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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1637/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Matteo Picetti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Trento, in Via G.D. Romagnosi n. 26, in virtù di procura in atti
-Opponente/attore in senso formale- E
(C.F. P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 presentata e . MO LO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Grazioli n. 62, in virtù di procura in atti
-Opposta/convenuta in senso formale-
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 401/2024 emesso dal Tribunale di Trento (procedimento monitorio n. 1292 del 2024 RGAC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto che:
1 a) nell'autunno del 2021, ha richiesto alla un Controparte_1 preventivo per alcune opere di ristrutturazione del proprio immobile sito in Ala (TN), chiedendo che il contratto prevedesse la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura al 50 per cento, in base alle vigenti norme in tema di “Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” di cui al D.L. n. 34/2000. Tali interventi sono più comunemente noti come “bonus fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia”; b) la Società ha inviato il preventivo 28.10.2021 n. Controparte_1 Pt_2
P/132 Resp. Direzionale Comm. n. I2021/0102, a mezzo e-mail, con indicazione dettagliata di tutte le opere ed i materiali utilizzati;
c) nello stesso documento alla voce “Modalità di pagamento” viene indicato che “si applicherà lo sconto in fattura del 50%” (doc 1. Proposta d'ordine 28.10.2021); d) in accettazione del preventivo, ha effettuato un bonifico in acconto per l'inizio lavori per un totale di Euro 16.500,00 (di cui Euro 15.000,00, oltre IVA al 10 per cento), nella causale è riportato “Fattura 243 Acconto per realizzazione commessa I2021-0102 Ex art. 16-bis del DPR 917/1986 e successive modificazioni” (doc. 2); e) secondo l'Agenzia delle Entrate la dicitura “Ex art. 16-bis del DPR 917/1986” individua i bonifici effettuati per il pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione fiscale o della maturazione del corrispondente “bonus”; f) in data 23.02.2022, il geom. della CP_2 Controparte_1 ha inviato una e-mail ore let
[...] modulistica da firmare per la pratica dello sconto in fattura”; g) in data 25.02.2022, ha risposto ed inoltrato la documentazione richiesta;
h) in pari data ha inviato a mezzo e-mail formale contestazione relativa ad alcune lavorazioni effettuate non a regola d'arte e/o in difformità al preventivo (doc 3); i) la a mezzo WhatsApp, riscontrava la Parte_3 comu alità di sistemazione dei vizi denunciati (doc 4); l) ha provveduto a saldare la fattura n. 51 del 28.02.2022 che riporta la dicitura “Storno nostra fattura di acconto nr. 243 del 12/11/2021” per l'importo di Euro 15.000,00 e nella sezione termini di pagamento Imponibile Euro 39.361,58, con una imposta del 10 per cento, per un totale di Euro 43.297,74, Importo sconto bonus - € 29.898,87, netto a pagare Euro 13.398,87 (doc. n. 5); m) in data 10.03.2022, ha inoltrato anche il “mandato per l'invio telematico della pratica di “opzione per la cessione del credito-sconto in fattura” allo studio contabile della , oltre a contestare la debenza di Controparte_1 alcun anto nel mandato è esplicitamente riportato che “il costo della pratica sopra descritta sarà ad esclusivo carico della Società” (doc 8); 2 n) la , nonostante i solleciti ricevuti e lo Controparte_1 scambio di messaggi tramite la App di messaggistica WhatsApp, non ha mai provveduto a sanare i vizi delle lavorazioni;
o) in data 26.02.2024, ha ricevuto a mezzo pec la fattura n. 72 del 26.02.2024 emessa dalla per “saldo lavori Controparte_1 eseguiti presso la vostra abitazione sita ad Ala” (TN) dell'importo di Euro 29.898,87, trattasi del medesimo importo dello sconto in fattura (doc. 12); p) ha formalmente contestato l'emissione della fattura n. 72/2024 ed ha rinnovato la richiesta di intervento per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere effettuate dalla Società già contestati due anni prima (doc. 13); q) in data 04.06.2024, ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 401/2024 del 29.05.2024 sub R.G. 1292/2024 dell'intestato Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro Euro 29.898,87; r) non corrisponde al vero quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo in relazione al fatto che non sarebbe avvenuto “riscontro alcuno” alle richieste di pagamento, avendo saldato per intero il prezzo preventivato, secondo gli accordi;
s) il pagamento a saldo della fattura n. 51/2022 era già stato effettuato addirittura l'anno prima con bonifico tracciato e con la cessione del credito fiscale e la convenuta ha emesso una nuova fattura, la n. 72/2024, con una dicitura vaga e senza richiamare la commessa n. I2021/0102, al solo fine di ottenere il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
t) l'accordo intercorso prevedeva che il saldo dei lavori avvenisse con una duplice modalità: una metà mediante versamento in denaro e l'altra con la cessione del bonus e/o credito fiscale maturato dall'attore a favore della
.
