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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8740/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
int. 4, c.f.: , rappresentato e difeso, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, dall'avv. prof. Alessandro Dagnino, con domicilio digitale:
Email_1
Ricorrente CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 15.04.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-
002202726 notificata in data 8 maggio 2024 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.843,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 07.06.2024 , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza n. OI 002202726 notificata l'8 maggio 2024 con la quale l' aveva CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 14.441,34 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983.
L'ordinanza opposta sarebbe fondata sull'atto di accertamento n.
.5500.15/09/2021.0759358 che tuttavia il ricorrente assumeva non avere mai CP_1
ricevuto la notifica con conseguente prescrizione delle somme pretese.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta atteso che, qualora venisse provata la notifica dell'atto di accertamento, l' era decaduta dalla potestà CP_1
sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Contestava altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione degli importi delle ritenute previdenziali asseritamente non versate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché la notifica degli avvisi di addebito.
All'udienza di oggi, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di opposizione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza dell'opposizione. La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_1
sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento citato nell'ordinanza ingiunzione non sia stato mai notificati.
CP_ L' invero ha dato prova della notifica di detto atto mediante raccomandata spedita a mezzo del servizio postale e consegnata in data 30.09.2021 al legale rappresentante e per compita giacenza alla società da questi rappresentata. Tuttavia il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine
CP_ perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2016-2017 e la contestazione è intervenuta con atto di accertamento notificato il
CP_ 30.09.2021, oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica del richiamato atto di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta,
l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo lì 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8740/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
int. 4, c.f.: , rappresentato e difeso, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, dall'avv. prof. Alessandro Dagnino, con domicilio digitale:
Email_1
Ricorrente CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 15.04.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-
002202726 notificata in data 8 maggio 2024 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.843,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 07.06.2024 , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza n. OI 002202726 notificata l'8 maggio 2024 con la quale l' aveva CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 14.441,34 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983.
L'ordinanza opposta sarebbe fondata sull'atto di accertamento n.
.5500.15/09/2021.0759358 che tuttavia il ricorrente assumeva non avere mai CP_1
ricevuto la notifica con conseguente prescrizione delle somme pretese.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta atteso che, qualora venisse provata la notifica dell'atto di accertamento, l' era decaduta dalla potestà CP_1
sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Contestava altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione degli importi delle ritenute previdenziali asseritamente non versate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché la notifica degli avvisi di addebito.
All'udienza di oggi, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di opposizione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza dell'opposizione. La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_1
sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento citato nell'ordinanza ingiunzione non sia stato mai notificati.
CP_ L' invero ha dato prova della notifica di detto atto mediante raccomandata spedita a mezzo del servizio postale e consegnata in data 30.09.2021 al legale rappresentante e per compita giacenza alla società da questi rappresentata. Tuttavia il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine
CP_ perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2016-2017 e la contestazione è intervenuta con atto di accertamento notificato il
CP_ 30.09.2021, oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica del richiamato atto di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta,
l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo lì 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente