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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 699/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Elisa Batino) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.4.2025, alle ore
12.50 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ex art.
33 co. 5 L. 104/1992 della ricorrente, quale referente unico del fratello riconosciuto e certificato Persona_1
disabile grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 di essere definitivamente assegnata presso la Direzione Provinciale di
Perugia e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE CONDANNARE l all'assegnazione definitiva della dott.ssa CP_1
presso la Direzione Provinciale di Perugia…”. Pt_2
Ha esposto che è referente unica del fratello riconosciuto e certificato disabile grave;
Persona_1
che nel 2022 essa ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell' area C, posizione economica C1; che CP_1
né il bando né la domanda (da compilare esclusivamente online) prevedevano la possibilità che l'eventuale vincitore esprimesse il diritto di preferenza nella scelta della sede, ex art. 33, comma 5,
pagina 1 di 8 legge n. 104/1992; che superate le prove di concorso, essa ricorrente si è collocata in posizione n. 4021 e pertanto rientrante nel personale da assumere;
che in data 23.2.2023 essa ricorrente ha inviato all' una pec con richiesta di informazioni circa la modalità di assegnazione delle sedi di lavoro CP_1
in riferimento alla sua posizione di titolare del diritto di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992; che
in data 3.3.2023, sul sito internet è stato dato avviso di apertura della procedura di CP_1
manifestazione di preferenza della sede di lavoro per i candidati collocati nella posizione dal numero
1 al numero 4124, tramite apposito link, con termine della procedura fissato alle ore 17:00 del
13.3.2023; che in data 7.3.2023 l' riscontrava la pec inviata dalla ricorrente in data 23.2.2023, CP_1
rappresentando che la stessa non poteva essere accolta, nulla prevedendo in tal senso il bando;
che in data 11.3.2023 essa ricorrente ha inviato la propria lista di preferenze indicando come prioritaria la sede di Perugia, alla quale seguiva la sede di Terni e poi Macerata, sedi più vicine alla residenza del fratello disabile;
che il sistema informatico per l'inoltro della lista di preferenza della sede non consentiva di allegare la documentazione comprovante la titolarità dei benefici di cui all'art. 33,
comma 5, legge n. 104/1992 e quindi la possibilità di comunicare di volersene avvalere;
che in data
15.3.2023, è stato pubblicato, sul sito internet dell' l'avviso di assegnazione delle sedi, con la CP_1
ricorrente che veniva assegnata alla sede di VA;
che in data 23.03.2023 essa ricorrente ha inviato pec all' manifestando l'intenzione di volersi avvalere della facoltà di scelta della sede ai sensi CP_1
dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, nello specifico indicando la sede di Perugia, ove risultavano vacanti 45 posti, rappresentando in particolare che l'assegnazione presso la sede di VA, lontana
400 km dal domicilio del fratello, avrebbe impedito la prosecuzione della dovuta cura e assistenza necessaria data la gravità della patologia di cui lo stesso soffriva;
che l' ha riscontrato la CP_1
comunicazione con pec del 24.3.2023 riportando le medesime argomentazioni rappresentate nella missiva del 7.3.2023; che essa ricorrente ricorreva al TAR Lazio, impugnando i relativi atti dell' CP_1
e chiedendone l'annullamento, previa tutelare cautelare, sia monocratica che collegiale essendo prevista per il 17.4.2023 la data di stipula del contratto di lavoro a VA;
che il TAR Lazio
accoglieva la domanda cautelare di essa ricorrente, prima con il decreto monocratico n. 1980/2023
dell'8.4.2023 e quindi con la successiva ordinanza collegiale n. 2474/2023 del 12.5.2023; che, in forza dei suddetti provvedimenti e nelle more del giudizio di merito, l' la assegnava temporaneamente CP_1
alla direzione provinciale di Perugia dove, in data 17.4.2023, ha preso formalmente servizio stipulando il relativo contratto di lavoro con l' che dal 19.5.2023, terminato il periodo di formazione per i CP_1
neo assunti, essa ricorrente è stata assegnata all'agenzia di Foligno;
che con sentenza n. 2196/2024 pagina 2 di 8 pubblicata e comunicata in data 5.2.2024, il TAR Lazio, Sez. V, all'esito dell'udienza di discussione dell'8.11.2023, pronunciava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;
che a seguito della sentenza del TAR, con nota del 14.2.2024 consegnata a mani alla ricorrente, l' CP_1
confermava che “la sede di lavoro assegnatale in considerazione della posizione in graduatoria e dell'ordine di
preferenza indicato è la Direzione provinciale di VA, come da avviso pubblicato nella sezione dedicata al
Concorso del sito istituzionale il giorno 15 marzo 2023” e comunicava che “dovrà prendere servizio, con
decorrenza dal 6 marzo 2024, presso la predetta sede”; che con email del 14.2.2024, essa ricorrente ha reiterato all' la richiesta di assegnazione definitiva presso la direzione provinciale di Perugia, CP_1
senza ottenere alcun riscontro;
che, a seguito di procedimento cautelare incardinato per contestare l'assegnazione presso l'ufficio di VA, il Tribunale di Spoleto, in accoglimento del ricorso cautelare “Dispone l'immediata assegnazione della ricorrente alla Direzione provinciale di Perugia;
che, a
seguito di tale ordinanza, l ha riassegnato la dott.ssa alla Direzione provinciale di Perugia, pur CP_2 Pt_2
precisando che la stessa ricorrente “espleterà l'attività lavorativa per la Sede di VA”; che con successiva nota del 20.05.2024 l' ha disposto l'assegnazione di essa ricorrente all'Agenzia territoriale di CP_1
Foligno, dove tutt'ora presta servizio. Ha dedotto di avere diritto all'assegnazione o, in subordine, al trasferimento presso la sede di Perugia in base all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 non essendo legittima la mancata previsione, nel bando, di alcun meccanismo volto a consentire la scelta prioritaria della sede in favore dei soggetti che svolgano funzioni di “caregivers”. In ogni caso ha rivendicato il proprio diritto ex art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 in base all'assetto organizzativo dell'ente che contemplava, comunque, anche all'esito dello scorrimento della graduatoria, posizioni vacanti presso la sede di Perugia.
CP_ Si è costituito l contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia per essere territorialmente quello di VA. Ha argomentato circa l'infondatezza nel merito della domanda,
ricordando il disposto normativo di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e la giurisprudenza sul punto e sottolineando la necessità organizzativa di provvedere alla copertura delle posizioni vacanti in organico presso la sede assegnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' convenuto, si CP_2
ritiene che la stessa sia infondata in quanto, dovendosi valutare la competenza territoriale al momento pagina 3 di 8 del deposito dell'iniziale ricorso al TAR del Lazio, risulta pacifica la circostanza che, a quella data, il rapporto di lavoro tra le parti non fosse ancora instaurato non essendo stato ancora sottoscritto il contratto di lavoro recante l'assegnazione presso l'ufficio di VA.
In mancanza di un attuale ufficio di appartenenza, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, può soccorrere il criterio della sede ambita, con il conseguente radicamento della stessa presso il Tribunale di Perugia adito in considerazione dell'oggetto della pretesa avanzata in giudizio.
Tanto rilevato in relazione alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio, è pacifico che il sig. fratello della ricorrente, sia affetto da grave depressione con sintomatologia Persona_1
fobico-ossessiva e sintomi psicotici che negli ultimi anni ha subito un aggravamento, in particolare nei disturbi di tipo ossessivo compulsivo, tanto che neppure la terapia farmacologica seguita “è sufficiente
a dirimerne la sintomatologia” (docc.2-3).
In particolare, la patologia “ha assunto, nel corso del tempo caratteristiche di cronicità con periodi di
intensificazione dei sintomi ossessivi e delle conseguenti compulsioni che arrivano ad occupare una parte
significativa della giornata del paziente. Si rileva la presenza di disturbi del contenuto del pensiero a sfondo
persecutorio con caratteristiche talvolta bizzarre che vanno ad inficiare le capacità relazionali del paziente
portandolo ad un marcato ritiro sociale, deflessione timica e apatia” (certificato psichiatrico, doc.6).
Il Sig. ha necessità di essere seguito quotidianamente nella regolare assunzione dei Persona_1
farmaci, nell'igiene della propria persona, nella preparazione dei pasti.
A ciò si aggiunga che il paziente è soggetto a continui mutamenti di terapia farmacologica (si vedano le prescrizioni allegate con il doc.8 da cui risulta che farmaci e/o dosaggi vengono spesso modificati)
motivo per cui la presenza fisica della sorella è indispensabile anche per gli adempimenti meramente pratici legati alla somministrazione della terapia stessa (cfr. p. 3 del verbale handicap doc.3, in CP_1
cui si legge che è necessaria l'assistenza “nei percorsi di cura”).
Ma soprattutto ha necessità della vicinanza e del sostegno affettivo della sorella, rimasta unico conforto e punto di riferimento sicuro dopo il decesso della loro madre avvenuto nel 2005 (doc.11).
In particolare, il rapporto intercorrente tra i due fratelli è ben descritto nelle due certificazioni redatte dalle psichiatre che seguono da tempo il paziente e che evidenziano entrambe come la presenza costante della ricorrente nella vita del fratello sia un elemento fondamentale per il suo equilibrio pagina 4 di 8 psichico (doc.5, certificato della dott.ssa e doc.6 certificato della dott.ssa Persona_2 Per_3
.
[...]
Ad avviso di questo giudicante, poi, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la ricorrente sia il referente unico per il fratello disabile.
La madre è infatti deceduta nel 2005 (doc.11) mentre il padre è ultraottantenne, invalido medio grave
“con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” e usufruisce di assistenza
Contr domiciliare erogata proprio dall' a seguito di partecipazione al Bando Progetto Home Care CP_1
Premium docc. (docc.12 e 13).
In diritto, deve premettersi che l'art. L'art. 33, comma 5, L. 104/92 prevede – richiamando il precedente comma 3 in cui si indicano i soggetti che hanno diritto ad usufruire dei noti permessi di tre giorni al mese per l'assistenza del congiunto disabile - che il lavoratore dipendente che assiste la persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…)
«ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
La norma in oggetto “rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello
Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza di parenti disabili e ciò sul presupposto che il
ruolo delle famiglie resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap (Corte Cost.
n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005; […] l'articolo 33, comma 5
disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizioni di handicap, attraverso
l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinchè quest'ultima risulti il
più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza” (così Cass. Sez. Lav. ord. 01.03.2019 n.
6150 ma la giurisprudenza sul punto è vastissima, a partire da SS.UU. 7945/2008. Si v. anche, solo per citarne alcune, Cass. nn. 7120/2018, 24015/2017, 12911/2017, 25379/2016 e 2210/2016; Tribunale di
Milano, Sez. lavoro, ordinanza n. 9366/2019 del 09.04.2019).
Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte e, cioè, che: “la L. n. 104 del 1992,
art. 33, comma 5, non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato,
poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati
interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze
economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro” (Cass. S.U. sent. n. 16102/2009); “tale diritto, in
pagina 5 di 8 virtù dell'inciso contenuto nella norma, secondo il quale esso può essere esercitato ove possibile, in applicazione
del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l'esercizio leda in misura
consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda (se si verta in situazione di lavoro privato) ed
implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa (Cass. 27.05.03 n. 8436). Il
diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le
esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai
rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25.01.06 n. 1396 e
27.03.08 n. 7945)” (Cass. sent. n. 585/2016).
Inoltre, e significativamente, più di recente la Cassazione ha altresì evidenziato come gravi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili (Cass., sent. n. 6550/2019; “è onere del datore di lavoro provare la sussistenza
di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di
un'assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che
si assiste”: Cass., ord. n. 23857/2017.
Ad avviso di questo giudicante, a fini valutativi ed applicativi, la norma di cui al comma 5 dell'art. 33
della l. n. 104 del 1992, sotto un primo aspetto valutativo, condiziona il diritto del “caregiver” di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere all'esistenza di posizioni disponibili
nell'ambito dell'assetto organizzativo datoriale e, sotto altro aspetto, in presenza di tale condizione organizzativa preliminare, impone al datore di lavoro di considerare con priorità la scelta del
“caregiver” salvo dimostrare l'esistenza di evidenti e prevalenti ragioni organizzative che non consentono di assentire a tale scelta.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che, all'atto di indizione del bando, presso la sede di Perugia vi era una situazione di scopertura dell'organico per le posizioni lavorative ambite da parte ricorrente di 45
unità e che, anche a volere ammettere la recessività assoluta del diritto di cui al comma 5 dell'art. 33
della l. n. 104 del 1992 rispetto all'esito numerico delle prove, anche dopo lo scorrimento della graduatoria residuavano ancora due posizioni vacanti.
E' poi pacifica la circostanza che il datore di lavoro, nei mesi successivi all'atto dell'immissione in ruolo della ricorrente, disponendo ulteriori scorrimenti della graduatoria successivi al 17.4.2023 ed entro il mese di dicembre del medesimo anno e, quindi, in modo tempestivo e senza adottare soluzioni organizzative particolarmente gravose, abbia provveduto a coprire integralmente le pagina 6 di 8 posizioni lavorative vacanti presso la sede di VA ove aveva disposto l'assegnazione della ricorrente.
CP_ In tale contesto organizzativo, dovendosi valutare la legittimità del diniego opposto dall' al momento della scelta iniziale, si ritiene che lo stesso abbia manifestamente violato l'art. 33 comma 5
della l. n. 104 del 1992 in quanto era senz'altro possibile e, comunque, in linea con le necessità
organizzative del datore di lavoro assegnare la ricorrente presso la sede di Perugia ove residuavano ancora due posizioni in organico vacanti e disponibili ed in quanto, come peraltro dimostrato dal successivo corso degli eventi, la mancata assegnazione della ricorrente presso la sede di VA non ha recato evidenti pregiudizi alla parte resistente che, anche laddove avesse potuto disporre della ricorrente presso la sede di VA, avrebbe cionondimeno dovuto provvedere, come in effetti ha fatto, ad attingere ulteriormente alla graduatoria al fine di sanare la scopertura in organico ivi presente.
In altre parole, dovendo, in base all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992, contemperarsi le esigenze organizzative del datore di lavoro con l'interesse costituzionalmente protetto del soggetto disabile a potersi avvalere dell'assistenza dello stretto congiunto, si ritiene che, nel caso di specie, essendo documentata la parziale scopertura di organico presso la sede di Perugia ed essendo, comunque,
evidente la necessità, per il datore di lavoro, di dare corso ad ulteriori scorrimenti della graduatoria al fine di coprire le posizioni che risultavano ancora vacanti presso la sede di VA (anche ove vi avesse preso tempestivamente servizio la ricorrente), dovesse accordarsi prevalenza all'interesse sotteso all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 e dovesse, dunque, essere apprezzata con favore la preferenza espressa dalla ricorrente.
In ogni caso, si dubita della legittimità del bando laddove ha omesso completamente la valutazione delle situazioni contemplate dall'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992, se non nel senso di una priorità assoluta, quanto meno nel senso dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini della scelta in favore degli idonei, il che, in ogni caso, avrebbe condotto all'assegnazione della ricorrente presso la sede di Perugia ambita non essendo contestato che, tra gli idonei non vincitori collocati in graduatoria con priorità rispetto alla ricorrente, vi siano state delle assegnazioni presso la sede di
Perugia ambita.
pagina 7 di 8 In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, ritenuta l'illegittimità della mancata assegnazione della ricorrente alla sede di Perugia, la domanda della stessa deve essere accolta con conseguente assorbimento della domanda subordinata di trasferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ condanna l' all'assegnazione definitiva della dott.ssa presso la Direzione Provinciale di Pt_2
CP_ Perugia;
condanna l al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella misura di € 4000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 11.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 699/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Elisa Batino) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.4.2025, alle ore
12.50 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto ex art.