Controparte_1 ensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare e/o pregiudiziale: Essendo l'opposizione fondata su ampia prova scritta si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo formulata dalla Nel merito: Revocare e dichiarare l'invalidità, e
Controparte_1 comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento n. 401/2024 del 29.05.2024 sub R.G. 1292/2024 qui opposto, nonché rigettare ogni altra domanda di pagamento che la dovesse svolgere nel
Controparte_1 presente giudizio di opposizione. rtare e dichiarare l'inadempimento della per le ragioni in narrativa e per
Controparte_1
l'effetto condannare la opere idonee a sanare i vizi e/o difetti denunciati. In via subordinata Compensare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere riconosciuta alla con i danni cagionati al Sig. in Controparte_1 Parte_1 cons lle opere realizzate e della per le ceduto”.
3 2. Si è costituita ritualmente in giudizio la , Controparte_1 la quale ha eccepito che: a) l'attore opponente non contesta l'esistenza del credito, ma anzi afferma l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, sostenendo di aver già corrisposto le somme richieste in pagamento;
b) nessuna attestazione di versamento della fattura azionata è stata allegata dall'opponente, così come non è stata data prova della effettività dello sconto in fattura al 50 per cento che afferma esserle stato accordato;
c) non possono aver valore di prova le diciture contenute in documenti formati dalla stessa parte che intende valersene;
d) l'art. 10 del contratto stipulato tra le parti stabilisce che il “cliente accetta che nel caso dovesse ritardare il pagamento riconoscerà alla un tasso di CP_1 interesse sugli importi non pagati pari al tasso Euribor + tte le spese sostenute dalla per il mancato incasso degli effetti stessi)” (clausola, CP_1 oltretutto, do sottoscritta); e) non vi è indicazione specifica del tipo di vizio o difetto da cui sarebbero affette le svariate lavorazioni eseguite dalla e, inoltre, lamenta CP_1 che l'opponente non ha svolto le denunce dei vizi nei termini previsti dall'art.2 del contratto, ovvero otto giorni dalla fine dei lavori;
f) contesta i messaggi inviati al committente da parte del dipendente della convenuta, in quanto lo stesso non risulta ricoprire né aver mai ricoperto mansioni apicali nell'ambito della società. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) In via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
2) Nel merito, rigettare le domande avversarie anche formulate in via subordinata e riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 401/2024.
3) In subordine, rigettare le domande avversarie anche formulate in via riconvenzionale e subordinata, accertato il credito vantato dalla nella somma di €. CP_1
29.898,87, o nella sua maggiore o minore che dovesse giustizia, condannare al relativo pagamento a favore di Pt_1 CP_1
i caso, con vittoria di spese e co ausa”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 17.02.2025 è stata negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e sono, altresì, rigettate le istanze istruttorie per i motivi ivi articolati, con rinvio all'udienza del 10 Settembre 2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 Settembre 2025.
3.1. In comparsa conclusionale l'attore ha concluso come da atto introduttivo, contestando l'irritualità della memoria 171-ter c.p.c. n. 3
4 avversaria e per aver ivi prodotto un documento di formazione risalente al 2022, afferente al saldo del beneficio fiscale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Nella memoria di replica ha evidenziato come la difesa della Società abbia travisato i fatti: il contratto di appalto intercorso prevedeva lo “sconto in fattura al 50%” non già la cessione del credito né era assoggettato alla disciplina del superbonus 110 per cento.
3.2. In comparsa conclusionale la convenuta ha insistito sulla “ipotizzata” circostanza che ci sia stato un errore in ordine alla presentazione dei documenti relativi allo sconto in fattura impedendone il perfezionamento, non avendo ai dato prova di aver regolarmente portato a termine Pt_1
l'iter per l'ot o del beneficio fiscale. La parte opposta ha richiamato la nota n. 581 del 05.12.2022 dell'Agenzia delle Entrate che ha individuato tre principi applicativi: il contribuente deve ottenere il visto di conformità delle opere;
il fornitore che non ha beneficato dello sconto in fattura per omissioni del committente contribuente istante può, infatti, limitarsi a integrare l'originaria fattura con un documento separato di natura extra fiscale per documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura senza emettere nuova fattura;
i contribuenti istanti decaduti dal beneficio fiscale devono saldare per intero il corrispettivo pattuito al fornitore, potendo comunque sempre procedere alla detrazione delle spese sostenute nelle loro dichiarazioni personali dei redditi. Di fronte al mancato perfezionamento della procedura per lo sconto in fattura, controparte avrebbe dovuto procedere al pagamento integrale dei lavori alla e provvedere alla detrazione della spesa edilizia dalla CP_1 propria di dei redditi.
4. Ciò posto l'opposizione è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte, mentre non risulta meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente e neppure quella proposta in via subordinata.
4.1. Preme primariamente rammentare i criteri che regolano il riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
5 mentre sul debitore opponente - avente la veste sostanziale di convenuto
- quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sent. n.13533 del 2001). In sede di procedimento monitorio, il credito vantato dalla società opposta deriva dalle fatture, meglio descritte in atti, relative a lavori. La Corte di Cassazione ha precisato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in tal senso, espressamente, Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, secondo la Suprema Corte “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non 6 comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”(così, Cass. Civ., sent. 24 luglio 2000, n. 9685). Dalla ricostruzione del compendio documentale in atti emerge che tra le parti è intercorso un contratto di appalto il cui pagamento era previsto con lo “sconto in fattura”. La Società esecutrice dei lavori ha emesso la fattura n. 72/24 del 26.02.2024 contestata da in quanto di importo identico Parte_1 allo “sconto fattura” ovve ceduto alla Controparte_1 quale forma di pagamento delle opere eseguite, indicato
[...]
