Articolo 2 della Legge 4 giugno 1982, n. 439
Articolo 1
Versione
30 luglio 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 30 luglio 1982