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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2581/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 2581/2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiaese, giusta procura alle liti, in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE nei confronti di in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gennaro Guida, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
e di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Baratta, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
preso atto che l'udienza del 7.5.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
procede all'esito con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G.2581/2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiaese, giusta procura alle liti, in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
E
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gennaro Guida, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Baratta, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1 onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in seguito alla
[...] caduta avvenuta in data 3.06.2013, alle ore 22:00 circa, all'interno del condominio. Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre era intento a scendere le scale esterne dello stabile ove abitava, improvvisamente, a causa della scarsa illuminazione e della presenza di calcinacci e residuo di intonaco sulle scale, in ragione di alcuni lavori di manutenzione in corso, rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1.dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione CP_1 dell'evento de quo e di tutti i conseguenti danno patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore;
2.per l'effetto, condannare il convenuti, o chi per esso risulterà in corso di causa, all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona, quello morale, quello esistenziale, subiti dall'attore, nella misura che si quantifica, allo stato, in almeno euro 13.195,12 o di quella somma, maggiore o minore, che il
Tribunale adito riterrà di liquidare secondo giustizia e/o all'esito della CTU, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, che espressamente dichiara di averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione risposta si costituiva il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) preliminarmente ed in via processuale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita in violazione dell'art. 3 della legge n. 162 del 2014; b) sempre in via preliminare e processuale, disporre con decreto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la chiamata in causa del terzo già Controparte_2 CP_3 Controparte_4 con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, affinchè nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea sia dichiarato obbligato a garantire e manlevare il Controparte_1 di quanto dovesse essere condannato a pagare nei confronti dell'attore; c) in via principale e nel merito rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. in quanto CP_5 improcedibile, improponibile e inammissibile e, comunque, assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
d) in via del tutto gradata e subordinata, senza con ciò assumere o riconoscere i fatti e la responsabilità che l'attore ascrive al Condominio, e per la sola denegata ipotesi che l'On.le Giudicante dovesse accertare una qualche responsabilità civile diretta, indiretta
o concorrente dell'Ente di Gestione nella determinazione del denunciato evento dannoso, dichiarare la terza chiamata in causa, già Controparte_6 Controparte_4 quale compagnia assicuratrice che copriva il condominio per la responsabilità civile verso terzi, tenuta a garantire e manlevare il e per l'effetto condannarla al Controparte_1 pagamento di tutte le somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del sig. ; e) condannare in ogni caso il sig. al pagamento di spese, diritti ed CP_5 CP_5 onorari di causa in favore del e per il solo caso sub d) anche per la Controparte_1 condanna della già al pagamento Controparte_6 Controparte_4 di tutte le spese di lite sia di parte sia di controparte.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva, altresì, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale nel riportarsi al contenuto delle proprie rassegante difese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) rigettare, in via preliminare e nel merito, la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Condominio assicurato perché infondata Parte_1 nei suoi presupposti di fatto e di diritto, oltre che inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, temeraria e pretestuosa;
2) rigettare, in ogni caso, ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della di Ass.ni ivi compresa quella di manleva spiegata dal CP_7 CP_2
, perché nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile e, Controparte_1 comunque, oltre che temeraria e pretestuosa, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
3) in via ancora più subordinata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda anche nei confronti della Comparente Compagnia, contenere la stessa nei limiti del giusto e del provato e, comunque, nei limiti della quota dei massimali di polizza e con le esclusioni, condizioni e le franchigie ivi previste;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Assunta la prova testimoniale e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, per la decisone, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 7.5.2025, previa riassegnazione dell'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo.
Orbene, tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso quale potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dal S.C. la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la cosa, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ.
n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale.
Orbene, posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, laddove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana, (sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. L'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa - ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che non è in alcun modo possibile risalire all'esatta condizione dello stato dei luoghi teatro del sinistro, nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate in citazione, in quanto agli atti manca la produzione di alcuna documentazione fotografica rappresentativa della situazione di fatto al tempo di verificazione dell'occorso.
L'assenza di qualsivoglia prova relativa all'esistenza stessa dell'insidia, non consente di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. imputabile al convenuto;
né dagli esiti dell'attività istruttoria espletata ( prova testi) è, altresì, possibile CP_1 ricostruire la dinamica di verificazione del sinistro;
invero, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice (figlia) sono sostanzialmente adesive del contenuto del narrato dell'atto di citazione, inidonee a fornire la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e le conseguenze dannose.
Al contrario, dal narrato dei testi escussi di parte convenuta, risulta che l'attore conoscesse perfettamente lo stato dei luoghi e che vi fosse ordinaria attività di pulizia e manutenzione delle scale e dei luoghi di accesso al condominio.
Dunque, pur all'esito della espletata prova orale, permane l'incertezza in ordine alle modalità di verificazione del sinistro per come descritte in citazione, nonché il difetto di prova del nesso causale.
Sotto ulteriore angolo prospettico, la richiesta di c.t.u. medico- legale non avrebbe potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, in difetto di prova del fatto costituente insidia e del nesso causale tra res ed evento dannoso, si deve presumere che l'attore, (condòmino dello stabile sin dal 1986), nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, per disattenzione o negligenza, non si sia avveduto per tempo della presenza di calcinacci e dei residui di intonaco sulle scale, integrando, perciò solo, con la propria condotta, il caso fortuito.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), stante la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, per la somma di euro Controparte_1
2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese general al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna altresì, l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di euro
2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese general al 15%, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore,9.5.2025 Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 2581/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 2581/2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiaese, giusta procura alle liti, in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE nei confronti di in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gennaro Guida, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
e di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Baratta, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
preso atto che l'udienza del 7.5.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
procede all'esito con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G.2581/2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Chiaese, giusta procura alle liti, in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
E
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gennaro Guida, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Baratta, giusta procura alle liti, in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1 onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in seguito alla
[...] caduta avvenuta in data 3.06.2013, alle ore 22:00 circa, all'interno del condominio. Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre era intento a scendere le scale esterne dello stabile ove abitava, improvvisamente, a causa della scarsa illuminazione e della presenza di calcinacci e residuo di intonaco sulle scale, in ragione di alcuni lavori di manutenzione in corso, rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1.dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione CP_1 dell'evento de quo e di tutti i conseguenti danno patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore;
2.per l'effetto, condannare il convenuti, o chi per esso risulterà in corso di causa, all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona, quello morale, quello esistenziale, subiti dall'attore, nella misura che si quantifica, allo stato, in almeno euro 13.195,12 o di quella somma, maggiore o minore, che il
Tribunale adito riterrà di liquidare secondo giustizia e/o all'esito della CTU, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, che espressamente dichiara di averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione risposta si costituiva il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) preliminarmente ed in via processuale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita in violazione dell'art. 3 della legge n. 162 del 2014; b) sempre in via preliminare e processuale, disporre con decreto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la chiamata in causa del terzo già Controparte_2 CP_3 Controparte_4 con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, affinchè nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea sia dichiarato obbligato a garantire e manlevare il Controparte_1 di quanto dovesse essere condannato a pagare nei confronti dell'attore; c) in via principale e nel merito rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. in quanto CP_5 improcedibile, improponibile e inammissibile e, comunque, assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
d) in via del tutto gradata e subordinata, senza con ciò assumere o riconoscere i fatti e la responsabilità che l'attore ascrive al Condominio, e per la sola denegata ipotesi che l'On.le Giudicante dovesse accertare una qualche responsabilità civile diretta, indiretta
o concorrente dell'Ente di Gestione nella determinazione del denunciato evento dannoso, dichiarare la terza chiamata in causa, già Controparte_6 Controparte_4 quale compagnia assicuratrice che copriva il condominio per la responsabilità civile verso terzi, tenuta a garantire e manlevare il e per l'effetto condannarla al Controparte_1 pagamento di tutte le somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del sig. ; e) condannare in ogni caso il sig. al pagamento di spese, diritti ed CP_5 CP_5 onorari di causa in favore del e per il solo caso sub d) anche per la Controparte_1 condanna della già al pagamento Controparte_6 Controparte_4 di tutte le spese di lite sia di parte sia di controparte.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva, altresì, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale nel riportarsi al contenuto delle proprie rassegante difese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) rigettare, in via preliminare e nel merito, la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Condominio assicurato perché infondata Parte_1 nei suoi presupposti di fatto e di diritto, oltre che inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, temeraria e pretestuosa;
2) rigettare, in ogni caso, ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della di Ass.ni ivi compresa quella di manleva spiegata dal CP_7 CP_2
, perché nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile e, Controparte_1 comunque, oltre che temeraria e pretestuosa, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
3) in via ancora più subordinata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda anche nei confronti della Comparente Compagnia, contenere la stessa nei limiti del giusto e del provato e, comunque, nei limiti della quota dei massimali di polizza e con le esclusioni, condizioni e le franchigie ivi previste;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Assunta la prova testimoniale e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, per la decisone, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 7.5.2025, previa riassegnazione dell'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo.
Orbene, tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso quale potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dal S.C. la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la cosa, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ.
n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale.
Orbene, posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, laddove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana, (sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. L'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa - ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che non è in alcun modo possibile risalire all'esatta condizione dello stato dei luoghi teatro del sinistro, nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate in citazione, in quanto agli atti manca la produzione di alcuna documentazione fotografica rappresentativa della situazione di fatto al tempo di verificazione dell'occorso.
L'assenza di qualsivoglia prova relativa all'esistenza stessa dell'insidia, non consente di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. imputabile al convenuto;
né dagli esiti dell'attività istruttoria espletata ( prova testi) è, altresì, possibile CP_1 ricostruire la dinamica di verificazione del sinistro;
invero, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice (figlia) sono sostanzialmente adesive del contenuto del narrato dell'atto di citazione, inidonee a fornire la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e le conseguenze dannose.
Al contrario, dal narrato dei testi escussi di parte convenuta, risulta che l'attore conoscesse perfettamente lo stato dei luoghi e che vi fosse ordinaria attività di pulizia e manutenzione delle scale e dei luoghi di accesso al condominio.
Dunque, pur all'esito della espletata prova orale, permane l'incertezza in ordine alle modalità di verificazione del sinistro per come descritte in citazione, nonché il difetto di prova del nesso causale.
Sotto ulteriore angolo prospettico, la richiesta di c.t.u. medico- legale non avrebbe potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, in difetto di prova del fatto costituente insidia e del nesso causale tra res ed evento dannoso, si deve presumere che l'attore, (condòmino dello stabile sin dal 1986), nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, per disattenzione o negligenza, non si sia avveduto per tempo della presenza di calcinacci e dei residui di intonaco sulle scale, integrando, perciò solo, con la propria condotta, il caso fortuito.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), stante la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, per la somma di euro Controparte_1
2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese general al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna altresì, l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di euro
2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese general al 15%, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore,9.5.2025 Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire