Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2024, proposto dalla OR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Pellegrini e Marco Segat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Verona, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Borelli e Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Erbè; dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del ET – A.R.P.A.V.; dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione della Provincia di Verona – Settore Servizi in Campo Ambientale, assunta al prot. n. 1663 del 04.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La OR s.r.l. gestisce uno stabilimento produttivo nel Comune di Erbè (VR) ove svolge l’attività di lavorazione dell’acciaio. Intendendo realizzare un impianto per il recupero di rifiuti -e principalmente di rottami metallici con produzione del relativo end of waste da utilizzare nei processi produttivi-, la società ha presentato domanda di screening ai fini della v.i.a. e altresì di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006. Con determina n. 2792 del 27.9.2022 la Provincia di Verona ha escluso l’iniziativa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (nel rispetto di alcune condizioni). Invece la successiva determinazione provinciale n. 1663 del 4.6.2024 ha denegato l’approvazione del progetto e il rilascio del titolo autorizzativo: l’iniziativa, pur interessando un’area industriale -e nello specifico un capannone concesso in locazione in un lotto di terreno adiacente al complesso industriale in uso-, non sarebbe consentita dalle norme urbanistiche comunali vigenti, e la OR s.r.l. non avrebbe addotto elementi tali da dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’approvazione del progetto in variante al piano regolatore di Erbè.
2. Il diniego viene qui impugnato facendo valere i motivi così rubricati: “ 1) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 160/2010. Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 - Artt. 10 bis, 14 bis, 14 ter L. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti ed atti della PA, carenza di istruttoria. Erroneità nella motivazione; 2) Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 152/2006, della L. n. 241/1990 e della LR n. 4/2016. Eccesso di potere per contraddittorietà tra le risultanze dell’istruttoria ed il provvedimento finale. Difetto ed erroneità nella motivazione”.
In estrema sintesi il provvedimento, nel pretendere dalla ricorrente un’adeguata e diffusa dimostrazione dei motivi di pubblico interesse alla base dell’iniziativa ricadente in area non conforme urbanisticamente, sarebbe errato sotto più aspetti. In primis perché non avrebbe considerato che la gestione dei rifiuti, costituendo ex lege attività di pubblico interesse, verrebbe svolta in impianti parimenti da ritenersi di pubblica utilità secondo le previsioni normative vigenti. E sotto altro aspetto perché sarebbe stato negato l’effetto di variante urbanistica conseguente, in via automatica, all’approvazione del progetto sotto i profili tecnico ed ambientale, pure pretendendo la prova della inesistenza di siti alternativi. L’Amministrazione avrebbe così addossato sul privato degli oneri dimostrativi non richiesti dalle previsioni di legge vigenti, senza chiarire le ragioni di una tale pretesa e comunque travisando il dettato normativo. La Provincia avrebbe pure ignorato le osservazioni fornite in proposito dalla ricorrente nel corso del procedimento. Da altra angolatura è stata messa in risalto la contraddittorietà tra le risultanze istruttorie (tutte positive) del procedimento di screening ai fini della v.i.a. e quelle per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto infine denegata. Con la conclusione per cui, dinanzi all’esito favorevole dell’endo procedimento di screening, la Provincia avrebbe dovuto prenderne atto e procedere al rilascio del titolo autorizzativo richiesto dalla ricorrente coerentemente agli esiti dell’istruttoria, senza pretendere altro dal privato. In ogni caso, a fronte del parere positivo incondizionatamente espresso da tutti gli Enti convocati alla conferenza dei servizi prodromica al rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del T.U.A., la Provincia non avrebbe potuto decidere unilateralmente di denegare il rilascio del titolo. Essa, al più, avrebbe dovuto rimettere la decisione finale alla conferenza dei servizi, che nel caso concreto sarebbe stata esautorata delle sue prerogative.
3. La Provincia di Verona si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
4. Con ordinanza cautelare n. 366/2024 è stata fissata l’udienza pubblica del 6.2.2025 ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm..
5. Le parti si sono poi scambiate le memorie conclusionali e di replica insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in precedenza rassegnate.
6. Alla detta udienza pubblica la causa, previa discussione dei legali delle parti come da verbale in atti, è infine passata in decisione.
7. Il ricorso va accolto nei limiti delle considerazioni di seguito esposte.
8. Il Collegio ritiene che debba essere esaminato in via prioritaria, per la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, il secondo motivo di doglianza, nella parte che deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto l’aspetto procedurale della violazione delle regole sul funzionamento della conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis della L. n. 241/1990.
Il motivo è fondato.
9. Occorre anzitutto delineare un pur sintetico quadro della vicenda amministrativa che ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.
9.1. Come già emerso in precedenza la OR s.r.l. svolge, nel Comune di Erbè, in zona produttiva industriale “D1”, attività di prelavorazione dell’acciaio precedentemente acquistato come prodotto nuovo, che dopo essere preparato viene assemblato e reso pronto per il montaggio in cantiere.
Con l’obiettivo di recuperare e/o trattare “materie prime seconde” (m.p.s.) all’esito del processo c.d. di end of waste, la società ha elaborato un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti da ubicarsi nel Comune di Erbè (VR), in via della Libertà n. 1, in adiacenza al capannone in cui attualmente la OR s.r.l. svolge l’attività di saldatura degli oggetti e superfici metalliche lavorate.
9.2. L’iniziativa, ricadendo nel punto 7, lettera z.b, dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, è stata anzitutto sottoposta alla procedura provinciale di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening a fini v.i.a.), ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. n. 4/2016. E con determinazione n. 2792 del 27.9.2022 la Provincia di Verona, su conforme valutazione del comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale (espressa nella seduta del 16.9.2022, verbale n. 159), seguita dal parere in tal senso formulato dalla conferenza di servizi decisoria del 26.9.2022, ha escluso la necessità della v.i.a. nel rispetto di alcune condizioni ambientali.
9.3. È seguita la procedura di approvazione del progetto e di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e 22 e seguenti della L.R. n. 3/2000, svoltasi secondo la seguente scansione procedimentale:
a) con nota assunta al prot. provinciale n. 3211 del 20 gennaio 2023 la Provincia ha avviato il relativo procedimento;
b) la successiva nota provinciale n. 61634 del 24 novembre 2023 ha provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 241/1990, vale a dire la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, e per l’effetto la Provincia:
-ha concesso alle Amministrazioni coinvolte un termine di 15 gg. per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
-ha in pari tempo assegnato alle stesse Amministrazioni coinvolte il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione al fine di rendere le rispettive determinazioni relativamente alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, specificando le modalità di espressione delle determinazioni (in termini di assenso, anche con condizioni, o dissenso congruamente motivato, e avendo cura di specificare che l’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, sarebbero equivalsi ad assenso senza condizioni);
-ha precisato la possibilità della convocazione di una riunione in modalità sincrona e telematica per il caso in cui non fossero pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero se le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso non potessero essere accolte senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
c) con successiva nota prot. n. 5789 del 1° febbraio 2024, la Provincia ha chiesto alla OR s.r.l. delle integrazioni istruttorie al fine di giustificare la necessità di apporre una variante urbanistica al PRG di Erbè. Infatti l’Ente nutriva dei dubbi in ordine all’idoneità urbanistica del sito in relazione all’art. 26 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Erbè, il quale esclude, all’interno delle Z.T.O. “D”, l’ubicazione di nuovi impianti per la lavorazione e/o trattamento dei rifiuti. E pertanto, pur citando l’orientamento del Comune di Erbè fatto proprio dalla d.C.C. n. 10 del 10 marzo 2021 -con cui il Comune si era detto favorevole alla non applicazione del citato art. 26 alle attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementano la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di “ end of waste ”-, la OR è stata invitata a giustificare l’ubicazione dell’impianto in relazione:
-al pubblico interesse, considerando la produzione dei rifiuti e la presenza/assenza di altri impianti analoghi nelle aree circostanti;
-all’effettiva necessità funzionale dell’impianto;
-alla mancanza di soluzioni alternative per la localizzazione del progetto in parola, date le peculiarità dello stesso (verificando la disponibilità di zone con destinazione produttiva industriale in comune di Erbè e comuni vicini);
-all’impossibilità di proporre un’area urbanisticamente conforme, con particolare attenzione alla tematica del contenimento di consumo di nuovo suolo;
d) con nota del 29.2.2024, assunta al prot. provinciale n. 11848 del 1° marzo 2024, la società ha riscontrato la richiesta di integrazioni dichiarando, in via principale, di non condividere la posizione della Provincia relativamente agli oneri probatori che le venivano addossati. In ogni caso la OR ha comunque adempiuto alle richieste istruttorie deducendo (in sintesi):
