Articolo 16 della Legge 24 dicembre 1969, n. 991
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 gennaio 1970
Art. 16.
La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni e' tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1970