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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6048/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo PANETTA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a RN (RC) Via Arone, n. 38, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a RN, il 12 dicembre 1987. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento dello stesso in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
4 gennaio 1958 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_2 matrimonio a RN (RC), il 12 dicembre 1987, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 90 parte 2 serie A - anno 1987; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di prestarsi mutuo rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che è economicamente Per_1 indipendente;
3) prende atto che le parti hanno concordato che vivranno separatamente ma che continueranno ad abitare nella casa coniugale fino a quando uno dei due, di comune accordo, non troverà una sistemazione alternativa presso altra abitazione;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che sono essendo economicamente indipendenti e rinunciano a ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, e hanno convenuto che le spese di condominio, luce, acqua ed ogni altra spesa relativa alla casa coniugale sono a carico del NO , e, qualora la NOa non CP_2 CP_1 riuscisse a farvi fronte, anche il 50% delle spese mediche sostenute dalla stessa;
5) prende atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo PANETTA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a RN (RC) Via Arone, n. 38, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a RN, il 12 dicembre 1987. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento dello stesso in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
4 gennaio 1958 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_2 matrimonio a RN (RC), il 12 dicembre 1987, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 90 parte 2 serie A - anno 1987; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di prestarsi mutuo rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che è economicamente Per_1 indipendente;
3) prende atto che le parti hanno concordato che vivranno separatamente ma che continueranno ad abitare nella casa coniugale fino a quando uno dei due, di comune accordo, non troverà una sistemazione alternativa presso altra abitazione;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che sono essendo economicamente indipendenti e rinunciano a ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, e hanno convenuto che le spese di condominio, luce, acqua ed ogni altra spesa relativa alla casa coniugale sono a carico del NO , e, qualora la NOa non CP_2 CP_1 riuscisse a farvi fronte, anche il 50% delle spese mediche sostenute dalla stessa;
5) prende atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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