. 51/2022. L'attore ha impugnato e contestato la debenza della somma azionata, sostenendo di aver già correttamente adempiuto al contratto, versando l'importo pattuito di Euro 29.898,87 tramite bonifici (si v. doc. n.
2 - bonifico acconto su fattura 243-2021 e doc. n. 7 – bonifico a saldo su fattura 51-2022) e mettendo a disposizione della convenuta tutta la documentazione necessaria per perfezionare lo “sconto in fattura”. La Società esecutrice dei lavori, essendo diventata cessionaria di un credito fiscale, non ha titolo per ricevere un altro pagamento del medesimo importo, essendo divenuta cessionario del credito, né ha provato di aver svolto ulteriore prestazioni. Nella fattispecie, l'opposta non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti, al contrario, la prova dell'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è, invece, stata fornita. Come risulta dalla lettera del contratto di appalto, l'agevolazione fiscale concordata dalle parti veniva individuata nello sconto in fattura del 50 per cento, come espressamente indicato nella seconda pagina nel paragrafo
“Modalità di pagamento” di cui al doc. n. 1 di parte opposta. Emerge dall'ordine sottoscritto e dalla sua esecuzione che l'agevolazione fiscale vincolante era quella dello sconto in fattura e non la cessione del credito del 50 per cento in favore del committente. Lo sconto in fattura è un'opzione prevista dagli art. 119, c. 16, e 121, c. 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020 (conv. dalla l. n. 77/2020), secondo cui era possibile per il committente/acquirente optare, “in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ….: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante”, cd “sconto in fattura” (e, nella specie, per la misura pari al 50 per cento del prezzo). Il combinato disposto consente a un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l'importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare su 10 anni in funzione delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto Superbonus. 7 Questa opzione permette al cliente di ricevere un abbattimento immediato sul costo dei lavori, fornito direttamente dall'impresa esecutrice. Per usufruire di questa opzione è necessario documentare i lavori già eseguiti con fattura come documentato dall'opponente. Lo sconto in fattura non costituisce un mancato ricavo, ma è una diversa forma di pagamento che viene elargita attribuendo al fornitore il credito d'imposta che corrisponde alla detrazione sui lavori agevolati. Questo, quindi, significa che lo sconto in fattura per bonus edilizi non può essere trattato al pari di uno sconto qualsiasi, ma deve essere debitamente e specificamente inserito nella fattura. Ciò emerge inequivocabilmente anche dal doc. n. 10 (Agenzia delle Entrate risposta n. 582/2022) allegato dall'opposta secondo cui “nel caso di opzione per l'utilizzo dell'agevolazione nella forma dello ''sconto in fattura'' o della ''cessione del credito'', ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate”, sul quale non si ritiene si palesi un'ipotesi di inammissibilità, poiché allegata alla memoria ex art. 171-ter n. 3, stante la valenza di documento prodotto a confutazione delle tesi avversarie di cui alla memoria n.
2. Per tali motivi, emerge dagli atti che l'appalto ha avuto esecuzione, salvo alcune contestazioni, come risulta dalle fatture e dai bonifici documentati dall'opponente e non contestati dall'opposto, i quali presupponevano pacificamente lo sconto in fattura, come contemplato dalla lettura della proposta d'ordine n. P132 del 28.10.2021, per la fornitura e posa di pavimenti in gres porcellanato, successivamente accettata. Sin dall'inizio e nella fase dell'esecuzione l'accordo fra le parti prevedeva lo sconto in fattura: eloquente l'indicazione dello sconto in fattura e la causale dei corrispondenti bonifici (si v. docc n. 2 e n. 5 dell'opponente). Al committente non è stato inviato alcun sollecito su di un qualche necessario adempimento fiscale, né è stato contestato che, nel frattempo, si era prodotta una scadenza, che si dà per supposta da pur CP_1 essendosi rivolta ad uno studio commercialistico dare l'espletamento delle pratiche per il bonus fiscale.
Considerato che
il committente, in data 10.03.2022, ha trasmesso a mezzo e-mail il mandato richiesto (si v. doc.
8. incarico commercialista della
, egli ha fatto affidamento sulla gestione della pratica fiscale a CP_1 arte titolare del credito fiscale. In particolare, va evidenziato che nel suddetto incarico, nelle premesse, alla lett. c) è espressamente previsto che: “La società è disponibile a praticare lo
“sconto in fattura” in relazione alle spese oggetto di detrazione, e a tale scopo ha indicato lo come soggetto in grado di provvedere all'invio Controparte_3 tel lo sconto in fattura, come di seguito descritta”, laddove società è da intendersi la CP_1
L'oggetto dell'incarico prevede con modalità telematica, della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero edilizio (si v. art.119 e
8 121 d.l. n. 34 del 2020)” e che “La comunicazione dovrà essere compilata e trasmessa sulla base della bozza che sarà predisposta dalla Società”. Era, dunque, onere esclusivo della Società curare la pratica per CP_1 ottenere il credito derivante dal bonus fisca Quanto agli ulteriori inadempimenti allegati dall'opposta (assenza del visto di conformità e dell'asseverazione dei lavori) si tratta di requisiti inerenti al super bonus 110 per cento (efficientamento energetico), come evidenziato dalla difesa dell'opponente, mentre nel caso di specie, oggetto del contratto erano lavori di “ristrutturazione edilizia”, sicché non erano necessari al fine della scontistica in fattura. In ogni caso, trattandosi di lavori svolti unicamente dall'opposta ed essendo la stessa fattasi carico della pratica per ottenere il bonus, ben avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per ottenere le relative certificazioni. Emerge, dunque, che l'opposta non ha documentato l'inadempimento del debitore – committente dei lavori e, dunque, la pretesa creditoria avanzata dalla stesssa non è stata provata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Non assume rilievo, a tal fine, la prova testimoniale nuovamente richiesta dalla parte opposta nelle note conclusive, dal momento che i capitoli di prova ivi formulati non trovano conferma nel dato documentale in atti inerente al pattuito sconto in fattura.
4.3. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, essa fa valere la garanzia per difformità e vizi dell'opera, avendo questi richiesto che sia “accertato e dichiarato l'inadempimento della per Controparte_1 le ragioni in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta ad eseguire tutte le opere idonee a sanare i vizi e/o difetti denunciati a spese dell'appaltatore”. A dispetto della tesi difensiva dell'opposta che eccepisce la decadenza, risulta che i vizi sono stati riconosciuti con impegno ai ripristini. Ciò basta per superare l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667, c. 2, c.c., come emerge dal doc. n. 4 e n. 9 dell'opponente (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 20191 del 2019, secondo cui: “Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente e l'impegno all'eliminazione comporta anche l'assunzione, in capo all'appaltatore, dell'obbligo di emendare l'opera”. Per quanto riportato nel messaggio whatsapp sub doc n. 9 del 15.11.2022, ore 11.04, intercorso tra e il geom. al di là Parte_1 CP_2 del fatto che questi fosse stato delegato a ciò, risulta che egli ha agito per conto di un tale : “Ciao come va? Spero tutto bene! Se possibile Per_1 Per_2 volevo chiamarti pe su temp i per venire a sistemare come da accordi con (il legale rappresentante della è , Per_1 CP_1 Persona_3
I vizi sono quelli riportati nell'elenco di cui al doc. n. 4 di parte opponente:
“gradino piscina, rasatura lati gradini, piastrelle terrazzo, rubinetto in arrivo, 2 raccordi dei miscelatori da sostituire”
9 Oltre a tali vizi, l'opponente ne indica altri di cui all'elenco sub doc. 9: “La piastra in corten della porta di ingresso non è mai stata restituita tagliata a misura. Le cerniere delle porte non hanno le finiture che coprono le viti di registro. Le porte in vetro spesso raschiano il pavimento. La cassetta del bagno piccolo è già difettosa, molto spesso rimane aperto lo scarico acqua, inoltre è stata montata troppo bassa, bastava guardare quella del bagno grande e copiare. Sono stati rotti tutti e due i muri dove sono stati installati i sanitari. Bisogna ripararli e riverniciare le pareti. Non ci sono mai stati consegnati i sedili dei water. Il pavimento doccia del bagno grande non ha sufficiente inclinazione (diversamente da quello del bagno piccolo) e non asciuga mai. Va sistemato”. Occorre evidenziare, in tema di contratto di appalto, che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1701 del 2025). Nello specifico, in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c., in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. Nel caso che ci occupa nell'atto di citazione la parte opponente ha chiesto l'ultimazione delle opere e una congrua riduzione del prezzo alla luce delle difformità e dei vizi prontamente riscontrati, per poi concludere in una domanda di eliminazione degli stessi in via riconvenzionale. Giova, però, considerare che sul punto parte attorea fa un generico rimando all'elenco dei vizi di cui alla messaggistica whatsapp intercorsa con la parte opposta, seppur non sia dato evincere il numero dell'utenza interessata, e da una e-mail indirizzata alla controparte in cui si fornisce un elenco senza però specificare partitamente i costi. Preme considerare che l'incidenza del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l'unico fatto giuridico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963; 10 Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del 20/04/1961). L'assenza, pertanto, di adeguata allegazione a sostegno della domanda proposta in via riconvenzionale ne determina il rigetto.
4.3. Quanto all'eccezione di compensazione formulata in via subordinata
“Compensare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere riconosciuta alla Controparte_1 con i danni cagionati al Sig. in conse
[...] Parte_1
e opere realizzate e della perd e ceduto”. L'interpretazione di tale eccezione riconvenzionale, sulla scorta della sua formulazione letterale, conduce ad attribuirle natura risarcitoria, dovendosi, in particolare, individuare il suo oggetto nel risarcimento dei danni asseritamente subiti da per i costi sostenuti per la Parte_1 sua riparazione, ed eventuali danni futuri. Tuttavia, l'opponente non ha documentato i costi per i ripristini, non potendosi delegare al CTU tale compito, risultando la richiesta meramente esplorativa. Né il committente ha documentato l'eventuale danno futuro in ordine alla perdita del credito fiscale ceduto senza alcuna allegazione in punto di an e quantum nella parte motiva (né risultano essere state formulate istanze istruttorie sul punto); pertanto, i paventati danni non possono essere riconosciuti. Sulla scorta di tali assunti ricostruttivi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata.
5. Le spese di lite devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.902,00, di cui Euro 1.701,00 per la fase introduttiva, Euro 1.204,00 per la fase di studio, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.905,00 per la fase decisionale, ed Euro 286,00 a titolo di esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato). Le spese di lite devono essere compensate per metà, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente che denota il sussistere di una situazione di parziale soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 401 del 2024 emesso dal Tribunale di Trento;
11 2) rigetta la domanda riconvenzionale e quella proposta in via subordinata dalla parte opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.951,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 10 Ottobre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1637/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Matteo Picetti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Trento, in Via G.D. Romagnosi n. 26, in virtù di procura in atti
-Opponente/attore in senso formale- E
(C.F. P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 presentata e . MO LO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Grazioli n. 62, in virtù di procura in atti
-Opposta/convenuta in senso formale-
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 401/2024 emesso dal Tribunale di Trento (procedimento monitorio n. 1292 del 2024 RGAC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto che:
1 a) nell'autunno del 2021, ha richiesto alla un Controparte_1 preventivo per alcune opere di ristrutturazione del proprio immobile sito in Ala (TN), chiedendo che il contratto prevedesse la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura al 50 per cento, in base alle vigenti norme in tema di “Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” di cui al D.L. n. 34/2000. Tali interventi sono più comunemente noti come “bonus fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia”; b) la Società ha inviato il preventivo 28.10.2021 n. Controparte_1 Pt_2
P/132 Resp. Direzionale Comm. n. I2021/0102, a mezzo e-mail, con indicazione dettagliata di tutte le opere ed i materiali utilizzati;
c) nello stesso documento alla voce “Modalità di pagamento” viene indicato che “si applicherà lo sconto in fattura del 50%” (doc 1. Proposta d'ordine 28.10.2021); d) in accettazione del preventivo, ha effettuato un bonifico in acconto per l'inizio lavori per un totale di Euro 16.500,00 (di cui Euro 15.000,00, oltre IVA al 10 per cento), nella causale è riportato “Fattura 243 Acconto per realizzazione commessa I2021-0102 Ex art. 16-bis del DPR 917/1986 e successive modificazioni” (doc. 2); e) secondo l'Agenzia delle Entrate la dicitura “Ex art. 16-bis del DPR 917/1986” individua i bonifici effettuati per il pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione fiscale o della maturazione del corrispondente “bonus”; f) in data 23.02.2022, il geom. della CP_2 Controparte_1 ha inviato una e-mail ore let
[...] modulistica da firmare per la pratica dello sconto in fattura”; g) in data 25.02.2022, ha risposto ed inoltrato la documentazione richiesta;
h) in pari data ha inviato a mezzo e-mail formale contestazione relativa ad alcune lavorazioni effettuate non a regola d'arte e/o in difformità al preventivo (doc 3); i) la a mezzo WhatsApp, riscontrava la Parte_3 comu alità di sistemazione dei vizi denunciati (doc 4); l) ha provveduto a saldare la fattura n. 51 del 28.02.2022 che riporta la dicitura “Storno nostra fattura di acconto nr. 243 del 12/11/2021” per l'importo di Euro 15.000,00 e nella sezione termini di pagamento Imponibile Euro 39.361,58, con una imposta del 10 per cento, per un totale di Euro 43.297,74, Importo sconto bonus - € 29.898,87, netto a pagare Euro 13.398,87 (doc. n. 5); m) in data 10.03.2022, ha inoltrato anche il “mandato per l'invio telematico della pratica di “opzione per la cessione del credito-sconto in fattura” allo studio contabile della , oltre a contestare la debenza di Controparte_1 alcun anto nel mandato è esplicitamente riportato che “il costo della pratica sopra descritta sarà ad esclusivo carico della Società” (doc 8); 2 n) la , nonostante i solleciti ricevuti e lo Controparte_1 scambio di messaggi tramite la App di messaggistica WhatsApp, non ha mai provveduto a sanare i vizi delle lavorazioni;
o) in data 26.02.2024, ha ricevuto a mezzo pec la fattura n. 72 del 26.02.2024 emessa dalla per “saldo lavori Controparte_1 eseguiti presso la vostra abitazione sita ad Ala” (TN) dell'importo di Euro 29.898,87, trattasi del medesimo importo dello sconto in fattura (doc. 12); p) ha formalmente contestato l'emissione della fattura n. 72/2024 ed ha rinnovato la richiesta di intervento per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere effettuate dalla Società già contestati due anni prima (doc. 13); q) in data 04.06.2024, ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 401/2024 del 29.05.2024 sub R.G. 1292/2024 dell'intestato Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro Euro 29.898,87; r) non corrisponde al vero quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo in relazione al fatto che non sarebbe avvenuto “riscontro alcuno” alle richieste di pagamento, avendo saldato per intero il prezzo preventivato, secondo gli accordi;
s) il pagamento a saldo della fattura n. 51/2022 era già stato effettuato addirittura l'anno prima con bonifico tracciato e con la cessione del credito fiscale e la convenuta ha emesso una nuova fattura, la n. 72/2024, con una dicitura vaga e senza richiamare la commessa n. I2021/0102, al solo fine di ottenere il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
t) l'accordo intercorso prevedeva che il saldo dei lavori avvenisse con una duplice modalità: una metà mediante versamento in denaro e l'altra con la cessione del bonus e/o credito fiscale maturato dall'attore a favore della
.
