Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13376/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco Dibattista); Parte_1 e
CP_1
all'udienza del 12.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta. Il CTU ha preso specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente e, nell'esprimere le proprie conclusioni, ha precisato: “Si ritiene che la complessità clinica risultante dalle alterate funzioni d'organo e delle disabilità associate alla multimorbilità rappresentano elementi che nel caso specifico possiede la semplice “difficoltà deambulatoria” con necessità di ausilio(deambulatore come ampiamente discusso nel paragrafo VALUTAZIONE MEDICO LEGALE a cui si rimanda per una approfondita lettura e di studio. In conclusione non sono emerse situazioni di complessità e di stabilità clinica, e sintomi di difficile controllo in cui è richiesta continuità assistenziale ed interventi programmati.. In particolare si sottolinea che nel riconoscimento di uno stato di menomazione somato-psichica in riferimento alla aggettivazione del grado, il riferimento non è alla diagnosi clinica ma al danno funzionale come previsto dal D.M. del 5.2.92 SECONDA PARTE e richiede precisi riferimenti valutativi a norma dell'art.1 del D. Lgs 509/88,relativamente alla documentazione medica depositata e portata all'esame nel seguente contesto giudiziario. Le patologie e le disabilità di cui soffre non si rapportano alle esigenze di cui sopra e si ritiene di confermare il giudizio già espresso nell'elaborato peritale, condividendo
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-spese irripetibili. Bari, 12.03.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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