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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4198/2025 R.G. V.G. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), Via Saviotti n. 8
e
, (C.F. ), nata Roma il 19.11.1945 e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(BO), via S. Santilli n. 321,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Marchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Imola, via San Pier Grisologo n. 38, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“chiedono che l'Eccellentissimo Tribunale di Ravenna voglia, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., modificare le sopra riportate condizioni prese in sede di separazione consensuale e quella successivamente presa in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale,
pagina 1 di 3 disponendo che dalla data della domanda il marito nulla sia più tenuto a versare alla Parte_1 moglie a titolo di concorso per il suo mantenimento e neppure sia più tenuto a Parte_2 pagare il canone di locazione dell'appartamento da lei abitato e le relative utenze.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025 e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la parziale modifica della loro separazione, omologata con decreto del
Tribunale di Bologna cron. N. 16959 del 13.10.2009 nel proc. RG n. 10207/2009 e della successiva modifica di cui al decreto del Tribunale di Bologna cron. N. 7456 del 24.10.2012 nel procedimento RG
V.G. n. 1918/2012 alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto, il peggioramento delle condizioni economiche del sig. tali da non Pt_1 consentirgli più di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, neppure nella misura ridotta di € 200,00 e di pagare il canone di locazione dell'appartamento abitato dalla moglie e le relative utenze.
Con decreto emesso in data 31.10.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 11.03.2026, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 6.11.2025, vista l'istanza delle parti depositata in data 3.11.2025, il Giudice delegato revocava il proprio decreto del 31.10.2025 e, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio una volta acquisito il parere del P.M..
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data
24.11.2025 e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in parziale modifica delle condizioni della loro separazione omologata dal Tribunale di Bologna con decreto del 13.10.2009 e successivamente modificate dal Tribunale di Bologna con decreto del 24.10.2012, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati delle parti.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e della qualità delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4198/2025 R.G. V.G., così provvede: pagina 2 di 3 a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in parziale modifica della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Bologna con decreto del 13.10.2009 cronol. N. 16959 e della successiva modifica delle condizioni di cui al decreto del 24.10.2012 del Tribunale di Bologna;
b) Spese interamente compensate
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4198/2025 R.G. V.G. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), Via Saviotti n. 8
e
, (C.F. ), nata Roma il 19.11.1945 e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(BO), via S. Santilli n. 321,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Marchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Imola, via San Pier Grisologo n. 38, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“chiedono che l'Eccellentissimo Tribunale di Ravenna voglia, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., modificare le sopra riportate condizioni prese in sede di separazione consensuale e quella successivamente presa in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale,
pagina 1 di 3 disponendo che dalla data della domanda il marito nulla sia più tenuto a versare alla Parte_1 moglie a titolo di concorso per il suo mantenimento e neppure sia più tenuto a Parte_2 pagare il canone di locazione dell'appartamento da lei abitato e le relative utenze.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025 e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la parziale modifica della loro separazione, omologata con decreto del
Tribunale di Bologna cron. N. 16959 del 13.10.2009 nel proc. RG n. 10207/2009 e della successiva modifica di cui al decreto del Tribunale di Bologna cron. N. 7456 del 24.10.2012 nel procedimento RG
V.G. n. 1918/2012 alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto, il peggioramento delle condizioni economiche del sig. tali da non Pt_1 consentirgli più di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, neppure nella misura ridotta di € 200,00 e di pagare il canone di locazione dell'appartamento abitato dalla moglie e le relative utenze.
Con decreto emesso in data 31.10.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 11.03.2026, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 6.11.2025, vista l'istanza delle parti depositata in data 3.11.2025, il Giudice delegato revocava il proprio decreto del 31.10.2025 e, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio una volta acquisito il parere del P.M..
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data
24.11.2025 e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in parziale modifica delle condizioni della loro separazione omologata dal Tribunale di Bologna con decreto del 13.10.2009 e successivamente modificate dal Tribunale di Bologna con decreto del 24.10.2012, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati delle parti.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e della qualità delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4198/2025 R.G. V.G., così provvede: pagina 2 di 3 a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in parziale modifica della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Bologna con decreto del 13.10.2009 cronol. N. 16959 e della successiva modifica delle condizioni di cui al decreto del 24.10.2012 del Tribunale di Bologna;
b) Spese interamente compensate
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli
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