-che la natura di pubblico interesse dell’attività gestione dei rifiuti è sancita già a livello normativo dagli artt. 177, comma 2°, e 208, comma 6°, del D.Lgs. n. 152/2006;
-che l’impianto di recupero dei rifiuti verrebbe collocato nella zona industriale maggiormente vocata sotto il profilo urbanistico all’insediamento delle attività produttive come quella di recupero dei rifiuti, vale a dire la z.t.o. “D”;
-che nel corso dell’istruttoria procedimentale lo stesso impianto era stato già valutato favorevolmente, rispetto al profilo localizzativo, dal Comune di Erbè, giusta la d.C.C. n. 10/2021, citata nella stessa determina provinciale n. 5789/2024 di richiesta di integrazioni;
-che dal punto di vista ambientale lo screening ai fini della v.i.a., nel concludere per la non necessità della detta valutazione di impatto, aveva tenuto conto anche del profilo localizzativo dell’impianto, il quale si prefigge di valorizzare la fase di recupero di rifiuti mediante la produzione di end of waste ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di consentire alla società di limitare l’approvvigionamento/acquisto di materia prima da terzi potendo sostituirla per la propria attività siderurgica con la nuova materia prima rappresentata dall’ end of waste ;
-che sotto il profilo tecnico non erano emerse criticità progettuali ostative all’approvazione del progetto;
-che inoltre non si prevedeva alcun consumo di suolo “vergine”, attesa la realizzazione dell’impianto di trattamento in un capannone industriale già esistenza in zona industriale;
e) con nota assunta al prot. n. 16794 del 25 marzo 2024 la Provincia di Verona, ritenendo che la OR non avesse fornito elementi in ordine alla necessità di dichiarare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, le ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del provvedimento di approvazione del progetto, concedendo alla società 10 giorni di tempo per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all’argomento;
f) seguiva la nota della OR s.r.l. assunta al prot. provinciale n. 17843 del 29 marzo 2024, con cui la società ha dato riscontro al preavviso di rigetto confermando in toto la posizione espressa con la precedente comunicazione;
g) e in seguito la Provincia, con la determina n. 1663 del 4.6.2024, ha denegato ed archiviato l’istanza della ricorrente:
-adducendo la sussistenza dell’art. 26 delle n.t.a. del PRG di Erbè, che escluderebbe l’ubicazione di nuovi impianti per la lavorazione e/o trattamento dei rifiuti all’interno delle Z.T.O. “D”;
-riconoscendo che il Comune di Erbè, con la d.C.C. n. 10/2021, aveva espresso parere favorevole alla non applicazione del cennato divieto alle attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementano la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di “ end of waste ”, in conformità a quanto disposto dall’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;
-evidenziando, al contempo, che la d.C.C. n. 10/2021 non avrebbe tuttavia modificato le n.t.a. vigenti, imponendosi pertanto l’approvazione di una variante urbanistica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, sull’accertato presupposto della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
-pretendendo quindi dalla OR la dimostrazione della sussistenza dei motivi di pubblico interesse a sostegno della necessità della variante, legata in concreto alla dimostrazione: della necessità funzionale dell’impianto; della presenza di valide e oggettive motivazioni di localizzazione dell’impianto in area inidonea; dell’assenza di alternative alla realizzazione del progetto in ambiti ove l’opera è consentita;
-riscontrando, a tal proposito, che la società, in sede di integrazioni istruttorie e poi nelle osservazioni al preavviso di rigetto, non aveva dimostrato l’impossibilità di soluzioni alternative né, in modo inequivocabile, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori dell’opera inclusa nel progetto presentato;
-sancendo infine il diniego di approvazione del progetto perché sull’interesse del privato prevale l’interesse collettivo.
10. Il diniego provinciale è stato assunto dalla Provincia senza investire della questione la conferenza dei servizi, in violazione dell’art. 14 bis , comma 5°, della L. n. 241/1990.
La norma appena citata, su cui la stessa Provincia ha improntato il suo agire (vd., a titolo esemplificativo, la nota n. 61634/2023), prevede che “ 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”.
Ad avviso del Collegio il comma 5°, sancendo che l’Amministrazione “ procede ai sensi del comma 2 ” nel momento in cui riceve le osservazioni della parte istante sul preavviso di rigetto, intende chiaramente indicare il dovere dell’Amministrazione procedente di trasmettere tali osservazioni alle altre Amministrazioni, fissando alle stesse un termine, non superiore ai 45 giorni previsti dal citato comma 2°, per la comunicazione delle rispettive determinazioni, a seguito delle quali può poi essere adottata la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi.
Tali adempimenti non risultano nel caso di specie.
Difatti il provvedimento impugnato attesta che la Provincia ha unilateralmente riscontrato la sussistenza di criticità urbanistiche al di fuori del modulo conferenziale precedentemente indetto, e una volta acquisite le osservazioni del privato, senza consentire alle Amministrazioni interessate di esprimersi sul punto della localizzazione dell’impianto in rapporto alle previsioni dell’art. 26 delle n.t.a. del P.R.G. di Erbè -come interpretate dallo stesso Comune con la d.C.C. n. 10/2021-, ha rigettato l’istanza di autorizzazione dell’impianto in questione.
Nel caso di specie è dunque mancata l'essenziale interazione delle valutazioni proprie delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento in esame ovvero, mutatis mutandis, la partecipazione integrata di tutti i componenti della conferenza necessari in tutte le fasi dei lavori, fino al provvedimento finale.
Da qui la fondatezza della censura di violazione dell’art. 14 bis della L. n. 241/1990, che conduce all’annullamento del provvedimento impugnato.
Il motivo scrutinato ha carattere assorbente, imponendo la riattivazione del procedimento di autorizzazione dell’impianto previa comunicazione, alle Amministrazioni coinvolte, delle osservazioni del privato e consentendo loro di esprimersi sulla questione urbanistica rilevata dalla Provincia in seno al modulo conferenziale di cui al comma 2° dell’art. 14 bis della L. n. 241/1990, all’esito del quale seguirà un nuovo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione procedente.
11. È dunque solo per completezza che il Tribunale ravvisa l’illegittimità del provvedimento anche sotto i dedotti profili della carenza di istruttoria ed insufficienza della motivazione.
11.1. L’argomentazione a sostegno del diniego espresso dalla Provincia è stata ricostruita nel § 9.3. sub lett. ‘g’ di questa pronuncia.
Essa pecca anzitutto sotto l’aspetto della carenza di istruttoria.
L’art. 26, comma 1°, delle n.t.a. del P.R.G. di Erbè, rubricato “ determinazioni di uso ammesse all’interno delle Z.T.O. ‘D’ ”, afferma che: “ all’interno delle Z.T.O. “D” sono ammesse le destinazioni di uso connesse alle attività economiche, comprendendo entro tale definizione le attività a carattere direzionale, logistico ed innovativo, le attività di produzione industriale ed artigianale, le attività a carattere commerciale e distributivo, le attività collegate al turismo ed ai relativi servizi, è esclusa l’ubicazione di nuovi impianti per la lavorazione e/o trattamento dei rifiuti” .
Con nota del 23.12.2020 il Comune di Erbè era stato chiamato a fornire la corretta interpretazione della norma appena citata, e in particolare del suo inciso finale contenente il divieto di ubicazione di nuovi impianti di trattamento di rifiuti in zona ‘D’. Si dubitava del fatto che anche il processo di trattamento del rifiuto finalizzato alla produzione di “materie prime seconde” (m.p.s.) utilizzabili dalle aziende all’esito del processo c.d. di end of waste (ossia appunto di trasformazione del rifiuto) potesse essere assoggettato al suddetto divieto. Come nel caso delle attività industriali siderurgiche che trattano i rottami ferrosi come materia prima per la produzione di prodotti finiti.
In proposito il Comune di Erbè, con la già citata d.C.C. n. 10 del 10 marzo 2021, ha espresso il proprio parere favorevole alla non applicazione del divieto di cui all’art. 26 delle n.t.a. del P.R.G. nei casi di attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementino la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di end of waste . Questo in conformità al disposto dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che detta le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. E nella stessa logica che ha ispirato il pianificatore regionale nell’approvazione della variante n. 5 al piano d'area del quadrante Europa “P.A.Q.E.”, costituente articolazione del piano territoriale regionale di coordinamento ossia del quadro di riferimento per il governo del territorio regionale. Difatti secondo l’art. 49 del P.A.Q.E. le norme e direttive ai Comuni per la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non si applicano “ alle attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementano la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di end of waste in conformità a quanto disposto dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; detta attività di recupero di rifiuti, oltre a conseguire preventivamente l’autorizzazione da parte della Provincia ai sensi della normativa vigente, dovrà risultare funzionale alla produzione di beni, comportando la sostituzione/integrazione di materiali originariamente utilizzati nel ciclo produttivo della attività esistente” .
