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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 24. 1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente".
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 222 (Investigatori privati). - 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nell'art. 327-bis del codice e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'.
2. In deroga a quanto previsto dall' art. 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'incarico e' iscritto in uno speciale registro in cui sono annotati:
a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell' art. 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente.".
a) al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente".
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 222 (Investigatori privati). - 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nell'art. 327-bis del codice e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'.
2. In deroga a quanto previsto dall' art. 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'incarico e' iscritto in uno speciale registro in cui sono annotati:
a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell' art. 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente.".
Commentario • 1
- 1. Dipendente pedinato mediante controllo della sua email: privacy violataRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 giugno 2020 · 0.9203639
Viola la normativa sulla privacy il datore di lavoro che controlla il dipendente disponendone il pedinamento e l'accesso alla sua casella di posta elettronica senza giustificarne le ragioni e le effettive modalità del controllo La vicenda Il dipendente di una banca aveva agito in giudizio per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli nel 2018 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di 12.315,03 euro a titolo di trattamento economico maturato nel periodo di malattia, € 264.948,81 per indennità sostitutiva del preavviso oltre a 19.625,84 euro per incidenza sul TFR, 596.134,82 euro per indennità supplementare; aveva chiesto inoltre la …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2005, n. 7387Provvedimento: […] 3) della norma di cui all'art. 327 bis c.p.p. (inserita dall'art. 7 c. 1 Legge 7/12/2000 n. 397), che (al comma 3) riproduce il contenuto del citato e abrogato art. 38 Disp.Att. c.p.p.; 4) della disposizione di cui all'art. 222 Disp.Att. c.p.p. (come modificato dall'art. 24 Legge 397/2000), con l'esplicita previsione che "fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nello art. 327 bis del codice (originariamente: "nell'art. 38") è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività. […]Leggi di più...
- sussistenza·
- condizioni·
- fattispecie·
- opponibilità del segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero·
- investigatori privati autorizzati·
- segreto·
- professionale·
- prove (cod. proc. pen. 1988)·
- mezzi di prova·
- testimonianza