Versione
10 giugno 1994
10 giugno 1994
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2359-quater
(( (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante). )) ((Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis e' superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa' controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.)) ----------------- AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile .
Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data".
(( (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante). )) ((Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis e' superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa' controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.)) ----------------- AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile .
Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data".
Commentari • 3
- 1. Gruppo Bancario Cooperativohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Milano, ordinanza 14/07/2023Provvedimento: […] Famiglia CP_3 che conducevano la Famiglia Parte_3 (e nello specifico Parte_2 a depositare, il 22 marzo 2018, avanti al Tribunale di Milano un ricorso ex art. 737 c.p.c., per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 2359-ter, comma 2 o in subordine ex art. 2359-quater, comma 3 c.c. (con contestuale istanza per la nomina di un curatore speciale ex artt. 78, 79 e 80Leggi di più...
- inadeguatezza patrimonio debitore·
- periculum in mora·
- giurisdizione Tribunale delle Imprese·
- violazione clausola prelazione·
- fumus boni iuris·
- art. 671 c.p.c.·
- sequestro conservativo·
- danno risarcibile