TRIB
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3482/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3482 del R.G.A.C. 2020, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 13.02.2024 con la concessione dei termini ordinari ex art.190 c.p.c. come da ordinanza resa a seguito di trattazione scritta in data 18.03.2024 e vertente
TRA
La ditta individuale di elett.te dom.ta in Torre del Greco al C.so Avezzana CP_1
n.61, presso l'avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende come da procura allegata da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
( già in persona del procuratore Controparte_2 Controparte_3
speciale e legale rapp.te pro tempore elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale, isola
C/2 scala A,int.20 presso l'avv. Giuseppe Colonna che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Torino al C.so G.Agnelli n. CP_4
200
CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Controparte_5
Augusto n.148 presso l'avv. Pietro Capasso che la rappresenta e difende come da procura alle liti per notaio dr. di Roma allegata alla comparsa di costituzione e Parte_1
risposta
1 R.G.A.C. n. 3482/2020
CONVENUTA
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Controparte_6
Augusto n.148 presso l'avv. Antonio Di Caprio che la rappresenta e difende come da procura alle liti per notar dr. di Roma rep-53868 del 1/3/17 allegata alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice nella qualità di titolare della omonima ditta avente ad oggetto coltivazioni floricole in serra conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale le parti come in epigrafe indicate per ivi sentirle condannare in solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità delle stesse ciascuna secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 46.176,84 come quantificato nella allegata perizia tecnica giurata a firma del dott. , Controparte_7
a titolo di risarcimento in relazione ai danni subiti alle coltivazioni presenti all'interno dell'impianto serricolo insistente nel fondo di sua proprietà sito nel comune di Torre del
Greco alla via Villa Prota n.57 a causa della interruzione di energia elettrica avvenuta in data
10.06.2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 circa.
Nello specifico, l'attrice assumeva che alle ore 05.00 circa del mattino del 10.06.2018 nelle circostanze di luogo suindicate, il conducente dell'autovettura Fiat 124 coupè tg. FK095RD, di proprietà della ed assicurata con la compagnia stava CP_4 Controparte_2
percorrendo la predetta strada allorquando, in prossimità del civico 55, perdeva il controllo del veicolo e finiva per impattare violentemente contro un palo della corrente elettrica ivi installato che a causa dell'urto subito collassava su se stesso.
Allegava altresì l'istante che a seguito del descritto evento sinistroso intervenivano sul luogo le forze dell'ordine appartenenti al locale Commissariato di P.S. nonché tecnici specializzati che, al fine di procedere ai lavori di ripristino della linea elettrica danneggiata, disponevano l'interruzione di somministrazione di energia elettrica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 circa determinando così secondo la prospettazione attorea il mutamento delle condizioni termiche della serra di proprietà istante con conseguenti danni alla produzione come dedotti in lite.
2 R.G.A.C. n. 3482/2020
Ciò posto l'istante, in relazione al primo antecedente causale rappresentato dalla collisione tra il predetto veicolo con il palo elettrico, instava l'adito tribunale al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa in p.l.r.p.t. e di in Controparte_2 CP_4
solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità di quest'ultima quale proprietaria del veicolo danneggiante ai sensi e per gli effetti ex art.2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti alle colture presenti all'interno dell'impianto serricolo rimasto sprovvisto di corrente elettrica.
Con riferimento al secondo antecedente causale rappresentato dall'avvenuta interruzione di energia elettrica, l'istante chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità extracontrattuale o contrattuale o in alternativa da c.d. contatto sociale ex art.1173 c.c. di Controparte_5
quale fornitore di corrente elettrica e di quale distributore della stessa Controparte_6
con conseguente loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'istante.
Radicatasi la lite, con comparsa di costituzione del 04.11.2020 si costituiva nel presente giudizio la società in persona del legale rapp.te p.t., la quale, pur Controparte_6 ammettendo il verificarsi dell'evento interruttivo della erogazione di corrente elettrica, nel merito concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria attesa l'insussistenza di qualsiasi tipo di responsabilità a suo carico ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
in subordine, per una condanna della soc. unitamente alla società CP_4 assicurativa in relazione all'evento dannoso subito dall'attrice ed in via Controparte_8
ulteriormente gradata, in ipotesi di sua soccombenza anche parziale, per la condanna di e a manlevare e tenere indenne la comparente società di quanto la CP_4 CP_8 stessa avesse a pagare all'attrice in esecuzione della emananda sentenza .
Si costituiva altresì in pari data la società in p.l.r.p.t. la quale eccepiva Controparte_5
preliminarmente la propria carenza di legittimazione e di titolarità passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza nonché per insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta società.
Si costituiva infine con comparsa di costituzione del 06.11.2020 la compagnia assicurativa in persona del legale rapp.te p.t. la quale nel merito, insisteva per il rigetto Controparte_8
della domanda attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
in subordine per
3 R.G.A.C. n. 3482/2020
l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ex art.1227 con conseguente riduzione percentuale della quota di danno risarcibile a suo carico.
Non si costituiva, pur regolarmente evocata in giudizio, la della quale, pertanto, CP_9
occorre dichiararne la contumacia.
