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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2090/2024 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e
Parte_1
Domenico De Feo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano CP_1
Spedaliere
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18.10.2022 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
premesso di essere dipendente della inquadrata nel livello CP_1 Parte_1
V del CCNL Telecomunicazioni con mansioni di tecnico in attività radiomobili e trasmissive, esponeva che in data 27.03.2013 era stato stipulato un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali che aveva introdotto un nuovo modello organizzativo in base al quale si prevedeva che la prestazione lavorativa del personale tecnico operante stabilmente all'esterno avesse inizio presso il cliente o impianto – predeterminato da procedure informatiche di assegnazione dei lavori – e termine presso l'ultimo cliente o impianto.
Rappresentava come nel tempo calcolato per recarsi al primo cliente e per far ritorno dopo
1 l'intervento presso l'ultimo cliente si trovasse, comunque, a disposizione del datore di lavoro ma, ciò nonostante, in virtù dell'applicata franchigia di 30 o 15 minuti, tale tempo non le era mai stato retribuito.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del suddetto accordo aziendale del
27.3.2013 in parte qua e, conseguentemente, accertare che il tempo, forfettariamente calcolato in trenta minuti a tratta, per recarsi dalla propria abitazione al primo cliente e dall'ultimo cliente far ritorno alla propria abitazione, costituisse orario di lavoro, con conseguente condanna della resistente alla relativa retribuzione.
Si costituiva in giudizio la società che eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda in quanto volta a far valere l'illegittimità di una sola clausola di un complesso accordo sindacale, che senza quella clausola non sarebbe stato sottoscritto.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso per essere l'accordo aziendale migliorativo della prestazione lavorativa, rispetto al quale riteneva che la lavoratrice avesse prestato acquiescenza.
Con sentenza n. 905/2024 del 07.02.2024, il Tribunale, ritenuto che il tempo di spostamento dalla sede aziendale/domicilio al luogo di primo intervento costituiva orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs. n. 66/2003, dichiarava nullità dell'accordo collettivo aziendale del 27 febbraio 2013 nella parte in cui poneva a carico del lavoratore il periodo di franchigia di 30 o 15 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e condannava la società al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
21.073,64 per il periodo da luglio 2013 a settembre 2022.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 24.07.2024, ha proposto appello declinando due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 1419 c.c. con riferimento alla valutazione degli accordi aziendali del 27.03.2013 e della clausola di inscindibilità.
Deduce che l'inscindibilità tra le clausole degli accordi risulta, oltre che dal tenore letterale delle intese, anche dalla loro analisi ed esegesi, pertanto, la domanda di annullamento delle clausole sull'organizzazione oraria è inammissibile.
Con il secondo motivo censura la pronuncia per erroneo riconoscimento della franchigia come orario di lavoro ed erronea e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. a), Dlgs n.
66/2003.
In particolare, ritiene che il giudice di prime cure sarebbe corso in errore per aver considerato il tragitto dalla propria residenza al luogo di primo intervento, ovvero dalla sede di lavoro al luogo di primo intervento, funzionale alla prestazione lavorativa, per il
2 solo fatto che i lavoratori ricevono la comunicazione relativa agli interventi da effettuare sul terminale di servizio e si muovono con auto aziendale. si è difesa con articolate argomentazioni chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo di censura, questo Collegio, anche in continuità all'orientamento già espresso in materia da questa Corte territoriale, osserva che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità.
Ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che senza quella parte essi non lo avrebbero concluso.
La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguito, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata (Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009;
Cass. n. 11673/2007).
Alla luce dei suesposti principi si osserva che non ha assolto Parte_1
l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che in assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27.03.2023 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionate da alcuna pattuizione costituente il regolamento aziendale.
3 Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa
“attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”.
Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte del lavoratore, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito.
Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro.
Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica.
Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo.
