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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3615/2023 introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Samantha Losco e Franca Marra, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti per gli anni dal 2018 al 2022, per insussistenza dei presupposti di legge;
per l'effetto, annullare l'obbligo di versamento contributivo per l'importo di €
27.891,65; dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata come incaricato alla vendita diretta a domicilio, per i medesimi periodi;
con CP_1 vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, la sig.ra rappresentava Parte_1 che, con decorrenza dal 9.11.2015, aveva svolto l'attività professionale di incaricato alla
1 vendita diretta a domicilio, con apertura della posizione contributiva alla gestione separata CP_1
Precisava di aver svolto la suddetta attività dapprima con Sales Accademy & Company di CO OL s.a.s. e successivamente con le quali avevano Controparte_2 provveduto a rilasciare la certificazione unica sulle fatture emesse.
Rappresentava di aver svolto regolarmente l'attività di venditore porta a porta fino alla data del 28.12.2022, allorquando aveva cessato l'esercizio provvedendo alla trasmissione del modello ComUnica di cessazione attività.
Affermava che, successivamente a detta comunicazione, l' aveva provveduto CP_1
d'ufficio ad iscriverla alla gestione speciale commercianti con inizio dell'attività dal
5.1.2018 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.1.2018 sino al 30.12.2022.
Precisava che l'Istituto di previdenza, con nota del 3.1.2023, aveva comunicato la cancellazione d'impresa dalla gestione commercianti con decorrenza dal 28.12.2022.
Riferiva, tuttavia, di aver riscontrato nel proprio cassetto fiscale un debito contributivo per gestione commercianti per l'importo di € 27.891,65, in ordine alle annualità 2018-
2022.
Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti per gli anni
2018-2022 era avvenuta d'ufficio a seguito della dichiarazione di cessazione dell'attività della impresa individuale di Parte_1
Affermava che, in assenza di posizioni contributive attive, aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente, con effetto retroattivo, dalla data d'inizio dell'attività d'impresa,
5.1.2018, come da visura storica C.C.I.A.A. del 19.5.2024.
Sosteneva, pertanto, la fondatezza dell'iscrizione alla gestione commercianti e, quindi, della pretesa creditoria avanzata, trattandosi di attività d'impresa svolta dalla ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'azione proposta dalla ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano CP_1 formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Ne consegue l'applicazione del riparto probatorio, ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_3
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito CP contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n.
3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione della sig.ra alla gestione speciale degli Parte_1 esercenti il commercio, per il credito relativo alle annualità 2018-2022.
A riguardo, l' ha dedotto che la ricorrente è stata iscritta d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti, con effetto retroattivo alla data d'inizio dell'attività d'impresa, non avendo essa provveduto alla comunicazione di inizio attività, avvenuta in data 5.1.2018,
e di partecipazione diretta all'attività commerciale, espletata con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, requisito legittimante l'iscrizione stessa.
In sostanza, l' sostiene di non aver avuto notizia dell'attività de qua e della CP_3 sussistenza dell'obbligo contributivo fino alla comunicazione di cessazione suindicata, solo a seguito della quale aveva potuto precedere all'iscrizione officiosa ed all'addebito dei contributi di previdenza dovuti per l'intero periodo.
3 La ricorrente ha contestato che, a monte, difetta la natura commerciale dell'attività ella svolta, il che esclude in radice l'applicabilità dell'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti.
Più precisamente, la ricorrente ha affermato di svolgere l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e senza prevalenza dell'attività, con apertura della posizione alla gestione separata e senza alcun CP_1 obbligo di assoggettamento alla contribuzione stabilita per i commercianti.
2. Così ricostruite le posizioni difensive delle parti, reputa questo giudice che la tesi di parte ricorrente debba essere condivisa.
Anzitutto, si osserva che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 co. 202 e 203 L.
662/1996.
Quanto al requisito oggettivo, la predetta normativa prevede l'obbligo d'iscrizione qualora sussista l'esercizio dell'attività nel settore del commercio, del terziario e del turismo, ai sensi dell'art. 49 co. 1 lett. d) L. 88/1989, con l'esclusione di professionisti ed artisti.
In ordine al requisito soggettivo, la normativa, ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'obbligo assicurativo, pertanto, sorge solo in presenza di entrambi i requisiti, ossia il requisito oggettivo, che risiede nella categoria di appartenenza dell'impresa in base all'attività svolta in concreto, con esclusione di iscrizione per le sole società industriali, ed il requisito soggettivo, che sussiste nel prestare attività di lavoro in modo abituale e prevalente.
Invero, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
4 Tale portato normativo risponde al principio di universalizzazione della posizione assicurativa, secondo cui tutti i redditi da lavoro, esclusi i redditi da capitale, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale a fini pensionistici, dovendo il lavoratore concorrere a realizzare il disposto di cui all'art. 38 Cost. (Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608; C. Cost., n. 104/2022 e n. 238/2022).
Nella fattispecie in esame, si verte in materia di vendita diretta a domicilio, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, in specie, il contratto del
23.6.2016 stipulato con Sales Accademy & Company di CO OL s.a.s., con sede in Novara (p. I.V.A.: 02469870030), il contratto del 5.1.2017, stipulato con CP_2
con sede legale in Bergamo (p. I.V.A.: ), nonché la comunicazione
[...] P.IVA_2
ComUnica del 28.12.2018 e la visura C.C.I.A.A. del 19.5.2024.
Il giudicante rileva, da siffatta documentazione, che la ricorrente ha sicuramente svolto l'attività lavorativa di incaricata alla vendita diretta a domicilio ex L. 173/2005, normativa la quale, all'art. 1, che la vendita diretta a domicilio si svolge nella forma di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, e che l'incaricato è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
La successiva disposizione dell'art. 3, nel fornire i caratteri distintivi dell'attività porta a porta, precisa che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata anche in assenza di contratto di agenzia da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale o occasionale, con sottoposizione al regime previdenziale di cui all'art. 44 D.L. 268/2003 (art. 3 co. 3 L. 173/2005: “L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”).
In ordine all'aspetto previdenziale, il citato art. 44 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nella parte d'interesse, così espressamente statuisce: “A decorrere dal 1 gennaio 2004
5 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
L'Istituto di previdenza, con successiva circolare n. 103 del 6.7.2004, ha poi analiticamente chiarito quanto segue: “L'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata CP_ istituita presso l' solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Per le ipotesi di superamento dell'importo di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all'aliquota aggiuntiva dell'1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004. Discende da quanto precede l'obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione. Similmente, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge
n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5000 ed
a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all'accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione. Rilevato che per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che hanno iniziato l'attività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto l'unito schema di domanda, prelevabile, quanto prima, anche tramite “internet” (all. 1). Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l'anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l'accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l'obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi (superamento della soglia di euro 5000)”.
3. Definito il quadro normativo di riferimento, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo netto derivante da dette CP_1 attività sia superiore alla soglia di esenzione, pari ad € 5.000,00, a tal uopo dovendo cumularsi tutti i redditi percepiti nel caso di rapporti contestuali con più imprese.
Nella fattispecie, la ricorrente riferisce di aver aperto la posizione contributiva presso la gestione separata con decorrenza dal 2015 proprio in riferimento all'attività CP_1 di vendita a domicilio da essa espletata.
Invero, dall'estratto contributivo, affoliato dall'Istituto di previdenza, e dalle C.U. per le annualità contributive dal 2019 al 2022, allegate dalla ricorrente, emerge che la sig.ra ha prestato attività in regime di parasubordinazione dall'anno 2015 Pt_1
6 all'anno 2022, con iscrizione alla gestione separata e versamento dei relativi contributi, secondo le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Pertanto, nella fattispecie è pacifico, oltre che dimostrato, che la ricorrente abbia svolto l'attività di incaricato alla vendita, con iscrizione alla gestione separata per superamento della predetta soglia di reddito.
Ciò non esclude di per sé l'astratta assoggettabilità all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Difatti, nell'ipotesi in cui un lavoratore autonomo eserciti contemporaneamente, anche nell'ambito della stessa impresa, varie attività autonome, esse sono assoggettabili a diverse forme di previdenza, come avviene nel caso della doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. alla gestione separata ed alla gestione commercianti, doppia iscrizione che è legittima purché, però, sussistano i requisiti dell'una e dell'altra e, per la seconda, l'elemento della gestione dell'impresa commerciale (Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2019, n. 20369: “La sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale. Pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicché la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203”).
Ebbene, l'Istituto di Previdenza afferma che, nel periodo dal 2018 al 2022, la ricorrente avrebbe svolto attività da qualificarsi giuridicamente anche in termini di impresa commerciale (non dichiarata ed emersa solo all'esito della comunicazione di cancellazione), tale da far insorgere il correlato obbligo di iscrizione e versamento alla corrispondente gestione speciale commercianti, oltre che alla gestione separata.
Tale rilievo è astrattamente ammissibile, proprio alla luce della possibilità della doppia iscrizione.
Tuttavia, l'assoggettamento alla gestione commercianti, concorrente o meno con quello alla gestione separata, richiede pur sempre una rigorosa dimostrazione della circostanza che il contribuente abbia prestato una attività di lavoro in via abituale e prevalente in seno ad una impresa commerciale, dovendo ricorrere tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dal suindicato dall'art. 1 co. 202 e 203 L. 662/1996.
In particolare, l'iscrizione alla gestione speciale degli esercenti il commercio postula
7 anzitutto che il lavoratore sia titolare o gestisca un'impresa, nell'accezione giuridica fornita dall'art. 2082 c.c., norma la quale focalizza tale nozione sul concetto di organizzazione, a sua volta da intendersi come abituale, continuativa e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (Cassazione civile, sez. I, n. 1466 del
18/01/2019), sebbene di scarsa consistenza o rudimentali.
Il confine concettuale tra imprenditore e libero professionista, come noto, risiede proprio nella differenza tra l'organizzazione dei mezzi adottati dal primo, che prevale sul lavoro personale suo e dei suoi collaboratori, e la personalità della prestazione di lavoro fornita dal secondo, che, viceversa, prevale qualitativamente e quantitativamente sugli strumenti pur adottati.
In forza del suindicato riparto probatorio, avrebbe dovuto dimostrare che CP_1
nell'espletare l'attività di incaricata di vendita a domicilio, già di per Parte_1 sé assoggettata alla gestione separata dei professionisti, contemplava un'organizzazione produttiva di ben strumentali tale da prevalere sul suo lavoro personale e da condurre alla pretesa qualificazione di attività commerciale.
Il giudicante ritiene che tale prova non sia stata raggiunta nel presente giudizio.
A tal uopo, la documentazione offerta dall' non lascia evincere elementi idonei. CP_3
La stessa classificazione ATECO indicata nella visura ed attribuita all'atto dell'iscrizione dell'impresa (“procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”) non è significativa in tal senso, giacché anche l'attività di reclamizzazione e collocamento presso il pubblico di prodotti venduti da una impresa committente può essere espletata sia in forma d'impresa commerciale, sia in forma di attività professionale. avrebbe dovuto provare che la ricorrente, nello svolgimento dell'attività, si CP_1 avvaleva di una specifica organizzazione di beni strumentali (ad esempio telefono fisso e portatile o altri mezzi di comunicazione, autoveicoli, campioni dei prodotti, collaboratori subordinati o coordinati, sedi lavorative, ecc.) tale da prevalere sulle sue capacità personali e, quindi, da imporre di ritenere esistente una impresa di natura commerciale.
In assenza di tali elementi, deve concludersi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre, si aggiunga che anche la mera dichiarazione unilaterale del contribuente, resa all'atto della cancellazione nel registro delle imprese, non potendo assurgere a confessione stragiudiziale, non è sufficiente per poter ravvisare la sussistenza
8 dell'obbligo contributivo in esame, per la quale resta necessaria la prova della natura dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…”).
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, si ritiene indimostrata la sussistenza del preteso obbligo contributivo, con conseguente rilievo d'infondatezza del credito vantato dall' CP_1
Va disposto, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Non v'è luogo a provvedere sulla domanda di iscrizione alla gestione separata, essendo pacifica ogni relativa circostanza ed insussistente l'interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali delle parti, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la regolamentazione della fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di nella gestione Parte_1 commercianti CP_1
2) per l'effetto, dichiara insussistente l'obbligo contributivo preteso dall' per gli CP_1 anni dal 2018 al 2022;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3615/2023 introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Samantha Losco e Franca Marra, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti per gli anni dal 2018 al 2022, per insussistenza dei presupposti di legge;
per l'effetto, annullare l'obbligo di versamento contributivo per l'importo di €
27.891,65; dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata come incaricato alla vendita diretta a domicilio, per i medesimi periodi;
con CP_1 vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, la sig.ra rappresentava Parte_1 che, con decorrenza dal 9.11.2015, aveva svolto l'attività professionale di incaricato alla
1 vendita diretta a domicilio, con apertura della posizione contributiva alla gestione separata CP_1
Precisava di aver svolto la suddetta attività dapprima con Sales Accademy & Company di CO OL s.a.s. e successivamente con le quali avevano Controparte_2 provveduto a rilasciare la certificazione unica sulle fatture emesse.
Rappresentava di aver svolto regolarmente l'attività di venditore porta a porta fino alla data del 28.12.2022, allorquando aveva cessato l'esercizio provvedendo alla trasmissione del modello ComUnica di cessazione attività.
Affermava che, successivamente a detta comunicazione, l' aveva provveduto CP_1
d'ufficio ad iscriverla alla gestione speciale commercianti con inizio dell'attività dal
5.1.2018 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.1.2018 sino al 30.12.2022.
Precisava che l'Istituto di previdenza, con nota del 3.1.2023, aveva comunicato la cancellazione d'impresa dalla gestione commercianti con decorrenza dal 28.12.2022.
Riferiva, tuttavia, di aver riscontrato nel proprio cassetto fiscale un debito contributivo per gestione commercianti per l'importo di € 27.891,65, in ordine alle annualità 2018-
2022.
Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti per gli anni
2018-2022 era avvenuta d'ufficio a seguito della dichiarazione di cessazione dell'attività della impresa individuale di Parte_1
Affermava che, in assenza di posizioni contributive attive, aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente, con effetto retroattivo, dalla data d'inizio dell'attività d'impresa,
5.1.2018, come da visura storica C.C.I.A.A. del 19.5.2024.
Sosteneva, pertanto, la fondatezza dell'iscrizione alla gestione commercianti e, quindi, della pretesa creditoria avanzata, trattandosi di attività d'impresa svolta dalla ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'azione proposta dalla ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano CP_1 formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Ne consegue l'applicazione del riparto probatorio, ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_3
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito CP contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n.
3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione della sig.ra alla gestione speciale degli Parte_1 esercenti il commercio, per il credito relativo alle annualità 2018-2022.
A riguardo, l' ha dedotto che la ricorrente è stata iscritta d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti, con effetto retroattivo alla data d'inizio dell'attività d'impresa, non avendo essa provveduto alla comunicazione di inizio attività, avvenuta in data 5.1.2018,
e di partecipazione diretta all'attività commerciale, espletata con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, requisito legittimante l'iscrizione stessa.
In sostanza, l' sostiene di non aver avuto notizia dell'attività de qua e della CP_3 sussistenza dell'obbligo contributivo fino alla comunicazione di cessazione suindicata, solo a seguito della quale aveva potuto precedere all'iscrizione officiosa ed all'addebito dei contributi di previdenza dovuti per l'intero periodo.
3 La ricorrente ha contestato che, a monte, difetta la natura commerciale dell'attività ella svolta, il che esclude in radice l'applicabilità dell'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti.
Più precisamente, la ricorrente ha affermato di svolgere l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e senza prevalenza dell'attività, con apertura della posizione alla gestione separata e senza alcun CP_1 obbligo di assoggettamento alla contribuzione stabilita per i commercianti.
2. Così ricostruite le posizioni difensive delle parti, reputa questo giudice che la tesi di parte ricorrente debba essere condivisa.
Anzitutto, si osserva che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 co. 202 e 203 L.
662/1996.
Quanto al requisito oggettivo, la predetta normativa prevede l'obbligo d'iscrizione qualora sussista l'esercizio dell'attività nel settore del commercio, del terziario e del turismo, ai sensi dell'art. 49 co. 1 lett. d) L. 88/1989, con l'esclusione di professionisti ed artisti.
