TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 12/02/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 15047 /2023
T R A
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. D'ANDREA SERGIO, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le risultanze del ctu dott. nel procedimento Rg 515/2023. Per_1
In particolare, la ricorrente deduceva di aver presentato in data 26.03.2021 all' domanda per CP_1
il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla legge 104/1992, di non essere stata sottoposta a visita;
che in corso di causa le veniva riconosciuto in via amministrativa la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi del c.3 art.3 della legge 104/1992 ma che non aveva ricevuto comunicazione in ordine al riconoscimento o meno dell'indennità di accompagnamento;
che nella fase atp chiedeva quindi di limitare l'indagine al solo accertamento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento;
che il CTU nominato nella fase atp, dott. , riconosceva in capo alla parte un'invalidità pari al 67% ma si Per_1
esprimeva anche sullo stato di handicap, non oggetto di richiesta, peraltro considerandola invalida non grave ex c.1 dell'art 3 della legge 104/1992.
Proponeva pertanto ricorso in opposizione alle risultanze del ctu nominato nella fase atp, lamentando la contraddizione tra l'accertamento svolto dal ctu e le risultanze della Commissione , nonché CP_1
l'ultra petitum in cui era incorso il ctu dott. in quanto l'accertamento era stato richiesto solo Per_1
in relazione alla indennità di accompagnamento, e non ai requisiti della legge 104/1992.
Ciò premesso, chiedeva pertanto di accertare e dichiarare lo stato di totale inabilità nella misura del
100% con necessità di assistenza continua e la sussistenza dello stato di handicap grave di cui al c.3 art 3. Legge 104/1992, già riconosciuto in sede amministrativa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Ritenuto necessario disporre il rinnovo della perizia alla luce delle censure formulate dalla parte e dell'esame degli atti di causa, veniva nominato nuovo CTU il dott. . Per_2
Depositata la perizia, la causa veniva quindi rinviata per la decisione e trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, lette le note scritte depositate, la causa è quindi decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, va innanzitutto rilevato che parte ricorrente aveva chiesto di limitare la domanda nella fase atp alla sola indennità di accompagnamento, visto il riconoscimento già avvenuto in via
CP_ amministrativa;
il conferimento dell'incarico al ctu, pertanto, visto il verbale depositato nella fase ATP in allegato alle note del 12.6.2023, tanto nella fase atp (quanto nella presente fase) è stato effettuato solo in ordine all'indennità di accompagnamento.
E' evidente quindi che, in carenza di specifica richiesta da parte del Magistrato, a nulla rileva il riconoscimento effettuato sul punto dal ctu della fase atp, in quanto, appunto, non oggetto di conferimento incarico. Analogamente, quindi, nella presente fase - stante l'intervenuto riconoscimento dell'handicap grave in via amministrativa con verbale definito del Marzo 2022, e dunque la cessazione della materia del contendere sul punto, e considerata l'irrilevanza, per i motivi esposti, della valutazione effettuata dal ctu dott. sul punto – non è stato richiesto al ctu qui nominato, dott. , di valutare anche Per_1 Per_2 la sussistenza dell'handicap grave in capo alla parte.
Ciò chiarito, va osservato che, quanto all'indennità di accompagnamento, il CTU nominato nella presente fase, dott. , all'esito dell'esame obiettivo della ricorrente e della documentazione in Per_2
atti, ha concluso ritenendo che la sig.ra di anni 65 al momento della visita, “è soggetto che Pt_1
non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita”.
Il CTU rileva infatti che, alla luce della certificazione medica agli atti e della visita medico-legale sulla persona della ricorrente, la stessa risulta “…affetta da artrosi polidistrettuale maggiormente localizzata al rachide e alle grosse articolazioni in soggetto obeso, sindrome del tunnel carpale bilaterale, cardiopatia ipertensiva con retinopatia, linfedema degli arti inferiori, esiti di asportazione di lesione da morbo di Bowen. La ricorrente è affetta da artrosi diffusa secondaria ad eccesso ponderale e all'esame peritale è stata osservata una deambulazione autonoma e rallentata;
i passaggi posturali erano lenti e liberi e la stazione eretta era ben mantenuta. Si è osservata la presenza di contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali di tutto il rachide e tutti i movimenti del capo sulla cerniera occipitale atlantoidea (flessione, estensione e rotazione bilaterale) erano lievemente ridotti.
È stata anche accusata dolenzia alla digitopressione dei processi spinosi di tutto il rachide.
Dall'anamnesi e dalla disamina della documentazione sanitaria si evince di una patologia cardiaca secondaria ad infezione stafilococcica contratta in età pediatrica ed esitante in una insufficienza mitralica che si associa a fibrosclerosi delle semilunari aortiche con stenosi e insufficienza valvolare di grado lieve, e con ventricolo sinistro lievemente ipertrofico anche per associata "ipertensione arteriosa in fase di impegno cardiovascolare" e complicata da retinopatia ipertensiva. A tale affezione è ascrivibile con criterio analogico il codice tabellare 6442 con una percentuale di invalidità del 60%. Inoltre, è stato riscontrato un linfedema degli arti inferiori che potrà essere valutato, con criterio analogico, con una percentuale del 30% in relazione a quanto indicato dalle
Nuove Linee Guida che forniscono un ottimo criterio di orientamento valutativo per tutte quelle CP_1
patologie non contemplate dalle tabelle allegate al D.M. 5/2/1992. La sindrome del tunnel carpale bilaterale potrà essere valutata in relazione al codice 7824, con una percentuale di invalidità del
30%. Infine, si menziona la asportazione di lesione cutanee da morbo di avvenuta nel giugno Per_3
2024 e valutabile, secondo le tabelle allegate al D.M. 5/2/1992 e con criterio analogico, con il codice tabellare 9322 con percentuale di invalidità dell'11%. Ai fini dell'istanza, avanzata nel ricorso, di riconoscimento dell' indennità d' accompagnamento, ho ritenuto (oltre che fare un'attenta anamnesi
e ascoltato la ricorrente e i suoi parenti) opportuno utilizzare in scienza e coscienza i test ADL e
IADL che, com'è noto, rappresentano un valido ausilio per la valutazione del grado di autonomia proprio perché esplorano sia l'autonomia nelle attività di vita quotidiana (ADL: fare il bagno, vestirsi, uso dei servizi, trasferimenti, continenza feci urine, alimentazione) che delle attività strumentali della vita, quotidiana (capacità di usare il telefono, fare acquisti, preparazione del cibo, governo della casa, lavanderia, mezzi di trasporto, responsabilità nell'uso dei medicinali, capacita di maneggiare il denaro. I valori ottenuti evidenziano la sussistenza dei parametri clinici non determinanti "la necessità di assistenza continua per cui non ricorrono, ai sensi della normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Pertanto, si è concordi con la valutazione fatta dalla commissione di prima istanza. In definitiva è possibile affermare che all'epoca dei presenti accertamenti medico- legali (25.07.2024) la ricorrente si trova nella permanente condizione di ridotta capacità di lavoro nella percentuale del 100% dall'epoca della domanda amministrativa, ma che la stessa va riconosciuta: soggetto che non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita."
Le conclusioni rese dal ctu sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
L'opposizione va quindi accolta solo in parte, dovendosi concludere nel senso per cui la ricorrente è invalida al 100% dalla domanda amministrativa, ma senza necessità di assistenza continua.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando a tale scopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Quanto alle spese di lite, considerato che risulta riconosciuto lo status di portatrice di handicap grave con verbale definito nel Marzo 2022, e non nel marzo 2023, come dedotto, e dunque in fase anteriore alla notifica del ricorso, rilevato che non risulta depositata prova della data di notifica del predetto verbale, rilevato altresì che parte ricorrente non è stata riconosciuta abbisognevole di assistenza continua da parte del ctu, anche se invalida al 100% a far data dalla domanda amministrativa, compensa le spese di lite tra le parti.
Spese di ctu in capo ad . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 515/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% dalla domanda amministrativa senza necessità di assistenza continua;
- dichiara cessata la materia in ordine all'handicap grave, in quanto già riconosciuto in via amministrativa con verbale definito nel Marzo 2022;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 13/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo