Art. 8.
Durante l'intera permanenza nel collegio non e' consentito agli allievi ripetere piu' di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.
Durante l'intera permanenza nel collegio non e' consentito agli allievi ripetere piu' di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.