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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130140659380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001117820000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150037554690000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098471878000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13162/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 09720249093481786000; chiede che venga dichiarata l'illegittimità di detta intimazione, e delle cartelle di pagamento prodromiche, lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
l'omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione;
l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa.
Si sono costituite sia la CCIAA che l'Ader ed entrambe ha contrastato le tesi avverse specie quanto alla regolarità delle notifiche. La CCIAA ha chiesto anche di dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'Ader ha chiesto l'inammissibilità del ricorso essendo stato, a suo avviso, presentato in ritardo. È facile rilevare come il provvedimento impugnato sia stato notificato al Contribuente il 9.10.2024: pertanto, il relativo ricorso è stato correttamente inoltrato a mezzo pec il giorno lunedì 9.12.2024, termine prorogato per legge visto che la sua naturale scadenza dell'8.12.2024 non solo cadeva di domenica ma era anche oggetto della festività della Madonna dell'Nominativo_1.
Aggiungasi che è palese che non solo il Ricorrente avesse l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'Ente titolare del ruolo ma anche che il difetto di legittimazione, dal lato passivo del rapporto, eccepito dalla Camera di Commercio di Roma, semplicemente non sussiste motivo per cui anche tale censura è infondata e deve essere rigettata.
Altresì, rilevasi:
- copia della relata di cui alla cartella di pagamento n. 09720130140659380000, che seppur ritualmente notificata non è più azionabile per prescrizione successiva;
- copia relata cartella di pagamento n. 09720140001117820000, irritualmente notificata il 3.7.2014 e, dunque, illegittima poiché inoltrata, tramite messo, a mani di terza persona senza la prova dell'invio e, soprattutto, del ricevimento della raccomandata informativa e comunque prescritta successivamente per mancata interruzione dei termini di prescrizione;
- copia relata cartella di pagamento n. 09720150037554690000, irritualmente notificata il 28.7.2015 e, dunque, illegittima poiché inoltrata, tramite messo, a mani di terza persona senza la prova dell'invio e, soprattutto, del ricevimento della raccomandata informativa e comunque prescritta successivamente per mancata interruzione dei termini di prescrizione;
- ricevuta consegna pec cartella di pagamento n. 09720170098471878000, irregolarmente o comunque non notificata il 19.1.2018 ma al Curatore Fallimentare della procedura concorsuale riguardevole lo stesso e svoltasi presso il Tribunale di Roma e, dunque, come più volte statuito dalla giurisprudenza, inopponibile al contribuente.
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019,
n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le Parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249093481786000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130140659380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001117820000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150037554690000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098471878000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13162/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 09720249093481786000; chiede che venga dichiarata l'illegittimità di detta intimazione, e delle cartelle di pagamento prodromiche, lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
l'omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione;
l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa.
Si sono costituite sia la CCIAA che l'Ader ed entrambe ha contrastato le tesi avverse specie quanto alla regolarità delle notifiche. La CCIAA ha chiesto anche di dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'Ader ha chiesto l'inammissibilità del ricorso essendo stato, a suo avviso, presentato in ritardo. È facile rilevare come il provvedimento impugnato sia stato notificato al Contribuente il 9.10.2024: pertanto, il relativo ricorso è stato correttamente inoltrato a mezzo pec il giorno lunedì 9.12.2024, termine prorogato per legge visto che la sua naturale scadenza dell'8.12.2024 non solo cadeva di domenica ma era anche oggetto della festività della Madonna dell'Nominativo_1.
Aggiungasi che è palese che non solo il Ricorrente avesse l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'Ente titolare del ruolo ma anche che il difetto di legittimazione, dal lato passivo del rapporto, eccepito dalla Camera di Commercio di Roma, semplicemente non sussiste motivo per cui anche tale censura è infondata e deve essere rigettata.
Altresì, rilevasi:
- copia della relata di cui alla cartella di pagamento n. 09720130140659380000, che seppur ritualmente notificata non è più azionabile per prescrizione successiva;
- copia relata cartella di pagamento n. 09720140001117820000, irritualmente notificata il 3.7.2014 e, dunque, illegittima poiché inoltrata, tramite messo, a mani di terza persona senza la prova dell'invio e, soprattutto, del ricevimento della raccomandata informativa e comunque prescritta successivamente per mancata interruzione dei termini di prescrizione;
- copia relata cartella di pagamento n. 09720150037554690000, irritualmente notificata il 28.7.2015 e, dunque, illegittima poiché inoltrata, tramite messo, a mani di terza persona senza la prova dell'invio e, soprattutto, del ricevimento della raccomandata informativa e comunque prescritta successivamente per mancata interruzione dei termini di prescrizione;
- ricevuta consegna pec cartella di pagamento n. 09720170098471878000, irregolarmente o comunque non notificata il 19.1.2018 ma al Curatore Fallimentare della procedura concorsuale riguardevole lo stesso e svoltasi presso il Tribunale di Roma e, dunque, come più volte statuito dalla giurisprudenza, inopponibile al contribuente.
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019,
n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le Parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.