Incardinatosi il giudizio, all'udienza cartolare di prima comparizione del 26.11.2020 il giudicante concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c rinviando la causa per l'ammissione all'udienza del 15.06.2021 rinviata poi a quella del 01.02.2022 ove il decidente, ammesse le prove orali come articolate dalle parti nonché quelle contrarie, autorizzato altresì il difensore della costituita soc. a richiedere ed ottenere il rilascio da parte della Polizia Controparte_6
di Stato del rapporto di intervento effettuato in relazione ai fatti di cui è causa, rinviava per l'espletamento dei predetti incombenti all'udienza del 07.07.2022.
Indi, istruita la lite mediante acquisizione documentale ed escussione di due testi Tes_1
e presentati da entrambe le parti costituite, espletata la ctu tecnica
[...] Testimone_2 da parte del perito agrotecnico all'uopo nominato dott. l'odierno Persona_1 giudicante, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 31.10.2023 poi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti a quella del 13.02.2024 , riservava la causa a sentenza previa concessione alle parti dei termini ordinari ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica come da ordinanza resa in data
18.03.2024.
2. In rito
In primo luogo, va affermata la proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria formulata dall'attrice per i lamentati danni come dedotti in lite, risultando gli atti di messa in
[... mora nei confronti della compagnia di assicurazione, del responsabile civile e di inoltrati a mezzo pec del 18.05.2020. Controparte_10
Sempre in via preliminare dev'essere dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica. In particolare, la legittimazione passiva è attestata dal contratto di fornitura di energia elettrica, dal rapporto di incidente redatto dai Vigili del Fuoco oltre che da quello della Polizia di Stato entrambi intervenuti sul luogo teatro dell'evento sinistroso dedotto in lite nei quali sono riportati i dati identificativi del veicolo (modello e numero di targa) unitamente a quelli inerenti alla sua proprietà oltre che dalla mancata contestazione del rapporto assicurativo ( cfr. pec di risposta del 27.05.2020 inoltrata da agli atti del giudizio); per quanto Controparte_2
attiene alla legittimazione attiva, la stessa risulta dal titolo di proprietà del fondo agricolo
4 R.G.A.C. n. 3482/2020
nonché dalla visura storica dell'impresa agricola entrambi versati agli atti del giudizio da parte attrice.
3. Nel merito
3.1 sull'an
Venendo al merito della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
Il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, non è contestato tra le parti (oltre ad essere ampiamente provato dalla documentazione in atti).
Ciò che è in contestazione tra le parti è la causa dell'evento dannoso avendo parte attrice indicato nella collisione avvenuta tra l'autovettura con il palo della corrente elettrica e nell' interruzione di energia elettrica che ne conseguì, le cause entrambe determinative dei danni lamentati ovvero del deterioramento delle coltivazioni presenti nella serra di proprietà attorea e per l'effetto, invocato una declaratoria di esclusiva responsabilità tanto del conducente dell'autovettura unitamente alla compagnia assicurativa ai sensi e per gli effetti ex artt.2043 e 2054 c.c. quanto delle convenute società ed a titolo CP_5 Controparte_6
contrattuale da inadempimento e/o inesatto adempimento per inesecuzione e/o inesatta esecuzione della loro prestazione di somministrazione di energia elettrica ai sensi e per gli effetti degli artt.1218,1453 e 1559 c.c.
Di contro, la convenuta società , al fine di escludere la propria responsabilità Controparte_6
ha indicato nel solo sinistro stradale verificatosi in data 10.06.2018 alle ore 05.00 circa del mattino la causa esclusiva dell'evento dannoso dedotto in lite.
A tal fine, la predetta società convenuta ha altresì prodotto in giudizio il verbale di accertamento della violazione dell'art.186 co.2 bis del cds elevato dalla polizia di Stato a quale conducente del veicolo danneggiante. Parte_2
In altri termini, secondo la prospettazione di parte convenuta, unico antecedente causale dei lamentati danni riportati da parte attrice sarebbe da ravvisarsi nell'impatto avvenuto tra il veicolo suindicato con il palo della corrente elettrica idoneo come tale a privare di efficienza causale ogni ulteriore circostanza, quale l'interruzione di somministrazione di energia elettrica conseguente alla immediata eliminazione del pericolo provocato dal predetto sinistro stradale.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione della predetta società convenuta alcuna responsabilità da inadempimento contrattuale poteva ravvisarsi a suo carico atteso che in
5 R.G.A.C. n. 3482/2020
ogni caso l'intervento di ripristino dell'erogazione di energia elettrica avvenne in tempi congrui comportando, un'interruzione di energia elettrica della durata di sole quattro ore e 7 minuti ovvero dalle 10,06 alle 14,13 del giorno 10.06.2018.
Ciò premesso, la domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento sebbene nei termini che seguono.
Sulla base del compendio probatorio in atti deve ritenersi provato che le colture presenti all'interno dell'impianto serricolo di p.tà attorea ebbero a riportare un deterioramento in conseguenza di un sinistro stradale che provocò il danneggiamento di un palo della corrente elettrica e che la conseguente sospensione di energia elettricità fu misura posta in essere dal sopraggiunto personale tecnico specializzato al fine di procedere in sicurezza al suo corretto ripristino (cfr. le risultanze della prova testimoniale, il verbale dei Vigili del Fuoco, i rilievi fotografici allegati, la c.t.u. tecnica espletata nonché il rapporto di incidente redatto dagli agenti del Commissariato di P.S.di Torre del Greco intervenuti sul luogo del dedotto sinistro unitamente alle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da parte del passeggero dell'autovettura danneggiante nonché verbale di accertamento n.700015331917 di violazione dell'art.186 co.2 bis CdS tutti versati agli atti del giudizio ).
