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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
In composizione dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 1245/ 2023, promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], di Parte_1
cittadinanza serba (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Pistolesi; C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Conti; C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse delle minori nata a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. ); Parte_2 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. rassegnando le relative conclusioni e all'udienza del 7.11.2024 il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 10.06.2023, , premettendo di aver Parte_1
convissuto more uxorio con il resistente e che dalla predetta unione Controparte_1
nacquero le figlie e ha adito l'intestato Tribunale al fine di Persona_1 Parte_2
pagina 1 di 12 ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia, allegando diversi e gravi inadempimenti al ruolo di genitore del padre, odierno resistente, cui sarebbe conseguito un pregiudizio per le figlie minori, chiedendo in particolare: (i) l'affidamento super esclusivo alla madre delle figlie con collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6; (ii) l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare ad oggi sita in Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad abitarla con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze;
(iii) la percezione esclusiva dell'assegno unico;
(iv) la regolamentazione del diritto di visita del IG. con la figlia con le modalità ritenute CP_1 Pt_2
più opportune per garantire il benessere psico-fisico della bambina, avuto riguardo alle plurime criticità segnalate in ricorso;
(v) la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del resistente per il mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 per ciascuna figlia con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie;
(vi) la condanna al rimborso in favore della ricorrente della spesa di € 293,00 a titolo di spese straordinarie documentate sostenute dalla IG.ra per le figlie a partire dal mese di Parte_1
agosto 2022; il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 28.08.2023, si è costituito in giudizio , Controparte_1
contestando la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente e respingendo gli addebiti mossi in relazione alle dedotte mancanze nel ruolo di genitore a lui ascritte, deducendo altresì criticità nel comportamento della stessa ricorrente nell'ambito dei rapporti con lui e le figlie;
sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto disporsi: (i) l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Per_1 Pt_2
genitori, con loro collocamento prevalente presso la residenza della madre;
(ii) l'adozione di un calendario di visite tra le figlie ed il genitore non collocatario, anche con riferimento al periodo estivo ed alle festività; (iii) il mantenimento diretto, ad opera di entrambi i genitori, delle figlie nel periodo in cui si trovano presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese imprevedibili e straordinarie secondo il protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del febbraio 2017, con previsione che le spese mediche sostenute avvalendosi di strutture private saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali solo se preventivamente concordate;
altrimenti, il genitore che agirà difformemente se ne farà esclusivo carico;
(iv) la percezione al 50% dell'assegno unico percepito per le figlie.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 473 bis 17 c.p.c., si è celebrata la prima udienza in data 5.10.2023, all'esito della quale il Collegio, ritenutane la necessità alla luce dei gravi fatti allegati in ricorso e constatato l'alto livello di conflittualità tra i genitori, ha incaricato i servizi sociali territorialmente pagina 2 di 12 competenti ( ) della predisposizione di una relazione aggiornata sul nucleo Persona_2
familiare, nonché disposto consulenza tecnica di ufficio sul medesimo nucleo.
Nelle more delle operazioni peritali, su istanza della parte ricorrente ed all'esito di apposita udienza fissata per la relativa discussione in contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 1.02.2024), il Collegio ha disposto in via provvisoria l'obbligo a carico del resistente di contribuire Controparte_1
al mantenimento delle figlie e per la somma di Euro 200,00 mensili, da versarsi a Per_1 Pt_2
cadenza mensile in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2024, rinviando all'udienza del 18.04.2024 per l'esame in contraddittorio della CTU.
Espletate le operazioni peritali ed esaminate le stesse in contraddittorio all'udienza del 18.04.2024, si è poi proceduto all'ascolto della minore , nata a Grosseto (GR) il [...], in [...] Persona_1
a quanto disposto all'art. 473bis 4 e 5 c.p.c., avvenuta all'udienza del 20.06.2024.
Espletato l'ascolto, vista anche la richiesta concorde delle parti, è stata fissata ai sensi dell'art. 473bis
28 c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 7.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali.
Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, visti anche gli scritti conclusionali depositati, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si evidenzia come tra le parti, all'esito dell'istruttoria ed in particolare all'esito della
CTU sul nucleo familiare espletata in corso di giudizio, nonché a seguito dell'audizione della minore
, permane controversia in merito al regime di affidamento delle figlie minori, avendo la Per_1
ricorrente reiterato la richiesta in via principale di affidamento “super esclusivo” delle figlie con collocamento esclusivo e residenza presso di lei nella casa familiare ad oggi sita in Massa TT
(GR), via XXV Aprile, n. 6 con assegnazione della casa familiare sopra indicata alla IG.ra
; inoltre, rimangono controversi molteplici aspetti pratici relativi al regime di visita con Parte_1
il genitore non collocatario, nonché quelli – parzialmente connessi - relativi alla quantificazione del contributo al mantenimento.
Deve quindi valorizzarsi in questa sede quanto accertato nella CTU a firma della dott.ssa Per_3
(cfr. deposito del 12.03.2024), che ha appurato una forte criticità nei rapporti tra le parti,
[...]
specie in relazione alla gestione della prole, rilevando tuttavia che entrambi i genitori evidenziano “una sufficiente capacità di comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie delle figlie”, mentre “risulta difficoltosa per entrambi la cooperazione attiva nella genitorialità”, che si traduce in pagina 3 di 12 carenze nelle competenze genitoriali di entrambi, dando poi atto che un importante fonte di compensazione per l'intera famiglia risulterebbero essere i nonni paterni che fin dalla nascita delle minori ad oggi sembrerebbero aver fornito un supporto stabile e continuativo nell'accudimento delle stesse (cfr. perizia pag. 31).
Il CTU ha comunque ritenuto importante nel rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità che le figlie minori possano mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori ritenendo che possano sussistere – quindi - le condizioni per un affido condiviso per entrambe le figlie. Ha altresì evidenziato come la ad oggi risulterebbe essere il genitore più idoneo a convivere con le Parte_1
figlie minori e presso la quale sembra più opportuno che venga disposto il collocamento, mantenendo così la residenza anagrafica dove attualmente risiedono con domiciliazione privilegiata presso la madre, ove e ad oggi risultano sufficientemente seguite. Pt_3 Per_1
Il CTU ha comunque sottolineato l'importanza fondamentale per lo sviluppo psicoaffettivo della figlia di un'equilibrata presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della stessa in Pt_2
quanto ad oggi sembrerebbe presente un saldo legame affettivo con entrambe le figure genitoriali.
Quanto alla figlia , il CTU ha anche in questo caso evidenziato l'importanza della presenza di Per_1
entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della stessa affinché la figura paterna possa essere comunque vissuta, anche se ad oggi esiguamente, al fine di poter predisporre per una sua possibile importante elaborazione.
Ha poi stilato un calendario in merito ai tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, suggerito come genitore non convivente, prevedendo che la figlia minore più piccola, , in Pt_2
maniera graduale permarrà dal padre come da prospetto indicato in CTU (cfr. perizia pag. 32); nello specifico, per i primi tre mesi permarrà dal padre nel giorno del martedì dalle ore 16 alle ore 21 e nel giorno del sabato dalle ore 15 alle ore 21 dove l avrà cura di prendere e riportare la bambina CP_1
nella casa di residenza della stessa o dei nonni paterni;
dal quarto mese di frequentazione potrà essere applicato il calendario completo ossia al giorno del martedì con orario 16-21 si aggiungerà un weekend alternato dal sabato alle 15 alla domenica alle 15 dove l' avrà cura di prendere e riportare la CP_1
bambina nella casa di residenza o dei nonni paterni.
Nel caso in cui per impegni di lavoro o familiari improrogabili o sopraggiunti eventi improvvisi e straordinari, il genitore che dovrebbe prendere in carico il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro.
La minore nel periodo estivo trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi che verranno stabiliti Pt_2
tra i genitori;
vacanze Natalizie a metà, con alternanza di Natale e Capodanno da un anno all'altro;
pagina 4 di 12 vacanze Pasquali a metà con alternanza del giorno di Pasqua e di Pasquetta da un anno all'altro (cfr. perizia pag. 32-33).
Il CTU ha poi indicato ulteriori previsioni, da ritenersi peraltro necessarie alla luce dell'alto livello di conflittualità dimostrato dai genitori nella gestione della prole, ovvero (i) nel caso di impegnativa per malattia della figlia questa si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa;
(ii) durante i periodi di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, il padre o la madre dove il figlio si trovi si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere la bambina per una breve visita presso la propria abitazione.
Per la figlia maggiore il CTU ha suggerito lo stesso calendario stilato per la sorella più piccola, Per_1 da ritenersi per la primogenita solamente come prospetto pronto ad un'eventuale apertura futura della stessa, che implichi però una sua volontaria adesione, che “ad oggi non sembrerebbe essere ancora possibile”. Il CTU ha sul punto evidenziato l'importanza di non forzare i tempi di permanenza dal padre o i contatti con lo stesso, poiché tale forzatura potrebbe causare un'amplificazione del rifiuto parziale presente, di lasciare quindi che la minore agisca liberamente secondo le sue necessità dirette/indirette di contatto/comunicazione con la figura paterna che ad oggi, anche se esigue, sembrerebbero comunque essere continue e presenti, lasciando comunque un calendario di permanenza per lei predisposto in vista di una possibile apertura e sua volontaria adesione allo stesso. Il CTU ha anche sottolineato che, in merito al calendario relativo ai tempi di frequentazione delle figlie minori con il padre, risulterebbe importante che lo stesso provveda quanto prima a garantire uno spazio personale accogliente per entrambe le figlie nella casa paterna, adeguando gli spazi esistenti all'interno della propria abitazione.
Il CTU ha poi suggerito un monitoraggio del Servizio Sociale con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, sia possibili interventi adeguati alla situazione al fine di poter predisporre al meglio un ambiente il più possibile adatto alla crescita delle minori nel superiore interesse delle stesse.
Ha poi suggerito: (i) con riferimento alla figlia minore , un supporto a breve/medio termine in Pt_2
contesto pubblico/privato al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori, che ad oggi non sembrerebbe aver del tutto compreso, con il fine di permettere alla stessa un completo e sano sviluppo psicoaffettivo;
(ii) con riferimento ai genitori, dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato)
pagina 5 di 12 per la madre, che dovrebbe essere orientato ad un intervento di supporto psicologico della stessa che la possa aiutare nello svolgere al meglio la propria funzione genitoriale.
Va poi dato atto degli esiti dell'ascolto della minore , nata a [...] il Persona_1
7.11.2009, la quale ha dato risposta alle domande poste tenendo un atteggiamento maturo e molto risoluto, senza manifestazioni di disagio, esitazione o reticenza.
La minore, dopo aver descritto la propria situazione abitativa e scolastica, ha evidenziato, circa il rapporto con i genitori, di essere sempre stata legata alla madre e di avere un rapporto conflittuale con il padre, specificando di aver “visto molte cose spiacevoli in famiglia” da quando era piccola, eventi spiacevoli che riguardano principalmente il padre, il quale avrebbe avuto, in passato, anche comportamenti violenti nei suoi confronti e della madre, sia dal punto di vista verbale che fisico, che però da quando non vive più in casa con loro, da circa due anni e mezzo, “non si verificano più" (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
In particolare, la minore ha riferito che i comportamenti violenti dal punto di vista verbale, tenuti dal padre in passato, consistevano “nell'alzare spesso la voce e usare parolacce nei confronti di tutte noi”, così come l'aver “insultato la madre” anche se ciò “non avveniva spesso”; i comportamenti violenti dal punto di vista fisico consistevano invece “nell'alzare le mani” su di lei e la madre, “lanciare piatti a sua madre quando sia lei che la sorella erano piccole”, darle “uno schiaffo sulla coscia”; riferendo altresì di aver sentito, in passato e dalla sorella più piccola, “che aveva dato dei pugni alla porta”, di aver rotto, in sua presenza, “due televisori” (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024). La minore ha poi riferito di un ulteriore episodio, occorso quando aveva 12 o 13 anni, in occasione del quale, mentre era a Per_1 telefono con un'amica, il resistente le avrebbe preso il telefono, togliendolo “con forza dalle mani” e dandole “uno schiaffo”. La minore ha poi riferito che, dopo questi avvenimenti, nel tempo il rapporto con il padre si è compromesso tanto da non avere, al momento, piacere a vederlo, specificando però che questi episodi non si sono più verificati “da quando è andato via di casa, circa due anni e mezzo fa”
(cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
La minore ha poi riferito di avere, al contrario che con il padre, un buon rapporto con la madre, specificando che la ricorrente “c'è sempre stata quando ha avuto bisogno”, e che ha sempre provveduto ad aiutarla con la scuola e a “comprare le cose di cui aveva bisogno”, come vestiti e altro (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024), cosa che invece non sarebbe mai avvenuta con il padre.
Inoltre, la minore ha anche ribadito di non avere, al momento, interesse a riprendere il rapporto con il padre, sebbene non abbia escluso di riprovare a riallacciare i rapporti per il futuro, specificando anche di percepire un chiaro disinteresse da parte sua (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
pagina 6 di 12 Tale ascolto conferma, invero, quanto risultante dalla CTU espletata in corso di giudizio, circa il rapporto conflittuale della minore con il padre e circa le criticità del rapporto padre-figlie. Per_1
Alla luce dell'esito dell'istruttoria, vanno in definitiva valorizzate le conclusioni cui è giunto il CTU, che questo Collegio ritiene di condividere e recepire.
Va quindi in questa sede disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, e alla Per_4 Pt_2
madre, con collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in
Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, con assegnazione della casa familiare come sopra indicata alla IG.ra , come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad Parte_1
abitarla con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze.
La regolamentazione del diritto di visita del signor deve invece essere stabilita in linea con CP_1
quanto suggerito dal CTU, ovvero, quanto a , con adozione del calendario graduale indicato in Pt_2
perizia anche con riferimento al periodo estivo ed alle festività; per la figlia maggiore , sarà Per_1
vigente lo stesso calendario stilato per la sorella più piccola , da ritenersi però non coercibile e Pt_2
sempre condizionato alla sua volontaria adesione, al fine di non forzare i tempi di permanenza della minore presso il padre.
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici, si osserva quanto segue.
Va premesso che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n.
11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Ciò posto, quanto all'aspetto economico relativo al mantenimento delle minori e la partecipazione alle spese straordinarie, va valutata la complessiva situazione personale e reddituale delle parti, così come risultante dalle produzioni documentali in atti.
Da queste si evince che l' è attualmente dipendente a tempo indeterminato della CP_1 [...]
” e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 mensili prestando attività Controparte_2
lavorativa di notte, retribuzione gravata dalla cessione del quinto dello stipendio così come riscontrabile dall'esame delle buste paga prodotte. Gravano sull' anche la rata mensile di € CP_1
280,00 a partire dall'anno 2019 per 120 rate in virtù di un finanziamento “Agos”, acceso nel 2019 da pagina 7 di 12 entrambe le parti, rispettivamente come coobligata e richiedente, dell'importo di € 48.360,40 con una rata mensile di € 399,97 (cfr. doc n. 16 ricorrente); tale finanziamento, stando a quanto riferito dalla ricorrente, fu acceso allo scopo di consentire alla IG.ra “di entrare in società con la sua Parte_1
precedente datrice di lavoro”. Risulta comunque che tale importo sia stato accreditato sul conto corrente del IG. con il rilascio di una carta bancomat che è sempre stata nella disponibilità CP_1 di quest'ultimo, anche quando l'originario progetto – a prescindere dalle sue concrete caratteristiche - non si è più concretizzato. Inoltre, il resistente sostiene un canone di locazione pari ad € 450,00, oltre al costo delle utenze, i costi della le spese condominiali e il costo della polizza assicurativa della Pt_4
sua moto.
Quanto alla ricorrente, risulta dagli atti e dall'istruttoria che la stessa, fino al 22.05.2023 ha lavorato come dipendente, in particolare come cuoca, presso la “Trattoria Mari e Monti” sito in Massa
TT (GR) svolgendo, tutti i giorni ad eccezione del mercoledì, il servizio sia del pranzo che della cena, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. docc. 7/9 ricorrente).
A partire dal 2 giugno 2023 la ricorrente ha riferito di lavorare, sempre come dipendente e come cuoca, presso il ristorante pizzeria "Le Due Isole di Corrias Marina".
Inoltre, dal punto di vista finanziario la ricorrente ha un conto corrente a lei intestato il cui recente saldo era pari ad € 745,61 (cfr. doc. n. 12a) - i)).
Peraltro, risulta dagli atti che, a fronte di un'entrata mensile di 1.200,00/1.300,00 €, la ricorrente deve sostenere una serie di spese mensili fisse, tra cui € 450,00 per il canone di locazione dell'immobile nel quale vive insieme alle figlie (cfr. doc. n. 1 ricorrente); € 125,00 circa per le utenze relative all'immobile (spazzatura, luce, gas e condominio) (cfr. doc. n. 13 e succ. n. 18 ricorrente); nonché la
Tari relativa all'anno 2023 pari ad € 342,00 (cfr. doc. n. 14 ricorrente).
La , inoltre, ha documentato una serie di ulteriori spese, nonché il fatto che da agosto Parte_1
2022, ha mantenuto e sta mantenendo pressoché da sola le figlie, sostenendo quasi per intero tutte le spese ivi comprese quelle di carattere straordinario.
Deve dunque, nella specie, tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di normalità; tali circostanze, valutate unitamente al reddito risultante dagli atti circa i redditi dell' , inducono a ritenere congrua la somma complessiva di Euro 380,00 a titolo di CP_1 mantenimento di entrambe le figlie minori, la quale andrà dunque posta a carico dell' a CP_1
cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin tanto che le figlie minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 5 di ciascun mese,
pagina 8 di 12 eventualmente anche mediante accredito della somma presso un conto corrente bancario indicato dalla
. La decorrenza di tale nuova regolamentazione economica deve essere fissata a far data Parte_1
dalla proposizione del ricorso.
La ricorrente percepirà altresì in via esclusiva gli assegni familiari e ogni altra agevolazione prevista per la famiglia ed il IG. dovrà immediatamente attivarsi in tal senso qualora sia necessaria CP_1
la sua formale rinuncia e/o atto equipollente. Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
pagina 9 di 12 Per tutte le ulteriori questioni di carattere pratico deve farsi rimando, laddove esaminate, alla CTU espletata in corso di giudizio, da ritenersi nota alle parti.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento ed a vario titolo già sostenute avanzata dalla resistente, posto che essa può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all'art. 316-bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, deve osservarsi che trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è peraltro possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente (cfr. in questo senso Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev'essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa, in assenza di specifici elementi ed all'esito di apposita istruttoria, nell'ambito del presente giudizio.
Quanto alla domanda di condanna del resistente ex art. 473 bis 39 c.p.c. al risarcimento del danno in favore della ricorrente, si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, dovendosi basare l'eventuale condanna esclusivamente sulla base di presunzioni, in mancanza di elementi che facciano desumere che l'alto livello di conflittualità tra le parti e le ricadute negative sulla prole minorenne, così come sulla derivino esclusivamente dal comportamento illecito dell' , e non Parte_1 CP_1
anche - in buona misura – dalla complessità delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo e da comportamenti (riferibili ad entrambe le parti) che rendono di fatto difficoltosa la cooperazione attiva nella genitorialità.
Nulla osta invece a che si proceda ad ammonire il resistente al rispetto della regolamentazione, sia di natura personale che economica, fissata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis 39
c.p.c. lett. a), ammonimento da ritenersi opportuno in ragione della comprovata mancanza di continuità nell'adempimento dei propri obblighi, specie di natura economica, dimostrata dall' nel corso CP_1
del presente giudizio.
Va poi disposta la prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, che sarà cura dei Servizi comunicare tempestivamente agli organi competenti.
Va anche suggerito, sebbene non si tratti di obbligo coercibile, ai genitori di intraprendere dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale pagina 10 di 12 (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato) per la madre, che dovrebbe essere orientato ad un intervento di supporto psicologico della stessa che la possa aiutare nello svolgere al meglio la propria funzione genitoriale. A ciò si aggiunge l'opportunità di un percorso di sostegno per la figlia minore , anche in contesto Pt_2 pubblico/privato, al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori.
L'eventuale rivalutazione della vicenda nei prossimi anni potrà essere effettuata dalle parti – auspicabilmente - in autonomia, conservando questi la piena facoltà di rivolgersi ad esperti o ad apposite strutture di sostegno.
Tutte le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite.
Le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, nonché della sostanziale reciproca soccombenza per essere state parzialmente rigettate le rispettive domande, devono essere compensate integralmente.
Le spese della CTU, parimenti, si ritiene di doverle porre a carico solidale delle parti, visti gli esiti.
P.Q.M.
visti l'art. 316 c.c., 337-bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , ad entrambi i genitori, con Per_4 Pt_2
collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in Massa
TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, con assegnazione della casa familiare come sopra indicata alla IG.ra , come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad abitarla Parte_1
con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze;
2) rimanda alla parte motiva ed alla CTU circa il regime di visita delle figlie minori con il genitore non collocatario;
3) dispone che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori la somma mensile di 380,00 €, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin tanto che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ciascun mese;
ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del
50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori secondo il
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto;
l'assegno unico sarà percepito per intero da;
Parte_1
pagina 11 di 12 4) dispone che i servizi sociali territorialmente competenti ( ) proseguano il Persona_2
monitoraggio del nucleo familiare, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, che sarà cura dei Servizi comunicare tempestivamente agli organi competenti;
5) ammonisce il resistente al rispetto della regolamentazione, sia di natura personale che economica, fissata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis 39 lett. a) c.p.c.;
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) pone le spese della CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
In composizione dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 1245/ 2023, promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], di Parte_1
cittadinanza serba (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Pistolesi; C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Conti; C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse delle minori nata a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. ); Parte_2 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. rassegnando le relative conclusioni e all'udienza del 7.11.2024 il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 10.06.2023, , premettendo di aver Parte_1
convissuto more uxorio con il resistente e che dalla predetta unione Controparte_1
nacquero le figlie e ha adito l'intestato Tribunale al fine di Persona_1 Parte_2
pagina 1 di 12 ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia, allegando diversi e gravi inadempimenti al ruolo di genitore del padre, odierno resistente, cui sarebbe conseguito un pregiudizio per le figlie minori, chiedendo in particolare: (i) l'affidamento super esclusivo alla madre delle figlie con collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6; (ii) l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare ad oggi sita in Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad abitarla con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze;
(iii) la percezione esclusiva dell'assegno unico;
(iv) la regolamentazione del diritto di visita del IG. con la figlia con le modalità ritenute CP_1 Pt_2
più opportune per garantire il benessere psico-fisico della bambina, avuto riguardo alle plurime criticità segnalate in ricorso;
(v) la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del resistente per il mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 per ciascuna figlia con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie;
(vi) la condanna al rimborso in favore della ricorrente della spesa di € 293,00 a titolo di spese straordinarie documentate sostenute dalla IG.ra per le figlie a partire dal mese di Parte_1
agosto 2022; il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 28.08.2023, si è costituito in giudizio , Controparte_1
contestando la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente e respingendo gli addebiti mossi in relazione alle dedotte mancanze nel ruolo di genitore a lui ascritte, deducendo altresì criticità nel comportamento della stessa ricorrente nell'ambito dei rapporti con lui e le figlie;
sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto disporsi: (i) l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Per_1 Pt_2
genitori, con loro collocamento prevalente presso la residenza della madre;
(ii) l'adozione di un calendario di visite tra le figlie ed il genitore non collocatario, anche con riferimento al periodo estivo ed alle festività; (iii) il mantenimento diretto, ad opera di entrambi i genitori, delle figlie nel periodo in cui si trovano presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese imprevedibili e straordinarie secondo il protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del febbraio 2017, con previsione che le spese mediche sostenute avvalendosi di strutture private saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali solo se preventivamente concordate;
altrimenti, il genitore che agirà difformemente se ne farà esclusivo carico;
(iv) la percezione al 50% dell'assegno unico percepito per le figlie.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 473 bis 17 c.p.c., si è celebrata la prima udienza in data 5.10.2023, all'esito della quale il Collegio, ritenutane la necessità alla luce dei gravi fatti allegati in ricorso e constatato l'alto livello di conflittualità tra i genitori, ha incaricato i servizi sociali territorialmente pagina 2 di 12 competenti ( ) della predisposizione di una relazione aggiornata sul nucleo Persona_2
familiare, nonché disposto consulenza tecnica di ufficio sul medesimo nucleo.
Nelle more delle operazioni peritali, su istanza della parte ricorrente ed all'esito di apposita udienza fissata per la relativa discussione in contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 1.02.2024), il Collegio ha disposto in via provvisoria l'obbligo a carico del resistente di contribuire Controparte_1
al mantenimento delle figlie e per la somma di Euro 200,00 mensili, da versarsi a Per_1 Pt_2
cadenza mensile in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2024, rinviando all'udienza del 18.04.2024 per l'esame in contraddittorio della CTU.
Espletate le operazioni peritali ed esaminate le stesse in contraddittorio all'udienza del 18.04.2024, si è poi proceduto all'ascolto della minore , nata a Grosseto (GR) il [...], in [...] Persona_1
a quanto disposto all'art. 473bis 4 e 5 c.p.c., avvenuta all'udienza del 20.06.2024.
Espletato l'ascolto, vista anche la richiesta concorde delle parti, è stata fissata ai sensi dell'art. 473bis
28 c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 7.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali.
Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, visti anche gli scritti conclusionali depositati, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si evidenzia come tra le parti, all'esito dell'istruttoria ed in particolare all'esito della
CTU sul nucleo familiare espletata in corso di giudizio, nonché a seguito dell'audizione della minore
, permane controversia in merito al regime di affidamento delle figlie minori, avendo la Per_1
ricorrente reiterato la richiesta in via principale di affidamento “super esclusivo” delle figlie con collocamento esclusivo e residenza presso di lei nella casa familiare ad oggi sita in Massa TT
(GR), via XXV Aprile, n. 6 con assegnazione della casa familiare sopra indicata alla IG.ra
; inoltre, rimangono controversi molteplici aspetti pratici relativi al regime di visita con Parte_1
il genitore non collocatario, nonché quelli – parzialmente connessi - relativi alla quantificazione del contributo al mantenimento.
Deve quindi valorizzarsi in questa sede quanto accertato nella CTU a firma della dott.ssa Per_3
(cfr. deposito del 12.03.2024), che ha appurato una forte criticità nei rapporti tra le parti,
[...]
specie in relazione alla gestione della prole, rilevando tuttavia che entrambi i genitori evidenziano “una sufficiente capacità di comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie delle figlie”, mentre “risulta difficoltosa per entrambi la cooperazione attiva nella genitorialità”, che si traduce in pagina 3 di 12 carenze nelle competenze genitoriali di entrambi, dando poi atto che un importante fonte di compensazione per l'intera famiglia risulterebbero essere i nonni paterni che fin dalla nascita delle minori ad oggi sembrerebbero aver fornito un supporto stabile e continuativo nell'accudimento delle stesse (cfr. perizia pag. 31).