33 co. 5 L. 104/1992 della ricorrente, quale referente unico del fratello riconosciuto e certificato Persona_1
disabile grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 di essere definitivamente assegnata presso la Direzione Provinciale di
Perugia e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE CONDANNARE l all'assegnazione definitiva della dott.ssa CP_1
presso la Direzione Provinciale di Perugia…”. Pt_2
Ha esposto che è referente unica del fratello riconosciuto e certificato disabile grave;
Persona_1
che nel 2022 essa ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell' area C, posizione economica C1; che CP_1
né il bando né la domanda (da compilare esclusivamente online) prevedevano la possibilità che l'eventuale vincitore esprimesse il diritto di preferenza nella scelta della sede, ex art. 33, comma 5,
pagina 1 di 8 legge n. 104/1992; che superate le prove di concorso, essa ricorrente si è collocata in posizione n. 4021 e pertanto rientrante nel personale da assumere;
che in data 23.2.2023 essa ricorrente ha inviato all' una pec con richiesta di informazioni circa la modalità di assegnazione delle sedi di lavoro CP_1
in riferimento alla sua posizione di titolare del diritto di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992; che
in data 3.3.2023, sul sito internet è stato dato avviso di apertura della procedura di CP_1
manifestazione di preferenza della sede di lavoro per i candidati collocati nella posizione dal numero
1 al numero 4124, tramite apposito link, con termine della procedura fissato alle ore 17:00 del
13.3.2023; che in data 7.3.2023 l' riscontrava la pec inviata dalla ricorrente in data 23.2.2023, CP_1
rappresentando che la stessa non poteva essere accolta, nulla prevedendo in tal senso il bando;
che in data 11.3.2023 essa ricorrente ha inviato la propria lista di preferenze indicando come prioritaria la sede di Perugia, alla quale seguiva la sede di Terni e poi Macerata, sedi più vicine alla residenza del fratello disabile;
che il sistema informatico per l'inoltro della lista di preferenza della sede non consentiva di allegare la documentazione comprovante la titolarità dei benefici di cui all'art. 33,
comma 5, legge n. 104/1992 e quindi la possibilità di comunicare di volersene avvalere;
che in data
15.3.2023, è stato pubblicato, sul sito internet dell' l'avviso di assegnazione delle sedi, con la CP_1
ricorrente che veniva assegnata alla sede di VA;
che in data 23.03.2023 essa ricorrente ha inviato pec all' manifestando l'intenzione di volersi avvalere della facoltà di scelta della sede ai sensi CP_1
dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, nello specifico indicando la sede di Perugia, ove risultavano vacanti 45 posti, rappresentando in particolare che l'assegnazione presso la sede di VA, lontana
400 km dal domicilio del fratello, avrebbe impedito la prosecuzione della dovuta cura e assistenza necessaria data la gravità della patologia di cui lo stesso soffriva;
che l' ha riscontrato la CP_1
comunicazione con pec del 24.3.2023 riportando le medesime argomentazioni rappresentate nella missiva del 7.3.2023; che essa ricorrente ricorreva al TAR Lazio, impugnando i relativi atti dell' CP_1
e chiedendone l'annullamento, previa tutelare cautelare, sia monocratica che collegiale essendo prevista per il 17.4.2023 la data di stipula del contratto di lavoro a VA;
che il TAR Lazio
accoglieva la domanda cautelare di essa ricorrente, prima con il decreto monocratico n. 1980/2023
dell'8.4.2023 e quindi con la successiva ordinanza collegiale n. 2474/2023 del 12.5.2023; che, in forza dei suddetti provvedimenti e nelle more del giudizio di merito, l' la assegnava temporaneamente CP_1
alla direzione provinciale di Perugia dove, in data 17.4.2023, ha preso formalmente servizio stipulando il relativo contratto di lavoro con l' che dal 19.5.2023, terminato il periodo di formazione per i CP_1
neo assunti, essa ricorrente è stata assegnata all'agenzia di Foligno;
che con sentenza n. 2196/2024 pagina 2 di 8 pubblicata e comunicata in data 5.2.2024, il TAR Lazio, Sez. V, all'esito dell'udienza di discussione dell'8.11.2023, pronunciava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;
che a seguito della sentenza del TAR, con nota del 14.2.2024 consegnata a mani alla ricorrente, l' CP_1
confermava che “la sede di lavoro assegnatale in considerazione della posizione in graduatoria e dell'ordine di
preferenza indicato è la Direzione provinciale di VA, come da avviso pubblicato nella sezione dedicata al
Concorso del sito istituzionale il giorno 15 marzo 2023” e comunicava che “dovrà prendere servizio, con
decorrenza dal 6 marzo 2024, presso la predetta sede”; che con email del 14.2.2024, essa ricorrente ha reiterato all' la richiesta di assegnazione definitiva presso la direzione provinciale di Perugia, CP_1
senza ottenere alcun riscontro;
che, a seguito di procedimento cautelare incardinato per contestare l'assegnazione presso l'ufficio di VA, il Tribunale di Spoleto, in accoglimento del ricorso cautelare “Dispone l'immediata assegnazione della ricorrente alla Direzione provinciale di Perugia;
che, a
seguito di tale ordinanza, l ha riassegnato la dott.ssa alla Direzione provinciale di Perugia, pur CP_2 Pt_2
precisando che la stessa ricorrente “espleterà l'attività lavorativa per la Sede di VA”; che con successiva nota del 20.05.2024 l' ha disposto l'assegnazione di essa ricorrente all'Agenzia territoriale di CP_1
Foligno, dove tutt'ora presta servizio. Ha dedotto di avere diritto all'assegnazione o, in subordine, al trasferimento presso la sede di Perugia in base all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 non essendo legittima la mancata previsione, nel bando, di alcun meccanismo volto a consentire la scelta prioritaria della sede in favore dei soggetti che svolgano funzioni di “caregivers”. In ogni caso ha rivendicato il proprio diritto ex art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 in base all'assetto organizzativo dell'ente che contemplava, comunque, anche all'esito dello scorrimento della graduatoria, posizioni vacanti presso la sede di Perugia.
CP_ Si è costituito l contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia per essere territorialmente quello di VA. Ha argomentato circa l'infondatezza nel merito della domanda,
ricordando il disposto normativo di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e la giurisprudenza sul punto e sottolineando la necessità organizzativa di provvedere alla copertura delle posizioni vacanti in organico presso la sede assegnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' convenuto, si CP_2
ritiene che la stessa sia infondata in quanto, dovendosi valutare la competenza territoriale al momento pagina 3 di 8 del deposito dell'iniziale ricorso al TAR del Lazio, risulta pacifica la circostanza che, a quella data, il rapporto di lavoro tra le parti non fosse ancora instaurato non essendo stato ancora sottoscritto il contratto di lavoro recante l'assegnazione presso l'ufficio di VA.
In mancanza di un attuale ufficio di appartenenza, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, può soccorrere il criterio della sede ambita, con il conseguente radicamento della stessa presso il Tribunale di Perugia adito in considerazione dell'oggetto della pretesa avanzata in giudizio.
Tanto rilevato in relazione alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio, è pacifico che il sig. fratello della ricorrente, sia affetto da grave depressione con sintomatologia Persona_1
fobico-ossessiva e sintomi psicotici che negli ultimi anni ha subito un aggravamento, in particolare nei disturbi di tipo ossessivo compulsivo, tanto che neppure la terapia farmacologica seguita “è sufficiente
a dirimerne la sintomatologia” (docc.2-3).
In particolare, la patologia “ha assunto, nel corso del tempo caratteristiche di cronicità con periodi di
intensificazione dei sintomi ossessivi e delle conseguenti compulsioni che arrivano ad occupare una parte
significativa della giornata del paziente. Si rileva la presenza di disturbi del contenuto del pensiero a sfondo
persecutorio con caratteristiche talvolta bizzarre che vanno ad inficiare le capacità relazionali del paziente
portandolo ad un marcato ritiro sociale, deflessione timica e apatia” (certificato psichiatrico, doc.6).
Il Sig. ha necessità di essere seguito quotidianamente nella regolare assunzione dei Persona_1
farmaci, nell'igiene della propria persona, nella preparazione dei pasti.
A ciò si aggiunga che il paziente è soggetto a continui mutamenti di terapia farmacologica (si vedano le prescrizioni allegate con il doc.8 da cui risulta che farmaci e/o dosaggi vengono spesso modificati)
motivo per cui la presenza fisica della sorella è indispensabile anche per gli adempimenti meramente pratici legati alla somministrazione della terapia stessa (cfr. p. 3 del verbale handicap doc.3, in CP_1
cui si legge che è necessaria l'assistenza “nei percorsi di cura”).
Ma soprattutto ha necessità della vicinanza e del sostegno affettivo della sorella, rimasta unico conforto e punto di riferimento sicuro dopo il decesso della loro madre avvenuto nel 2005 (doc.11).
In particolare, il rapporto intercorrente tra i due fratelli è ben descritto nelle due certificazioni redatte dalle psichiatre che seguono da tempo il paziente e che evidenziano entrambe come la presenza costante della ricorrente nella vita del fratello sia un elemento fondamentale per il suo equilibrio pagina 4 di 8 psichico (doc.5, certificato della dott.ssa e doc.6 certificato della dott.ssa Persona_2 Per_3
.
[...]
Ad avviso di questo giudicante, poi, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la ricorrente sia il referente unico per il fratello disabile.
La madre è infatti deceduta nel 2005 (doc.11) mentre il padre è ultraottantenne, invalido medio grave
“con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” e usufruisce di assistenza
Contr domiciliare erogata proprio dall' a seguito di partecipazione al Bando Progetto Home Care CP_1
Premium docc. (docc.12 e 13).
In diritto, deve premettersi che l'art. L'art. 33, comma 5, L. 104/92 prevede – richiamando il precedente comma 3 in cui si indicano i soggetti che hanno diritto ad usufruire dei noti permessi di tre giorni al mese per l'assistenza del congiunto disabile - che il lavoratore dipendente che assiste la persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…)
«ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
La norma in oggetto “rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello
Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza di parenti disabili e ciò sul presupposto che il
ruolo delle famiglie resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap (Corte Cost.
n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005; […] l'articolo 33, comma 5
disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizioni di handicap, attraverso
l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinchè quest'ultima risulti il
più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza” (così Cass. Sez. Lav. ord. 01.03.2019 n.
6150 ma la giurisprudenza sul punto è vastissima, a partire da SS.UU. 7945/2008. Si v. anche, solo per citarne alcune, Cass. nn. 7120/2018, 24015/2017, 12911/2017, 25379/2016 e 2210/2016; Tribunale di
Milano, Sez. lavoro, ordinanza n. 9366/2019 del 09.04.2019).
Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte e, cioè, che: “la L. n. 104 del 1992,
art. 33, comma 5, non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato,
poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati
interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze
economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro” (Cass. S.U. sent. n. 16102/2009); “tale diritto, in
pagina 5 di 8 virtù dell'inciso contenuto nella norma, secondo il quale esso può essere esercitato ove possibile, in applicazione
del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l'esercizio leda in misura
consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda (se si verta in situazione di lavoro privato) ed
implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa (Cass. 27.05.03 n. 8436). Il
diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le
esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai
rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25.01.06 n. 1396 e
27.03.08 n. 7945)” (Cass. sent. n. 585/2016).
Inoltre, e significativamente, più di recente la Cassazione ha altresì evidenziato come gravi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili (Cass., sent. n. 6550/2019; “è onere del datore di lavoro provare la sussistenza
di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di
un'assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che
si assiste”: Cass., ord. n. 23857/2017.
Ad avviso di questo giudicante, a fini valutativi ed applicativi, la norma di cui al comma 5 dell'art. 33
della l. n. 104 del 1992, sotto un primo aspetto valutativo, condiziona il diritto del “caregiver” di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere all'esistenza di posizioni disponibili
nell'ambito dell'assetto organizzativo datoriale e, sotto altro aspetto, in presenza di tale condizione organizzativa preliminare, impone al datore di lavoro di considerare con priorità la scelta del
“caregiver” salvo dimostrare l'esistenza di evidenti e prevalenti ragioni organizzative che non consentono di assentire a tale scelta.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che, all'atto di indizione del bando, presso la sede di Perugia vi era una situazione di scopertura dell'organico per le posizioni lavorative ambite da parte ricorrente di 45
unità e che, anche a volere ammettere la recessività assoluta del diritto di cui al comma 5 dell'art. 33
della l. n. 104 del 1992 rispetto all'esito numerico delle prove, anche dopo lo scorrimento della graduatoria residuavano ancora due posizioni vacanti.
E' poi pacifica la circostanza che il datore di lavoro, nei mesi successivi all'atto dell'immissione in ruolo della ricorrente, disponendo ulteriori scorrimenti della graduatoria successivi al 17.4.2023 ed entro il mese di dicembre del medesimo anno e, quindi, in modo tempestivo e senza adottare soluzioni organizzative particolarmente gravose, abbia provveduto a coprire integralmente le pagina 6 di 8 posizioni lavorative vacanti presso la sede di VA ove aveva disposto l'assegnazione della ricorrente.
CP_ In tale contesto organizzativo, dovendosi valutare la legittimità del diniego opposto dall' al momento della scelta iniziale, si ritiene che lo stesso abbia manifestamente violato l'art. 33 comma 5
della l. n. 104 del 1992 in quanto era senz'altro possibile e, comunque, in linea con le necessità
organizzative del datore di lavoro assegnare la ricorrente presso la sede di Perugia ove residuavano ancora due posizioni in organico vacanti e disponibili ed in quanto, come peraltro dimostrato dal successivo corso degli eventi, la mancata assegnazione della ricorrente presso la sede di VA non ha recato evidenti pregiudizi alla parte resistente che, anche laddove avesse potuto disporre della ricorrente presso la sede di VA, avrebbe cionondimeno dovuto provvedere, come in effetti ha fatto, ad attingere ulteriormente alla graduatoria al fine di sanare la scopertura in organico ivi presente.
In altre parole, dovendo, in base all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992, contemperarsi le esigenze organizzative del datore di lavoro con l'interesse costituzionalmente protetto del soggetto disabile a potersi avvalere dell'assistenza dello stretto congiunto, si ritiene che, nel caso di specie, essendo documentata la parziale scopertura di organico presso la sede di Perugia ed essendo, comunque,
evidente la necessità, per il datore di lavoro, di dare corso ad ulteriori scorrimenti della graduatoria al fine di coprire le posizioni che risultavano ancora vacanti presso la sede di VA (anche ove vi avesse preso tempestivamente servizio la ricorrente), dovesse accordarsi prevalenza all'interesse sotteso all'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992 e dovesse, dunque, essere apprezzata con favore la preferenza espressa dalla ricorrente.
In ogni caso, si dubita della legittimità del bando laddove ha omesso completamente la valutazione delle situazioni contemplate dall'art. 33, comma 5 della l. n. 104 del 1992, se non nel senso di una priorità assoluta, quanto meno nel senso dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini della scelta in favore degli idonei, il che, in ogni caso, avrebbe condotto all'assegnazione della ricorrente presso la sede di Perugia ambita non essendo contestato che, tra gli idonei non vincitori collocati in graduatoria con priorità rispetto alla ricorrente, vi siano state delle assegnazioni presso la sede di
Perugia ambita.
pagina 7 di 8 In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, ritenuta l'illegittimità della mancata assegnazione della ricorrente alla sede di Perugia, la domanda della stessa deve essere accolta con conseguente assorbimento della domanda subordinata di trasferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ condanna l' all'assegnazione definitiva della dott.ssa presso la Direzione Provinciale di Pt_2
CP_ Perugia;
condanna l al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella misura di € 4000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 11.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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