Controparte_1 ensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare e/o pregiudiziale: Essendo l'opposizione fondata su ampia prova scritta si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo formulata dalla Nel merito: Revocare e dichiarare l'invalidità, e
Controparte_1 comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento n. 401/2024 del 29.05.2024 sub R.G. 1292/2024 qui opposto, nonché rigettare ogni altra domanda di pagamento che la dovesse svolgere nel
Controparte_1 presente giudizio di opposizione. rtare e dichiarare l'inadempimento della per le ragioni in narrativa e per
Controparte_1
l'effetto condannare la opere idonee a sanare i vizi e/o difetti denunciati. In via subordinata Compensare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere riconosciuta alla con i danni cagionati al Sig. in Controparte_1 Parte_1 cons lle opere realizzate e della per le ceduto”.
3 2. Si è costituita ritualmente in giudizio la , Controparte_1 la quale ha eccepito che: a) l'attore opponente non contesta l'esistenza del credito, ma anzi afferma l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, sostenendo di aver già corrisposto le somme richieste in pagamento;
b) nessuna attestazione di versamento della fattura azionata è stata allegata dall'opponente, così come non è stata data prova della effettività dello sconto in fattura al 50 per cento che afferma esserle stato accordato;
c) non possono aver valore di prova le diciture contenute in documenti formati dalla stessa parte che intende valersene;
d) l'art. 10 del contratto stipulato tra le parti stabilisce che il “cliente accetta che nel caso dovesse ritardare il pagamento riconoscerà alla un tasso di CP_1 interesse sugli importi non pagati pari al tasso Euribor + tte le spese sostenute dalla per il mancato incasso degli effetti stessi)” (clausola, CP_1 oltretutto, do sottoscritta); e) non vi è indicazione specifica del tipo di vizio o difetto da cui sarebbero affette le svariate lavorazioni eseguite dalla e, inoltre, lamenta CP_1 che l'opponente non ha svolto le denunce dei vizi nei termini previsti dall'art.2 del contratto, ovvero otto giorni dalla fine dei lavori;
f) contesta i messaggi inviati al committente da parte del dipendente della convenuta, in quanto lo stesso non risulta ricoprire né aver mai ricoperto mansioni apicali nell'ambito della società. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) In via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
2) Nel merito, rigettare le domande avversarie anche formulate in via subordinata e riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 401/2024.
3) In subordine, rigettare le domande avversarie anche formulate in via riconvenzionale e subordinata, accertato il credito vantato dalla nella somma di €. CP_1
29.898,87, o nella sua maggiore o minore che dovesse giustizia, condannare al relativo pagamento a favore di Pt_1 CP_1
i caso, con vittoria di spese e co ausa”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 17.02.2025 è stata negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e sono, altresì, rigettate le istanze istruttorie per i motivi ivi articolati, con rinvio all'udienza del 10 Settembre 2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 Settembre 2025.
3.1. In comparsa conclusionale l'attore ha concluso come da atto introduttivo, contestando l'irritualità della memoria 171-ter c.p.c. n. 3
4 avversaria e per aver ivi prodotto un documento di formazione risalente al 2022, afferente al saldo del beneficio fiscale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Nella memoria di replica ha evidenziato come la difesa della Società abbia travisato i fatti: il contratto di appalto intercorso prevedeva lo “sconto in fattura al 50%” non già la cessione del credito né era assoggettato alla disciplina del superbonus 110 per cento.
3.2. In comparsa conclusionale la convenuta ha insistito sulla “ipotizzata” circostanza che ci sia stato un errore in ordine alla presentazione dei documenti relativi allo sconto in fattura impedendone il perfezionamento, non avendo ai dato prova di aver regolarmente portato a termine Pt_1
l'iter per l'ot o del beneficio fiscale. La parte opposta ha richiamato la nota n. 581 del 05.12.2022 dell'Agenzia delle Entrate che ha individuato tre principi applicativi: il contribuente deve ottenere il visto di conformità delle opere;
il fornitore che non ha beneficato dello sconto in fattura per omissioni del committente contribuente istante può, infatti, limitarsi a integrare l'originaria fattura con un documento separato di natura extra fiscale per documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura senza emettere nuova fattura;
i contribuenti istanti decaduti dal beneficio fiscale devono saldare per intero il corrispettivo pattuito al fornitore, potendo comunque sempre procedere alla detrazione delle spese sostenute nelle loro dichiarazioni personali dei redditi. Di fronte al mancato perfezionamento della procedura per lo sconto in fattura, controparte avrebbe dovuto procedere al pagamento integrale dei lavori alla e provvedere alla detrazione della spesa edilizia dalla CP_1 propria di dei redditi.
4. Ciò posto l'opposizione è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte, mentre non risulta meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente e neppure quella proposta in via subordinata.
4.1. Preme primariamente rammentare i criteri che regolano il riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
5 mentre sul debitore opponente - avente la veste sostanziale di convenuto
- quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sent. n.13533 del 2001). In sede di procedimento monitorio, il credito vantato dalla società opposta deriva dalle fatture, meglio descritte in atti, relative a lavori. La Corte di Cassazione ha precisato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in tal senso, espressamente, Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, secondo la Suprema Corte “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non 6 comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”(così, Cass. Civ., sent. 24 luglio 2000, n. 9685). Dalla ricostruzione del compendio documentale in atti emerge che tra le parti è intercorso un contratto di appalto il cui pagamento era previsto con lo “sconto in fattura”. La Società esecutrice dei lavori ha emesso la fattura n. 72/24 del 26.02.2024 contestata da in quanto di importo identico Parte_1 allo “sconto fattura” ovve ceduto alla Controparte_1 quale forma di pagamento delle opere eseguite, indicato
[...]
. 51/2022. L'attore ha impugnato e contestato la debenza della somma azionata, sostenendo di aver già correttamente adempiuto al contratto, versando l'importo pattuito di Euro 29.898,87 tramite bonifici (si v. doc. n.
2 - bonifico acconto su fattura 243-2021 e doc. n. 7 – bonifico a saldo su fattura 51-2022) e mettendo a disposizione della convenuta tutta la documentazione necessaria per perfezionare lo “sconto in fattura”. La Società esecutrice dei lavori, essendo diventata cessionaria di un credito fiscale, non ha titolo per ricevere un altro pagamento del medesimo importo, essendo divenuta cessionario del credito, né ha provato di aver svolto ulteriore prestazioni. Nella fattispecie, l'opposta non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti, al contrario, la prova dell'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è, invece, stata fornita. Come risulta dalla lettera del contratto di appalto, l'agevolazione fiscale concordata dalle parti veniva individuata nello sconto in fattura del 50 per cento, come espressamente indicato nella seconda pagina nel paragrafo
“Modalità di pagamento” di cui al doc. n. 1 di parte opposta. Emerge dall'ordine sottoscritto e dalla sua esecuzione che l'agevolazione fiscale vincolante era quella dello sconto in fattura e non la cessione del credito del 50 per cento in favore del committente. Lo sconto in fattura è un'opzione prevista dagli art. 119, c. 16, e 121, c. 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020 (conv. dalla l. n. 77/2020), secondo cui era possibile per il committente/acquirente optare, “in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ….: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante”, cd “sconto in fattura” (e, nella specie, per la misura pari al 50 per cento del prezzo). Il combinato disposto consente a un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l'importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare su 10 anni in funzione delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto Superbonus. 7 Questa opzione permette al cliente di ricevere un abbattimento immediato sul costo dei lavori, fornito direttamente dall'impresa esecutrice. Per usufruire di questa opzione è necessario documentare i lavori già eseguiti con fattura come documentato dall'opponente. Lo sconto in fattura non costituisce un mancato ricavo, ma è una diversa forma di pagamento che viene elargita attribuendo al fornitore il credito d'imposta che corrisponde alla detrazione sui lavori agevolati. Questo, quindi, significa che lo sconto in fattura per bonus edilizi non può essere trattato al pari di uno sconto qualsiasi, ma deve essere debitamente e specificamente inserito nella fattura. Ciò emerge inequivocabilmente anche dal doc. n. 10 (Agenzia delle Entrate risposta n. 582/2022) allegato dall'opposta secondo cui “nel caso di opzione per l'utilizzo dell'agevolazione nella forma dello ''sconto in fattura'' o della ''cessione del credito'', ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate”, sul quale non si ritiene si palesi un'ipotesi di inammissibilità, poiché allegata alla memoria ex art. 171-ter n. 3, stante la valenza di documento prodotto a confutazione delle tesi avversarie di cui alla memoria n.
2. Per tali motivi, emerge dagli atti che l'appalto ha avuto esecuzione, salvo alcune contestazioni, come risulta dalle fatture e dai bonifici documentati dall'opponente e non contestati dall'opposto, i quali presupponevano pacificamente lo sconto in fattura, come contemplato dalla lettura della proposta d'ordine n. P132 del 28.10.2021, per la fornitura e posa di pavimenti in gres porcellanato, successivamente accettata. Sin dall'inizio e nella fase dell'esecuzione l'accordo fra le parti prevedeva lo sconto in fattura: eloquente l'indicazione dello sconto in fattura e la causale dei corrispondenti bonifici (si v. docc n. 2 e n. 5 dell'opponente). Al committente non è stato inviato alcun sollecito su di un qualche necessario adempimento fiscale, né è stato contestato che, nel frattempo, si era prodotta una scadenza, che si dà per supposta da pur CP_1 essendosi rivolta ad uno studio commercialistico dare l'espletamento delle pratiche per il bonus fiscale.