Il CTU ha comunque ritenuto importante nel rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità che le figlie minori possano mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori ritenendo che possano sussistere – quindi - le condizioni per un affido condiviso per entrambe le figlie. Ha altresì evidenziato come la ad oggi risulterebbe essere il genitore più idoneo a convivere con le Parte_1
figlie minori e presso la quale sembra più opportuno che venga disposto il collocamento, mantenendo così la residenza anagrafica dove attualmente risiedono con domiciliazione privilegiata presso la madre, ove e ad oggi risultano sufficientemente seguite. Pt_3 Per_1
Il CTU ha comunque sottolineato l'importanza fondamentale per lo sviluppo psicoaffettivo della figlia di un'equilibrata presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della stessa in Pt_2
quanto ad oggi sembrerebbe presente un saldo legame affettivo con entrambe le figure genitoriali.
Quanto alla figlia , il CTU ha anche in questo caso evidenziato l'importanza della presenza di Per_1
entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della stessa affinché la figura paterna possa essere comunque vissuta, anche se ad oggi esiguamente, al fine di poter predisporre per una sua possibile importante elaborazione.
Ha poi stilato un calendario in merito ai tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, suggerito come genitore non convivente, prevedendo che la figlia minore più piccola, , in Pt_2
maniera graduale permarrà dal padre come da prospetto indicato in CTU (cfr. perizia pag. 32); nello specifico, per i primi tre mesi permarrà dal padre nel giorno del martedì dalle ore 16 alle ore 21 e nel giorno del sabato dalle ore 15 alle ore 21 dove l avrà cura di prendere e riportare la bambina CP_1
nella casa di residenza della stessa o dei nonni paterni;
dal quarto mese di frequentazione potrà essere applicato il calendario completo ossia al giorno del martedì con orario 16-21 si aggiungerà un weekend alternato dal sabato alle 15 alla domenica alle 15 dove l' avrà cura di prendere e riportare la CP_1
bambina nella casa di residenza o dei nonni paterni.
Nel caso in cui per impegni di lavoro o familiari improrogabili o sopraggiunti eventi improvvisi e straordinari, il genitore che dovrebbe prendere in carico il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro.
La minore nel periodo estivo trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi che verranno stabiliti Pt_2
tra i genitori;
vacanze Natalizie a metà, con alternanza di Natale e Capodanno da un anno all'altro;
pagina 4 di 12 vacanze Pasquali a metà con alternanza del giorno di Pasqua e di Pasquetta da un anno all'altro (cfr. perizia pag. 32-33).
Il CTU ha poi indicato ulteriori previsioni, da ritenersi peraltro necessarie alla luce dell'alto livello di conflittualità dimostrato dai genitori nella gestione della prole, ovvero (i) nel caso di impegnativa per malattia della figlia questa si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa;
(ii) durante i periodi di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, il padre o la madre dove il figlio si trovi si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere la bambina per una breve visita presso la propria abitazione.
Per la figlia maggiore il CTU ha suggerito lo stesso calendario stilato per la sorella più piccola, Per_1 da ritenersi per la primogenita solamente come prospetto pronto ad un'eventuale apertura futura della stessa, che implichi però una sua volontaria adesione, che “ad oggi non sembrerebbe essere ancora possibile”. Il CTU ha sul punto evidenziato l'importanza di non forzare i tempi di permanenza dal padre o i contatti con lo stesso, poiché tale forzatura potrebbe causare un'amplificazione del rifiuto parziale presente, di lasciare quindi che la minore agisca liberamente secondo le sue necessità dirette/indirette di contatto/comunicazione con la figura paterna che ad oggi, anche se esigue, sembrerebbero comunque essere continue e presenti, lasciando comunque un calendario di permanenza per lei predisposto in vista di una possibile apertura e sua volontaria adesione allo stesso. Il CTU ha anche sottolineato che, in merito al calendario relativo ai tempi di frequentazione delle figlie minori con il padre, risulterebbe importante che lo stesso provveda quanto prima a garantire uno spazio personale accogliente per entrambe le figlie nella casa paterna, adeguando gli spazi esistenti all'interno della propria abitazione.
Il CTU ha poi suggerito un monitoraggio del Servizio Sociale con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, sia possibili interventi adeguati alla situazione al fine di poter predisporre al meglio un ambiente il più possibile adatto alla crescita delle minori nel superiore interesse delle stesse.
Ha poi suggerito: (i) con riferimento alla figlia minore , un supporto a breve/medio termine in Pt_2
contesto pubblico/privato al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori, che ad oggi non sembrerebbe aver del tutto compreso, con il fine di permettere alla stessa un completo e sano sviluppo psicoaffettivo;
(ii) con riferimento ai genitori, dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato)
pagina 5 di 12 per la madre, che dovrebbe essere orientato ad un intervento di supporto psicologico della stessa che la possa aiutare nello svolgere al meglio la propria funzione genitoriale.
Va poi dato atto degli esiti dell'ascolto della minore , nata a [...] il Persona_1
7.11.2009, la quale ha dato risposta alle domande poste tenendo un atteggiamento maturo e molto risoluto, senza manifestazioni di disagio, esitazione o reticenza.
