Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2024, proposto da
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.822/2020 (RG2824/2020), emesso in data 27.08.2020 dal Tribunale Civile di Catanzaro;
- al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.574/2018 (RG2015/2018), emesso in data 03.07.2018 dal Tribunale Civile di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 27 agosto 2020 19 luglio 2017, n. 822, il Tribunale di Catanzaro ha intimato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore Banca IFIS S.p.A., della complessiva somma di euro 441.733,01, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 4.819,00, di cui euro 634,00, per esborsi, ed euro 4.185,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
- con decreto ingiuntivo del 3 luglio 2018, n. 574, il Tribunale di Catanzaro ha intimato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore Banca IFIS S.p.A., della complessiva somma di euro 335.231,84, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 4.819,00, di cui euro 634,00, per esborsi, ed euro 4.185,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
- i decreti non sono stati opposti, divenendo definitivamente esecutivi, come da documentazione prodotta in atti, e i titoli esecutivi sono stati debitamente notificati;
- con ricorso notificato in data 5 giugno 2024, depositato nella Segreteria il giorno successivo, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai decreti menzionati, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza richiede, altresì, il rimborso dell’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 822/2020, pari ad euro 13.460,75;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra, che risultano passate in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sopra menzionati;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione dei decreti in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, che vengono liquidate nella misura di euro 13.460,75 (per le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 822/2020), secondo quanto dimostrato nell’odierno giudizio;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalle decisioni innanzi richiamate, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
Ritenuto, infine, di dover disporre la trasmissione della presente sentenza e di copia degli atti di giudizio (ricorso e gli allegati decreti ingiuntivi, nonché la copia dell’avviso di liquidazione e della quietanza di pagamento) alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, giacché il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture commerciali poste all’origine dei decreti ingiuntivi ha ingenerato un rilevante danno per l’amministrazione, consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 che sono frattanto maturati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
d) dispone la trasmissione della presente sentenza e di copia degli atti di giudizio alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, per le determinazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO