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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1300/2024 r.g. e vertente
TRA
, nato a [...] nello Stato di OR, Australia, il 23.08.1964 Parte_1
nato a [...] nello Stato di OR, Australia, il 12.12.1967, Parte_2
, nata a [...] nello Stato di OR, Australia il Parte_3
23.01.1969,
, nato il [...] a Castiglione a [...], Parte_4
, nata il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del Parte_5
OR e Commonwealth d'Australia,
, nato il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del OR e Commonwealth Parte_6
d'Australia,
, nata il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del OR e Commonwealth Parte_7
d'Australia, tutti con il patrocinio dell'avv. GIULIANA MARTELLA, giusta procura generali alle liti rilasciata e sottoscritta innanzi al notaio .B Notary Public in OR (Australia) Persona_1
RICORRENTI
pagina 1 di 16 E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA DI MICHELE, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 30.4.2024 , Parte_1 Parte_2
, , “ quali figli e coeredi di , nato
[...] Parte_3 Parte_1 il 17.07.1933 a Castiglione a UR (PE)… deceduto il 14 luglio 2022” , , Parte_4 nonché , e “ quali Parte_5 Parte_6 Parte_7 figli e coeredi di , germana di e , nata a [...]_2 Parte_1 Parte_4
a UR (PE), il 18 maggio 1949 deceduta il 25.06.2011 “ hanno agito nei confronti di CP_1
formulando le seguenti conclusioni: << Accertata la qualità di eredi degli attori, dichiarare la
[...] nullità della scheda testamentaria nella parte in cui testualmente dispone: “Lascio al sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], la casa
[...] arredata sita in via Roma n. 13 il garage con l'auto e targa EA243KR sita in via Roma n. 128, le somme di denaro depositate presso la banca sede di RE dei SE (PE) e i terreni Controparte_2 di mia proprietà esclusi quelli in comproprietà coi miei fratelli, esistenti in Castiglione…”, da ritenersi patto successorio nullo ex art. 458 c.c., in quanto adempimento dello specifico accordo intercorso tra la de cuius ed il legatario dell'obbligo assunto da quest' ultimo della prestazione di assistenza vita natural durante della testatrice. …. Con vittoria di spese e competenze di giudizio >>.
Il resistente si è costituito in giudizio tempestivamente, depositando in data 5.9.2024 apposita comparsa di risposta nella quale ha così concluso:
< - A) sulla avversa domanda : accertato e dichiarato che, nella fattispecie per cui è causa, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 458 c.c., respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti
[...]
quali figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 deceduto in data 14 luglio 2022; germano della defunta
[...] Parte_4 Persona_3 in , , quali coeredi di in Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova;
- B) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta-comparente- concludente :
- 1) accertare e dichiarare che il resistente, SI. , è titolare, nei confronti della eredità CP_1 della defunta del credito di € 20.101,44, ovvero della somma maggiore o minore Persona_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione della ragione creditoria al soddisfo pagina 3 di 16 –, derivante da spese sostenute sia per la dichiarazione di successione della de cuius Persona_3 sia per la gestione della massa ereditaria, come da documentazione agli atti;
- 2) nell'ipotesi in cui si ritenessero applicabili alla fattispecie in esame gli istituti dei prelevamenti e delle imputazioni, ex artt.li 725 e 724 c.c. cod. civ., accertare e dichiarare la sussistenza del suindicato debito ereditario di € 20.101,44 – ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa ovvero a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio – da imputare alle quote di ciascun erede, ex artt. 725 e 724 cod. civ. citati, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimazione e il diritto del concludente resistente, , a prelevare dalla massa ereditaria CP_1 beni in proporzione della sua rispettiva quota;
- 3) qualora venisse ritenuta inammissibile e-o infondata la domanda di cui al capo sub 2) che precede, condannare i coeredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali figli di deceduto in data 14 luglio 2022, germano
[...] Parte_1 Parte_4 della defunta in , , quali Persona_3 Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 coeredi di ciascuno per la propria quota, al pagamento, in favore del resistente Persona_2 [...]
, della suddetta somma di € 20.101,44, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di CP_1 giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa ovvero a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
- 4) per l'effetto, ordinare il prelevamento delle somme a titolo di imputazione, ovvero di restituzione e/o rimborso, in favore del SI. , direttamente dalle due polizze vita n. 71001122626 e n. CP_1
71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita indicate nel testamento per cui è causa, le cui somme ivi contenute sono destinate, secondo le disposizioni testamentarie, in favore degli eredi suindicati, odierni ricorrenti;
- C) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. ….
D) in via subordinata: 1) anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli odierni ricorrenti, condannare gli stessi al rimborso, per tutte le ragioni sopra indicate ed in forza della copiosa ed esaustiva documentazione prodotta, della somma pari ad 20.101,44 €, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto (All.6, All.6a,
All.6b, All.6c, All.6d, All.6e, All.6f). 2) con compensazione delle spese di giudizio. >>. pagina 4 di 16 All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
i ricorrenti
<< voglia dichiarare la nullità parziale del testamento olografo del 3 marzo 2020 nella parte in cui dispone a favore del sig. , per violazione dell'art. 458 c.c. e per difetto di causa liberale. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio >>; il resistente:
<< - IN VIA PRINCIPALE:
- 1) NEL MERITO, accertato e dichiarato che, nella fattispecie per cui è causa, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 458 c.c., respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti Parte_1
quali figli di deceduto in Parte_2 Parte_3 Parte_1 data 14 luglio 2022; germano della defunta Parte_4 Persona_3 Parte_5 in , , , quali coeredi di tutti domiciliati presso lo studio Pt_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 in Atri del loro procuratore alle liti, Avv. Lorenzo Giuliani, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE, accertate tutte le spese sostenute, ad opera del SI. , CP_1 per l'esecuzione del testamento dell'08.03.2020 della SI.ra ordinare il rimborso delle Persona_3 stesse, in favore del SI. , essendo tutte imputabili alla successione della de cuius, per CP_1 tutte le ragioni sopra indicate ed in forza della copiosa documentazione prodotta, nella misura pari ad
€ 20.101,44 - ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;
si chiede, altresì, che alla detta somma, si aggiunga l'ulteriore importo nel frattempo maturato, pari ad €
2.185,37 per un totale complessivo pari ad € 22.286,81, ovvero la somma maggiore o minore reputata di giustizia, che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- 2.1) per l'effetto, ordinare la compensazione, attraverso l'imputazione come strumento compensativo, tra quanto versato dal SI. , ai fini successori, con le somme residue da versare in favore CP_1 dei ricorrenti: quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 figli di deceduto in data 14 luglio 2022; germano della defunta Parte_1 Parte_4 pagina 5 di 16 in , , , quali coeredi di Persona_3 Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Per_2
- 2.2) per l'effetto, ordinare il prelevamento delle somme a titolo di restituzione e/o rimborso, in favore del SI. , direttamente dalle polizze le cui somme ivi contenute sono destinate, secondo le CP_1 disposizioni testamentarie, in favore degli eredi suindicati, odierni ricorrenti;
- 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge >>.
………….
La domanda di nullità parziale del testamento olografo per violazione dell'art. 458 c.c.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto in fatto e sostenuto in diritto quanto segue:
<< 1)-In data 30 giugno 2020 decedeva in Pescara la sig.ra , nata a Castiglione a [...]
UR (PE) ed ivi residente a[...], senza lasciare figli e coniuge (Doc. n. 1 e 2);
2)-Dalla documentazione reperita la sig.ra risultava proprietaria dei seguenti beni Persona_3 immobili, siti in tenimento di Castiglione a UR (PE):
-diritto di enfiteusi per 1/3 su terreno contraddistinto in C.T. del detto Comune al Foglio 1 Particella
422 seminativo;
-piena proprietà del terreno contraddistinto in C.T. del detto Comune al Foglio 6 Particella 187; - diritti pari ad 1/3 del terreno distinto al Foglio 3 Particella 588 vigneto;
al Foglio 12 Particelle 202,
205, 430, 449; al Foglio 13 Particella 176;
-piena proprietà sui terreni distinti al C.T. al Foglio 4 Particelle 45, 225; al Foglio 6 Particella 176: al
Foglio 8 Particelle 391, 487, 529, 530; al Foglio 12 Particelle 54, 272, 278;
-diritti pari ad 1/10 dell'immobile distinto in C.F. al Foglio 4 Particella 117 sub 2 Cat. A/4;
-piena proprietà dell'immobile distinto al C.F. al Foglio 4 Particella 6 sub 1 Cat, A/4 (Doc. n. 3); - denaro depositato presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di RE E' SE (Doc. n. 4);
n.71001122626 e 71001252945; CP_3
-automobile Targa EA243KR (Doc. n. 5);
3)-In data 15 gennaio 2021 veniva pubblicato il testamento olografo a firma apparente di Per_3
datato 8 marzo 2020 a mezzo del notaio con Studio in Pescara al Corso
[...] Persona_4
RT I (Doc. n. 6);
4)-Detto testamento ha il seguente tenore letterale: “io sottoscritta SInora nata a [...]
Castiglione a UR (PE) il 29 settembre 1940 e ivi residente in [...], con la presente pagina 6 di 16 scrittura autografa nel pieno possesso delle mie facoltà mentale e piena capacità di intendere e di volere dispongo dei miei beni mobili e immobili come di seguito. Dopo la mia morte lascio al SInor
nato a [...] il 22 maggio1962 e residente a [...], CP_1 beneficiario ed esecutore testamentario, la casa arredata sita in via Roma n. 13, il garage con l'auto con targa EA243KR sito in via Roma n. 12B, le somme di denaro depositate preso la banca CP_2
sede di RE de SE (PE) e i terreni di mia proprietà, esclusi quelli in comprietà coi miei
[...] fratelli, esistenti a Castiglione Successivamente il sig. invierà le somme di denaro CP_1 riscosse dalle mie Polizze N 71001122626 e N 71001252945 a mio nipote figlio Persona_5 di mio fratello nato il [...] e residente a [...], 413 CHILDS ROAD Pt_1
ME OR il quale le dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti figli dei miei
TE e e di mia LL , morta, tutti residenti in [...]. Consegnerà al Pt_1 Pt_4 Per_2
SInor nato il [...] a [...] e residente a [...]
Marconi N 1 i terreni che lui durante la Vita mia coltiva a sue spese e mi consegna la metà dell'olio Cont ricavato in ogni anno. Il sig. pensa alla mia assistenza completa, e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione. Castiglione a UR 8 marzo 2020
” Detto testamento, viene vidimato ai sensi di legge ed allegato al presente atto sotto la Persona_3 lettera “B”, previa lettura da me datane ai comparenti alla presenza delle testimoni. A questo punto
, sotto la sua esclusiva responsabilità, dichiara: a)-che la casa in via Roma n. 13 e il CP_1 garage in via Roma n. 12B, attribuitigli dalla defunta, sono situati a Castiglione a UR e sono censiti Nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 4, particelle 217 sub 1 (l'abitazione) e 6 sub 1
(l'autorimessa). b)-che i terreni in Castiglione a UR attribuitigli dalla defunta sono censiti nel
Catasto Terreni come segue: -foglio 4, particelle 45 e 225; -foglio 8, particelle 39, 487, 529, 530; - foglio 12, particelle 54, 272 e 278. A sua volta dichiara, sotto la sua esclusiva Testimone_1 responsabilità, che i terreni attribuitigli dalla defunta sono situati in Castiglione a UR e sono censiti nel Catasto Terreni come segue;
-foglio 6, particelle 187 e 176 (per intero); -foglio 12, particelle 202 e 205 (per un terzo). Seguono le sottoscrizioni dei beneficiari delle testimoni e del notaio.
5)-Contestualmente la testatrice disponeva di inviare “le somme di denaro riscosse dalle mie polizze n.
71001122626 e n. 710012522945 a mio nipote figlio di mio fratello Persona_5 Pt_1 nato il [...] e residente a [...]3089, 413 CHILDS ROAD ME, il Per_6 pagina 7 di 16 quale li dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti e figli dei miei fratelli e e Pt_1 Pt_4
Cont di mia LL , morta, tutti residenti in [...]…”, dichiarando, altresì, che “Il sig. pensa Per_2 alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della mia successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione”;
6)-Sicché la testatrice con le disposizioni di ultima volontà attribuiva implicitamente e tacitamente ai germani , e solamente i terreni ad essa cointestati;
Pt_1 Pt_4 Per_2
7)-E a ben vedere, tuttavia, il lascito fatto dei beni personali dalla testatrice al sig. è da CP_1 ritenere nullo e vietato ex art. 458 c.c., quale specifico corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di occuparsi della sua completa assistenza fino alla morte;
8)-Non v'è chi non veda, infatti, come la testatrice, contravvenendo alle statuizioni di cui all'art. 458
c.c. abbia legato al sig. l'immobile completamente arredato, sito alla via Roma 13, il CP_1 garage, anch'esso sito alla via Roma n. 12B di Castiglione a UR (PE), i terreni di proprietà esclusiva della medesima, nonché le somme di denaro depositate presso la banca Controparte_2 sede di RE E' SE (PE) quale corrispettivo della obbligazione da questi assunta di assistenza completa vita natural durante laddove nella scheda testamentaria specificatamente la testatrice dichiara : “Il sig. pensa alla mia assistenza completa con me concordata fino a quando CP_1 vivo”;
9)-Invero, la Suprema Corte ritiene patti successori vietati, di cui alla sopra citata norma, quelli che hanno ad oggetto la costituzione, la trasmissione o l'estinzione di diritti relativi ad una successione non aperta e facciano sorgere un “vinculum juris” di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento (cfr. ex multis Cass. N. 63/81), come quello in cui un soggetto si obblighi a trasferire con atto di ultima volontà i propri beni in corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di fornirgli abitazione ed assistenza (ex multis Cass. Sez. 2 civ.
8.11.2022 n. 32855);
10)-La de cuius, in effetti, specificatamente richiama tale obbligazione laddove testualmente verga nel Cont proprio testamento “Il sig. pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo” (cfr. pag. 2 della scheda testamentaria);
11)-Con nota del 18.02.2022 il nominato procuratore generale degli odierni attori comunicava la volontà dei medesimi di conseguire la declaratoria di invalidità per nullità e/o annullabilità del testamento oggetto di causa (Doc. n. 7);
pagina 8 di 16 12)-Esperita la mediazione obbligatoria ex D.L. 28/10, con verbale del 04.08.2022 l'Organismo di
Mediazione della Camera di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avocati di Pescara attestava l'esito negativo dell'incontro, sicché è interesse degli istanti conseguire la declaratoria giudiziale di nullità del testamento olografo sottoscritto in Castiglione a UR (PE) in data 8 marzo 2020 da e pubblicato in data 15 gennaio 2021 dal notaio Dott.ssa (Doc. n. Persona_3 Persona_4
8)>>.
Il resistente ha replicato che:
1) alcun accordo era mai intercorso tra la SI.ra quando era ancora in vita, ed il Persona_3 resistente, il quale era venuto a sapere del testamento grazie allo zio, dopo la morte della
Per_3
2) il tenore del testamento non permetteva di individuare alcun accordo tra il resistente e Per_3
[...]
3) il resistente, nipote del compagno (SI. della SI.ra Persona_7 Persona_3 provvedeva a svolgere adempimenti di tipo burocratico per lo zio e ne eseguiva, talvolta, anche per la che con quest'ultimo conviveva;
era un rapporto fondato sulla stima reciproca, Per_3 determinato dalla relazione affettiva intercorrente tra lei e lo zio dell'esponente, che avevano convissuto per circa sette anni;
al riguardo evidenziava che la SI.ra in data Per_3
10.03.2020, aveva disposto la modifica dell'intestazione delle due polizze vita n. 71001122626
e n. 71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita, indicando l'esponente quale beneficiario, e nella causale aveva usato l'espressione: “legame affettivo”; si trattava delle polizze richiamate nel testamento, contenenti somme da erogare in favore dei parenti australiani, e per le quali il resistente aveva iniziato i versamenti, previa corrispondenza tra i difensori delle parti nonché direttamente tra il resistente ed il referente australiano
[...]
l'espressione “legame affettivo”, indicata dalla SI.ra in tempi non Parte_1 Per_3 sospetti, perché lontani dal presente giudizio, rafforzava il concetto circa il tipo di relazione intercorsa tra la SI.ra e il resistente;
Per_3
4) il resistente, venuta a mancare la aveva eseguito gli adempimenti necessari affinchè Per_3 pervenissero somme di denaro in favore dei parenti di lei, residenti in [...](si trattava dei tre versamenti fatti a -All.3 e All.4-); Parte_1
5) aveva, inoltre, sostenuto varie spese: per la dichiarazione di successione, per coprire le bollette finali delle utenze, con relativa chiusura, dell'abitazione della SI.ra per la copertura Per_3 pagina 9 di 16 assicurativa dell'abitazione, tassazioni IMU e TARI, ecc..., (come si evinceva dagli Allegati di cui al punto n. 6), le spese varie di successione, per un totale pari ad € 20.101,44;
6) per il rimborso di tali spese il resistente spiegava domanda riconvenzionale;
7) quando erano in vita, la SI.ra e suo zio SI. erano Persona_3 Persona_7 autosufficienti e lo erano stati fino alla fine della loro esistenza;
comunque anche nella fase finale della malattia della de cuius, lo zio aveva, sostanzialmente, pensato a tutto Per_7 quanto fosse necessario alla compagna;
8) il resistente era ignaro, sia dell'esistenza del testamento, sia della volontà della che lo Per_3 stesso avesse cura del suo funerale;
infatti, chi aveva organizzato tutto il rito funebre ed aveva poi provveduto alla sistemazione della cappella funeraria in cui collocare la bara della Per_3
era stato il compagno della de cuius, SI. , che aveva sostenuto le
[...] Persona_7 relative spese - come risultava dalle fatture nn. 9/2020 e 15/2020 emesse da La Pace Eterna
s.n.c., n. 28/2020 emessa dalla n. 21/2020 della Ditta ind. Eusebio Controparte_4
EM Di AN - ed il bonifico eseguito a favore dello studio notarile Dott.ssa per la pubblicazione del testamento, oltre altre, per una somma complessiva Persona_4 pari a € 10.097,36 (All.ti n. 5 e 5a).
L'art.458 c.c. dispone, per ciò che qui interessa, che “ è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione “.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civile 14110/2021, 1683/1995) in tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello
"jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il resistente trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.
Nel caso di specie i ricorrenti ritengono il patto successorio, vietato dall'art.458 c.c., desumibile dall'attribuzione patrimoniale in favore del resistente prevista nel testamento e dal seguente passaggio pagina 10 di 16 Cont del medesimo testamento “Il sig. pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo “, sostenendo che detta attribuzione patrimoniale rappresenti il corrispettivo dell'impegno assunto dall di occuparsi della completa assistenza di fino alla sua morte. CP_1 Persona_3
Tuttavia il resistente ha negato che tra il medesimo e la de cuius sia mai intercorso l'accordo ipotizzato dai ricorrenti e questi non hanno offerto prove del patto successorio ulteriori rispetto al mero contenuto del testamento olografo.
Il testamento, tuttavia, non è di per sé idoneo a dimostrare l'assunto attoreo in quanto non comprova che prima della redazione del testamento, o contestualmente, sia davvero intercorso tra la e Per_3
l un accordo che abbia fatto sorgere un vincolo giuridico avente la specifica finalità di CP_1 costituire in favore dell'odierno resistente diritti relativi alla futura successione della e che Per_3 abbia privato la medesima dello "jus poenitendi", cioè della irrinunciabile facoltà di revocare o modificare il testamento (art.679 c.c.).
Peraltro i documenti prodotti dal resistente sub 7 e 8 confermano che in data 10.03.2020 Persona_3 aveva disposto la modifica dell'intestazione delle due polizze vita n. 71001122626 e n. 71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita, indicando quale beneficiario e nella causale CP_1 aveva usato l'espressione “legame affettivo”; tale circostanza, unitamente all'indicazione dell'odierno resistente quale esecutore testamentario, incaricato di distribuire tra i nipoti della de cuius le somme di danaro riscosse da dette polizze, chiarisce le ragioni del legato disposto con il testamento in favore dell ed esclude la ricostruzione proposta dai ricorrenti di corrispettivo dell'impegno assunto CP_1 dall' di occuparsi della completa assistenza di fino alla sua morte. CP_1 Persona_3
Ad abundantiam va, poi, aggiunto che le prove testimoniali assunte hanno confermato che
[...]
a partire dall'anno 2013 fino al 30.06.2020, giorno della sua morte, ha convissuto con Per_3
(zio dell'odierno resistente), presso l'abitazione sita in Castiglione a UR alla Via Persona_7
Roma n. 13, e che nella fase finale della sua vita, quando era malata, nell'anno 2020, è stata assistita dal medesimo e questi ha provveduto ad organizzare il funerale, a sue spese, ed a Persona_7 sistemare la Cappella Funebre dove la bara è stata deposta, presso il cimitero di Castiglione a UR.
Anche tali risultanze probatorie si pongono in contraddizione con la tesi di parte ricorrente.
La domanda di parte ricorrente va, quindi, respinta perché infondata.
La domanda riconvenzionale del resistente
A sostegno della propria domanda riconvenzionale l ha dedotto e sostenuto quanto segue: CP_1
pagina 11 di 16 1) di avere “ sostenuto svariate spese, correlativamente alla successione di cui si tratta, per un totale complessivo pari ad € 20.101,44. Di seguito e come allegati alla Tabella All. 6, vengono riportate le causali dei documenti giustificativi -All.6a, All.6b, All.6c, All.6d, All.6e, All.6f- dell'avvenuto pagamento delle seguenti spese -con indicato il totale per ogni singola voce-:
(6a.1) - Spese per dichiarazione redditi SI.ra (per un totale di 50,00 €). (6a.2) - Persona_3
Spese per disdetta canone TV (per un totale di 8,55 €). (6a.3) - Spese per richiesta Certificato
Destinazione Urbanistica per Successione (per un totale di 42,00 €). (6a.4) - Spese per chiusura contatore ACA presso il locale garage (per un totale di 23,44 €). (6a.5) - Spese per chiusura contratto con TIM Spa e pagamento ultime fatture (per un totale di 186,59 €). (6a.6) -
Spese per chiusura contratto con Italica Energia Srl per fornitura gas e pagamento ultime fatture (per un totale di 93,93 €). (6a.7) - Spese per passaggio di proprietà autovettura DA
(per un totale di 436,00 €). Spese per voltura utenza dell'ACA per fornitura acqua potabile abitazione e pagamento fatture (per un totale di 132,53 €). (6b.9) - Spese per voltura utenza del
Servizio Elettrico Nazionale (fornitura energia) e pagamento fatture (per un totale di 889,43 €).
(6c.10) - Pagamento dalla COSAP/CUP per accesso garage (per un totale di 207,60 €). (6c.11)
- Spese per l'apertura della pratica della Successione (per un totale di 9.374,80 €). (6c.12) -
Pagamento IMU per l'abitazione (per un totale di 1.328,00 €). (6c.13) - Pagamento IMU per il garage (per un totale di 808,00 €). (6d.14) - Spese per Polizza di Assicurazione per abitazione e garage (per un totale di 1.093,00 €). (6d.15) - Pagamento TARI per il garage (per un totale di
74,63 €). (6e.16) - Spese varie per autovettura IA DA (per un totale di 3.332,94 €). (6f.17)
- Spese per servizio lampada votiva cimitero comunale (per un totale di 20,00 €). (6f.18) -
Documenti vari inerenti il rimborso spese/compenso per attività inerenti il contributo per i lavori a seguito del Sisma del 2019 per l'abitazione (per un totale forfettario di 2.000,00 €);
2) che “ pertanto, gli odierni ricorrenti, in qualità di coeredi, pro quota saranno tenuti a rimborsare le dette somme elencate, da intendere quali debiti e pesi ereditari (art. 752 c.c.), nella misura sopraindicata ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, sostenute dall'odierno convenuto;
3) che “ tale credito maturato dall'esponente potrà essere soddisfatto attraverso l'istituto del prelevamento (art. 725 c.c.) e correlativamente con l'istituto delle imputazioni ai sensi dell'art. pagina 12 di 16 724 c.c., rivestendo il SI. la funzione di erede, ovvero di legatario (ed anche di CP_1 esecutore testamentario). In ogni caso, dovrà essere oggetto di rimborso, essendo i detti debiti e pesi afferenti la successione testamentaria (prima tra tutte, la spesa di cui all'allegato 6.c11, resasi necessaria per l'apertura della pratica della Successione, per un totale di 9.374,80 €)”.
I ricorrenti hanno in prima udienza contestato la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal sig.
poiché non autorizzate ed intervenute in un momento successivo alla contestazione della CP_1 validità del testamento olografo.
In proposito va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art.588 c.c. “ Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. “.
Nel caso di specie il testamento ha il seguente tenore letterale: “io sottoscritta SInora Persona_3 nata a Castiglione a [...] il [...] e ivi residente in [...], con la presente scrittura autografa nel pieno possesso delle mie facoltà mentale e piena capacità di intendere e di volere dispongo dei miei beni mobili e immobili come di seguito. Dopo la mia morte lascio al
SInor nato a [...] il 22 maggio1962 e residente a [...]
63, beneficiario ed esecutore testamentario, la casa arredata sita in via Roma n. 13, il garage con l'auto con targa EA243KR sito in via Roma n. 12B, le somme di denaro depositate preso la banca sede di RE de SE (PE) e i terreni di mia proprietà, esclusi quelli in comprietà Controparte_2 coi miei fratelli, esistenti a Castiglione Successivamente il sig. invierà le somme di CP_1 denaro riscosse dalle mie Polizze N 71001122626 e N 71001252945 a mio nipote Persona_5 figlio di mio fratello nato il [...] e residente a [...], 413
[...] Pt_1
CHILDS ROAD ME OR il quale le dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti figli dei miei TE e e di mia LL , morta, tutti residenti in [...]. Pt_1 Pt_4 Per_2
Consegnerà al SInor nato il [...] a [...] e residente a [...]
Castiglione in via Marconi N 1 i terreni che lui durante la Vita mia coltiva a sue spese e mi consegna pagina 13 di 16 Cont la metà dell'olio ricavato in ogni anno. Il sig. pensa alla mia assistenza completa, e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione. Castiglione a
UR 8 marzo 2020 ” . Persona_3
Poiché è pacifico, essendo dedotto nel ricorso introduttivo e non specificamente contestato dal resistente, - oltre che risultante dai documenti prodotti dai ricorrenti sub 8 e dal verbale di pubblicazione del testamento olografo in questione (doc.1) - che con il predetto testamento Per_3 non ha disposto di tutti i suoi beni (esistenti all'epoca della redazione del testamento e alla sua
[...] morte), è evidente che le attribuzioni patrimoniali in esso previste in favore di , CP_1 Tes_1
e ” gli otto miei nipoti figli dei miei TE e e di mia LL “ sono
[...] Pt_1 Pt_4 Per_2 tutte a titolo particolare, non risultando in alcun modo che con esse la abbia inteso assegnare i Per_3 beni alle predette persone come quota del proprio patrimonio ereditario.
Ed è conseguentemente anche evidente che ai sensi degli artt.457 e 570 c.c. nella fattispecie in esame in relazione ai beni della de cuius non menzionati nel testamento si è aperta una successione legittima dei fratelli di e , e dei figli della LL RE , Persona_3 Parte_1 Pt_4 CP_5 subentrati a questa per rappresentazione.
Va, poi, aggiunto che non risulta dedotto, né dimostrato, che abbia accettato nelle forme CP_1 prescritte dall'art.702 c.c. la nomina di esecutore testamentario e va, quindi, escluso abbia svolto le relative funzioni.
Ciò premesso, considerato che ai sensi dell'art.649 c.c. l è divenuto, già al momento della CP_1 morte di cioè il 30.6.2020, proprietario dei beni legatigli, non è fondata la domanda Persona_3 riconvenzionale relativa alle spese diverse da quelle per l'apertura della pratica della successione, essendo tutte relative ai beni legati in favore dell'odierno resistente e successive all'apertura della successione - quindi di spettanza dell , quale proprietario dei medesimi beni -, o relative alla CP_1 cura della tomba della de cuius ( Spese per servizio lampada votiva cimitero comunale (per un totale di
20,00 €) - pure di spettanza del resistente in quanto legatario onerato ex art.647 c.c. – o non dimostrate
(in particolare quelle di cui al 6.18 – che costituiscono pretese di compensi e non esborsi). Va aggiunto che è inammissibile, perché tardiva, la pretesa di integrare la domanda di rimborso in esame con l'aggiunta di ulteriori spese in sede di note conclusive, quindi a istruttoria conclusa.
Dunque la domanda riconvenzionale è fondata limitatamente alle spese per l'apertura della pratica della successione, ammontanti a € 9.374,80, che l ha dimostrato di aver sostenuto producendo la CP_1 pagina 14 di 16 documentazione sub 6.C; la somma di danaro è dovuta al resistente, unitamente agli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 (data della domanda) alla data della presente sentenza, dagli eredi di e, quindi, per 1/3 da , e Persona_3 Parte_1 Parte_2 [...]
, quali figli di , subentrati al medesimo per rappresentazione ai Parte_3 Parte_1 sensi dell'art.467 c.c., per 1/3 da e per 1/3 da in , Parte_4 Parte_5 Pt_5 Pt_6
e , quali figli di , subentrati alla medesima per rappresentazione ai
[...] Parte_7 Persona_2 sensi dell'art.467 c.c.; ed invero, i ricorrenti agendo in giudizio per far valere la nullità parziale del testamento, hanno compiuto un atto comportante ai sensi dell'art.476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità lasciata per successione legittima da , come d'altronde desumibile anche Persona_3 dalle conclusioni rese nel ricorso introduttivo ( Accertata la qualità di eredi degli attori, dichiarare la nullità della scheda testamentaria…).
Può essere disposta, come chiesto dal resistente, la compensazione di tali debiti con quelli di pagamento delle somme residue che l deve ancora versare in favore dei ricorrenti in virtù CP_1 delle disposizioni testamentarie, ma limitatamente ai ricorrenti diversi da , che non è Parte_4 beneficiario dei legati, autorizzandosi il prelevamento chiesto dall , atteso anche che in CP_1 relazione a tale pretesa i ricorrenti nulla hanno specificamente contestato.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza dei ricorrenti, i medesimi vanno condannati a pagare in favore del resistente le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le attività difensive espletate in causa di valore indeterminabile e media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda dei ricorrenti;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del resistente e, per l'effetto, condanna i ricorrenti a pagare in favore del resistente la somma di € 9.374,80, oltre agli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 alla data odierna, e più precisamente Parte_1
, e , in solido tra loro, nella
[...] Parte_2 Parte_3 misura di 1/3 del predetto importo, nella misura di 1/3 del predetto importo e Parte_4
pagina 15 di 16 in , e , in solido tra loro, nella misura Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 di 1/3 del predetto importo, disponendo la compensazione di tali debiti dei ricorrenti
[...]
, , in , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Pt_5 Parte_6
, con quelli del resistente aventi ad oggetto le somme residue che l' deve Parte_7 CP_1 ancora versare in favore dei ricorrenti in base alle disposizioni del testamento olografo di datato 3 marzo 2020 e autorizzando, quindi, il resistente a effettuare il Persona_3 prelevamento in proprio favore di 2/3 dell'importo di € 9.374,80, con aggiunta degli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 alla data odierna, direttamente dalle polizze vita n.
71001122626 e n. 71001252945 stipulate da con , Persona_3 Controparte_6 prima di procedere ai residui versamenti dovuti in favore dei medesimi ricorrenti Parte_1
, , in , e
[...] Parte_2 Parte_5 Pt_5 Parte_6 [...]
; Pt_7
3) condanna i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, in favore del resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1300/2024 r.g. e vertente
TRA
, nato a [...] nello Stato di OR, Australia, il 23.08.1964 Parte_1
nato a [...] nello Stato di OR, Australia, il 12.12.1967, Parte_2
, nata a [...] nello Stato di OR, Australia il Parte_3
23.01.1969,
, nato il [...] a Castiglione a [...], Parte_4
, nata il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del Parte_5
OR e Commonwealth d'Australia,
, nato il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del OR e Commonwealth Parte_6
d'Australia,
, nata il [...] a [...], Melbourne, nello Stato del OR e Commonwealth Parte_7
d'Australia, tutti con il patrocinio dell'avv. GIULIANA MARTELLA, giusta procura generali alle liti rilasciata e sottoscritta innanzi al notaio .B Notary Public in OR (Australia) Persona_1
RICORRENTI
pagina 1 di 16 E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA DI MICHELE, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 30.4.2024 , Parte_1 Parte_2
, , “ quali figli e coeredi di , nato
[...] Parte_3 Parte_1 il 17.07.1933 a Castiglione a UR (PE)… deceduto il 14 luglio 2022” , , Parte_4 nonché , e “ quali Parte_5 Parte_6 Parte_7 figli e coeredi di , germana di e , nata a [...]_2 Parte_1 Parte_4
a UR (PE), il 18 maggio 1949 deceduta il 25.06.2011 “ hanno agito nei confronti di CP_1
formulando le seguenti conclusioni: << Accertata la qualità di eredi degli attori, dichiarare la
[...] nullità della scheda testamentaria nella parte in cui testualmente dispone: “Lascio al sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], la casa
[...] arredata sita in via Roma n. 13 il garage con l'auto e targa EA243KR sita in via Roma n. 128, le somme di denaro depositate presso la banca sede di RE dei SE (PE) e i terreni Controparte_2 di mia proprietà esclusi quelli in comproprietà coi miei fratelli, esistenti in Castiglione…”, da ritenersi patto successorio nullo ex art. 458 c.c., in quanto adempimento dello specifico accordo intercorso tra la de cuius ed il legatario dell'obbligo assunto da quest' ultimo della prestazione di assistenza vita natural durante della testatrice. …. Con vittoria di spese e competenze di giudizio >>.
Il resistente si è costituito in giudizio tempestivamente, depositando in data 5.9.2024 apposita comparsa di risposta nella quale ha così concluso:
< - A) sulla avversa domanda : accertato e dichiarato che, nella fattispecie per cui è causa, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 458 c.c., respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti
[...]
quali figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 deceduto in data 14 luglio 2022; germano della defunta
[...] Parte_4 Persona_3 in , , quali coeredi di in Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova;
- B) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta-comparente- concludente :
- 1) accertare e dichiarare che il resistente, SI. , è titolare, nei confronti della eredità CP_1 della defunta del credito di € 20.101,44, ovvero della somma maggiore o minore Persona_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione della ragione creditoria al soddisfo pagina 3 di 16 –, derivante da spese sostenute sia per la dichiarazione di successione della de cuius Persona_3 sia per la gestione della massa ereditaria, come da documentazione agli atti;
- 2) nell'ipotesi in cui si ritenessero applicabili alla fattispecie in esame gli istituti dei prelevamenti e delle imputazioni, ex artt.li 725 e 724 c.c. cod. civ., accertare e dichiarare la sussistenza del suindicato debito ereditario di € 20.101,44 – ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa ovvero a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio – da imputare alle quote di ciascun erede, ex artt. 725 e 724 cod. civ. citati, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimazione e il diritto del concludente resistente, , a prelevare dalla massa ereditaria CP_1 beni in proporzione della sua rispettiva quota;
- 3) qualora venisse ritenuta inammissibile e-o infondata la domanda di cui al capo sub 2) che precede, condannare i coeredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali figli di deceduto in data 14 luglio 2022, germano
[...] Parte_1 Parte_4 della defunta in , , quali Persona_3 Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 coeredi di ciascuno per la propria quota, al pagamento, in favore del resistente Persona_2 [...]
, della suddetta somma di € 20.101,44, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di CP_1 giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa ovvero a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
- 4) per l'effetto, ordinare il prelevamento delle somme a titolo di imputazione, ovvero di restituzione e/o rimborso, in favore del SI. , direttamente dalle due polizze vita n. 71001122626 e n. CP_1
71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita indicate nel testamento per cui è causa, le cui somme ivi contenute sono destinate, secondo le disposizioni testamentarie, in favore degli eredi suindicati, odierni ricorrenti;
- C) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. ….
D) in via subordinata: 1) anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli odierni ricorrenti, condannare gli stessi al rimborso, per tutte le ragioni sopra indicate ed in forza della copiosa ed esaustiva documentazione prodotta, della somma pari ad 20.101,44 €, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto (All.6, All.6a,
All.6b, All.6c, All.6d, All.6e, All.6f). 2) con compensazione delle spese di giudizio. >>. pagina 4 di 16 All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
i ricorrenti
<< voglia dichiarare la nullità parziale del testamento olografo del 3 marzo 2020 nella parte in cui dispone a favore del sig. , per violazione dell'art. 458 c.c. e per difetto di causa liberale. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio >>; il resistente:
<< - IN VIA PRINCIPALE:
- 1) NEL MERITO, accertato e dichiarato che, nella fattispecie per cui è causa, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 458 c.c., respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti Parte_1
quali figli di deceduto in Parte_2 Parte_3 Parte_1 data 14 luglio 2022; germano della defunta Parte_4 Persona_3 Parte_5 in , , , quali coeredi di tutti domiciliati presso lo studio Pt_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 in Atri del loro procuratore alle liti, Avv. Lorenzo Giuliani, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE, accertate tutte le spese sostenute, ad opera del SI. , CP_1 per l'esecuzione del testamento dell'08.03.2020 della SI.ra ordinare il rimborso delle Persona_3 stesse, in favore del SI. , essendo tutte imputabili alla successione della de cuius, per CP_1 tutte le ragioni sopra indicate ed in forza della copiosa documentazione prodotta, nella misura pari ad
€ 20.101,44 - ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;
si chiede, altresì, che alla detta somma, si aggiunga l'ulteriore importo nel frattempo maturato, pari ad €
2.185,37 per un totale complessivo pari ad € 22.286,81, ovvero la somma maggiore o minore reputata di giustizia, che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- 2.1) per l'effetto, ordinare la compensazione, attraverso l'imputazione come strumento compensativo, tra quanto versato dal SI. , ai fini successori, con le somme residue da versare in favore CP_1 dei ricorrenti: quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 figli di deceduto in data 14 luglio 2022; germano della defunta Parte_1 Parte_4 pagina 5 di 16 in , , , quali coeredi di Persona_3 Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Per_2
- 2.2) per l'effetto, ordinare il prelevamento delle somme a titolo di restituzione e/o rimborso, in favore del SI. , direttamente dalle polizze le cui somme ivi contenute sono destinate, secondo le CP_1 disposizioni testamentarie, in favore degli eredi suindicati, odierni ricorrenti;
- 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge >>.
………….
La domanda di nullità parziale del testamento olografo per violazione dell'art. 458 c.c.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto in fatto e sostenuto in diritto quanto segue:
<< 1)-In data 30 giugno 2020 decedeva in Pescara la sig.ra , nata a Castiglione a [...]
UR (PE) ed ivi residente a[...], senza lasciare figli e coniuge (Doc. n. 1 e 2);
2)-Dalla documentazione reperita la sig.ra risultava proprietaria dei seguenti beni Persona_3 immobili, siti in tenimento di Castiglione a UR (PE):
-diritto di enfiteusi per 1/3 su terreno contraddistinto in C.T. del detto Comune al Foglio 1 Particella
422 seminativo;
-piena proprietà del terreno contraddistinto in C.T. del detto Comune al Foglio 6 Particella 187; - diritti pari ad 1/3 del terreno distinto al Foglio 3 Particella 588 vigneto;
al Foglio 12 Particelle 202,
205, 430, 449; al Foglio 13 Particella 176;
-piena proprietà sui terreni distinti al C.T. al Foglio 4 Particelle 45, 225; al Foglio 6 Particella 176: al
Foglio 8 Particelle 391, 487, 529, 530; al Foglio 12 Particelle 54, 272, 278;
-diritti pari ad 1/10 dell'immobile distinto in C.F. al Foglio 4 Particella 117 sub 2 Cat. A/4;
-piena proprietà dell'immobile distinto al C.F. al Foglio 4 Particella 6 sub 1 Cat, A/4 (Doc. n. 3); - denaro depositato presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di RE E' SE (Doc. n. 4);
n.71001122626 e 71001252945; CP_3
-automobile Targa EA243KR (Doc. n. 5);
3)-In data 15 gennaio 2021 veniva pubblicato il testamento olografo a firma apparente di Per_3
datato 8 marzo 2020 a mezzo del notaio con Studio in Pescara al Corso
[...] Persona_4
RT I (Doc. n. 6);
4)-Detto testamento ha il seguente tenore letterale: “io sottoscritta SInora nata a [...]
Castiglione a UR (PE) il 29 settembre 1940 e ivi residente in [...], con la presente pagina 6 di 16 scrittura autografa nel pieno possesso delle mie facoltà mentale e piena capacità di intendere e di volere dispongo dei miei beni mobili e immobili come di seguito. Dopo la mia morte lascio al SInor
nato a [...] il 22 maggio1962 e residente a [...], CP_1 beneficiario ed esecutore testamentario, la casa arredata sita in via Roma n. 13, il garage con l'auto con targa EA243KR sito in via Roma n. 12B, le somme di denaro depositate preso la banca CP_2
sede di RE de SE (PE) e i terreni di mia proprietà, esclusi quelli in comprietà coi miei
[...] fratelli, esistenti a Castiglione Successivamente il sig. invierà le somme di denaro CP_1 riscosse dalle mie Polizze N 71001122626 e N 71001252945 a mio nipote figlio Persona_5 di mio fratello nato il [...] e residente a [...], 413 CHILDS ROAD Pt_1
ME OR il quale le dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti figli dei miei
TE e e di mia LL , morta, tutti residenti in [...]. Consegnerà al Pt_1 Pt_4 Per_2
SInor nato il [...] a [...] e residente a [...]
Marconi N 1 i terreni che lui durante la Vita mia coltiva a sue spese e mi consegna la metà dell'olio Cont ricavato in ogni anno. Il sig. pensa alla mia assistenza completa, e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione. Castiglione a UR 8 marzo 2020
” Detto testamento, viene vidimato ai sensi di legge ed allegato al presente atto sotto la Persona_3 lettera “B”, previa lettura da me datane ai comparenti alla presenza delle testimoni. A questo punto
, sotto la sua esclusiva responsabilità, dichiara: a)-che la casa in via Roma n. 13 e il CP_1 garage in via Roma n. 12B, attribuitigli dalla defunta, sono situati a Castiglione a UR e sono censiti Nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 4, particelle 217 sub 1 (l'abitazione) e 6 sub 1
(l'autorimessa). b)-che i terreni in Castiglione a UR attribuitigli dalla defunta sono censiti nel
Catasto Terreni come segue: -foglio 4, particelle 45 e 225; -foglio 8, particelle 39, 487, 529, 530; - foglio 12, particelle 54, 272 e 278. A sua volta dichiara, sotto la sua esclusiva Testimone_1 responsabilità, che i terreni attribuitigli dalla defunta sono situati in Castiglione a UR e sono censiti nel Catasto Terreni come segue;
-foglio 6, particelle 187 e 176 (per intero); -foglio 12, particelle 202 e 205 (per un terzo). Seguono le sottoscrizioni dei beneficiari delle testimoni e del notaio.
5)-Contestualmente la testatrice disponeva di inviare “le somme di denaro riscosse dalle mie polizze n.
71001122626 e n. 710012522945 a mio nipote figlio di mio fratello Persona_5 Pt_1 nato il [...] e residente a [...]3089, 413 CHILDS ROAD ME, il Per_6 pagina 7 di 16 quale li dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti e figli dei miei fratelli e e Pt_1 Pt_4
Cont di mia LL , morta, tutti residenti in [...]…”, dichiarando, altresì, che “Il sig. pensa Per_2 alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della mia successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione”;
6)-Sicché la testatrice con le disposizioni di ultima volontà attribuiva implicitamente e tacitamente ai germani , e solamente i terreni ad essa cointestati;
Pt_1 Pt_4 Per_2
7)-E a ben vedere, tuttavia, il lascito fatto dei beni personali dalla testatrice al sig. è da CP_1 ritenere nullo e vietato ex art. 458 c.c., quale specifico corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di occuparsi della sua completa assistenza fino alla morte;
8)-Non v'è chi non veda, infatti, come la testatrice, contravvenendo alle statuizioni di cui all'art. 458
c.c. abbia legato al sig. l'immobile completamente arredato, sito alla via Roma 13, il CP_1 garage, anch'esso sito alla via Roma n. 12B di Castiglione a UR (PE), i terreni di proprietà esclusiva della medesima, nonché le somme di denaro depositate presso la banca Controparte_2 sede di RE E' SE (PE) quale corrispettivo della obbligazione da questi assunta di assistenza completa vita natural durante laddove nella scheda testamentaria specificatamente la testatrice dichiara : “Il sig. pensa alla mia assistenza completa con me concordata fino a quando CP_1 vivo”;
9)-Invero, la Suprema Corte ritiene patti successori vietati, di cui alla sopra citata norma, quelli che hanno ad oggetto la costituzione, la trasmissione o l'estinzione di diritti relativi ad una successione non aperta e facciano sorgere un “vinculum juris” di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento (cfr. ex multis Cass. N. 63/81), come quello in cui un soggetto si obblighi a trasferire con atto di ultima volontà i propri beni in corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di fornirgli abitazione ed assistenza (ex multis Cass. Sez. 2 civ.
8.11.2022 n. 32855);
10)-La de cuius, in effetti, specificatamente richiama tale obbligazione laddove testualmente verga nel Cont proprio testamento “Il sig. pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo” (cfr. pag. 2 della scheda testamentaria);
11)-Con nota del 18.02.2022 il nominato procuratore generale degli odierni attori comunicava la volontà dei medesimi di conseguire la declaratoria di invalidità per nullità e/o annullabilità del testamento oggetto di causa (Doc. n. 7);
pagina 8 di 16 12)-Esperita la mediazione obbligatoria ex D.L. 28/10, con verbale del 04.08.2022 l'Organismo di
Mediazione della Camera di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avocati di Pescara attestava l'esito negativo dell'incontro, sicché è interesse degli istanti conseguire la declaratoria giudiziale di nullità del testamento olografo sottoscritto in Castiglione a UR (PE) in data 8 marzo 2020 da e pubblicato in data 15 gennaio 2021 dal notaio Dott.ssa (Doc. n. Persona_3 Persona_4
8)>>.
Il resistente ha replicato che:
1) alcun accordo era mai intercorso tra la SI.ra quando era ancora in vita, ed il Persona_3 resistente, il quale era venuto a sapere del testamento grazie allo zio, dopo la morte della
Per_3
2) il tenore del testamento non permetteva di individuare alcun accordo tra il resistente e Per_3
[...]
3) il resistente, nipote del compagno (SI. della SI.ra Persona_7 Persona_3 provvedeva a svolgere adempimenti di tipo burocratico per lo zio e ne eseguiva, talvolta, anche per la che con quest'ultimo conviveva;
era un rapporto fondato sulla stima reciproca, Per_3 determinato dalla relazione affettiva intercorrente tra lei e lo zio dell'esponente, che avevano convissuto per circa sette anni;
al riguardo evidenziava che la SI.ra in data Per_3
10.03.2020, aveva disposto la modifica dell'intestazione delle due polizze vita n. 71001122626
e n. 71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita, indicando l'esponente quale beneficiario, e nella causale aveva usato l'espressione: “legame affettivo”; si trattava delle polizze richiamate nel testamento, contenenti somme da erogare in favore dei parenti australiani, e per le quali il resistente aveva iniziato i versamenti, previa corrispondenza tra i difensori delle parti nonché direttamente tra il resistente ed il referente australiano
[...]
l'espressione “legame affettivo”, indicata dalla SI.ra in tempi non Parte_1 Per_3 sospetti, perché lontani dal presente giudizio, rafforzava il concetto circa il tipo di relazione intercorsa tra la SI.ra e il resistente;
Per_3
4) il resistente, venuta a mancare la aveva eseguito gli adempimenti necessari affinchè Per_3 pervenissero somme di denaro in favore dei parenti di lei, residenti in [...](si trattava dei tre versamenti fatti a -All.3 e All.4-); Parte_1
5) aveva, inoltre, sostenuto varie spese: per la dichiarazione di successione, per coprire le bollette finali delle utenze, con relativa chiusura, dell'abitazione della SI.ra per la copertura Per_3 pagina 9 di 16 assicurativa dell'abitazione, tassazioni IMU e TARI, ecc..., (come si evinceva dagli Allegati di cui al punto n. 6), le spese varie di successione, per un totale pari ad € 20.101,44;
6) per il rimborso di tali spese il resistente spiegava domanda riconvenzionale;
7) quando erano in vita, la SI.ra e suo zio SI. erano Persona_3 Persona_7 autosufficienti e lo erano stati fino alla fine della loro esistenza;
comunque anche nella fase finale della malattia della de cuius, lo zio aveva, sostanzialmente, pensato a tutto Per_7 quanto fosse necessario alla compagna;
8) il resistente era ignaro, sia dell'esistenza del testamento, sia della volontà della che lo Per_3 stesso avesse cura del suo funerale;
infatti, chi aveva organizzato tutto il rito funebre ed aveva poi provveduto alla sistemazione della cappella funeraria in cui collocare la bara della Per_3
era stato il compagno della de cuius, SI. , che aveva sostenuto le
[...] Persona_7 relative spese - come risultava dalle fatture nn. 9/2020 e 15/2020 emesse da La Pace Eterna
s.n.c., n. 28/2020 emessa dalla n. 21/2020 della Ditta ind. Eusebio Controparte_4
EM Di AN - ed il bonifico eseguito a favore dello studio notarile Dott.ssa per la pubblicazione del testamento, oltre altre, per una somma complessiva Persona_4 pari a € 10.097,36 (All.ti n. 5 e 5a).
L'art.458 c.c. dispone, per ciò che qui interessa, che “ è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione “.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civile 14110/2021, 1683/1995) in tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello
"jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il resistente trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.
Nel caso di specie i ricorrenti ritengono il patto successorio, vietato dall'art.458 c.c., desumibile dall'attribuzione patrimoniale in favore del resistente prevista nel testamento e dal seguente passaggio pagina 10 di 16 Cont del medesimo testamento “Il sig. pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo “, sostenendo che detta attribuzione patrimoniale rappresenti il corrispettivo dell'impegno assunto dall di occuparsi della completa assistenza di fino alla sua morte. CP_1 Persona_3
Tuttavia il resistente ha negato che tra il medesimo e la de cuius sia mai intercorso l'accordo ipotizzato dai ricorrenti e questi non hanno offerto prove del patto successorio ulteriori rispetto al mero contenuto del testamento olografo.
Il testamento, tuttavia, non è di per sé idoneo a dimostrare l'assunto attoreo in quanto non comprova che prima della redazione del testamento, o contestualmente, sia davvero intercorso tra la e Per_3
l un accordo che abbia fatto sorgere un vincolo giuridico avente la specifica finalità di CP_1 costituire in favore dell'odierno resistente diritti relativi alla futura successione della e che Per_3 abbia privato la medesima dello "jus poenitendi", cioè della irrinunciabile facoltà di revocare o modificare il testamento (art.679 c.c.).
Peraltro i documenti prodotti dal resistente sub 7 e 8 confermano che in data 10.03.2020 Persona_3 aveva disposto la modifica dell'intestazione delle due polizze vita n. 71001122626 e n. 71001252945 stipulate con Banca Intesa, ramo Intesa Vita, indicando quale beneficiario e nella causale CP_1 aveva usato l'espressione “legame affettivo”; tale circostanza, unitamente all'indicazione dell'odierno resistente quale esecutore testamentario, incaricato di distribuire tra i nipoti della de cuius le somme di danaro riscosse da dette polizze, chiarisce le ragioni del legato disposto con il testamento in favore dell ed esclude la ricostruzione proposta dai ricorrenti di corrispettivo dell'impegno assunto CP_1 dall' di occuparsi della completa assistenza di fino alla sua morte. CP_1 Persona_3
Ad abundantiam va, poi, aggiunto che le prove testimoniali assunte hanno confermato che
[...]
a partire dall'anno 2013 fino al 30.06.2020, giorno della sua morte, ha convissuto con Per_3
(zio dell'odierno resistente), presso l'abitazione sita in Castiglione a UR alla Via Persona_7
Roma n. 13, e che nella fase finale della sua vita, quando era malata, nell'anno 2020, è stata assistita dal medesimo e questi ha provveduto ad organizzare il funerale, a sue spese, ed a Persona_7 sistemare la Cappella Funebre dove la bara è stata deposta, presso il cimitero di Castiglione a UR.
Anche tali risultanze probatorie si pongono in contraddizione con la tesi di parte ricorrente.
La domanda di parte ricorrente va, quindi, respinta perché infondata.
La domanda riconvenzionale del resistente
A sostegno della propria domanda riconvenzionale l ha dedotto e sostenuto quanto segue: CP_1
pagina 11 di 16 1) di avere “ sostenuto svariate spese, correlativamente alla successione di cui si tratta, per un totale complessivo pari ad € 20.101,44. Di seguito e come allegati alla Tabella All. 6, vengono riportate le causali dei documenti giustificativi -All.6a, All.6b, All.6c, All.6d, All.6e, All.6f- dell'avvenuto pagamento delle seguenti spese -con indicato il totale per ogni singola voce-:
(6a.1) - Spese per dichiarazione redditi SI.ra (per un totale di 50,00 €). (6a.2) - Persona_3
Spese per disdetta canone TV (per un totale di 8,55 €). (6a.3) - Spese per richiesta Certificato
Destinazione Urbanistica per Successione (per un totale di 42,00 €). (6a.4) - Spese per chiusura contatore ACA presso il locale garage (per un totale di 23,44 €). (6a.5) - Spese per chiusura contratto con TIM Spa e pagamento ultime fatture (per un totale di 186,59 €). (6a.6) -
Spese per chiusura contratto con Italica Energia Srl per fornitura gas e pagamento ultime fatture (per un totale di 93,93 €). (6a.7) - Spese per passaggio di proprietà autovettura DA
(per un totale di 436,00 €). Spese per voltura utenza dell'ACA per fornitura acqua potabile abitazione e pagamento fatture (per un totale di 132,53 €). (6b.9) - Spese per voltura utenza del
Servizio Elettrico Nazionale (fornitura energia) e pagamento fatture (per un totale di 889,43 €).
(6c.10) - Pagamento dalla COSAP/CUP per accesso garage (per un totale di 207,60 €). (6c.11)
- Spese per l'apertura della pratica della Successione (per un totale di 9.374,80 €). (6c.12) -
Pagamento IMU per l'abitazione (per un totale di 1.328,00 €). (6c.13) - Pagamento IMU per il garage (per un totale di 808,00 €). (6d.14) - Spese per Polizza di Assicurazione per abitazione e garage (per un totale di 1.093,00 €). (6d.15) - Pagamento TARI per il garage (per un totale di
74,63 €). (6e.16) - Spese varie per autovettura IA DA (per un totale di 3.332,94 €). (6f.17)
- Spese per servizio lampada votiva cimitero comunale (per un totale di 20,00 €). (6f.18) -
Documenti vari inerenti il rimborso spese/compenso per attività inerenti il contributo per i lavori a seguito del Sisma del 2019 per l'abitazione (per un totale forfettario di 2.000,00 €);
2) che “ pertanto, gli odierni ricorrenti, in qualità di coeredi, pro quota saranno tenuti a rimborsare le dette somme elencate, da intendere quali debiti e pesi ereditari (art. 752 c.c.), nella misura sopraindicata ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, sostenute dall'odierno convenuto;
3) che “ tale credito maturato dall'esponente potrà essere soddisfatto attraverso l'istituto del prelevamento (art. 725 c.c.) e correlativamente con l'istituto delle imputazioni ai sensi dell'art. pagina 12 di 16 724 c.c., rivestendo il SI. la funzione di erede, ovvero di legatario (ed anche di CP_1 esecutore testamentario). In ogni caso, dovrà essere oggetto di rimborso, essendo i detti debiti e pesi afferenti la successione testamentaria (prima tra tutte, la spesa di cui all'allegato 6.c11, resasi necessaria per l'apertura della pratica della Successione, per un totale di 9.374,80 €)”.
I ricorrenti hanno in prima udienza contestato la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal sig.
poiché non autorizzate ed intervenute in un momento successivo alla contestazione della CP_1 validità del testamento olografo.
In proposito va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art.588 c.c. “ Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. “.
Nel caso di specie il testamento ha il seguente tenore letterale: “io sottoscritta SInora Persona_3 nata a Castiglione a [...] il [...] e ivi residente in [...], con la presente scrittura autografa nel pieno possesso delle mie facoltà mentale e piena capacità di intendere e di volere dispongo dei miei beni mobili e immobili come di seguito. Dopo la mia morte lascio al
SInor nato a [...] il 22 maggio1962 e residente a [...]
63, beneficiario ed esecutore testamentario, la casa arredata sita in via Roma n. 13, il garage con l'auto con targa EA243KR sito in via Roma n. 12B, le somme di denaro depositate preso la banca sede di RE de SE (PE) e i terreni di mia proprietà, esclusi quelli in comprietà Controparte_2 coi miei fratelli, esistenti a Castiglione Successivamente il sig. invierà le somme di CP_1 denaro riscosse dalle mie Polizze N 71001122626 e N 71001252945 a mio nipote Persona_5 figlio di mio fratello nato il [...] e residente a [...], 413
[...] Pt_1
CHILDS ROAD ME OR il quale le dividerà in parti uguali tra tutti gli otto miei nipoti figli dei miei TE e e di mia LL , morta, tutti residenti in [...]. Pt_1 Pt_4 Per_2
Consegnerà al SInor nato il [...] a [...] e residente a [...]
Castiglione in via Marconi N 1 i terreni che lui durante la Vita mia coltiva a sue spese e mi consegna pagina 13 di 16 Cont la metà dell'olio ricavato in ogni anno. Il sig. pensa alla mia assistenza completa, e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della successione e curerà sempre la mia tomba e quella dei miei genitori nel cimitero di Castiglione. Castiglione a
UR 8 marzo 2020 ” . Persona_3
Poiché è pacifico, essendo dedotto nel ricorso introduttivo e non specificamente contestato dal resistente, - oltre che risultante dai documenti prodotti dai ricorrenti sub 8 e dal verbale di pubblicazione del testamento olografo in questione (doc.1) - che con il predetto testamento Per_3 non ha disposto di tutti i suoi beni (esistenti all'epoca della redazione del testamento e alla sua
[...] morte), è evidente che le attribuzioni patrimoniali in esso previste in favore di , CP_1 Tes_1
e ” gli otto miei nipoti figli dei miei TE e e di mia LL “ sono
[...] Pt_1 Pt_4 Per_2 tutte a titolo particolare, non risultando in alcun modo che con esse la abbia inteso assegnare i Per_3 beni alle predette persone come quota del proprio patrimonio ereditario.
Ed è conseguentemente anche evidente che ai sensi degli artt.457 e 570 c.c. nella fattispecie in esame in relazione ai beni della de cuius non menzionati nel testamento si è aperta una successione legittima dei fratelli di e , e dei figli della LL RE , Persona_3 Parte_1 Pt_4 CP_5 subentrati a questa per rappresentazione.
Va, poi, aggiunto che non risulta dedotto, né dimostrato, che abbia accettato nelle forme CP_1 prescritte dall'art.702 c.c. la nomina di esecutore testamentario e va, quindi, escluso abbia svolto le relative funzioni.
Ciò premesso, considerato che ai sensi dell'art.649 c.c. l è divenuto, già al momento della CP_1 morte di cioè il 30.6.2020, proprietario dei beni legatigli, non è fondata la domanda Persona_3 riconvenzionale relativa alle spese diverse da quelle per l'apertura della pratica della successione, essendo tutte relative ai beni legati in favore dell'odierno resistente e successive all'apertura della successione - quindi di spettanza dell , quale proprietario dei medesimi beni -, o relative alla CP_1 cura della tomba della de cuius ( Spese per servizio lampada votiva cimitero comunale (per un totale di
20,00 €) - pure di spettanza del resistente in quanto legatario onerato ex art.647 c.c. – o non dimostrate
(in particolare quelle di cui al 6.18 – che costituiscono pretese di compensi e non esborsi). Va aggiunto che è inammissibile, perché tardiva, la pretesa di integrare la domanda di rimborso in esame con l'aggiunta di ulteriori spese in sede di note conclusive, quindi a istruttoria conclusa.
Dunque la domanda riconvenzionale è fondata limitatamente alle spese per l'apertura della pratica della successione, ammontanti a € 9.374,80, che l ha dimostrato di aver sostenuto producendo la CP_1 pagina 14 di 16 documentazione sub 6.C; la somma di danaro è dovuta al resistente, unitamente agli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 (data della domanda) alla data della presente sentenza, dagli eredi di e, quindi, per 1/3 da , e Persona_3 Parte_1 Parte_2 [...]
, quali figli di , subentrati al medesimo per rappresentazione ai Parte_3 Parte_1 sensi dell'art.467 c.c., per 1/3 da e per 1/3 da in , Parte_4 Parte_5 Pt_5 Pt_6
e , quali figli di , subentrati alla medesima per rappresentazione ai
[...] Parte_7 Persona_2 sensi dell'art.467 c.c.; ed invero, i ricorrenti agendo in giudizio per far valere la nullità parziale del testamento, hanno compiuto un atto comportante ai sensi dell'art.476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità lasciata per successione legittima da , come d'altronde desumibile anche Persona_3 dalle conclusioni rese nel ricorso introduttivo ( Accertata la qualità di eredi degli attori, dichiarare la nullità della scheda testamentaria…).
Può essere disposta, come chiesto dal resistente, la compensazione di tali debiti con quelli di pagamento delle somme residue che l deve ancora versare in favore dei ricorrenti in virtù CP_1 delle disposizioni testamentarie, ma limitatamente ai ricorrenti diversi da , che non è Parte_4 beneficiario dei legati, autorizzandosi il prelevamento chiesto dall , atteso anche che in CP_1 relazione a tale pretesa i ricorrenti nulla hanno specificamente contestato.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza dei ricorrenti, i medesimi vanno condannati a pagare in favore del resistente le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le attività difensive espletate in causa di valore indeterminabile e media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda dei ricorrenti;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del resistente e, per l'effetto, condanna i ricorrenti a pagare in favore del resistente la somma di € 9.374,80, oltre agli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 alla data odierna, e più precisamente Parte_1
, e , in solido tra loro, nella
[...] Parte_2 Parte_3 misura di 1/3 del predetto importo, nella misura di 1/3 del predetto importo e Parte_4
pagina 15 di 16 in , e , in solido tra loro, nella misura Parte_5 Pt_5 Parte_6 Parte_7 di 1/3 del predetto importo, disponendo la compensazione di tali debiti dei ricorrenti
[...]
, , in , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Pt_5 Parte_6
, con quelli del resistente aventi ad oggetto le somme residue che l' deve Parte_7 CP_1 ancora versare in favore dei ricorrenti in base alle disposizioni del testamento olografo di datato 3 marzo 2020 e autorizzando, quindi, il resistente a effettuare il Persona_3 prelevamento in proprio favore di 2/3 dell'importo di € 9.374,80, con aggiunta degli interessi di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 5.9.2024 alla data odierna, direttamente dalle polizze vita n.
71001122626 e n. 71001252945 stipulate da con , Persona_3 Controparte_6 prima di procedere ai residui versamenti dovuti in favore dei medesimi ricorrenti Parte_1
, , in , e
[...] Parte_2 Parte_5 Pt_5 Parte_6 [...]
; Pt_7
3) condanna i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, in favore del resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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