Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere. dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1854/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Margherita Mari;
Parte_1
APPELLANTE
contro non in proprio ma quale mandataria di , con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avv. Fabio Nannotti.
APPELLATA
avverso la sentenza n. 459/2022 depositata in cancelleria in data 27.07.2022, emessa dal Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 22
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa rinnovazione della Ctu effettuata viziata per i motivi già dedotti, accogliere l'appello proposto e, in totale riforma dell'appellata sentenza, letta la narrativa del presente atto e ritenuta la sussistenza dei motivi esposti: - accogliere tutte le domande dedotte dalla IG.ra nel proprio atto di ricorso ex art. 702bis in quanto fondate in Parte_1 fatto e in diritto entazioni di cui in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate, e di conseguenza In Tesi: - dichiarare il contratto di mutuo ipotecario rep. n. 86480 fasc. n. 36684 contrario alla L. 108/96 ab origine, e pertanto a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi condannando la cessionaria del credito vantato dalla , alla CP_3 TE restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla IG.ra e calcolate in Euro Pt_1
77.321,08, oltre interessi come per legge ovvero alla diversa somma ri i giustizia;
In ipotesi: - accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse nominale applicato e condannare cessionaria CP_3 del credito vantato dalla , al pagamento di Euro 33.138,93, determinati TE come differenza tra le n alla IG.ra e quelle stesse ricalcolate Pt_1 adottando i tassi ex art. 117 c. 7 T.U.B in regime di capitaliz semplice o quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ulteriore denegata ipotesi:
-accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese a CP_3 corrispondere la somma di Euro 11.914,05 determinati come differenza tra le n. 100 rate mensili pagate dalla IG.ra e quelle stesse ricalcolate adottando il Tan fisso contrattuale in regime di Pt_1 capitalizzazione se quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ogni caso: a) nella denegata ipotesi in cui la ricorrente non riesca più a fare fronte al versamento delle gravose rate di mutuo e la stessa venga segnalata in RA Rischi si chiede comunque che alla stessa vengano riconosciuti danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa;
b) con vittoria di spese del presente giudizio”.
Per parte appellata: - , quale mandataria di TE CP_3
“ Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla IG.ra , con atto di citazione notificato ad in data 11/10/2022, perché Parte_1 CP_3 del tutto infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da TE
, quale rappresentante di con conseguente conferma integrale
[...] CP_3
/2022 emessa il 26/07/20 ale di Prato, in composizione monocratica, pubblicata e comunicata il 27/07/2022 e notificata il 12/09/2022. Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA * Si producono: procura del 10/06/2022, Rep. n. 46679 e Racc. n. 15454 (doc. n. 1), copia notificata atto di citazione in appello (doc. n. 2) e fascicolo degli atti e dei documenti prodotti dalla appellata nel primo grado di processo (doc. n. 3). * Si oppone alla richiesta avversaria di pagina 2 di 22 rinnovazione della CTU contabile espletata in primo grado, perché del tutto esplorativa ed inammissibile, oltre che infondata, come tutti i motivi di gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 459/2022, depositata il 27/07/2022, il Tribunale di Prato ha così deciso: “Il
Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 4 luglio 2018, nei confronti di , appartenente al CP_3 [...]
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di , Controparte_5 TE rappresentata da , in persona del rappresentante p.t., ogni Controparte_6 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta, le domande proposte;
b) dichiara, integrale compensazione delle spese di lite“
1.1 Tale sentenza è stata emessa su ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato da , Parte_1 innanzi al Tribunale di Prato nei confronti (rappresentata da CP_3 Controparte_6
), sulla premessa: a) di avere stipulato con AN Intesa San Paolo spa il contratto
[...] di mutuo ipotecario n. 600060000693 (ai rogiti notaio del 06.06.2008 repertorio n. Persona_1
343961 raccolta n. 24776) per l'importo mutuato di Euro 172.000,00 il cui piano di restituzione era stabilito in 360 rate mensili posticipate di Euro 982,00 ciascuna, fisse e costanti come da piano di ammortamento;
b) di avere incaricato un suo perito, dr. commercialista, Persona_2 onde valutare la correttezza del rapporto bancario intercorso;
dalla perizia erano emerse: - la contrarietà ab origine del contratto de quo alla normativa ex Legge 108/96 ed in subordine l'indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato,
l'indeterminatezza del tasso d'interesse adottato, l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali ed infine la violazione del principio di buona fede;
c) di avere per tali motivi in data
26.01.2015 fatto pervenire all'ufficio assistenza e reclami della ed anche alla Procura CP_4 presso il Tribunale di Prato, apposita richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi;
di avere inoltre fatto richiesta alla del piano di ammortamento CP_4 aggiornato con l'esatta indicazione delle rate pagate distinte per quote capitale, quote interessi ed eventuali altri oneri oltre che di eliminazione della clausola di pattuizione degli interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c.; che la AN, in riscontro, la informava che non erano pagina 3 di 22 disponibili altri documenti inerenti l'ammortamento del suo mutuo eccetto le duplicazioni delle singole quietanze delle rate già pagate e di essersi sempre conformata alla normativa vigente;
che per quant'innanzi aveva così concluso: “In Tesi:- dichiarare il contratto di mutuo ipotecario rep. n.
86480 fasc. n. 36684 contrario alla L. 108/96 ab origine, e pertanto a norma dell'art.1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi condannando la cessionaria del credito vantato CP_3 dalla , alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla TE
IG.ra e calcolate in Euro 77.321,08, oltre interessi come per legge ovvero alla diversa somma Pt_1 ritenuta di giustizia;
In ipotesi: - accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse nominale applicato e condannare cessionaria del credito vantato dalla , al pagamento di Euro CP_3 TE
33.138,93, determinati come differenza tra le n. 100 rate mensili pagate dalla IG.ra e quelle Pt_1 stesse ricalcolate adottando i tassi ex art. 117 c. 7 T.U.B in regime di capitalizzazione semplice o quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ulteriore denegata ipotesi: -accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese condannando
[...]
a corrispondere la somma di Euro 11.914,05 determinati come differenza tra le n. 100 rate CP_3 mensili pagate dalla IG.ra e quelle stesse ricalcolate adottando il Tan fisso contrattuale in Pt_1 regime di capitalizzazione semplice o quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ogni caso: a) nella denegata ipotesi in cui la ricorrente non riesca più a fare fronte al versamento delle gravose rate di mutuo e la stessa venga segnalata in RA Rischi si chiede comunque che alla stessa vengano riconosciuti danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa;
b) con vittoria di spese del presente giudizio…”.
1.2 Si costituiva in giudizio la (ora ), quale Controparte_6 TE rappresentante di contestando le domande avversarie, di cui chiedeva l'integrale CP_3 rigetto.
1.3 Previo mutamento di rito, la causa veniva istruita con c.t.u. contabile e sua integrazione e, precisate le conclusioni, decisa come innanzi.
1.4 Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito,
pagina 4 di 22 per comodità di esposizione, si trascrivono nelle parti salienti, oggetto del gravame:
“1. ANALISI DEL CONTRATTO DI MUTUO In primo luogo, va detto che i rapporti obbligatori oggetto del presente giudizio scaturiscono dal contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto dall'attrice con la AN NT AN PA PA (alla quale è subentrata , stipulato il 6 giugno 2008, con atto per notar n. 343961 CP_3 Per_1 di Repn 24776 di Raccol o di Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/0 gato dalla banca NT AN PA PA. Il contratto di mutuo in esame prevede una durata di 360 mesi (periodo di ammortamento), oltre al periodo di preammortamento intercorrente tra la data di sottoscrizione e l'ultimo giorno del mese solare successivo a quello di stipulazione ( periodo di preammortamento di 55 giorni, art 3 del contratto), con impegno della parte mutuataria alla restituzione del finanziamento in 360 rate mensili posticipate, fisse e costanti, comprensive di quota di ammortamento del capitale e di interessi al tasso indicato nel successivo art 4, decorrenti dal primo giorno del secondo mese solare successivo a quello di stipulazione dell'atto ( I ottobre 2008). Il tasso fisso per il periodo di ammortamento è stato determinato in misura pari allo 0,4625% mensile, pari al tasso nominale annuo del 5,55 %., calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000; a tale tasso le parti hanno fatto riferimento anche per il periodo di preammortamento. L'Indicatore Sintetico di Costo (c.d. I.S.C.) viene indicato nel 5,776 %. Il tasso di RA ( art 4 , comma 3 ) è stato concordato al tasso nominale annuo pari al tasso, pro tempore vigente durante la RA, per le operazioni di rifinanziamento marginale ( marginal lending facility) fissato dalla banca RA OP ( alla data di conclusione pari al 5 % annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla a pagina ECB 01, ovvero sul quotidiano “ Il sole 24 ore”, maggiorato di 3,50 punti percentuali annui. Ove non più determinato , in misura pari al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi ( base 360) – denominato Euribor rilevato dalla RA ANria OP ( FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri gennaio /giugno e luglio /dicembre di ciascun anno, maggiorato di 2,50 punti percentuali annui, e da applicare, rispettivamente, al primo ed al secondo semestre solare di ogni anno. Nella relazione depositata il 30 marzo 2020 dalla CTU, dott. ssa sono riassunte tali Persona_3 condizioni, si è proceduto alla costruzione del piano di ammo ndo le condizioni negoziali, al fine di individuare gli importi a titolo di interessi e capitali. In tale operazione, si sottolinea che la metodologia di calcolo delle rate del piano di mutuo alla francese, di regola, prevede la predisposizione di rate posticipate di ammortamento alle scadenze pattuite costanti e posticipate (pag.12 relazione). Nell'avanzare nel tempo le rate assumono nel tempo una quota crescente di capitale e decrescente di interessi, mantenendosi di importo costante per tutta la durata del piano di ammortamento, mentre il calcolo degli interessi viene via via effettuato sul capitale residuo.
2. VERIFICA DELL'USURA 2.a) IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA
[…] A riguardo, nella relazione sopra richiamata come integrata in data 7 luglio 2021, la CTU, dott.ssa ha fatto riferimento al tasso soglia per “mutui ipotecari a tasso variabile”, in Persona_3 truzioni della AN d'LI ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria. Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata[…] La consulente ai fini della verifica pagina 5 di 22 dell'usura contrattuale ha rilevato che il finanziamento risultava garantito da garanzia reale, quale l'ipoteca, ed ha fatto quindi riferimento alla categoria dei mutui ipotecari e non a quella residuale rappresentata dalle “altre forme di finanziamento alle imprese" e che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché - successivamente- degli interessi di RA.
2.b) IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI Risulta dalla relazione di consulenza sopra richiamata che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal AE ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai tassi originari (cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto (cd usura sopravvenuta) e ciò sia per gli interessi corrispettivi che di RA. Secondo l'analisi condotta, tenuto conto di tale impostazione, la consulente ha quindi proceduto a determinare il AE, dopo avere escluso i costi di estinzione anticipata. Più specificamente (pag. 16 e ss prima relazione), ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha valutato la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge: a) AE dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite (escludendo imposte e tasse); b) AE dell'operazione, includendo altresì gli interessi di RA, assumendo per ipotesi che ciascuna rata venga pagata con un ritardo di 60 gg. rispetto alla scadenza prevista, oltre a commissioni varie e spese ed escludendo imposte e tasse;
c) verifica del tasso di RA convenuto;
d) AE risultante in caso di estinzione anticipata del finanziamento e rimborso del debito residuo oltre a commissioni varie e spese ed escludendo imposte e tasse. In conformità con le indicazioni normative e con le Istruzioni di AN d'LI dell'agosto 2009 ha proceduto a determinare il AE includendo commissioni varie e spese connesse al finanziamento, escludendo imposte e tasse, pervenendo ad un AE pari al 5,775%, sostanzialmente coincidente con quello indicato in contratto. Tale tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione del mutuo (usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo (usura sopravvenuta). I AE risultanti per ogni rata, calcolati con la metodologia esposta e la formula richiamata sono poi stati confrontati con le soglie usura vigente al momento dell'erogazione (usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo in vigenza del contratto (usura sopravvenuta). Rispetto al tasso soglia usura rilevato da AN d'LI per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE, il AE originario inclusivo delle spese sopra indicate, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per i mutui ipotecari a tasso variabile all'inizio del periodo di ammortamento (dati di riferimento il periodo 1.4.2008 al 30.6.2008) per i mutui a tasso fisso era pari a 9.060 % e per quelli a tasso variabile del 9,00% (TEGM ,comprensivo di spese, maggiorato del 50%). Invero, la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata in base alla rilevazione dei TEGM dal D.M. 18.3.2008 all'epoca vigente, con applicazione dal I aprile al 30 giugno 2008, e quindi e con riferimento ai mutui con garanzia ipotecaria, dunque, al 9,060% o al 9,00 %, rispettivamente per il tasso fisso o variabile. Da tali considerazioni che, anche in ragione delle modifiche introdotte, non può essere sostenuta la sussistenza di usura contrattuale in relazione al tasso corrispettivo concordato dalle parti. Quanto all'andamento del rapporto, sia avuto riguardo al AE che rispetto al Tasso di RA, il CTU
pagina 6 di 22 evidenzia l'assenza di sconfinamenti sia rispetto al tasso soglia contrattuale che al tasso determinato escludendo ipotesi di usura c.d. Sopravvenuta. […] Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non limitatamente ai trimestri in cui lo sconfinamento è riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).
2. c) CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI Il contratto in esame prevedeva, inoltre, all'art 4 del regolamento allegato l'applicazione del tasso di RA prevedendo che questo sia aggiornato per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso BCE - Marg. Lend. (pari al 5% alla data di stipula) maggiorato di 3,50 Pt_2 punti percentuali e con divisore fisso u base annua, sicché anche sul punto, si è posta la necessità di verificare il superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996.[…]Nella prima relazione la CTU, in assenza di altri parametri di rilevazione, ha proceduto ad includere nel calcolo anche gli interessi di RA, determinati al tasso di RA iniziale del 8,569%, assumendo per ipotesi il ritardo di 60 giorni su ciascuna rata comunque inferiore al tasso soglia sopra richiamato. Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate aderendo all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., ed operando la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio RA del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto al 9,060 %, trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di RA. Di conseguenza, la pattuizione del tasso di RA non è nulla ex art. 1815 c.c. e risultano dovuti gli interessi, senza che vi sia margine per la restituzione degli importi pretesi dalla parte attrice. Per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e RAtori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto sono stati confrontati con il TS di periodo maggiorato del TS di RA (cf sentenza Cassazione 26286 del 2019) evidenziando che in nessun mese si è verificato il superamento del tasso soglia per quanto concerne sia gli interessi corrispettivi che quelli RAtori.
2.d) CLAUSOLA DI ESTINZIONE ANTICIPATA Alle medesime conclusioni, secondo le elaborazioni contabili della CTU, si perviene anche per l'ipotesi di estinzione anticipata, considerando peraltro anche dell'assenza di penale per tali ipotesi. Peraltro, trattasi di conclusioni corroborate dal principio di recente affermato dalla S.C. secondo cui , ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi RAtori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., 7.3.2022, n 7352). Nell'applicazione concreta, quindi, non v'è spazio alcuno per l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, comma, II, c.c. nella parte in cui esclude la debenza di qualsiasi interesse (che invece consegue al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi).
3. ULTERIORI PROFILI DI NULLITA'DEL TASSO DI INTERESSI Con riferimento al tasso di interesse concordato, ulteriore questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai pagina 7 di 22 requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE. Le doglianze articolate dalla ( ) [rectius: TERNICO] sono state incentrate sia sulla presunta Tes_1 applicazione di interessi di natura anatocistica per effetto della CAPITALIZZAZIONE MENSILE, sia sulla mancata specificazione del regime finanziario applicato e quindi sulla potenziale indeterminatezza del regolamento contrattuale, la cui applicazione consentirebbe l'inserimento di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato. Invero, l'aspetto della corretta determinazione dei tassi applicati è stato quello su cui sono state focalizzate gli approfondimenti contabili compendiati nella relazione integrativa di CTU, depositata il 7 luglio 2021. Ad avviso della consulente, le condizioni economiche applicate congiuntamente consentono di sviluppare un univoco piano in ossequio a quanto pattuito dalle parti, le quali, ex ante, hanno quantificato e determinato in modo inequivocabile l'importo dell'onere gravante sulla mutuataria, corrispondente all'ammontare degli interessi da corrispondere (oltre alle spese ed al capitale). Secondo le ricostruzioni contabili operate (pag.
8-9 relazione integrativa) non sono ipotizzabili piani di ammortamento alternativi che possano prevedere congiuntamente l'applicazione di tutte le medesime condizioni previste escludendo qualsiasi forma di indeterminatezza circa il meccanismo di calcolo degli interessi adottato. Evidenzia infatti la consulente, specificamente, che il contratto non si limita ad enunciare esclusivamente il capitale finanziato (€ 172.000,00), la durata (30 anni) ed il tasso di interesse nominale (5,55%) , ma evidenzia in modo inequivocabile anche: “…- il tasso fisso di interesse periodale mensile dello 0,4625%; - il calcolo degli interessi in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000; - la tecnica mediante la quale il piano di ammortamento deve svilupparsi: "alla francese" Da notare, nelle condizioni economiche allegate al contratto è precisato che le rate mensili sono calcolate:“… con il sistema dell'ammortamento di un prestito basato sulla formula nota nella tecnica finanziaria come “sistema francese”;
- l'importo di ogni singola rata pari ad euro 982,00, ciascuna,
- la costituzione di ogni singola rata di una quota interesse e di una quota capitale, posticipate, fisse e costanti (ad eccezione della prima sulla quale sono conguagliati gli interessi di preammortamento);
- la frequenza dei rimborsi, ovvero il frazionamento dell'obbligo restitutorio: mensile;
- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) indicato pari al 5,776% annuo;
[...] Ora, poiché la indicazione del AE , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/0/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), deve comunque concludersi che la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In tal caso, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non la nullità delle clausole negoziali. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito […] la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il pagina 8 di 22 contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione […]. Valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifica approvazione della clausola di variabilità del tasso, nonché la potenziale variazione del piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto (solo per la quota capitale e non anche per gli interessi, con rata quindi non necessariamente costante ), e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, nel caso di specie, induce a ritenere la presenza di tali requisiti di determinabilità dei costi. (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), escludendo meccanismi di capitalizzazione” occulta”. Di conseguenza, anche per tali aspetti il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, era sufficientemente determinato in quanto il soggetto finanziato, nel corso del rapporto, aveva la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato. Anche per tale aspetto, quindi, non si giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa, e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale e la domanda deve essere rigettata. Al contempo, nel presente giudizio, i contrasti giurisprudenziali e interpretativi esistenti nelle materie trattate, inducono a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali…”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , (di seguito anche Parte_1
Appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la (di seguito CP_3
Contr e anche Appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della CTU – istanza di rinnovazione istruttoria.
2) Erronea interpretazione dei presupposti per la sussistenza dell'usura.
3) Erroneo accertamento circa la presunta determinatezza del tasso.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' Appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte (“In Tesi: - dichiarare il contratto di mutuo ipotecario rep. n. 86480 fasc. n. 36684 contrario alla L. 108/96 ab origine, e pertanto a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi condannando la CP_3
cessionaria del credito vantato dalla , alla restituzione delle somme
[...] TE indebitamente corrisposte dalla IG.ra e calcolate in Euro 77.321,08, oltre interessi come per Pt_1 legge ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
In ipotesi: - accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse pagina 9 di 22 nominale applicato e condannare cessionaria del credito vantato dalla CP_3 [...]
, al pagamento di Euro 33.138,93, determinati come differenza tra le n. 100 rate mensili CP_4 pagate dalla IG.ra e quelle stesse ricalcolate adottando i tassi ex art. 117 c. 7 T.U.B in regime Pt_1 di capitalizzazione semplice o quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ulteriore denegata ipotesi: -accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese a corrispondere la somma di Euro 11.914,05 determinati CP_3 come differenza tra le n. 100 rate mensili pagate dalla IG.ra e quelle stesse ricalcolate Pt_1 adottando il Tan fisso contrattuale in regime di capitalizzazione semplice o quella diversa determinata a seguito di ulteriori versamenti effettuati dalla ricorrente;
In ogni caso: a) nella denegata ipotesi in cui la ricorrente non riesca più a fare fronte al versamento delle gravose rate di mutuo e la stessa venga segnalata in RA Rischi si chiede comunque che alla stessa vengano riconosciuti danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa;
b) con vittoria di spese del presente giudizio”).
2.1 Radicatosi il contraddittorio, (non in proprio ma quale mandataria di Controparte_1
) nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte CP_3 appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, opponendosi alla richiesta avversaria di rinnovazione della CTU contabile espletata in primo grado;
2.2 In data 26.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3. L'appello va disatteso con riferimento a tutti i motivi di censura, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1 Va preliminarmente respinta l'istanza proposta da di rimessione della causa in Pt_1 istruttoria al fine di espletare la procedura di mediazione.
, a mezzo del nuovo difensore chiede la rimessione della causa sul ruolo, per procedere Pt_1 alla mediazione, sostenendo di avere depositato, in data 21/11/2024 e quindi dopo che la causa pagina 10 di 22 è stata trattenuta in decisione, dinanzi un Organismo di Conciliazione Forense di un Ufficio
Giudiziario di primo grado, Tribunale di Prato, un procedimento di mediazione n. 370/2024 in quanto: “nelle more la ha ceduto il credito a che ha nominato CP_3 Controparte_8 doNext SpA soggetto facoltizzato alla trattativa, rendendo assai più lunghi i tempi per la trattativa stessa, tuttora pendente;
Che pertanto la sig.ra ha depositato domanda per l'avvio del Pt_1 procedimento di mediazione, mai esperito sinora”.
, per contro, si è opposta a tale richiesta (formalizzata per la prima volta già nelle TE note del 17.01.2024), in quanto come da verbale di mediazione con esito negativo del 29.09.2015
(quale doc. n. 6 del ricorso ex art. 702 bis cpc), prodotto dalla stessa Appellante, il procedimento di mediazione era stato instaurato, ante causam, dinanzi l'Organismo di Conciliazione Forense di
Prato (n. 259/2015). Quanto alla cessione del credito da parte della Appellata, la ha CP_4 evidenziato l' irrilevanza processuale di tale evento, stante il disposto dell'art. 111 cpc, secondo cui il processo prosegue tra le parti originarie, anche in caso di successione a titolo particolare del diritto controverso. Inoltre, nelle note autorizzate del 23.9.2024, ha eccepito che “In data
17/01/2024 la IG.ra per il tramite del pregresso procuratore costituito, Parte_1 depositava note di trattazione scritta, con le quali ha chiesto procedersi al procedimento di mediazione obbligatoria, invocando, per la prima volta e quindi in modo del tutto inammissibile nel rito, la propria natura di “consumatrice”, che si contesta, come si oppone questa difesa alla predetta richiesta tardiva e del tutto irrituale, in considerazione che l'appellante era la ricorrente anche nel precedente grado”.
La richiesta di rimessione della causa sul ruolo va respinta stante la sua tardività nonché il fatto che la procedura di mediazione era stata già svolta in primo grado dalla stessa appellante, seppure con esito negativo.
In ogni caso, anche laddove si voglia ritenere la non validità della prima mediazione svolta il
29.09.2015, perché la non vi aveva partecipato, tuttavia la Corte non può non rilevare che CP_4
l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dovesse essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado;
la S.C. è granitica nel ritenere che (cfr. n. 22736/2021; n.
pagina 11 di 22 25155/2020) “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”; ragion per cui la richiesta avanzata in questo grado, dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, non può che essere respinta;
né l'intervenuta cessione del credito da parte dell'Appellata può assumere rilievo, poichè ex art. 111c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie.
Quanto, infine alla qualifica di consumatrice invocata dalla , con conseguente violazione Pt_1 anche dell'art. 33, c. 1, del codice del consumo, nella parte in cui stabilisce che “devono considerarsi vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (cfr. pag. 32 appello), va rilevato che la stessa, ove pure ritenuta esaminabile per la prima volta anche in grado di appello in ragione della natura officiosa del suo rilievo, è meramente ripetitiva degli altri motivi ritualmente articolati e che vengono di seguito esaminati.
4. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Il primo e il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente stante la stretta connessione dei motivi, entrambi elaborati sul presunto vizio della c.t.u. e quindi della decisione che l'aveva posta a suo fondamento.
I motivi vanno disattesi.
Con il primo motivo di gravame l'Appellante lamenta che la relazione peritale espletata in primo grado sarebbe nulla perché “lacunosa, incongrua ed illogica”, ed affetta da errori matematici e tecnici, per cui chiede alla Corte la sua rinnovazione (“ Nel caso di specie la relazione peritale pecca per insufficienza di argomentazioni, atteso che il consulente deve mettere il Giudice nella condizione di stabilire se vi sia stata comunque una probabilità che la situazione sia stata determinata da una diversa ricostruzione contabile. Non solo il CTU non prende in considerazione le osservazioni mosse dal CTP Dott. ma la stessa effettua una analisi contabile errata”: cfr. pag. 8 appello); che Per_2 inoltre, quantunque il Tribunale avesse disposto l'integrazione della c.t.u. sui rilievi mossi da essa
Appellante, tuttavia alcuna indagine sarebbe stata compiuta dalla consulente “la quale senza entrare nel merito delle richieste ha ribadito le proprie conclusioni. Nessuna indagine sul concreto pagina 12 di 22 meccanismo di calcolo con cui l'intermediario ha, dapprima, quantificato ex ante l'importo della rata e, di poi, costruito l'intero piano di ammortamento, è stata compiuta… la quantificazione della rata”; che al contrario, come sostenuto dal proprio ctp, dott. la quantificazione della rata Per_2 sarebbe stata di fondamentale importanza per la regolazione del rapporto dal momento che il contratto di mutuo si sarebbe limitato a prevedere solo la misura del TAN, del numero di rate complessive, nonché della periodicità di pagamento, ma non il regime di capitalizzazione adottato
( semplice o composto), per cui era mancata un' indagine più approfondita della c.t.u. per quanto non previsto in contratto;
con l'ulteriore conseguenza che, secondo il regime di capitalizzazione semplice e non secondo quello composto (quest'ultimo non fatto oggetto di alcuna espressa pattuizione) la rata costante mensile avrebbe dovuto essere pari ad € 812,76 e non ad € 982,00, come calcolata dalla banca, il tutto in conseguenza della sostituzione automatica con il tasso legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente ab origine.
I motivi sono infondati e le censure mosse alla c.t.u. non scalfiscono la correttezza metodologica utilizzata per accertare il regime di capitalizzazione adottato e la ricostruzione effettuata sul piano di ammortamento, avendo la recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 15130/2024 del 31.5.
2024 posto fine alle questioni riguardanti la validità del contratto di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese.
Le S.U. con la sentenza n. 15130/2024 hanno dato risposta alle obiezioni fatte anche oggetto del presente gravame dall'Appellante, in particolare affermando che: A) la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contrato, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità dei rimborso e tasso di interesse predeterminato;
B) la mancata indicazione del piano di ammortamento alla francese non causa la nullità parziale del contratto purché l'informativa fornita sia sufficiente a garantire la trasparenza necessaria permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Applicando detti principi al nostro caso la Corte rileva che il consulente, attraverso l'esame del documento contrattuale, ha preliminarmente riscontrato che: - le parti hanno sottoscritto un pagina 13 di 22 contratto di mutuo fondiario ipotecario per l'importo di euro 172.000,00
(centosettantaduemila/00), erogato da , prevedendo la durata del prestito, Controparte_1 la periodicità dei rimborso e il tasso di interesse predeterminato;
in particolare la mutuataria si è obbligata a corrispondere alla l'interesse in ragione del tasso fisso per il periodo di CP_4 ammortamento in misura pari allo 0,4625% mensile, pari al tasso nominale annuo del 5,55 %., calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000; a tale tasso le parti hanno fatto riferimento anche per il periodo di preammortamento;
l'Indicatore Sintetico di Costo
(c.d. I.S.C.) è stato indicato per il 5,776 % annuo;
il tasso di RA (art 4, comma 3) è stato concordato al tasso nominale annuo pari al tasso, pro tempore vigente durante la RA, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla banca RA
OP (alla data di conclusione pari al 5 % annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB 01, ovvero sul quotidiano “ Il sole 24 ore”, maggiorato di 3,50 punti percentuali annui;
ove non più determinato, in misura pari al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi ( base 360) – denominato Euribor - rilevato dalla RA
ANria OP ( FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno, maggiorato di 2,50 punti percentuali annui, e da applicare, rispettivamente, al primo ed al secondo semestre solare di ogni anno, - l' obbligo del mutuatario è stato stabilito nella restituzione di 360 rate mensili di € 982,00 ciascuna, con cadenza mensile posticipata, comprensiva di quota di ammortamento del capitale e di interessi al tasso indicato nel successivo art. 4, decorrenti dal primo giorno del secondo mese solare successivo a quello di stipulazione dell'atto ( 1 ottobre 2008); il tutto come da piano di ammortamento allegato.
Ragion per cui la Corte esclude che la c.t.u. sia erronea e che vi sia sussistenza di clausole che rendono il mutuo invalido: il c.t.u. alle pagine 11 e 12 della perizia del 30/03/2020 ha richiamato i dati essenziali richiesti dalle S.U. per la validità del finanziamento contratto dalla il Pt_1
06.06.2008, specificando che detti dati consentono di definire, in modo determinato ed univoco, il meccanismo di calcolo degli interessi e il piano di ammortamento (a tasso fisso c.d. “alla francese”). Inoltre il c.t.u. nella relazione integrativa del 2021 in risposta alle osservazioni del pagina 14 di 22 dott. ha precisato che “La scrivente ha ricostruito il piano di ammortamento in funzione Per_2 delle condizioni contrattuali indicate nel contratto e nei relativi allegati. Tali condizioni contrattuali sono determinate per iscritto, non dando luogo a soluzioni applicative differenti, se non modificando le stesse. Il contratto di mutuo in atti fissa con precisione ed in modo non equivoco le modalità di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi”
Da quant'innanzi la Corte ritiene che il c.t.u. abbia correttamente impostato la relazione anticipando quei criteri che sono stati poi elaborati dalla S.C. con la sentenza a S.U. di cui innanzi, affermando che il mutuo alla francese “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via». Va aggiunto che rispetto a tale tipologia di finanziamenti – sempre secondo la citata sentenza – «[d]eve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ “ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in pagina 15 di 22 modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)».
Invero tale conclusione è già stata in passato condivisa da questa Corte che – con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante – ha già avuto modo di considerare che proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quali che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti.
Al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria, pertanto, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, in modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati (in tal senso, si veda Corte d'Appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023, in motivazione).
pagina 16 di 22 Per quant'innanzi detto non sussistono motivi per rinnovare la c.t.u., non ritenendo la Corte il piano di ammortamento alla francese anatocistico e risultando il piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice univocamente determinato, sia nella rata, sia nella sua composizione (quota capitale e quota interessi): gli interessi, per la proprietà stessa del regime finanziario semplice, non possono che essere riferiti alla quota capitale in scadenza, per cui si condivide quanto riportato a pag. 16 della c.t.u. “tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali pattuite: somma mutuata, tasso corrispettivo, importo della rata, durata del prestito e metodo di rimborso è possibile ricostruire un univoco piano di ammortamento del mutuo che nel caso de quo corrisponde al piano di ammortamento prodotto nel ricorso da Parte attrice e agli atti”.
Ulteriormente nei successivi chiarimenti il c.t.u. (cfr. pag.13\14) ha affermato che “Il meccanismo di calcolo indicato assicura che non si generi una capitalizzazione degli interessi vietata ex art. 1283
c.c., in quanto il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1.
Nel caso specifico, poiché il piano è regolarmente adempiuto con il tempestivo pagamento delle rate, gli interessi non hanno modo di capitalizzarsi e di produrre interessi su interessi, evento che attiene eventualmente alla fase della patologia del rapporto ma non riguarda la struttura del piano in cui ciascuna rata di rimborso non prevede interessi composti. Gli interessi periodicamente maturati rimangono infruttiferi fino al loro pagamento, frazionato e conseguito in regime semplice alle distinte scadenze. La tecnica di rimborso con rata fissa costante alla francese non comporta di per sé dunque alcuna capitalizzazione vietata per legge…”
Infine, quanto alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, come affermato dalla già richiamata decisione delle S.U., la stessa non si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria (“ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”: cfr. la già citata S.U. n. 15130/2024)
pagina 17 di 22 I motivi sono infondati e la sentenza va confermata.
Con il secondo motivo l'Appellante, lamenta un'erronea interpretazione dei presupposti per la sussistenza dell'usura sostenendo che: “ l'illogicità e l'erroneità della perizia redatta dalla CTU,
Dott.ssa avrebbe influenzato la ratio decidendi seguita dal Giudice di primo grado sulla Per_3 verifica della presenza di interessi usurari, sostenendo in particolare la che : “La AN Pt_1
Intesa San Paolo PA ha applicato un tasso di interesse ultralegale sin dalla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario, determinando, a norma dell'articolo 1815, II comma, c.c., la nullità della clausola con cui sono stati convenuti gli interessi usurari e la non debenza degli interessi stessi”,
( pag.12 app.), evidenziando altresì come le deduzioni svolte sarebbero confermate dal dott.
“secondo cui il contratto di mutuo de quo risulta affetto da nullità a causa della previsione Per_2 ab origine di un tasso di interesse ultralegale, risultano frutto di calcoli matematici accreditati e basati su argomentazioni che trovano conferma nella maggioritaria dottrina e giurisprudenza.
Anche nell'ipotesi di mutui con sistema di ammortamento alla francese risulta, infatti, necessaria l'indicazione specifica del regime finanziario adottato al fine di individuare il principio e modello matematico con cui implementare gli algoritmi di calcolo strumentali per definire e quantificare correttamente l'importo rateale costante. Il tasso d'interesse effettivamente praticato dalla controparte, ancorché calcolato in regime di capitalizzazione semplice, senza l'aggiunta di ulteriori costi correlati all'erogazione del credito, risulta superiore di ben 5,31 punti percentuali al tasso soglia vigente nel II semestre del 2008, determinando così la nullità di qualunque somma percepita e percepibile dalla a titolo di interesse ed ogni altra remunerazione , per un totale di indebiti CP_4 pari ad € 77.321,08, per cui la pattuizione di un tasso di interesse usurario, sarebbe nulla per contrarietà alle norme imperative e tale vizio comporterebbe la conversione forzosa del contratto in finanziamento a tasso zero” ex art. 1815 c.c”..
Il motivo è infondato.
La censura dell'Appellante muove dalle erronee osservazioni della perizia di parte che come abbiamo visto è smentita dalla inequivocabile motivazione espressa nella richiamata sentenza n.
15130 del 2024 delle S.U. e dalle precedenti sentenze della Cassazione.
pagina 18 di 22 La Corte pertanto nella redazione della consulenza, con riferimento al rilevamento dell'usurarietà degli interessi applicati, non scorge un errore metodologico avendo il c.t.u. richiamato e applicato i principi giurisprudenziali della Cassazione coordinandoli con le Istruzioni della AN d'LI (cfr. pag. 9 e ss. ctu); esame che ha indotto il consulente ad escludere la sussistenza dell'usura sia originaria che sopravvenuta (ove quest'ultima per ipotesi ritenuta rilevante, ma in espressa difformità al principio autorevolmente da Cassazione Civile S.U. n. 24675 del 19 Ottobre 2017) , poiché la AN ha pattuito ed applicato, per tutto il corso del rapporto, tassi di interesse entro le soglie di usura, valutando, anzitutto, la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge, ed in particolare:
a) “AE dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite
(escludendo imposte e tasse)” (cfr. ctu pag 16)
In risposta il c.t.u. afferma “Il AE così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da AN d'LI per il periodo 01/04/2008 - 30/06/2008 per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI TASSO FISSO che è pari a 9,060%(all. 6)”. ( cfr. ctu pag 17).
b) “AE dell'operazione, includendo altresì gli interessi di RA, assumendo per ipotesi che ciascuna rata venga pagata con un ritardo di 60 gg. rispetto alla scadenza prevista, oltre a commissioni varie e spese ed escludendo imposte e tasse” (cfr. ctu pag.16).
In risposta “ Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un AE pari al 5,820%.Il
AE così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da AN d'LI per il periodo
01/04/2008 - 30/06/2008 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO che è pari a 9,060% (all. 6) ( cfr. ctu pag.18 ).
c)” verifica del tasso di RA convenuto” (cfr. ctu pag.16):
In risposta “ Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di RA, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,569%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 06/06/2008, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da AN d'LI per il periodo e la classe di operazioni su menzionati che è pari a 9,060% (all. 6))” (cfr. ctu pag.19).
d) AE risultante in caso di estinzione anticipata del finanziamento e rimborso del debito residuo oltre a commissioni varie e spese ed escludendo imposte e tasse.
pagina 19 di 22 In risposta “ …Non sono previste commissioni di estinzione anticipata. Ebbene, anche ipotizzando che la contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 100
(corrispondente alla rata n. 101 del piano di ammortamento di verifica di seguito ricostruito che tiene conto della separazione del periodo di preammortamento da quello di ammortamento), come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un AE del 5,823%. Il AE così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da AN d'LI per il periodo e la classe di operazioni in oggetto che è pari a 9,060% (All. 6) (cfr. pag.20 ctu), e concluso affermando che “ sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 06/06/2008, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di RA, risultano non usurari dato che non sono superiori al limite di legge (tasso soglia).
Ragion per cui l'eccepita usura pattizia, che l'Appellante fa derivare dai criteri di calcolo effettuati dal proprio ctp dott. non trova riscontro nei i principi giurisprudenziali Per_2 costantemente affermati e nelle Istruzioni impartite dalla AN d'LI in subiecta materia: in particolare nel contratto di mutuo risulta pattuito sia il tasso di interesse corrispettivo (nella misura del 5,55%), che quello RAtorio (pari all'8,50%), che, singolarmente considerati, rientrano nei limiti del tasso soglia usura per la categoria “mutui a tasso fisso”, al tempo pari al
9,060% e al 9,00 per i tassi variabili;
del pari il confronto del TAN in capitalizzazione semplice, indicato dal dott. nella misura del 14,38%, con il tasso soglia di periodo (pari al 9,06%) è Per_2 smentito dall'autorevole pronuncia delle SU 18 settembre 2020 n. 19597, per la quale, in presenza di interessi RAtori, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi RAtori di cui ai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi RAtori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
pagina 20 di 22 Nella relazione integrata, depositata il 7 luglio 2021, la ctu dott. ha fatto riferimento al Per_3 tasso soglia per “mutui ipotecari a tasso variabile” , in conformità alle istruzioni della AN d'LI ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria: “Rispetto al tasso soglia usura rilevato da AN d'LI per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE, il AE originario inclusivo delle spese sopra indicate, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per i mutui ipotecari a tasso variabile all'inizio del periodo di ammortamento ( dati di riferimento il periodo 1.4.2008 al 30.6.2008) per i mutui a tasso fisso era pari a 9.060 % e per quelli a tasso variabile del 9,00% (TEGM , comprensivo di spese, maggiorato del 50%)”: quindi il ctu evidenzia l'assenza di sconfinamenti sia rispetto al tasso soglia contrattuale che al tasso determinato escludendo ipotesi di usura c.d. sopravvenuta.
Senza sottacere, come da costante giurisprudenza la verifica dell'usura con riferimento agli interessi di RA è legittima solo qualora siano stati corrisposti in concreto interessi RAtori;
cosa che nel caso di specie non si è verificata (cfr. pag. 9 c.t.u. del 30.03.2020): “le Parti non hanno evidenziato uno scenario di RA, il mutuo è dato essere in regolare ammortamento”.
In sintesi e conclusione, le ipotesi formulate dal dott. riportati nei motivi di gravame, Per_2 non possono trovare accoglimento, in quanto il piano e/o il tasso, sono stati ben determinati ove si considera l'applicazione congiunta e coerente di tutte le condizioni economiche pattuite dalle
Parti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
6. Sussistono a carico dell'Appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
Co
nei confronti di non in proprio ma quale mandataria Parte_1 Controparte_1
pagina 21 di 22 avverso la sentenza n. 459/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il CP_3
27/7/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1 favore non in proprio ma quale mandataria che si liquidano Controparte_1 CP_3 in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte
Appellante;
- dispone, infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 17.1.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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