Dalla disamina del predetto materiale probatorio versato in atti appare evidente come la causa esclusiva dei lamentati danni subiti dall'attrice debba individuarsi nell'evento sinistroso e come pertanto la responsabilità in ordine alle conseguenze dannose debba essere imputata in maniera esclusiva alla imprudente condotta di guida assunta dal conducente dell'autovettura il quale percorrendo la via Villa Prota ad elevata velocità, in prossimità del civico 55, perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare violentemente contro un palo in cemento armato della società determinandone il danneggiamento. CP_5
Peraltro, che la causa esclusiva dei dedotti danni sia da individuarsi nel descritto sinistro stradale la si evince dalla disamina della stessa relazione redatta dai vigili del fuoco e versata in atti ove alla dicitura “presumibile causa del sinistro” risulta indicato che il palo veniva danneggiato a seguito di impatto da parte dell'autovettura.
E' emerso in maniera certa come sul luogo teatro dello scontro intervenivano i tecnici specializzati della convenuta società guidati da allertati Controparte_6 Testimone_1 dalle forze dell'ordine i quali rimanevano sul luogo in attesa del sopraggiungere di altro personale per la messa in sicurezza del predetto palo della elettricità che, in conseguenza dell'evento sinistroso, si era inclinato adagiandosi al cavo della e trattenuto dalla Pt_3
6 R.G.A.C. n. 3482/2020
stessa linea aerea ancorata in cima e che l'impatto aveva sbriciolato il cemento alla base del palo facendolo inclinare ( cfr. relazione di intervento dei VV FF in atti).
A riscontro, è stato escusso nel presente giudizio quale teste di parte convenuta Tes_1
dipendente della società convenuta che, come risulta dalla
[...] Controparte_6 relazione dei Vigili del Fuoco, all'epoca dei fatti sopraggiunse nell'immediatezza sul luogo teatro dello scontro il quale, all'udienza del 07.07.2022, pur dichiarando di non aver assistito direttamente all'impatto avvenuto tra l'autovettura ed il palo della corrente ma di averlo appreso dalle Forze dell'Ordine ivi presenti, riferiva : “ …Sono a conoscenza dei fatti di causa perché all'epoca prestavo servizio quale tecnico addetto all'unità di Torre
Annunziata. Ricordo che il 18.06.2019 fummo convocati dei vigili del fuoco tramite il nostro centro operativo, per intervenire in Torre del Greco alla via Villa Prota. Giunti sul posto verificammo che c'era il palo a servizio di una linea elettrica che era pericolante in quanto danneggiato al suo basamento e quindi in rovina. In tale occasione i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ancora presenti sul posto ci fornirono i dati identificativi del veicolo che aveva provocato il sinistro…. I vigili del fuoco accertato che il palo era sorretto unicamente dai condotti aerei in tensione, ci invitarono a mettere in sicurezza gli impianti in quanto manifestamente pericolosi. Di conseguenza, abbiamo delimitato l'area e disalimentato la linea con le utenze sottese. A tal fine non abbiamo inviato alcun preavviso, trattandosi di intervento per questione di emergenza e non di interruzione programmata. Abbiamo dovuto installare un nuovo sostegno anche facendo ricorso a maestranze per il ritiro dei materiali nuovi e lo smaltimento al rifiuto di quelli danneggiati;
inoltre abbiamo dovuto effettuare manovre di esercizio e la messa in sicurezza con disattivazione e riattivazione delle linee.
Preciso che per quanto attiene la collisione del veicolo col sostegno non ho assistito a tale evento di persona, ma ci è stato riferito dalle forze dell'ordine presenti. In quanto tecnico specializzato confermo che il palo si trovava in una situazione di manifesta pericolosità potendo rovinare e tranciare i condotti in tensione. Tanto fu valutato anche dai tecnici dei vigili del fuoco che, come ho detto, ci invitarono ad eliminare con immediatezza il detto pericolo manifesto. Il pericolo era conseguente al fatto che la linea era attiva quindi i cavi potevano tranciarsi disperdendo corrente elettrica e venire a contatto con persone o cose, così come il sostegno poteva definitivamente crollare su cose e persone. Come ho detto, i vigili del fuoco ci invitarono ad intervenire ed eliminare la evidente situazione di pericolo per la tutela di persone e cose”.
7 R.G.A.C. n. 3482/2020
Orbene dalle predette dichiarazioni da ritenersi pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetto altamente specializzato, nonché dalla visione dei rilievi fotografici ritraenti il predetto palo ed il veicolo incidentato, appare evidente come il palo presentava una situazione di grave pericolo per la sicurezza di cose e persone tanto da rendere necessaria la conseguente sospensione di energia elettrica per il suo ripristino in sicurezza (il palo si trovava in una situazione di manifesta pericolosità potendo rovinare e tranciare i condotti in tensione;
il pericolo era conseguente al fatto che la linea era attiva quindi i cavi potevano tranciarsi disperdendo corrente elettrica e venire a contatto con persone o cose, così come il sostegno poteva definitivamente crollare su cose e persone. Abbiamo delimitato l'area e disalimentato la linea con le utenze sottese. A tal fine non abbiamo inviato alcun preavviso, trattandosi di intervento per questione di emergenza e non di interruzione programmata).
L'altro teste parente dell'odierna attrice per esserne il cognato, escusso in Testimone_2
pari data riferiva di aver assistito al sinistro stradale nonché di aver visto il palo della corrente piegarsi a causa del violento urto ricevuto dall'autovettura e quanto ai danni alle colture insistenti nella serra di proprietà attorea dichiarava:”…Come ho detto quella giornata andavo al fondo che coltivo e che è confinante con quello di che tra parentesi spesso CP_1
lavoravamo e collaboriamo nella produzione di fiori essendo parenti. Ricordo che le serre non si aprirono perché in automatico è prevista l'apertura verso le 9.30 e quindi non avendo energia elettrica le stesse rimasero completamente chiuse provocando danni ai fiori data
l'altissima temperatura che si aveva. Di fatti l'areazione con l'apertura permette una crescita delle piante alle quali non fu data nemmeno l'acqua perché con la mancanza di energia elettrica non poteva essere prelevata dal pozzo.
Ne consegue da quanto su illustrato come il fatto del terzo rappresentato nel caso in esame dal dedotto sinistro stradale costituisca un fattore estraneo idoneo come tale ad interrompere il rapporto causale tra il danno e l'attività di ripristino posta in essere dalla società di distribuzione di energia impedendo pertanto di imputare alle convenute società di fornitura e di distribuzione di energia elettrica le accertate conseguenze dannose.
3.2 Sul quantum
Passando alla quantificazione del danno, occorre tenere conto di quanto accertato dal nominato c.t.u. dott. che, dopo aver ispezionato i luoghi mediante Persona_1 sopralluogo e visionato l'impianto serricolo ivi insistente, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato come, a causa dell'interruzione di energia elettrica in oggetto, gli ipotetici danni per la predita di una piantagione di circa 50.000 piante di potrebbero essere CP_11
8 R.G.A.C. n. 3482/2020
stimati nella cifra di € 35.271,00 (pari al netto ricavabile dalla vendita di circa 150.000 steli di fiore reciso, integri ed in buone condizioni).
Tuttavia l CTU non ha potuto visionare le colture de quo (siccome le operazioni peritali hanno avuto luogo a notevole distanza di tempo dal momento del sinistro) ed il CTU ha doverosamente dato conto del fatto che non sono stati fornite prove dello smaltimento di una tale quantità di fiori e nemmeno il registro dei trattamenti fitosanitari che sicuramente dovevano essere effettuati su un così elevato numero di piante.
Nemmeno utile risulta essere la CTP di parte che ha condotto la sua analisi sulle fatture di acquisto delle piante che però risalgono tutte a circa 10 anni prima (2007 e 2008) e quindi non sono granché significative dello stato dei luoghi e delle colture in atto al momento del sinistro.
Nemmeno l'attrice ha depositato documentazione fotografica sia della situazione del fondo al momento dell'interruzione dell'energia elettrica sia nel prosieguo relativamente ai fiori deperiti (che secondo il calcolo del CTU dovevano essere pari a n. 66.000 fiori non sbocciati ed oltre 80.000 che si sarebbero rovinati).
Nemmeno ancora può essere fatto riferimento (inammissibile in quanto mai ritualmente acquisita) a diversa CTU espletata in diverso processo e di cui parte attrice parla soprattutto nelle note successive al deposito della CTU espletata in questo giudizio.
L'unica prova della sussistenza di fiori nella serra dell'attrice è data dalla dichiarazione di 1 solo teste, che fra l'altro è del tutto mancante in relazione alla quantità di piante effettivamente presenti.
Si aggiunga ancora, per quel che concerne la valutazione e quantificazione del danno che secondo quanto ricavabile dai rapporti dei tecnici di la durata Controparte_6 dell'interruzione di energia fu pari a poco più di 4 ore e non di circa 9 ore come viceversa affermato dall'attrice e dal suo CTP.
Per tali motivi il danno non può essere precisamente quantificato e va individuato secondo criteri equitativi che tenuto conto di tutti i rilievi di cui sopra, portano a limitarlo all'importo di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 10.6.2018 (data dl sinistro) al saldo.
Le spese sostenute dall'attrice seguono la soccombenza di e Controparte_2
e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della CP_4
controversia.
9 R.G.A.C. n. 3482/2020
Ricorrono motivi di equità per l'integrale compensazione fra le altre parti delle restanti spese.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di
- Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 nella contumacia di quest'ultima accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna e (in persona dei rispettivi rapp. Controparte_2 Controparte_4 legali) al pagamento in solido ed in favore di della somma di € 5.000,00 oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva.
Rigetta la domanda avanzata nei confronti di ed . CP_5 Controparte_6
Condanna al pagamento, in solido ed in Controparte_12 Controparte_4
favore di delle spese di giudizio da questa sostenute che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre importo C.U., spese di CTU (se documentate) ed oltre accessori di legge. Compensa interamente fra le altre parti le restanti spese.
Così deciso in Torre Annunziata addì 21.6.2024.
IL GIUDICE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3482 del R.G.A.C. 2020, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 13.02.2024 con la concessione dei termini ordinari ex art.190 c.p.c. come da ordinanza resa a seguito di trattazione scritta in data 18.03.2024 e vertente
TRA
La ditta individuale di elett.te dom.ta in Torre del Greco al C.so Avezzana CP_1
n.61, presso l'avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende come da procura allegata da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
( già in persona del procuratore Controparte_2 Controparte_3
speciale e legale rapp.te pro tempore elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale, isola
C/2 scala A,int.20 presso l'avv. Giuseppe Colonna che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Torino al C.so G.Agnelli n. CP_4
200
CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Controparte_5
Augusto n.148 presso l'avv. Pietro Capasso che la rappresenta e difende come da procura alle liti per notaio dr. di Roma allegata alla comparsa di costituzione e Parte_1
risposta
1 R.G.A.C. n. 3482/2020
CONVENUTA
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Controparte_6
Augusto n.148 presso l'avv. Antonio Di Caprio che la rappresenta e difende come da procura alle liti per notar dr. di Roma rep-53868 del 1/3/17 allegata alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice nella qualità di titolare della omonima ditta avente ad oggetto coltivazioni floricole in serra conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale le parti come in epigrafe indicate per ivi sentirle condannare in solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità delle stesse ciascuna secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 46.176,84 come quantificato nella allegata perizia tecnica giurata a firma del dott. , Controparte_7
a titolo di risarcimento in relazione ai danni subiti alle coltivazioni presenti all'interno dell'impianto serricolo insistente nel fondo di sua proprietà sito nel comune di Torre del
Greco alla via Villa Prota n.57 a causa della interruzione di energia elettrica avvenuta in data
10.06.2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 circa.
Nello specifico, l'attrice assumeva che alle ore 05.00 circa del mattino del 10.06.2018 nelle circostanze di luogo suindicate, il conducente dell'autovettura Fiat 124 coupè tg. FK095RD, di proprietà della ed assicurata con la compagnia stava CP_4 Controparte_2
percorrendo la predetta strada allorquando, in prossimità del civico 55, perdeva il controllo del veicolo e finiva per impattare violentemente contro un palo della corrente elettrica ivi installato che a causa dell'urto subito collassava su se stesso.
Allegava altresì l'istante che a seguito del descritto evento sinistroso intervenivano sul luogo le forze dell'ordine appartenenti al locale Commissariato di P.S. nonché tecnici specializzati che, al fine di procedere ai lavori di ripristino della linea elettrica danneggiata, disponevano l'interruzione di somministrazione di energia elettrica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 circa determinando così secondo la prospettazione attorea il mutamento delle condizioni termiche della serra di proprietà istante con conseguenti danni alla produzione come dedotti in lite.
2 R.G.A.C. n. 3482/2020
Ciò posto l'istante, in relazione al primo antecedente causale rappresentato dalla collisione tra il predetto veicolo con il palo elettrico, instava l'adito tribunale al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa in p.l.r.p.t. e di in Controparte_2 CP_4
solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità di quest'ultima quale proprietaria del veicolo danneggiante ai sensi e per gli effetti ex art.2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti alle colture presenti all'interno dell'impianto serricolo rimasto sprovvisto di corrente elettrica.
Con riferimento al secondo antecedente causale rappresentato dall'avvenuta interruzione di energia elettrica, l'istante chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità extracontrattuale o contrattuale o in alternativa da c.d. contatto sociale ex art.1173 c.c. di Controparte_5
quale fornitore di corrente elettrica e di quale distributore della stessa Controparte_6
con conseguente loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'istante.
Radicatasi la lite, con comparsa di costituzione del 04.11.2020 si costituiva nel presente giudizio la società in persona del legale rapp.te p.t., la quale, pur Controparte_6 ammettendo il verificarsi dell'evento interruttivo della erogazione di corrente elettrica, nel merito concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria attesa l'insussistenza di qualsiasi tipo di responsabilità a suo carico ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
in subordine, per una condanna della soc. unitamente alla società CP_4 assicurativa in relazione all'evento dannoso subito dall'attrice ed in via Controparte_8
ulteriormente gradata, in ipotesi di sua soccombenza anche parziale, per la condanna di e a manlevare e tenere indenne la comparente società di quanto la CP_4 CP_8 stessa avesse a pagare all'attrice in esecuzione della emananda sentenza .
Si costituiva altresì in pari data la società in p.l.r.p.t. la quale eccepiva Controparte_5
preliminarmente la propria carenza di legittimazione e di titolarità passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza nonché per insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta società.
Si costituiva infine con comparsa di costituzione del 06.11.2020 la compagnia assicurativa in persona del legale rapp.te p.t. la quale nel merito, insisteva per il rigetto Controparte_8
della domanda attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
in subordine per
3 R.G.A.C. n. 3482/2020
l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ex art.1227 con conseguente riduzione percentuale della quota di danno risarcibile a suo carico.
Non si costituiva, pur regolarmente evocata in giudizio, la della quale, pertanto, CP_9
occorre dichiararne la contumacia.
Incardinatosi il giudizio, all'udienza cartolare di prima comparizione del 26.11.2020 il giudicante concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c rinviando la causa per l'ammissione all'udienza del 15.06.2021 rinviata poi a quella del 01.02.2022 ove il decidente, ammesse le prove orali come articolate dalle parti nonché quelle contrarie, autorizzato altresì il difensore della costituita soc. a richiedere ed ottenere il rilascio da parte della Polizia Controparte_6
di Stato del rapporto di intervento effettuato in relazione ai fatti di cui è causa, rinviava per l'espletamento dei predetti incombenti all'udienza del 07.07.2022.
Indi, istruita la lite mediante acquisizione documentale ed escussione di due testi Tes_1
e presentati da entrambe le parti costituite, espletata la ctu tecnica
[...] Testimone_2 da parte del perito agrotecnico all'uopo nominato dott. l'odierno Persona_1 giudicante, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 31.10.2023 poi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti a quella del 13.02.2024 , riservava la causa a sentenza previa concessione alle parti dei termini ordinari ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica come da ordinanza resa in data
18.03.2024.
2. In rito
In primo luogo, va affermata la proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria formulata dall'attrice per i lamentati danni come dedotti in lite, risultando gli atti di messa in
[... mora nei confronti della compagnia di assicurazione, del responsabile civile e di inoltrati a mezzo pec del 18.05.2020. Controparte_10
Sempre in via preliminare dev'essere dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica. In particolare, la legittimazione passiva è attestata dal contratto di fornitura di energia elettrica, dal rapporto di incidente redatto dai Vigili del Fuoco oltre che da quello della Polizia di Stato entrambi intervenuti sul luogo teatro dell'evento sinistroso dedotto in lite nei quali sono riportati i dati identificativi del veicolo (modello e numero di targa) unitamente a quelli inerenti alla sua proprietà oltre che dalla mancata contestazione del rapporto assicurativo ( cfr. pec di risposta del 27.05.2020 inoltrata da agli atti del giudizio); per quanto Controparte_2
attiene alla legittimazione attiva, la stessa risulta dal titolo di proprietà del fondo agricolo
4 R.G.A.C. n. 3482/2020
nonché dalla visura storica dell'impresa agricola entrambi versati agli atti del giudizio da parte attrice.
3. Nel merito
3.1 sull'an
Venendo al merito della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
Il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, non è contestato tra le parti (oltre ad essere ampiamente provato dalla documentazione in atti).
Ciò che è in contestazione tra le parti è la causa dell'evento dannoso avendo parte attrice indicato nella collisione avvenuta tra l'autovettura con il palo della corrente elettrica e nell' interruzione di energia elettrica che ne conseguì, le cause entrambe determinative dei danni lamentati ovvero del deterioramento delle coltivazioni presenti nella serra di proprietà attorea e per l'effetto, invocato una declaratoria di esclusiva responsabilità tanto del conducente dell'autovettura unitamente alla compagnia assicurativa ai sensi e per gli effetti ex artt.2043 e 2054 c.c. quanto delle convenute società ed a titolo CP_5 Controparte_6
contrattuale da inadempimento e/o inesatto adempimento per inesecuzione e/o inesatta esecuzione della loro prestazione di somministrazione di energia elettrica ai sensi e per gli effetti degli artt.1218,1453 e 1559 c.c.
Di contro, la convenuta società , al fine di escludere la propria responsabilità Controparte_6
ha indicato nel solo sinistro stradale verificatosi in data 10.06.2018 alle ore 05.00 circa del mattino la causa esclusiva dell'evento dannoso dedotto in lite.
A tal fine, la predetta società convenuta ha altresì prodotto in giudizio il verbale di accertamento della violazione dell'art.186 co.2 bis del cds elevato dalla polizia di Stato a quale conducente del veicolo danneggiante. Parte_2
In altri termini, secondo la prospettazione di parte convenuta, unico antecedente causale dei lamentati danni riportati da parte attrice sarebbe da ravvisarsi nell'impatto avvenuto tra il veicolo suindicato con il palo della corrente elettrica idoneo come tale a privare di efficienza causale ogni ulteriore circostanza, quale l'interruzione di somministrazione di energia elettrica conseguente alla immediata eliminazione del pericolo provocato dal predetto sinistro stradale.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione della predetta società convenuta alcuna responsabilità da inadempimento contrattuale poteva ravvisarsi a suo carico atteso che in
5 R.G.A.C. n. 3482/2020
ogni caso l'intervento di ripristino dell'erogazione di energia elettrica avvenne in tempi congrui comportando, un'interruzione di energia elettrica della durata di sole quattro ore e 7 minuti ovvero dalle 10,06 alle 14,13 del giorno 10.06.2018.
Ciò premesso, la domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento sebbene nei termini che seguono.
Sulla base del compendio probatorio in atti deve ritenersi provato che le colture presenti all'interno dell'impianto serricolo di p.tà attorea ebbero a riportare un deterioramento in conseguenza di un sinistro stradale che provocò il danneggiamento di un palo della corrente elettrica e che la conseguente sospensione di energia elettricità fu misura posta in essere dal sopraggiunto personale tecnico specializzato al fine di procedere in sicurezza al suo corretto ripristino (cfr. le risultanze della prova testimoniale, il verbale dei Vigili del Fuoco, i rilievi fotografici allegati, la c.t.u. tecnica espletata nonché il rapporto di incidente redatto dagli agenti del Commissariato di P.S.di Torre del Greco intervenuti sul luogo del dedotto sinistro unitamente alle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da parte del passeggero dell'autovettura danneggiante nonché verbale di accertamento n.700015331917 di violazione dell'art.186 co.2 bis CdS tutti versati agli atti del giudizio ).
Dalla disamina del predetto materiale probatorio versato in atti appare evidente come la causa esclusiva dei lamentati danni subiti dall'attrice debba individuarsi nell'evento sinistroso e come pertanto la responsabilità in ordine alle conseguenze dannose debba essere imputata in maniera esclusiva alla imprudente condotta di guida assunta dal conducente dell'autovettura il quale percorrendo la via Villa Prota ad elevata velocità, in prossimità del civico 55, perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare violentemente contro un palo in cemento armato della società determinandone il danneggiamento. CP_5
Peraltro, che la causa esclusiva dei dedotti danni sia da individuarsi nel descritto sinistro stradale la si evince dalla disamina della stessa relazione redatta dai vigili del fuoco e versata in atti ove alla dicitura “presumibile causa del sinistro” risulta indicato che il palo veniva danneggiato a seguito di impatto da parte dell'autovettura.
E' emerso in maniera certa come sul luogo teatro dello scontro intervenivano i tecnici specializzati della convenuta società guidati da allertati Controparte_6 Testimone_1 dalle forze dell'ordine i quali rimanevano sul luogo in attesa del sopraggiungere di altro personale per la messa in sicurezza del predetto palo della elettricità che, in conseguenza dell'evento sinistroso, si era inclinato adagiandosi al cavo della e trattenuto dalla Pt_3
6 R.G.A.C. n. 3482/2020
stessa linea aerea ancorata in cima e che l'impatto aveva sbriciolato il cemento alla base del palo facendolo inclinare ( cfr. relazione di intervento dei VV FF in atti).
A riscontro, è stato escusso nel presente giudizio quale teste di parte convenuta Tes_1
dipendente della società convenuta che, come risulta dalla
[...] Controparte_6 relazione dei Vigili del Fuoco, all'epoca dei fatti sopraggiunse nell'immediatezza sul luogo teatro dello scontro il quale, all'udienza del 07.07.2022, pur dichiarando di non aver assistito direttamente all'impatto avvenuto tra l'autovettura ed il palo della corrente ma di averlo appreso dalle Forze dell'Ordine ivi presenti, riferiva : “ …Sono a conoscenza dei fatti di causa perché all'epoca prestavo servizio quale tecnico addetto all'unità di Torre
Annunziata. Ricordo che il 18.06.2019 fummo convocati dei vigili del fuoco tramite il nostro centro operativo, per intervenire in Torre del Greco alla via Villa Prota. Giunti sul posto verificammo che c'era il palo a servizio di una linea elettrica che era pericolante in quanto danneggiato al suo basamento e quindi in rovina. In tale occasione i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ancora presenti sul posto ci fornirono i dati identificativi del veicolo che aveva provocato il sinistro…. I vigili del fuoco accertato che il palo era sorretto unicamente dai condotti aerei in tensione, ci invitarono a mettere in sicurezza gli impianti in quanto manifestamente pericolosi. Di conseguenza, abbiamo delimitato l'area e disalimentato la linea con le utenze sottese. A tal fine non abbiamo inviato alcun preavviso, trattandosi di intervento per questione di emergenza e non di interruzione programmata. Abbiamo dovuto installare un nuovo sostegno anche facendo ricorso a maestranze per il ritiro dei materiali nuovi e lo smaltimento al rifiuto di quelli danneggiati;
inoltre abbiamo dovuto effettuare manovre di esercizio e la messa in sicurezza con disattivazione e riattivazione delle linee.
Preciso che per quanto attiene la collisione del veicolo col sostegno non ho assistito a tale evento di persona, ma ci è stato riferito dalle forze dell'ordine presenti. In quanto tecnico specializzato confermo che il palo si trovava in una situazione di manifesta pericolosità potendo rovinare e tranciare i condotti in tensione. Tanto fu valutato anche dai tecnici dei vigili del fuoco che, come ho detto, ci invitarono ad eliminare con immediatezza il detto pericolo manifesto. Il pericolo era conseguente al fatto che la linea era attiva quindi i cavi potevano tranciarsi disperdendo corrente elettrica e venire a contatto con persone o cose, così come il sostegno poteva definitivamente crollare su cose e persone. Come ho detto, i vigili del fuoco ci invitarono ad intervenire ed eliminare la evidente situazione di pericolo per la tutela di persone e cose”.
7 R.G.A.C. n. 3482/2020
Orbene dalle predette dichiarazioni da ritenersi pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetto altamente specializzato, nonché dalla visione dei rilievi fotografici ritraenti il predetto palo ed il veicolo incidentato, appare evidente come il palo presentava una situazione di grave pericolo per la sicurezza di cose e persone tanto da rendere necessaria la conseguente sospensione di energia elettrica per il suo ripristino in sicurezza (il palo si trovava in una situazione di manifesta pericolosità potendo rovinare e tranciare i condotti in tensione;
il pericolo era conseguente al fatto che la linea era attiva quindi i cavi potevano tranciarsi disperdendo corrente elettrica e venire a contatto con persone o cose, così come il sostegno poteva definitivamente crollare su cose e persone. Abbiamo delimitato l'area e disalimentato la linea con le utenze sottese. A tal fine non abbiamo inviato alcun preavviso, trattandosi di intervento per questione di emergenza e non di interruzione programmata).
L'altro teste parente dell'odierna attrice per esserne il cognato, escusso in Testimone_2
pari data riferiva di aver assistito al sinistro stradale nonché di aver visto il palo della corrente piegarsi a causa del violento urto ricevuto dall'autovettura e quanto ai danni alle colture insistenti nella serra di proprietà attorea dichiarava:”…Come ho detto quella giornata andavo al fondo che coltivo e che è confinante con quello di che tra parentesi spesso CP_1
lavoravamo e collaboriamo nella produzione di fiori essendo parenti. Ricordo che le serre non si aprirono perché in automatico è prevista l'apertura verso le 9.30 e quindi non avendo energia elettrica le stesse rimasero completamente chiuse provocando danni ai fiori data
l'altissima temperatura che si aveva. Di fatti l'areazione con l'apertura permette una crescita delle piante alle quali non fu data nemmeno l'acqua perché con la mancanza di energia elettrica non poteva essere prelevata dal pozzo.
Ne consegue da quanto su illustrato come il fatto del terzo rappresentato nel caso in esame dal dedotto sinistro stradale costituisca un fattore estraneo idoneo come tale ad interrompere il rapporto causale tra il danno e l'attività di ripristino posta in essere dalla società di distribuzione di energia impedendo pertanto di imputare alle convenute società di fornitura e di distribuzione di energia elettrica le accertate conseguenze dannose.
3.2 Sul quantum
Passando alla quantificazione del danno, occorre tenere conto di quanto accertato dal nominato c.t.u. dott. che, dopo aver ispezionato i luoghi mediante Persona_1 sopralluogo e visionato l'impianto serricolo ivi insistente, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato come, a causa dell'interruzione di energia elettrica in oggetto, gli ipotetici danni per la predita di una piantagione di circa 50.000 piante di potrebbero essere CP_11
8 R.G.A.C. n. 3482/2020
stimati nella cifra di € 35.271,00 (pari al netto ricavabile dalla vendita di circa 150.000 steli di fiore reciso, integri ed in buone condizioni).
Tuttavia l CTU non ha potuto visionare le colture de quo (siccome le operazioni peritali hanno avuto luogo a notevole distanza di tempo dal momento del sinistro) ed il CTU ha doverosamente dato conto del fatto che non sono stati fornite prove dello smaltimento di una tale quantità di fiori e nemmeno il registro dei trattamenti fitosanitari che sicuramente dovevano essere effettuati su un così elevato numero di piante.
Nemmeno utile risulta essere la CTP di parte che ha condotto la sua analisi sulle fatture di acquisto delle piante che però risalgono tutte a circa 10 anni prima (2007 e 2008) e quindi non sono granché significative dello stato dei luoghi e delle colture in atto al momento del sinistro.
Nemmeno l'attrice ha depositato documentazione fotografica sia della situazione del fondo al momento dell'interruzione dell'energia elettrica sia nel prosieguo relativamente ai fiori deperiti (che secondo il calcolo del CTU dovevano essere pari a n. 66.000 fiori non sbocciati ed oltre 80.000 che si sarebbero rovinati).
Nemmeno ancora può essere fatto riferimento (inammissibile in quanto mai ritualmente acquisita) a diversa CTU espletata in diverso processo e di cui parte attrice parla soprattutto nelle note successive al deposito della CTU espletata in questo giudizio.
L'unica prova della sussistenza di fiori nella serra dell'attrice è data dalla dichiarazione di 1 solo teste, che fra l'altro è del tutto mancante in relazione alla quantità di piante effettivamente presenti.
Si aggiunga ancora, per quel che concerne la valutazione e quantificazione del danno che secondo quanto ricavabile dai rapporti dei tecnici di la durata Controparte_6 dell'interruzione di energia fu pari a poco più di 4 ore e non di circa 9 ore come viceversa affermato dall'attrice e dal suo CTP.
Per tali motivi il danno non può essere precisamente quantificato e va individuato secondo criteri equitativi che tenuto conto di tutti i rilievi di cui sopra, portano a limitarlo all'importo di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 10.6.2018 (data dl sinistro) al saldo.
Le spese sostenute dall'attrice seguono la soccombenza di e Controparte_2
e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della CP_4
controversia.
9 R.G.A.C. n. 3482/2020
Ricorrono motivi di equità per l'integrale compensazione fra le altre parti delle restanti spese.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di
- Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 nella contumacia di quest'ultima accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna e (in persona dei rispettivi rapp. Controparte_2 Controparte_4 legali) al pagamento in solido ed in favore di della somma di € 5.000,00 oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva.
Rigetta la domanda avanzata nei confronti di ed . CP_5 Controparte_6
Condanna al pagamento, in solido ed in Controparte_12 Controparte_4
favore di delle spese di giudizio da questa sostenute che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre importo C.U., spese di CTU (se documentate) ed oltre accessori di legge. Compensa interamente fra le altre parti le restanti spese.
Così deciso in Torre Annunziata addì 21.6.2024.
IL GIUDICE
10