La minore, dopo aver descritto la propria situazione abitativa e scolastica, ha evidenziato, circa il rapporto con i genitori, di essere sempre stata legata alla madre e di avere un rapporto conflittuale con il padre, specificando di aver “visto molte cose spiacevoli in famiglia” da quando era piccola, eventi spiacevoli che riguardano principalmente il padre, il quale avrebbe avuto, in passato, anche comportamenti violenti nei suoi confronti e della madre, sia dal punto di vista verbale che fisico, che però da quando non vive più in casa con loro, da circa due anni e mezzo, “non si verificano più" (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
In particolare, la minore ha riferito che i comportamenti violenti dal punto di vista verbale, tenuti dal padre in passato, consistevano “nell'alzare spesso la voce e usare parolacce nei confronti di tutte noi”, così come l'aver “insultato la madre” anche se ciò “non avveniva spesso”; i comportamenti violenti dal punto di vista fisico consistevano invece “nell'alzare le mani” su di lei e la madre, “lanciare piatti a sua madre quando sia lei che la sorella erano piccole”, darle “uno schiaffo sulla coscia”; riferendo altresì di aver sentito, in passato e dalla sorella più piccola, “che aveva dato dei pugni alla porta”, di aver rotto, in sua presenza, “due televisori” (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024). La minore ha poi riferito di un ulteriore episodio, occorso quando aveva 12 o 13 anni, in occasione del quale, mentre era a Per_1 telefono con un'amica, il resistente le avrebbe preso il telefono, togliendolo “con forza dalle mani” e dandole “uno schiaffo”. La minore ha poi riferito che, dopo questi avvenimenti, nel tempo il rapporto con il padre si è compromesso tanto da non avere, al momento, piacere a vederlo, specificando però che questi episodi non si sono più verificati “da quando è andato via di casa, circa due anni e mezzo fa”
(cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
La minore ha poi riferito di avere, al contrario che con il padre, un buon rapporto con la madre, specificando che la ricorrente “c'è sempre stata quando ha avuto bisogno”, e che ha sempre provveduto ad aiutarla con la scuola e a “comprare le cose di cui aveva bisogno”, come vestiti e altro (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024), cosa che invece non sarebbe mai avvenuta con il padre.
Inoltre, la minore ha anche ribadito di non avere, al momento, interesse a riprendere il rapporto con il padre, sebbene non abbia escluso di riprovare a riallacciare i rapporti per il futuro, specificando anche di percepire un chiaro disinteresse da parte sua (cfr. verbale di udienza del 20.06.2024).
pagina 6 di 12 Tale ascolto conferma, invero, quanto risultante dalla CTU espletata in corso di giudizio, circa il rapporto conflittuale della minore con il padre e circa le criticità del rapporto padre-figlie. Per_1
Alla luce dell'esito dell'istruttoria, vanno in definitiva valorizzate le conclusioni cui è giunto il CTU, che questo Collegio ritiene di condividere e recepire.
Va quindi in questa sede disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, e alla Per_4 Pt_2
madre, con collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in
Massa TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, con assegnazione della casa familiare come sopra indicata alla IG.ra , come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad Parte_1
abitarla con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze.
La regolamentazione del diritto di visita del signor deve invece essere stabilita in linea con CP_1
quanto suggerito dal CTU, ovvero, quanto a , con adozione del calendario graduale indicato in Pt_2
perizia anche con riferimento al periodo estivo ed alle festività; per la figlia maggiore , sarà Per_1
vigente lo stesso calendario stilato per la sorella più piccola , da ritenersi però non coercibile e Pt_2
sempre condizionato alla sua volontaria adesione, al fine di non forzare i tempi di permanenza della minore presso il padre.
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici, si osserva quanto segue.
Va premesso che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n.
11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Ciò posto, quanto all'aspetto economico relativo al mantenimento delle minori e la partecipazione alle spese straordinarie, va valutata la complessiva situazione personale e reddituale delle parti, così come risultante dalle produzioni documentali in atti.
Da queste si evince che l' è attualmente dipendente a tempo indeterminato della CP_1 [...]
” e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 mensili prestando attività Controparte_2
lavorativa di notte, retribuzione gravata dalla cessione del quinto dello stipendio così come riscontrabile dall'esame delle buste paga prodotte. Gravano sull' anche la rata mensile di € CP_1
280,00 a partire dall'anno 2019 per 120 rate in virtù di un finanziamento “Agos”, acceso nel 2019 da pagina 7 di 12 entrambe le parti, rispettivamente come coobligata e richiedente, dell'importo di € 48.360,40 con una rata mensile di € 399,97 (cfr. doc n. 16 ricorrente); tale finanziamento, stando a quanto riferito dalla ricorrente, fu acceso allo scopo di consentire alla IG.ra “di entrare in società con la sua Parte_1
precedente datrice di lavoro”. Risulta comunque che tale importo sia stato accreditato sul conto corrente del IG. con il rilascio di una carta bancomat che è sempre stata nella disponibilità CP_1 di quest'ultimo, anche quando l'originario progetto – a prescindere dalle sue concrete caratteristiche - non si è più concretizzato. Inoltre, il resistente sostiene un canone di locazione pari ad € 450,00, oltre al costo delle utenze, i costi della le spese condominiali e il costo della polizza assicurativa della Pt_4
sua moto.
Quanto alla ricorrente, risulta dagli atti e dall'istruttoria che la stessa, fino al 22.05.2023 ha lavorato come dipendente, in particolare come cuoca, presso la “Trattoria Mari e Monti” sito in Massa
TT (GR) svolgendo, tutti i giorni ad eccezione del mercoledì, il servizio sia del pranzo che della cena, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. docc. 7/9 ricorrente).
A partire dal 2 giugno 2023 la ricorrente ha riferito di lavorare, sempre come dipendente e come cuoca, presso il ristorante pizzeria "Le Due Isole di Corrias Marina".
Inoltre, dal punto di vista finanziario la ricorrente ha un conto corrente a lei intestato il cui recente saldo era pari ad € 745,61 (cfr. doc. n. 12a) - i)).
