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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1949 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/06/1965, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTO MASTROSANTI;
e
(AVERSA 28/05/1969, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. LUCA ANTONY DEL GAIZO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Grottaferrata il Parte_1 CP_1
01/06/1996; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 26.3.1997 e il Per_1 Per_2
23.3.2001.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata, Via della Pedica, n. 155, censita al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 7, particella 3221, sub. 501, cat. A\7, viene
- 1 - assegnata al marito, il quale la abiterà unitamente al figlio , sino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
4. la sig.ra , trasferirà la propria residenza in Grottaferrata (Roma), Via della CP_1
Pedica, n. 155, presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, distinto e separato dall'immobile coniugale sito al medesimo civico e via, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 7, particella n. 1507, sub. 502, cat. A\7, che diverrà, pertanto, per ella, prima casa;
5. ciascun coniuge contribuirà, in pari quota, al sostentamento del figlio , Per_2 studente universitario, non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, a decorrere dall'omologa della separazione;
6. Ciascun coniuge terrà a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno, in virtù di quanto, quivi, concordato e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a4) tickets sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico;
c4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta o necessaria ai fini dello studio;
c5) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: d1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) corsi di recupero e lezioni private;
d3) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d4) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: e1) corsi di lingue;
e2) viaggi studio in Italia e all'estero, ; e3) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- 2 - 7. In relazione ai n. 2 mutui, attualmente intestati alla Sig.ra e dei quali il CP_1
Sig. risulta essere garante/fideiussore per tutte le obbligazioni in essere - nel Parte_1 dettaglio indicati nella premessa del presente atto e garantiti da ipoteche volontarie che verranno cancellate una volta completamente estinti i mutui - per i quali, attualmente, le parti pagano una rata complessiva per entrambi di € 1.025,00 circa mensili, le stesse, reciprocamente consenzienti, convengono che di tale rata si faranno carico il marito per una quota pari al 70% mentre la moglie si farà carico della restante quota del 30%, sino a completa estinzione degli stessi.
8. In considerazione di quanto convenuto al punto che precede i coniugi, posto che il pagamento delle rate residue in linea capitale, interessi ed accessori avviene mediante addebito su conto corrente intestato alla sig.ra , convengono che il sig. CP_1 Pt_1 perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano entrambi i mutui in parola, provvederà mensilmente alla restituzione in favore della sig.ra della quota CP_1 del rateo addebitata nel limite percentuale del 70% sopra indicato.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grottaferrata per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, parte 2, serie A, atto n. 39).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR AS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1949 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/06/1965, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTO MASTROSANTI;
e
(AVERSA 28/05/1969, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. LUCA ANTONY DEL GAIZO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Grottaferrata il Parte_1 CP_1
01/06/1996; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 26.3.1997 e il Per_1 Per_2
23.3.2001.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata, Via della Pedica, n. 155, censita al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 7, particella 3221, sub. 501, cat. A\7, viene
- 1 - assegnata al marito, il quale la abiterà unitamente al figlio , sino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
4. la sig.ra , trasferirà la propria residenza in Grottaferrata (Roma), Via della CP_1
Pedica, n. 155, presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, distinto e separato dall'immobile coniugale sito al medesimo civico e via, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 7, particella n. 1507, sub. 502, cat. A\7, che diverrà, pertanto, per ella, prima casa;
5. ciascun coniuge contribuirà, in pari quota, al sostentamento del figlio , Per_2 studente universitario, non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, a decorrere dall'omologa della separazione;
6. Ciascun coniuge terrà a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno, in virtù di quanto, quivi, concordato e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a4) tickets sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico;
c4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta o necessaria ai fini dello studio;
c5) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: d1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) corsi di recupero e lezioni private;
d3) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d4) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: e1) corsi di lingue;
e2) viaggi studio in Italia e all'estero, ; e3) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- 2 - 7. In relazione ai n. 2 mutui, attualmente intestati alla Sig.ra e dei quali il CP_1
Sig. risulta essere garante/fideiussore per tutte le obbligazioni in essere - nel Parte_1 dettaglio indicati nella premessa del presente atto e garantiti da ipoteche volontarie che verranno cancellate una volta completamente estinti i mutui - per i quali, attualmente, le parti pagano una rata complessiva per entrambi di € 1.025,00 circa mensili, le stesse, reciprocamente consenzienti, convengono che di tale rata si faranno carico il marito per una quota pari al 70% mentre la moglie si farà carico della restante quota del 30%, sino a completa estinzione degli stessi.
8. In considerazione di quanto convenuto al punto che precede i coniugi, posto che il pagamento delle rate residue in linea capitale, interessi ed accessori avviene mediante addebito su conto corrente intestato alla sig.ra , convengono che il sig. CP_1 Pt_1 perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano entrambi i mutui in parola, provvederà mensilmente alla restituzione in favore della sig.ra della quota CP_1 del rateo addebitata nel limite percentuale del 70% sopra indicato.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grottaferrata per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, parte 2, serie A, atto n. 39).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR AS
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