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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Nr.586/2021 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20.06.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cannata ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Via Malta n.73/d
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 15.05.2021, proponeva Parte_1 opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n. 592 2019
00007323 13 000, del 24.07.2019, predisposto dall' - Sede di Caltanissetta - con il quale CP_1 comunicava, in relazione alla posizione dell' corrente in San Controparte_3 Cataldo - Via Caltanissetta n. 14 (Cod. Fisc.: ; matricola n. 1802329739), “Di aver P.IVA_1 proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente al periodo dal
06/2016 a 09/2017. Il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 8.256,10”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente rilevava ed eccepiva la totale erroneità di tale notificazione e l'assoluta estraneità alle vicende riguardante la predetta Associazione, adducendo di non avere mai avuto alcun rapporto né come legale rappresentante né come associato.
L'odierno ricorrente esponeva altresì, di essere stato socio, dal 01.01.1979 e sino al
21.04.2008, della ditta I.I.C.I. con sede in San Controparte_4
Cataldo - Via Kennedy nn.147/149 sino al momento della cancellazione avvenuta in data
21.04.2008; che dal 08.01.2007 e sino al 27.03.2015, ha assunto la titolarità della ditta individuale
[...]
con sede in San Cataldo - Via Babbaurra n. 36/B; Pt_1 che dal 27.03.2015 in poi, data di cessazione della superiore ditta individuale, non ha più svolto alcuna attività (come si evince dall'allegata copia del Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
C.C.I.A.A., del 06.05.2021 - all. n. 2 -).
Ciò premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
L' , costituitosi tempestivamente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 legittimazione attiva del ricorrente, in subordine la conferma dell'avviso di addebito opposto.
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall' . CP_1
L'art. 100 cpc stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (Cass. n.
4984/2001; n. 486/1998).
Inoltre “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 17026/2006).
L'interesse ad agire consiste quindi nell'affermazione che i fatti concreti che si allegano sono costitutivi di un diritto previsto in astratto da una norma e che questo diritto necessita di una tutela che può essere data solo dal giudice.
In sostanza l'interesse ad agire consiste nella allegazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto che appartiene alla parte che lo afferma.
Nel caso in esame, la posizione del ricorrente deve essere esaminata in astratto e in base alle allegazioni del ricorso.
Il ricorrente afferma il suo diritto a non essere considerato debitore della somma domandata dall' . Il diritto appare minacciato dal fatto che l'avviso di addebito è stato notificato al CP_1 ricorrente nel suo domicilio ritenendolo legale rappresentante dell' che ha determinato CP_3 il debito.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dell' va pertanto respinta. CP_1
Nel merito va in primo luogo rilevato che, la notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato
è nulla.
Ed invero, l' sostiene che l'avviso di addebito è stato notificato a , come CP_1 Parte_1 risulta testualmente nel relativo avviso di ricevimento, “N.Q.” (nella qualità) e con la specifica indicazione del codice fiscale dell'associazione (all. doc. 1), ragion per cui il ricorrente, non avendo proposto opposizione “nella qualità” ma “in proprio”, asserendo di essere estraneo all'associazione, manca di legittimazione attiva.
Parte ricorrente deduce e prova non solo di essere estraneo all' CP_3 Controparte_3 corrente in San Cataldo - Via Caltanissetta n. 14 - Cod. Fisc. , matricola n.
[...] P.IVA_1
– ma che a seguito di un controllo effettuato successivamente alla notifica dell'avviso P.IVA_2 di addebito e a mero scopo difensivo, tramite il proprio consulente Dott.ssa , ha Persona_2 accertato, quanto segue:
- al codice fiscale corrisponde un diverso soggetto giuridico e in particolare, il P.IVA_1
“ - S.P.A.N.A., costituito in data 25.11.1982, Controparte_5 corrente in San Cataldo (CL) - Via Regina Margherita n.15 e comunque cessato con decorrenza dal
31.12.2001 (quindi in epoca antecedente al periodo oggetto dell'avviso di accertamento), rappresentante legale (estratto Anagr. -all. n. 3-). Controparte_6 CP_7
Rilevato pertanto che la notifica è stata fatta al ricorrente quale legale rappresentante dell' e non in proprio (consegnata peraltro a soggetto diverso) e poiché però il CP_3 ricorrente non è, né risulta essere mai stato, legale rappresentante della “ Controparte_3
la notifica è da ritenersi nulla.
[...]
Deve pertanto essere dichiarato che il ricorrente nulla deve al convenuto . CP_2
Quanto alla richiesta dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito, il ricorrente non ha titolo, non essendo parte del rapporto previdenziale (che sussisteva eventualmente fra l' e CP_1
l' . CP_3 Controparte_3
La domanda, perciò, non può essere esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 5.201 a €
26.0001.) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è CP_1 causa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, in favore del procuratore antistatario, Avv. Giorgio Cannata.