Al riguardo si osserva che, a seguito dell'accordo collettivo aziendale del 27.03.2013 sulla riorganizzazione del lavoro on field e, in particolare, in applicazione delle clausole che definiscono le “nuove modalità della prestazione lavorativa”, i tempi di spostamento dei tecnici on field dalla sede aziendale o dal domicilio (se coincidente con il luogo di ricovero dell'auto aziendale) o dal diverso luogo di ricovero dell'auto al luogo di primo intervento e, viceversa, i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio o al diverso luogo di ricovero dell'auto aziendale, non sono computati nell'orario di lavoro nei limiti di una franchigia (di 15 o 30 minuti) a carico del lavoratore.
4 Ad avviso del Collegio, come correttamente statuito anche dal giudice di prime cure, la previsione contrattuale in parola si pone in contrasto con la nozione di orario di lavoro introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 66/2003 (di attuazione della direttiva n.
93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE), secondo cui rientra nel concetto di orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
Anche per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. del 10.9.2015 nella causa C-
266/14) il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede, deve essere inteso come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
Corretta è, pertanto, la decisione del giudice di prime cure, secondo cui il tempo che la ricorrente in primo grado dedica allo spostamento verso il luogo di primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale (al pari del tempo dedicato dallo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento a quello di ricovero dell'autovettura) rientri nella nozione di orario di lavoro.
Ed invero, gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati dalla società costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti, con la conseguenza che, durante detti spostamenti, il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Risulta, infatti, pacifico e incontestato tra le parti che il lavoratore sia dotato di un applicativo aziendale, attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti, ricevendo gli ordini di servizio.
È parimenti pacifico che il mezzo è geolocalizzato e che al lavoratore non sia consentito di utilizzare l'autovettura aziendale per scopi extralavorativi.
Se ne deduce, dunque, che il lavoratore, durante gli spostamenti, è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro, non avendo certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai propri interessi.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, per il personale tecnico on field “dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali”, il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro, in quanto
5 svolto sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, con la conseguenza che “sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 18008/2024; Cass. n. 37286/2021).
Alla luce di quanto esposto, anche in considerazione del fatto che alcuna censura è stata mossa dall'appellante contro la quantificazione economica riconosciuta dal giudice di prime cure in favore della lavoratrice, la gravata sentenza va integralmente confermata.
Le spese di lite del grado – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 20.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2090/2024 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e
Parte_1
Domenico De Feo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano CP_1
Spedaliere
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18.10.2022 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
premesso di essere dipendente della inquadrata nel livello CP_1 Parte_1
V del CCNL Telecomunicazioni con mansioni di tecnico in attività radiomobili e trasmissive, esponeva che in data 27.03.2013 era stato stipulato un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali che aveva introdotto un nuovo modello organizzativo in base al quale si prevedeva che la prestazione lavorativa del personale tecnico operante stabilmente all'esterno avesse inizio presso il cliente o impianto – predeterminato da procedure informatiche di assegnazione dei lavori – e termine presso l'ultimo cliente o impianto.
Rappresentava come nel tempo calcolato per recarsi al primo cliente e per far ritorno dopo
1 l'intervento presso l'ultimo cliente si trovasse, comunque, a disposizione del datore di lavoro ma, ciò nonostante, in virtù dell'applicata franchigia di 30 o 15 minuti, tale tempo non le era mai stato retribuito.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del suddetto accordo aziendale del
27.3.2013 in parte qua e, conseguentemente, accertare che il tempo, forfettariamente calcolato in trenta minuti a tratta, per recarsi dalla propria abitazione al primo cliente e dall'ultimo cliente far ritorno alla propria abitazione, costituisse orario di lavoro, con conseguente condanna della resistente alla relativa retribuzione.
Si costituiva in giudizio la società che eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda in quanto volta a far valere l'illegittimità di una sola clausola di un complesso accordo sindacale, che senza quella clausola non sarebbe stato sottoscritto.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso per essere l'accordo aziendale migliorativo della prestazione lavorativa, rispetto al quale riteneva che la lavoratrice avesse prestato acquiescenza.
Con sentenza n. 905/2024 del 07.02.2024, il Tribunale, ritenuto che il tempo di spostamento dalla sede aziendale/domicilio al luogo di primo intervento costituiva orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs. n. 66/2003, dichiarava nullità dell'accordo collettivo aziendale del 27 febbraio 2013 nella parte in cui poneva a carico del lavoratore il periodo di franchigia di 30 o 15 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e condannava la società al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
21.073,64 per il periodo da luglio 2013 a settembre 2022.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 24.07.2024, ha proposto appello declinando due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 1419 c.c. con riferimento alla valutazione degli accordi aziendali del 27.03.2013 e della clausola di inscindibilità.
Deduce che l'inscindibilità tra le clausole degli accordi risulta, oltre che dal tenore letterale delle intese, anche dalla loro analisi ed esegesi, pertanto, la domanda di annullamento delle clausole sull'organizzazione oraria è inammissibile.
Con il secondo motivo censura la pronuncia per erroneo riconoscimento della franchigia come orario di lavoro ed erronea e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. a), Dlgs n.
66/2003.
In particolare, ritiene che il giudice di prime cure sarebbe corso in errore per aver considerato il tragitto dalla propria residenza al luogo di primo intervento, ovvero dalla sede di lavoro al luogo di primo intervento, funzionale alla prestazione lavorativa, per il
2 solo fatto che i lavoratori ricevono la comunicazione relativa agli interventi da effettuare sul terminale di servizio e si muovono con auto aziendale. si è difesa con articolate argomentazioni chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo di censura, questo Collegio, anche in continuità all'orientamento già espresso in materia da questa Corte territoriale, osserva che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità.
Ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che senza quella parte essi non lo avrebbero concluso.
La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguito, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata (Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009;
Cass. n. 11673/2007).
Alla luce dei suesposti principi si osserva che non ha assolto Parte_1
l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che in assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27.03.2023 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionate da alcuna pattuizione costituente il regolamento aziendale.
3 Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa
“attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”.
Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte del lavoratore, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito.
Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro.
Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica.
Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo.
Al riguardo si osserva che, a seguito dell'accordo collettivo aziendale del 27.03.2013 sulla riorganizzazione del lavoro on field e, in particolare, in applicazione delle clausole che definiscono le “nuove modalità della prestazione lavorativa”, i tempi di spostamento dei tecnici on field dalla sede aziendale o dal domicilio (se coincidente con il luogo di ricovero dell'auto aziendale) o dal diverso luogo di ricovero dell'auto al luogo di primo intervento e, viceversa, i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio o al diverso luogo di ricovero dell'auto aziendale, non sono computati nell'orario di lavoro nei limiti di una franchigia (di 15 o 30 minuti) a carico del lavoratore.
4 Ad avviso del Collegio, come correttamente statuito anche dal giudice di prime cure, la previsione contrattuale in parola si pone in contrasto con la nozione di orario di lavoro introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 66/2003 (di attuazione della direttiva n.
93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE), secondo cui rientra nel concetto di orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
Anche per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. del 10.9.2015 nella causa C-
266/14) il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede, deve essere inteso come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
Corretta è, pertanto, la decisione del giudice di prime cure, secondo cui il tempo che la ricorrente in primo grado dedica allo spostamento verso il luogo di primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale (al pari del tempo dedicato dallo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento a quello di ricovero dell'autovettura) rientri nella nozione di orario di lavoro.
Ed invero, gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati dalla società costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti, con la conseguenza che, durante detti spostamenti, il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Risulta, infatti, pacifico e incontestato tra le parti che il lavoratore sia dotato di un applicativo aziendale, attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti, ricevendo gli ordini di servizio.
È parimenti pacifico che il mezzo è geolocalizzato e che al lavoratore non sia consentito di utilizzare l'autovettura aziendale per scopi extralavorativi.
Se ne deduce, dunque, che il lavoratore, durante gli spostamenti, è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro, non avendo certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai propri interessi.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, per il personale tecnico on field “dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali”, il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro, in quanto
5 svolto sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, con la conseguenza che “sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 18008/2024; Cass. n. 37286/2021).
Alla luce di quanto esposto, anche in considerazione del fatto che alcuna censura è stata mossa dall'appellante contro la quantificazione economica riconosciuta dal giudice di prime cure in favore della lavoratrice, la gravata sentenza va integralmente confermata.
Le spese di lite del grado – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 20.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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