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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
FU CA, AT
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12722/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Società_1 Spa In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV SOLLECITO TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21443/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, il Fallimento ricorrente impugnava il Sollecito di pagamento n. 439 del 03/04/2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero della TARI 2022 dovuta in relazione all'occupazione, da parte della società, di alcune superfici imponibili site nel territorio comunale alla
Indirizzo_1. Si doleva, in particolare, della carenza del presupposto impositivo vertendosi sulla tassazione di un compendio immobiliare “chiuso e non operativo” in condizioni di oggettiva inutilizzabilità nel periodo di imposta di cui all'atto impositivo impugnato. Precisava che la mancata disdetta del servizio di fornitura idrica non era indice di utilizzo dei locali, ma era frutto di una omissione, in quanto tale irrilevante, da parte del Ricorrente_1, infatti, come si evinceva dalle fatture allegate l'importo totale del fatturato relativo all'utenza idrica da aprile 2022 a febbraio 2025 era pari a € 344,27, dunque irrisorio. Quanto poi alla mancata disdetta dell'utenza elettrica, evidenziava che la stessa risultava ancora attiva con consumi decisamente ridotti rispetto a quando il compendio immobiliare era in attività, consumi legati alla presenza di un servizio vigilanza h24 (esplicato mediante videosorveglianza con ronde asincrone e piantonamento armato nelle ore serali/ notturne), che era stato istituito successivamente al fallimento, da maggio 2022, allorquando il deposito era stato del tutto dismesso. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costitutiva il COMUNE POZZUOLI eccependo l'inammissibilità del ricorso, atteso che il sollecito n. 439 del 03/04/2025 era atto non più esistente, per effetto della sua rettifica disposta con successivo sollecito di pagamento n. 484 del 17/06/2025 notificato a mezzo pec in pari data e che il ricorso era stato iscritto a ruolo in data 03/07/2025, dunque successivamente alla predetta rettifica, con la conseguenza che se la società aveva interesse a contestare la pretesa tributaria afferente la TARI 2022 avrebbe dovuto impugnare il successivo provvedimento di rettifica n. 484 entrato nella sua sfera giuridica sin dal 17/06/2025 e dunque già alla data di iscrizione del ricorso de quo.
Nel merito il Comune evidenziava che il fatto che per il compendio immobiliare fosse attiva una fornitura idrica e di energia elettrica era indice di un effettivo utilizzo dello stesso da parte della Società e concludeva per il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto.
Il Fallimento, in sede di memorie di replica, evidenziava che il nuovo atto adottato in autotutela, in data 17 giugno 2025, era un atto di rettifica che si era limitato a ridurre il quantum originariamente richiesto, riparametrando l'importo al solo periodo da gennaio ad aprile (epoca del fallimento), senza introdurre alcuna nuova pretesa tributaria, né modificare i presupposti dell'imposizione, come si evinceva dal tenore letterale della risposta del Comune all'istanza di autotutela presentata dalla società in cui si affermava “si è provveduto a rettificare il sollecito di pagamento n. 439 riferito all'annualità 2022 considerando il periodo di tassazione dalla data di apertura del fallimento”. Aggiungeva che il contenzioso si era già incardinato ben prima della ricezione del provvedimento di rettifica, atteso che nel processo tributario la pendenza della lite si ha non con la costituzione in giudizio, ma con la notifica del ricorso alla controparte, richiamando all'uopo la sentenza della Cassazione, sez. V, n. 24288 del 2020.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine delimitato il tema del decidere all'importo preteso a titolo di Tari 2022 come riquantificato nella nota n. 484 del 17.2.2022 in relazione al solo periodo che precede la dichiarazione di fallimento della società.
A tal proposito non appare condivisibile la tesi dell'Ufficio di una presunta inammissibilità del ricorso atteso che tale atto di rettifica interveniva allorquando la parte aveva già notificato il ricorso introduttivo del giudizio ed in ogni caso che con lo stesso il Comune si è limitato a ridurre il quantum (in ragione di un minor periodo considerato) senza annullare né sostituire l'atto originario per cui permane l'interesse della parte alla presente impugnativa, ovviamente nei limiti della riduzione operata.
Ciò premesso, nel merito è infondato e va rigettato.
Va innanzitutto rammentato che la Tari ha sostituito, con decorrenza dal gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone la medesima natura tributaria.
Va allora rilevato come anche la Tari, come la TARSU, è caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
In sostanza, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai
Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018).
Tanto premesso, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento affermato in sede di legittimità secondo cui “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019).
Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L.
n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta.
Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.
Calando tale strumentario giuridico al caso di specie, si osserva che nella fattispecie all'esame del Collegio
è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente (dato fattuale che peraltro la stessa intende dimostrare unicamente con la produzione di bollette relative ad utenze da cui emergono consumi esigui) è legato ad un dato soggettivo che, come si è detto, non solo è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all'Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
FU CA, AT
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12722/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Società_1 Spa In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV SOLLECITO TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21443/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, il Fallimento ricorrente impugnava il Sollecito di pagamento n. 439 del 03/04/2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero della TARI 2022 dovuta in relazione all'occupazione, da parte della società, di alcune superfici imponibili site nel territorio comunale alla
Indirizzo_1. Si doleva, in particolare, della carenza del presupposto impositivo vertendosi sulla tassazione di un compendio immobiliare “chiuso e non operativo” in condizioni di oggettiva inutilizzabilità nel periodo di imposta di cui all'atto impositivo impugnato. Precisava che la mancata disdetta del servizio di fornitura idrica non era indice di utilizzo dei locali, ma era frutto di una omissione, in quanto tale irrilevante, da parte del Ricorrente_1, infatti, come si evinceva dalle fatture allegate l'importo totale del fatturato relativo all'utenza idrica da aprile 2022 a febbraio 2025 era pari a € 344,27, dunque irrisorio. Quanto poi alla mancata disdetta dell'utenza elettrica, evidenziava che la stessa risultava ancora attiva con consumi decisamente ridotti rispetto a quando il compendio immobiliare era in attività, consumi legati alla presenza di un servizio vigilanza h24 (esplicato mediante videosorveglianza con ronde asincrone e piantonamento armato nelle ore serali/ notturne), che era stato istituito successivamente al fallimento, da maggio 2022, allorquando il deposito era stato del tutto dismesso. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costitutiva il COMUNE POZZUOLI eccependo l'inammissibilità del ricorso, atteso che il sollecito n. 439 del 03/04/2025 era atto non più esistente, per effetto della sua rettifica disposta con successivo sollecito di pagamento n. 484 del 17/06/2025 notificato a mezzo pec in pari data e che il ricorso era stato iscritto a ruolo in data 03/07/2025, dunque successivamente alla predetta rettifica, con la conseguenza che se la società aveva interesse a contestare la pretesa tributaria afferente la TARI 2022 avrebbe dovuto impugnare il successivo provvedimento di rettifica n. 484 entrato nella sua sfera giuridica sin dal 17/06/2025 e dunque già alla data di iscrizione del ricorso de quo.
Nel merito il Comune evidenziava che il fatto che per il compendio immobiliare fosse attiva una fornitura idrica e di energia elettrica era indice di un effettivo utilizzo dello stesso da parte della Società e concludeva per il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto.
Il Fallimento, in sede di memorie di replica, evidenziava che il nuovo atto adottato in autotutela, in data 17 giugno 2025, era un atto di rettifica che si era limitato a ridurre il quantum originariamente richiesto, riparametrando l'importo al solo periodo da gennaio ad aprile (epoca del fallimento), senza introdurre alcuna nuova pretesa tributaria, né modificare i presupposti dell'imposizione, come si evinceva dal tenore letterale della risposta del Comune all'istanza di autotutela presentata dalla società in cui si affermava “si è provveduto a rettificare il sollecito di pagamento n. 439 riferito all'annualità 2022 considerando il periodo di tassazione dalla data di apertura del fallimento”. Aggiungeva che il contenzioso si era già incardinato ben prima della ricezione del provvedimento di rettifica, atteso che nel processo tributario la pendenza della lite si ha non con la costituzione in giudizio, ma con la notifica del ricorso alla controparte, richiamando all'uopo la sentenza della Cassazione, sez. V, n. 24288 del 2020.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine delimitato il tema del decidere all'importo preteso a titolo di Tari 2022 come riquantificato nella nota n. 484 del 17.2.2022 in relazione al solo periodo che precede la dichiarazione di fallimento della società.
A tal proposito non appare condivisibile la tesi dell'Ufficio di una presunta inammissibilità del ricorso atteso che tale atto di rettifica interveniva allorquando la parte aveva già notificato il ricorso introduttivo del giudizio ed in ogni caso che con lo stesso il Comune si è limitato a ridurre il quantum (in ragione di un minor periodo considerato) senza annullare né sostituire l'atto originario per cui permane l'interesse della parte alla presente impugnativa, ovviamente nei limiti della riduzione operata.
Ciò premesso, nel merito è infondato e va rigettato.
Va innanzitutto rammentato che la Tari ha sostituito, con decorrenza dal gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone la medesima natura tributaria.
Va allora rilevato come anche la Tari, come la TARSU, è caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
In sostanza, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai
Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018).
Tanto premesso, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento affermato in sede di legittimità secondo cui “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019).
Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L.
n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta.
Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.
Calando tale strumentario giuridico al caso di specie, si osserva che nella fattispecie all'esame del Collegio
è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente (dato fattuale che peraltro la stessa intende dimostrare unicamente con la produzione di bollette relative ad utenze da cui emergono consumi esigui) è legato ad un dato soggettivo che, come si è detto, non solo è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all'Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600 oltre accessori di legge.