestiva ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ordinario decennale dei tributi portati dalla cartella.
Fatta tale precisazione appare opportuno evidenziare che, comunque, nessuna prescrizione decennale si
è avuta anche con riferimento ai periodi precedenti la notifica dell'intimazione del 2014. Difatti, dopo la notifica della cartella nel 2003, si è avuta la notifica di una prima intimazione nel 2005 e dopo nel 2014.
In verità, il termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997, inerente le sanzioni, deve essere valutato diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate, o meno, in modo autonomo rispetto all'imposta. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente parte prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
Riguardo invece le somme vantate in cartella a titolo di interessi appare opportuno precisare che in materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi non esiste una esplicita disposizione in tema di prescrizione. Pertanto, non si può automaticamente applicare agli interessi accessori del credito erariale l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la cartella di pagamento n. 29620030063041826000 è già stata oggetto di precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, e che la questione della regolare notifica è stata già esaminata e decisa.
Pertanto, per il principio del ne bis in idem, il ricorso odierno non può essere accolto nella parte in cui ripropone questioni già decise.
Inoltre, la documentazione agli atti dimostra che la cartella è stata notificata al ricorrente in data 04.06.2003 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e che sono stati notificati ulteriori avvisi di intimazione nel 2005 e nel 2014, senza che il ricorrente abbia mai proposto impugnazione nei termini di legge. Ne consegue che ogni eccezione relativa a vizi della cartella o degli atti precedenti deve ritenersi preclusa e/o tardiva ai sensi degli artt. 19 e
21 del D.Lgs. 546/1992. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, la Corte osserva che la notifica degli atti interruttivi sopra richiamati, nonché la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo emergenziale COVID-19, prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
(cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: MA
1 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. MA 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: MA 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. MA 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. MA 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Nel caso di specie, è escluso il decorso del termine decennale di prescrizione tra la notifica dell'intimazione del 2014 e quella impugnata nel 2025, risultando quest'ultima tempestiva.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00
(millecinquecento/00). Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Palermo il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. C/o Studi Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033577314000 IRAP 1998 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000, notificata il 08 gennaio 2025, portante la cartella di pagamento n. 29620030063041826000, relativa a IRAP, IVA, IRPEF e addizionali, asseritamente notificata il 04 giugno 2003, recante la somma di euro 51.926,03 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) In via principale, sulla nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000 per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29620030063041826000
Preliminarmente, si eccepisce l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, con conseguentemente nullità e/o annullamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Il rispetto della sequenza procedimentale costituisce, altresì, unitamente al principio di autonomia degli atti impugnabili, una garanzia a favore del contribuente a tutela del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché dall'art. 6 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Si evidenzia che in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sarà onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrare il corretto perfezionamento del processo notificatorio.
2) In subordine, sulla illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 296202490335773 e/o nullità o comunque annullabilità della stessa per la decorrenza del termine prescrizionale proprio dei tributi sottesi alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000.
Seppur la natura della pretesa tributaria imponga di applicare ai tributi de quo il termine prescrizionale decennale, l'intimazione di pagamento n. 29620249033577314000 (oggi impugnata) costituisce il primo atto interruttivo attraverso cui l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000, attesa la mancata notifica delle stesse. La summenzionata cartella di pagamento fa riferimento a delle pretese impositive maturate nell'anno 1998 e, dunque, non v'è chi non veda, attesa la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, come sia ampiamente maturato il termine prescrizionale decennale del tributo sotteso. Anche a volere considerare perfezionatosi il processo notificatorio della cartella di pagamento n. 29620030063041826000 oggi contestata, che sarebbe stata notificata in data 04.06.2003, prodromica rispetto all'intimazione di pagamento oggi impugnata, è chiara, palese, evidente e manifesta la decorrenza del termine prescrizionale decennale.
3) In ulteriore subordine, sulla nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n.
29620249033577314000 per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale relativo a sanzioni ed interessi della prodromica cartella di pagamento n. 29620030063041826000
In ulteriore subordine, non potrà non ritenere prescritte le sanzioni e gli interessi contenuti nelle cartelle esattoriali oggetto dell'impugnazione. Infatti, l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, si prescrive nel termine di cinque anni”. A tal uopo, occorre evidenziare che il suddetto termine prescrizionale quinquennale sia previsto anche nell'ipotesi in cui il credito principale fosse assoggettato ad un termine prescrizionale diverso, data la parziale autonomia dell'obbligazione accessoria. Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si evidenzia che, in data 22.11.2017, l'odierno ricorrente ha impugnato n. 39 estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento, tra cui la cartella oggetto della presente controversia. Codesta Corte di
Giustizia, con sentenza n. 1228/08/2018, dopo aver ritenuto impugnabili gli estratti di ruolo e le relative cartelle, ha preso atto della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, con riferimento alla regolare notifica delle cartelle, per le quali controparte sosteneva, al pari di quanto fatto oggi, nel ricorso de quo, di non averle mai ricevute. Il ricorso, dunque, è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento dele spese di lite. Stando così le cose è evidente che per il principio giuridico del ne bis in idem il ricorso odierno risulta inammissibile, poiché già questa Corte si è pronunciata sulle questioni sollevate dal ricorrente nel ricorso odierno.
Nel primo motivo di ricorso, controparte eccepisce “l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento”.
Ebbene, con riguardo a tale doglianza, si rappresenta che la stessa risulta oggi inammissibile, poiché controparte, prima dell'atto odierno, ha già ricevuto altri atti intimativi contenenti la cartella de qua non impugnandoli. Si tratta dell'Avviso di intimazione n. 29620059001965951000, consegnato in mani proprie alla parte in data 10.08.2005. E ancora dell'Avviso di intimazione n. 29620149016300726000, anch'esso consegnato in mani proprie al ricorrente in data 29.09.2014. Per cui, il ricorrente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte –
a pena di preclusione – entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
con la conseguenza che,
i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, si perviene agevolmente alla conclusione che il ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato e presunti vizi di notifica dell'avviso di intimazione precedente, n. 29620149016300726000, non impugnato. A tal proposito, la cartella n. 29620030063041826000 è stata notificata al ricorrente il 04.06.2003, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., data l'assenza temporanea del destinatario come pure delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.
Controparte sostiene che l'intimazione impugnata sia nulla o comunque annullabile per la decorrenza del termine prescrizionale proprio dei tributi sottesi alla cartella di pagamento n. 29620030063041826000.
Innanzitutto, il ricorrente può eccepire la prescrizione solo con riguardo al periodo che va dalla notifica dell'intimazione impugnata fino, a ritroso, alla notifica dell'intimazione anno 2014 e non certo anche con riguardo ai periodi precedenti. Difatti, come esposto nel motivo precedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92, il ricorrente non può oggi sollevare né vizi di merito, né vizi relativi a periodi temporali precedenti alla notifica dell'intimazione dell'anno 2014. Per quanto esposto, dunque, l'unico periodo esaminabile con riguardo alla prescrizione sollevata è quello che va dalla notifica dell'intimazione del 2014 (29.09.2014) a quella odierna (08.01.2025). A tal proposito, si evidenzia che il superamento apparente del termine di prescrizione decennale tra le due date appena menzionate è dovuto al periodo di sospensione della riscossione coattiva causa COVID 19, previsto dal legislatore per evitare ulteriori aggravi economici ai contribuenti in tale periodo emergenziale. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. Stando così le cose, il periodo di sospensione dell'attività riscossiva è stato di ben 541 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione decennale, stante la notifica dell'intimazione n. 29620149016300726000 in data 29.09.2014, diventata definitiva per mancata impugnazione dopo 60 giorni il 28.11.2014, con inizio del decorso del termine prescrizionale dal giorno successivo 29.11.2014, si ha dopo dieci anni più il periodo di sospensione causa COVID 19 di 541 giorni, cioè il 24/05/2026. Poiché la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta l'08.01.2025 essa è stata tempestiva ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ordinario decennale dei tributi portati dalla cartella.
Fatta tale precisazione appare opportuno evidenziare che, comunque, nessuna prescrizione decennale si
è avuta anche con riferimento ai periodi precedenti la notifica dell'intimazione del 2014. Difatti, dopo la notifica della cartella nel 2003, si è avuta la notifica di una prima intimazione nel 2005 e dopo nel 2014.
In verità, il termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997, inerente le sanzioni, deve essere valutato diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate, o meno, in modo autonomo rispetto all'imposta. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente parte prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
Riguardo invece le somme vantate in cartella a titolo di interessi appare opportuno precisare che in materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi non esiste una esplicita disposizione in tema di prescrizione. Pertanto, non si può automaticamente applicare agli interessi accessori del credito erariale l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la cartella di pagamento n. 29620030063041826000 è già stata oggetto di precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, e che la questione della regolare notifica è stata già esaminata e decisa.
Pertanto, per il principio del ne bis in idem, il ricorso odierno non può essere accolto nella parte in cui ripropone questioni già decise.
Inoltre, la documentazione agli atti dimostra che la cartella è stata notificata al ricorrente in data 04.06.2003 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e che sono stati notificati ulteriori avvisi di intimazione nel 2005 e nel 2014, senza che il ricorrente abbia mai proposto impugnazione nei termini di legge. Ne consegue che ogni eccezione relativa a vizi della cartella o degli atti precedenti deve ritenersi preclusa e/o tardiva ai sensi degli artt. 19 e
21 del D.Lgs. 546/1992. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, la Corte osserva che la notifica degli atti interruttivi sopra richiamati, nonché la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo emergenziale COVID-19, prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
(cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: MA
1 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. MA 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: MA 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. MA 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. MA 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Nel caso di specie, è escluso il decorso del termine decennale di prescrizione tra la notifica dell'intimazione del 2014 e quella impugnata nel 2025, risultando quest'ultima tempestiva.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00
(millecinquecento/00). Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Palermo il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)