Caltanissetta, 15 luglio 2025 IL GOP
Maria Zammito
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20.06.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cannata ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Via Malta n.73/d
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 15.05.2021, proponeva Parte_1 opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n. 592 2019
00007323 13 000, del 24.07.2019, predisposto dall' - Sede di Caltanissetta - con il quale CP_1 comunicava, in relazione alla posizione dell' corrente in San Controparte_3 Cataldo - Via Caltanissetta n. 14 (Cod. Fisc.: ; matricola n. 1802329739), “Di aver P.IVA_1 proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente al periodo dal
06/2016 a 09/2017. Il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 8.256,10”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente rilevava ed eccepiva la totale erroneità di tale notificazione e l'assoluta estraneità alle vicende riguardante la predetta Associazione, adducendo di non avere mai avuto alcun rapporto né come legale rappresentante né come associato.
L'odierno ricorrente esponeva altresì, di essere stato socio, dal 01.01.1979 e sino al
21.04.2008, della ditta I.I.C.I. con sede in San Controparte_4
Cataldo - Via Kennedy nn.147/149 sino al momento della cancellazione avvenuta in data
21.04.2008; che dal 08.01.2007 e sino al 27.03.2015, ha assunto la titolarità della ditta individuale
[...]
con sede in San Cataldo - Via Babbaurra n. 36/B; Pt_1 che dal 27.03.2015 in poi, data di cessazione della superiore ditta individuale, non ha più svolto alcuna attività (come si evince dall'allegata copia del Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
C.C.I.A.A., del 06.05.2021 - all. n. 2 -).
Ciò premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
L' , costituitosi tempestivamente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 legittimazione attiva del ricorrente, in subordine la conferma dell'avviso di addebito opposto.
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall' . CP_1
L'art. 100 cpc stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (Cass. n.
4984/2001; n. 486/1998).
Inoltre “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 17026/2006).
L'interesse ad agire consiste quindi nell'affermazione che i fatti concreti che si allegano sono costitutivi di un diritto previsto in astratto da una norma e che questo diritto necessita di una tutela che può essere data solo dal giudice.
In sostanza l'interesse ad agire consiste nella allegazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto che appartiene alla parte che lo afferma.
Nel caso in esame, la posizione del ricorrente deve essere esaminata in astratto e in base alle allegazioni del ricorso.
Il ricorrente afferma il suo diritto a non essere considerato debitore della somma domandata dall' . Il diritto appare minacciato dal fatto che l'avviso di addebito è stato notificato al CP_1 ricorrente nel suo domicilio ritenendolo legale rappresentante dell' che ha determinato CP_3 il debito.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dell' va pertanto respinta. CP_1
Nel merito va in primo luogo rilevato che, la notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato
è nulla.
Ed invero, l' sostiene che l'avviso di addebito è stato notificato a , come CP_1 Parte_1 risulta testualmente nel relativo avviso di ricevimento, “N.Q.” (nella qualità) e con la specifica indicazione del codice fiscale dell'associazione (all. doc. 1), ragion per cui il ricorrente, non avendo proposto opposizione “nella qualità” ma “in proprio”, asserendo di essere estraneo all'associazione, manca di legittimazione attiva.
Parte ricorrente deduce e prova non solo di essere estraneo all' CP_3 Controparte_3 corrente in San Cataldo - Via Caltanissetta n. 14 - Cod. Fisc. , matricola n.
[...] P.IVA_1
– ma che a seguito di un controllo effettuato successivamente alla notifica dell'avviso P.IVA_2 di addebito e a mero scopo difensivo, tramite il proprio consulente Dott.ssa , ha Persona_2 accertato, quanto segue:
- al codice fiscale corrisponde un diverso soggetto giuridico e in particolare, il P.IVA_1
“ - S.P.A.N.A., costituito in data 25.11.1982, Controparte_5 corrente in San Cataldo (CL) - Via Regina Margherita n.15 e comunque cessato con decorrenza dal
31.12.2001 (quindi in epoca antecedente al periodo oggetto dell'avviso di accertamento), rappresentante legale (estratto Anagr. -all. n. 3-). Controparte_6 CP_7
Rilevato pertanto che la notifica è stata fatta al ricorrente quale legale rappresentante dell' e non in proprio (consegnata peraltro a soggetto diverso) e poiché però il CP_3 ricorrente non è, né risulta essere mai stato, legale rappresentante della “ Controparte_3
la notifica è da ritenersi nulla.
[...]
Deve pertanto essere dichiarato che il ricorrente nulla deve al convenuto . CP_2
Quanto alla richiesta dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito, il ricorrente non ha titolo, non essendo parte del rapporto previdenziale (che sussisteva eventualmente fra l' e CP_1
l' . CP_3 Controparte_3
La domanda, perciò, non può essere esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 5.201 a €
26.0001.) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è CP_1 causa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, in favore del procuratore antistatario, Avv. Giorgio Cannata.
Caltanissetta, 15 luglio 2025 IL GOP
Maria Zammito