Peraltro, risulta dagli atti che, a fronte di un'entrata mensile di 1.200,00/1.300,00 €, la ricorrente deve sostenere una serie di spese mensili fisse, tra cui € 450,00 per il canone di locazione dell'immobile nel quale vive insieme alle figlie (cfr. doc. n. 1 ricorrente); € 125,00 circa per le utenze relative all'immobile (spazzatura, luce, gas e condominio) (cfr. doc. n. 13 e succ. n. 18 ricorrente); nonché la
Tari relativa all'anno 2023 pari ad € 342,00 (cfr. doc. n. 14 ricorrente).
La , inoltre, ha documentato una serie di ulteriori spese, nonché il fatto che da agosto Parte_1
2022, ha mantenuto e sta mantenendo pressoché da sola le figlie, sostenendo quasi per intero tutte le spese ivi comprese quelle di carattere straordinario.
Deve dunque, nella specie, tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di normalità; tali circostanze, valutate unitamente al reddito risultante dagli atti circa i redditi dell' , inducono a ritenere congrua la somma complessiva di Euro 380,00 a titolo di CP_1 mantenimento di entrambe le figlie minori, la quale andrà dunque posta a carico dell' a CP_1
cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin tanto che le figlie minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 5 di ciascun mese,
pagina 8 di 12 eventualmente anche mediante accredito della somma presso un conto corrente bancario indicato dalla
. La decorrenza di tale nuova regolamentazione economica deve essere fissata a far data Parte_1
dalla proposizione del ricorso.
La ricorrente percepirà altresì in via esclusiva gli assegni familiari e ogni altra agevolazione prevista per la famiglia ed il IG. dovrà immediatamente attivarsi in tal senso qualora sia necessaria CP_1
la sua formale rinuncia e/o atto equipollente. Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
pagina 9 di 12 Per tutte le ulteriori questioni di carattere pratico deve farsi rimando, laddove esaminate, alla CTU espletata in corso di giudizio, da ritenersi nota alle parti.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento ed a vario titolo già sostenute avanzata dalla resistente, posto che essa può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all'art. 316-bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, deve osservarsi che trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è peraltro possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente (cfr. in questo senso Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev'essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa, in assenza di specifici elementi ed all'esito di apposita istruttoria, nell'ambito del presente giudizio.
Quanto alla domanda di condanna del resistente ex art. 473 bis 39 c.p.c. al risarcimento del danno in favore della ricorrente, si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, dovendosi basare l'eventuale condanna esclusivamente sulla base di presunzioni, in mancanza di elementi che facciano desumere che l'alto livello di conflittualità tra le parti e le ricadute negative sulla prole minorenne, così come sulla derivino esclusivamente dal comportamento illecito dell' , e non Parte_1 CP_1
anche - in buona misura – dalla complessità delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo e da comportamenti (riferibili ad entrambe le parti) che rendono di fatto difficoltosa la cooperazione attiva nella genitorialità.
Nulla osta invece a che si proceda ad ammonire il resistente al rispetto della regolamentazione, sia di natura personale che economica, fissata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis 39
c.p.c. lett. a), ammonimento da ritenersi opportuno in ragione della comprovata mancanza di continuità nell'adempimento dei propri obblighi, specie di natura economica, dimostrata dall' nel corso CP_1
del presente giudizio.
Va poi disposta la prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, che sarà cura dei Servizi comunicare tempestivamente agli organi competenti.
Va anche suggerito, sebbene non si tratti di obbligo coercibile, ai genitori di intraprendere dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale pagina 10 di 12 (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato) per la madre, che dovrebbe essere orientato ad un intervento di supporto psicologico della stessa che la possa aiutare nello svolgere al meglio la propria funzione genitoriale. A ciò si aggiunge l'opportunità di un percorso di sostegno per la figlia minore , anche in contesto Pt_2 pubblico/privato, al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori.
L'eventuale rivalutazione della vicenda nei prossimi anni potrà essere effettuata dalle parti – auspicabilmente - in autonomia, conservando questi la piena facoltà di rivolgersi ad esperti o ad apposite strutture di sostegno.
Tutte le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite.
Le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, nonché della sostanziale reciproca soccombenza per essere state parzialmente rigettate le rispettive domande, devono essere compensate integralmente.
Le spese della CTU, parimenti, si ritiene di doverle porre a carico solidale delle parti, visti gli esiti.
P.Q.M.
visti l'art. 316 c.c., 337-bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , ad entrambi i genitori, con Per_4 Pt_2
collocazione esclusiva e residenza presso la medesima nella casa familiare ad oggi sita in Massa
TT (GR), via XXV Aprile, n. 6, con assegnazione della casa familiare come sopra indicata alla IG.ra , come da contratto di locazione in essere, la quale continuerà ad abitarla Parte_1
con le figlie continuando a pagare il canone di locazione e le spese delle relative utenze;
2) rimanda alla parte motiva ed alla CTU circa il regime di visita delle figlie minori con il genitore non collocatario;
3) dispone che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori la somma mensile di 380,00 €, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin tanto che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ciascun mese;
ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del
50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori secondo il
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto;
l'assegno unico sarà percepito per intero da;
Parte_1
pagina 11 di 12 4) dispone che i servizi sociali territorialmente competenti ( ) proseguano il Persona_2
monitoraggio del nucleo familiare, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sulle minori, che sarà cura dei Servizi comunicare tempestivamente agli organi competenti;
5) ammonisce il resistente al rispetto della regolamentazione, sia di natura personale che economica, fissata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis 39 lett. a) c.p.c.;
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) pone le spese della CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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