Orbene, la Provincia di Verona, pur richiamando la citata deliberazione comunale nel corpo del provvedimento impugnato, ha omesso di controllarne l’applicabilità al caso di specie, non verificando la natura e tipologia dell’iniziativa proposta dalla ricorrente e dando, così, per scontata l’applicabilità del divieto e la conseguente necessità di pretendere dalla società ricorrente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per procedere all’approvazione del progetto in variante dello strumento urbanistico comunale.
Sennonché la società aveva proposto un progetto di impianto con l’obiettivo di recuperare materie prime all’esito del procedimento di trattamento dei rifiuti, sicché l’applicabilità del divieto rimaneva subordinata alla detta verifica delle finalità del trattamento.
Non ha pregio l’eccezione della difesa provinciale per cui il conferimento di rifiuti presso lo stabilimento della OR s.r.l. sarebbe in larga parte del tutto estraneo alla finalità di un loro utilizzo nell’ambito della produzione di manufatti metallici, trattandosi di rifiuti che esulano dal ciclo produttivo.
Difatti il provvedimento impugnato non contiene alcun rilievo sulla questione della effettiva tipologia di attività e di impianto proposto in relazione all’applicabilità del detto divieto. La questione non è emersa nell’istruttoria condotta dalla Provincia e le ragioni sostenute in questo giudizio non sono dunque idonee a sorreggere ex post l’atto impugnato.
Così come è rimasta estranea da ogni approfondimento istruttorio la tematica, sempre segnalata dalla difesa provinciale, dell’asserita incongruenza ed inappropriatezza del parere reso dal Consiglio comunale di Erbè con la d.C.C. n. 10/2021, questione che semmai avrebbe dovuto essere discussa nell’apposita sede conferenziale.
Da qui la complessiva carenza di istruttoria a monte del provvedimento impugnato.
11.2. A questo vizio si accompagna l’incompletezza della motivazione.
Difatti, come messo in rilievo dalla ricorrente, la delibera comunale n. 10/2021 era stata acquisita agli atti del procedimento in esame con nota provinciale assunta al prot n. 17135 del 06.04.2022, e la sua esistenza era stata segnalata dalla società proponente sia nelle integrazioni procedimentali -fornite alla Provincia con nota del 29.2.2024, assunta al prot. n. 11848 del 1° marzo 2024-, e sia, da ultimo, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, ove per relationem era stato messo in evidenza che nel corso dell’istruttoria il Comune di Erbè aveva valutato favorevolmente l’iniziativa anche rispetto al profilo localizzativo attraverso la d.C.C. n. 10/2021.
Pur a fronte di tanto il provvedimento di diniego ha ignorato la questione, logicamente preliminare rispetto alla possibilità stessa di approvare il progetto in variante urbanistica, dell’applicabilità del divieto in considerazione della tipologia di impianto sottoposto dalla ricorrente, di fatto ignorando le osservazioni al preavviso di rigetto che la prospettavano.
In proposito l’Amministrazione provinciale si è limitata a ritenere che le osservazioni del privato non avessero fornito elementi sostanziali a supporto della possibilità di autorizzare l’impianto in zona non idonea, così di fatto tralasciando la questione preliminare della applicabilità stessa del divieto in ragione della natura e tipologia dell’impianto di recupero dei rifiuti proposto dalla OR s.r.l..
Il diniego è dunque illegittimo anche per carenza ed insufficienza di motivazione in riferimento al profilo considerato, non avendo chiarito perché l’esclusione di nuovi impianti per la lavorazione e/o il trattamento dei rifiuti si applicherebbe anche ad attività produttive che, secondo la tesi della ricorrente, valorizzerebbero i rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di end of waste , in conformità all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.
12. In conclusione, per le ragioni sin qui delineate il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato e con il conseguente dovere della Provincia di procedere alla riattivazione del procedimento secondo le specifiche di cui al § 10 di questa pronuncia.
13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Verona, sussistendo giuste ragioni di compensazione verso le altre Amministrazioni intimate che non hanno dato causa al diniego contestato in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia di Verona al pagamento, nei confronti della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.500. Compensa le spese nei confronti delle altre Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO