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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2718/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. LANZARA MARTA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA TO ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la Comunicazione Preventiva di
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Fermo Amministrativo n. 10080202500000349000 notificata il 02.05.2025 e avente ad oggetto, per la parte che qui interessa, n. 7 avvisi di addebito per CP_ contributi (nn. 40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020190007797857000; 40020210002553633000;
40020230004135306000). Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuto termine di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 nonché l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la
[...] CP_
che l , concludendo come nei rispettivi atti. Controparte_1
In diritto, si evidenzia che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. 15354/15;
Cass. 9797/16; Cass. S.U. 19667/14), da cui deriva che l'individuazione del rimedio esperibile è conseguenza della natura del provvedimento censurato e non della natura della contestazione mossa dalla parte impugnante o dal tipo di vizio dedotto. Tenuto conto di ciò, sia il fermo che l'ipoteca esattoriale non vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive, ma la relativa iniziativa giudiziaria mirante alla cancellazione dell'iscrizione (o all'annullamento del provvedimento esattoriale) va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale (Cass. 24234/15; Cass. 25745/15;
Cass. 9797/16).
Ciò detto, l'ordine logico delle questioni da affrontare impone, in primo luogo, la trattazione delle eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei titoli esattoriali, in quanto intimamente connesse.
A parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è
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equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009, hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997
n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. altresì, in termini analoghi,
Cass. 6077/10 e Cass. 5837/11). In definitiva, l'art. 2953 cc - che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dai provvedimenti giurisdizionali, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 delle preleggi al cc e che, nel caso di cartella di pagamento non opposta, non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la stabilità della cartella non opposta nei 40 gg. equipararsi a un giudicato. Di contro, dato che l'art. 2946 cc prescrive che la prescrizione è quella ordinaria decennale se la legge non dispone in senso contrario, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335/95.
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Più di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione - definita “di massima di particolare importanza” -, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010)”. In altri termini, per la Corte Regolatrice “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Le S.U., in pratica, sono convenute a tale
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soluzione sul presupposto che, nell'ambito della giurisprudenza della Corte, nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione
è “di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica” (cfr.
Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482), è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.); b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis:
Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710); c) la prescrizione decennale da “actio judicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004,
n 13081); d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.); e) il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass.
10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno
1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n.
2633) e quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio
2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio
2003, n. 8335).
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Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della retroattività della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della abrogazione della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Venendo ora al caso di specie, da quanto si evince dalla CP_ documentazione offerta in comunicazione dall , tempestivamente costituito in giudizio in data 22.09.2025 è possibile evincere quanto segue:
- l'AVA n. 40020170003665055000 risulta regolarmente notificato in data 28.12.2017;
- l'AVA n. 40020180003577088000 risulta regolarmente notificato in data 02.08.2018;
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- l'AVA n. 40020180008308162000 risulta restituito al mittente per Parte compiuta giacenza senza inoltro della;
- l'AVA n. 40020190003189812000 risulta restituito al mittente per compiuta giacenza senza inoltro della CAD;
- l'AVA n. 40020190007797857000 risulta regolarmente notificato il
24.01.2020;
- l'AVA n. 40020210002553633000 risulta restituito al mittente per compiuta giacenza senza inoltro della CAD;
- l'AVA n. 40020230004135306000 risulta regolarmente notificato il
18.01.2024.
Sul punto, va respinta l'eccezione attorea secondo cui il soggetto che ha ricevuto il plico fosse una persona diversa dal destinatario, atteso che, in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. n. 4160/22). CP_ Diversamente, a dispetto di quanto asserito dall , in tema di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza va osservato che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24,
Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)
- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere
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probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque Parte ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a
"definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a
Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass. S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza delle Sezioni Unite prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario.
Venendo ora alla prescrizione - per i titoli contributivi oggetto dei 4
AVA regolarmente notificati (nn. 40020170003665055000 in data
28.12.2017; 40020180003577088000 in data 02.08.2018;
40020190007797857000 il 24.01.2020; 40020230004135306000 il
18.01.2024) - si rileva che l'agente per la riscossione, tra quelli più risalenti, ha versato in atti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300001873000 (contenente i primi 3 AVA) che risulta essere stata notificata il 12.02.2024 e che, al netto della sospensione di 311 gg. ex art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20, non ha impedito l'estinzione dei titoli contributivi incorporati nei primi due avvisi.
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In definitiva, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo va annullata solo con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn.
40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020210002553633000, mentre la pretesa impositiva inerente agli avvisi di addebito di cui ai nn. 40020190007797857000; 40020230004135306000 risulta pienamente valida ed efficace.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, inclusa la eventuale decadenza ex art. 25 cit., la quale non solo avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita rispetto alla notifica degli AVA, ma comunque non precluderebbe lo scrutinio del merito della pretesa impositiva.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
10080202500000349000 relativamente ai soli crediti contributivi posti negli avvisi di addebito nn. 40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020210002553633000, che si dichiarano estinti per intervenuta prescrizione;
2) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2718/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. LANZARA MARTA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA TO ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la Comunicazione Preventiva di
Pagina 1 di 9 r.g. 2718/2025
Fermo Amministrativo n. 10080202500000349000 notificata il 02.05.2025 e avente ad oggetto, per la parte che qui interessa, n. 7 avvisi di addebito per CP_ contributi (nn. 40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020190007797857000; 40020210002553633000;
40020230004135306000). Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuto termine di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 nonché l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la
[...] CP_
che l , concludendo come nei rispettivi atti. Controparte_1
In diritto, si evidenzia che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. 15354/15;
Cass. 9797/16; Cass. S.U. 19667/14), da cui deriva che l'individuazione del rimedio esperibile è conseguenza della natura del provvedimento censurato e non della natura della contestazione mossa dalla parte impugnante o dal tipo di vizio dedotto. Tenuto conto di ciò, sia il fermo che l'ipoteca esattoriale non vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive, ma la relativa iniziativa giudiziaria mirante alla cancellazione dell'iscrizione (o all'annullamento del provvedimento esattoriale) va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale (Cass. 24234/15; Cass. 25745/15;
Cass. 9797/16).
Ciò detto, l'ordine logico delle questioni da affrontare impone, in primo luogo, la trattazione delle eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei titoli esattoriali, in quanto intimamente connesse.
A parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è
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equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009, hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997
n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. altresì, in termini analoghi,
Cass. 6077/10 e Cass. 5837/11). In definitiva, l'art. 2953 cc - che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dai provvedimenti giurisdizionali, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 delle preleggi al cc e che, nel caso di cartella di pagamento non opposta, non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la stabilità della cartella non opposta nei 40 gg. equipararsi a un giudicato. Di contro, dato che l'art. 2946 cc prescrive che la prescrizione è quella ordinaria decennale se la legge non dispone in senso contrario, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335/95.
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Più di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione - definita “di massima di particolare importanza” -, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010)”. In altri termini, per la Corte Regolatrice “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Le S.U., in pratica, sono convenute a tale
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soluzione sul presupposto che, nell'ambito della giurisprudenza della Corte, nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione
è “di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica” (cfr.
Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482), è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.); b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis:
Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710); c) la prescrizione decennale da “actio judicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004,
n 13081); d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.); e) il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass.
10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno
1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n.
2633) e quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio
2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio
2003, n. 8335).
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Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della retroattività della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della abrogazione della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Venendo ora al caso di specie, da quanto si evince dalla CP_ documentazione offerta in comunicazione dall , tempestivamente costituito in giudizio in data 22.09.2025 è possibile evincere quanto segue:
- l'AVA n. 40020170003665055000 risulta regolarmente notificato in data 28.12.2017;
- l'AVA n. 40020180003577088000 risulta regolarmente notificato in data 02.08.2018;
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- l'AVA n. 40020180008308162000 risulta restituito al mittente per Parte compiuta giacenza senza inoltro della;
- l'AVA n. 40020190003189812000 risulta restituito al mittente per compiuta giacenza senza inoltro della CAD;
- l'AVA n. 40020190007797857000 risulta regolarmente notificato il
24.01.2020;
- l'AVA n. 40020210002553633000 risulta restituito al mittente per compiuta giacenza senza inoltro della CAD;
- l'AVA n. 40020230004135306000 risulta regolarmente notificato il
18.01.2024.
Sul punto, va respinta l'eccezione attorea secondo cui il soggetto che ha ricevuto il plico fosse una persona diversa dal destinatario, atteso che, in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. n. 4160/22). CP_ Diversamente, a dispetto di quanto asserito dall , in tema di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza va osservato che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24,
Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)
- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere
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probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque Parte ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a
"definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a
Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass. S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza delle Sezioni Unite prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario.
Venendo ora alla prescrizione - per i titoli contributivi oggetto dei 4
AVA regolarmente notificati (nn. 40020170003665055000 in data
28.12.2017; 40020180003577088000 in data 02.08.2018;
40020190007797857000 il 24.01.2020; 40020230004135306000 il
18.01.2024) - si rileva che l'agente per la riscossione, tra quelli più risalenti, ha versato in atti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300001873000 (contenente i primi 3 AVA) che risulta essere stata notificata il 12.02.2024 e che, al netto della sospensione di 311 gg. ex art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20, non ha impedito l'estinzione dei titoli contributivi incorporati nei primi due avvisi.
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In definitiva, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo va annullata solo con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn.
40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020210002553633000, mentre la pretesa impositiva inerente agli avvisi di addebito di cui ai nn. 40020190007797857000; 40020230004135306000 risulta pienamente valida ed efficace.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, inclusa la eventuale decadenza ex art. 25 cit., la quale non solo avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita rispetto alla notifica degli AVA, ma comunque non precluderebbe lo scrutinio del merito della pretesa impositiva.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
10080202500000349000 relativamente ai soli crediti contributivi posti negli avvisi di addebito nn. 40020170003665055000; 40020180003577088000;
40020180008308162000; 40020190003189812000;
40020210002553633000, che si dichiarano estinti per intervenuta prescrizione;
2) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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