In ordine al requisito soggettivo, la normativa, ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'obbligo assicurativo, pertanto, sorge solo in presenza di entrambi i requisiti, ossia il requisito oggettivo, che risiede nella categoria di appartenenza dell'impresa in base all'attività svolta in concreto, con esclusione di iscrizione per le sole società industriali, ed il requisito soggettivo, che sussiste nel prestare attività di lavoro in modo abituale e prevalente.
Invero, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
4 Tale portato normativo risponde al principio di universalizzazione della posizione assicurativa, secondo cui tutti i redditi da lavoro, esclusi i redditi da capitale, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale a fini pensionistici, dovendo il lavoratore concorrere a realizzare il disposto di cui all'art. 38 Cost. (Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608; C. Cost., n. 104/2022 e n. 238/2022).
Nella fattispecie in esame, si verte in materia di vendita diretta a domicilio, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, in specie, il contratto del
23.6.2016 stipulato con Sales Accademy & Company di CO OL s.a.s., con sede in Novara (p. I.V.A.: 02469870030), il contratto del 5.1.2017, stipulato con CP_2
con sede legale in Bergamo (p. I.V.A.: ), nonché la comunicazione
[...] P.IVA_2
ComUnica del 28.12.2018 e la visura C.C.I.A.A. del 19.5.2024.
Il giudicante rileva, da siffatta documentazione, che la ricorrente ha sicuramente svolto l'attività lavorativa di incaricata alla vendita diretta a domicilio ex L. 173/2005, normativa la quale, all'art. 1, che la vendita diretta a domicilio si svolge nella forma di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, e che l'incaricato è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
La successiva disposizione dell'art. 3, nel fornire i caratteri distintivi dell'attività porta a porta, precisa che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata anche in assenza di contratto di agenzia da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale o occasionale, con sottoposizione al regime previdenziale di cui all'art. 44 D.L. 268/2003 (art. 3 co. 3 L. 173/2005: “L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”).
In ordine all'aspetto previdenziale, il citato art. 44 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nella parte d'interesse, così espressamente statuisce: “A decorrere dal 1 gennaio 2004
5 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
L'Istituto di previdenza, con successiva circolare n. 103 del 6.7.2004, ha poi analiticamente chiarito quanto segue: “L'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata CP_ istituita presso l' solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Per le ipotesi di superamento dell'importo di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all'aliquota aggiuntiva dell'1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004. Discende da quanto precede l'obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione. Similmente, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge
n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5000 ed
a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all'accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione. Rilevato che per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che hanno iniziato l'attività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto l'unito schema di domanda, prelevabile, quanto prima, anche tramite “internet” (all. 1). Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l'anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l'accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l'obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi (superamento della soglia di euro 5000)”.
3. Definito il quadro normativo di riferimento, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo netto derivante da dette CP_1 attività sia superiore alla soglia di esenzione, pari ad € 5.000,00, a tal uopo dovendo cumularsi tutti i redditi percepiti nel caso di rapporti contestuali con più imprese.
Nella fattispecie, la ricorrente riferisce di aver aperto la posizione contributiva presso la gestione separata con decorrenza dal 2015 proprio in riferimento all'attività CP_1 di vendita a domicilio da essa espletata.
Invero, dall'estratto contributivo, affoliato dall'Istituto di previdenza, e dalle C.U. per le annualità contributive dal 2019 al 2022, allegate dalla ricorrente, emerge che la sig.ra ha prestato attività in regime di parasubordinazione dall'anno 2015 Pt_1
6 all'anno 2022, con iscrizione alla gestione separata e versamento dei relativi contributi, secondo le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Pertanto, nella fattispecie è pacifico, oltre che dimostrato, che la ricorrente abbia svolto l'attività di incaricato alla vendita, con iscrizione alla gestione separata per superamento della predetta soglia di reddito.
Ciò non esclude di per sé l'astratta assoggettabilità all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Difatti, nell'ipotesi in cui un lavoratore autonomo eserciti contemporaneamente, anche nell'ambito della stessa impresa, varie attività autonome, esse sono assoggettabili a diverse forme di previdenza, come avviene nel caso della doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. alla gestione separata ed alla gestione commercianti, doppia iscrizione che è legittima purché, però, sussistano i requisiti dell'una e dell'altra e, per la seconda, l'elemento della gestione dell'impresa commerciale (Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2019, n. 20369: “La sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale. Pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicché la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203”).
Ebbene, l'Istituto di Previdenza afferma che, nel periodo dal 2018 al 2022, la ricorrente avrebbe svolto attività da qualificarsi giuridicamente anche in termini di impresa commerciale (non dichiarata ed emersa solo all'esito della comunicazione di cancellazione), tale da far insorgere il correlato obbligo di iscrizione e versamento alla corrispondente gestione speciale commercianti, oltre che alla gestione separata.
Tale rilievo è astrattamente ammissibile, proprio alla luce della possibilità della doppia iscrizione.
Tuttavia, l'assoggettamento alla gestione commercianti, concorrente o meno con quello alla gestione separata, richiede pur sempre una rigorosa dimostrazione della circostanza che il contribuente abbia prestato una attività di lavoro in via abituale e prevalente in seno ad una impresa commerciale, dovendo ricorrere tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dal suindicato dall'art. 1 co. 202 e 203 L. 662/1996.
In particolare, l'iscrizione alla gestione speciale degli esercenti il commercio postula
7 anzitutto che il lavoratore sia titolare o gestisca un'impresa, nell'accezione giuridica fornita dall'art. 2082 c.c., norma la quale focalizza tale nozione sul concetto di organizzazione, a sua volta da intendersi come abituale, continuativa e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (Cassazione civile, sez. I, n. 1466 del
18/01/2019), sebbene di scarsa consistenza o rudimentali.
Il confine concettuale tra imprenditore e libero professionista, come noto, risiede proprio nella differenza tra l'organizzazione dei mezzi adottati dal primo, che prevale sul lavoro personale suo e dei suoi collaboratori, e la personalità della prestazione di lavoro fornita dal secondo, che, viceversa, prevale qualitativamente e quantitativamente sugli strumenti pur adottati.
In forza del suindicato riparto probatorio, avrebbe dovuto dimostrare che CP_1
nell'espletare l'attività di incaricata di vendita a domicilio, già di per Parte_1 sé assoggettata alla gestione separata dei professionisti, contemplava un'organizzazione produttiva di ben strumentali tale da prevalere sul suo lavoro personale e da condurre alla pretesa qualificazione di attività commerciale.
Il giudicante ritiene che tale prova non sia stata raggiunta nel presente giudizio.
A tal uopo, la documentazione offerta dall' non lascia evincere elementi idonei. CP_3
La stessa classificazione ATECO indicata nella visura ed attribuita all'atto dell'iscrizione dell'impresa (“procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”) non è significativa in tal senso, giacché anche l'attività di reclamizzazione e collocamento presso il pubblico di prodotti venduti da una impresa committente può essere espletata sia in forma d'impresa commerciale, sia in forma di attività professionale. avrebbe dovuto provare che la ricorrente, nello svolgimento dell'attività, si CP_1 avvaleva di una specifica organizzazione di beni strumentali (ad esempio telefono fisso e portatile o altri mezzi di comunicazione, autoveicoli, campioni dei prodotti, collaboratori subordinati o coordinati, sedi lavorative, ecc.) tale da prevalere sulle sue capacità personali e, quindi, da imporre di ritenere esistente una impresa di natura commerciale.
In assenza di tali elementi, deve concludersi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre, si aggiunga che anche la mera dichiarazione unilaterale del contribuente, resa all'atto della cancellazione nel registro delle imprese, non potendo assurgere a confessione stragiudiziale, non è sufficiente per poter ravvisare la sussistenza
8 dell'obbligo contributivo in esame, per la quale resta necessaria la prova della natura dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…”).
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, si ritiene indimostrata la sussistenza del preteso obbligo contributivo, con conseguente rilievo d'infondatezza del credito vantato dall' CP_1
Va disposto, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Non v'è luogo a provvedere sulla domanda di iscrizione alla gestione separata, essendo pacifica ogni relativa circostanza ed insussistente l'interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali delle parti, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la regolamentazione della fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di nella gestione Parte_1 commercianti CP_1
2) per l'effetto, dichiara insussistente l'obbligo contributivo preteso dall' per gli CP_1 anni dal 2018 al 2022;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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