Considerato che
il committente, in data 10.03.2022, ha trasmesso a mezzo e-mail il mandato richiesto (si v. doc.
8. incarico commercialista della
, egli ha fatto affidamento sulla gestione della pratica fiscale a CP_1 arte titolare del credito fiscale. In particolare, va evidenziato che nel suddetto incarico, nelle premesse, alla lett. c) è espressamente previsto che: “La società è disponibile a praticare lo
“sconto in fattura” in relazione alle spese oggetto di detrazione, e a tale scopo ha indicato lo come soggetto in grado di provvedere all'invio Controparte_3 tel lo sconto in fattura, come di seguito descritta”, laddove società è da intendersi la CP_1
L'oggetto dell'incarico prevede con modalità telematica, della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero edilizio (si v. art.119 e
8 121 d.l. n. 34 del 2020)” e che “La comunicazione dovrà essere compilata e trasmessa sulla base della bozza che sarà predisposta dalla Società”. Era, dunque, onere esclusivo della Società curare la pratica per CP_1 ottenere il credito derivante dal bonus fisca Quanto agli ulteriori inadempimenti allegati dall'opposta (assenza del visto di conformità e dell'asseverazione dei lavori) si tratta di requisiti inerenti al super bonus 110 per cento (efficientamento energetico), come evidenziato dalla difesa dell'opponente, mentre nel caso di specie, oggetto del contratto erano lavori di “ristrutturazione edilizia”, sicché non erano necessari al fine della scontistica in fattura. In ogni caso, trattandosi di lavori svolti unicamente dall'opposta ed essendo la stessa fattasi carico della pratica per ottenere il bonus, ben avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per ottenere le relative certificazioni. Emerge, dunque, che l'opposta non ha documentato l'inadempimento del debitore – committente dei lavori e, dunque, la pretesa creditoria avanzata dalla stesssa non è stata provata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Non assume rilievo, a tal fine, la prova testimoniale nuovamente richiesta dalla parte opposta nelle note conclusive, dal momento che i capitoli di prova ivi formulati non trovano conferma nel dato documentale in atti inerente al pattuito sconto in fattura.
4.3. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, essa fa valere la garanzia per difformità e vizi dell'opera, avendo questi richiesto che sia “accertato e dichiarato l'inadempimento della per Controparte_1 le ragioni in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta ad eseguire tutte le opere idonee a sanare i vizi e/o difetti denunciati a spese dell'appaltatore”. A dispetto della tesi difensiva dell'opposta che eccepisce la decadenza, risulta che i vizi sono stati riconosciuti con impegno ai ripristini. Ciò basta per superare l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667, c. 2, c.c., come emerge dal doc. n. 4 e n. 9 dell'opponente (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 20191 del 2019, secondo cui: “Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente e l'impegno all'eliminazione comporta anche l'assunzione, in capo all'appaltatore, dell'obbligo di emendare l'opera”. Per quanto riportato nel messaggio whatsapp sub doc n. 9 del 15.11.2022, ore 11.04, intercorso tra e il geom. al di là Parte_1 CP_2 del fatto che questi fosse stato delegato a ciò, risulta che egli ha agito per conto di un tale : “Ciao come va? Spero tutto bene! Se possibile Per_1 Per_2 volevo chiamarti pe su temp i per venire a sistemare come da accordi con (il legale rappresentante della è , Per_1 CP_1 Persona_3
I vizi sono quelli riportati nell'elenco di cui al doc. n. 4 di parte opponente:
“gradino piscina, rasatura lati gradini, piastrelle terrazzo, rubinetto in arrivo, 2 raccordi dei miscelatori da sostituire”
9 Oltre a tali vizi, l'opponente ne indica altri di cui all'elenco sub doc. 9: “La piastra in corten della porta di ingresso non è mai stata restituita tagliata a misura. Le cerniere delle porte non hanno le finiture che coprono le viti di registro. Le porte in vetro spesso raschiano il pavimento. La cassetta del bagno piccolo è già difettosa, molto spesso rimane aperto lo scarico acqua, inoltre è stata montata troppo bassa, bastava guardare quella del bagno grande e copiare. Sono stati rotti tutti e due i muri dove sono stati installati i sanitari. Bisogna ripararli e riverniciare le pareti. Non ci sono mai stati consegnati i sedili dei water. Il pavimento doccia del bagno grande non ha sufficiente inclinazione (diversamente da quello del bagno piccolo) e non asciuga mai. Va sistemato”. Occorre evidenziare, in tema di contratto di appalto, che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1701 del 2025). Nello specifico, in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c., in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. Nel caso che ci occupa nell'atto di citazione la parte opponente ha chiesto l'ultimazione delle opere e una congrua riduzione del prezzo alla luce delle difformità e dei vizi prontamente riscontrati, per poi concludere in una domanda di eliminazione degli stessi in via riconvenzionale. Giova, però, considerare che sul punto parte attorea fa un generico rimando all'elenco dei vizi di cui alla messaggistica whatsapp intercorsa con la parte opposta, seppur non sia dato evincere il numero dell'utenza interessata, e da una e-mail indirizzata alla controparte in cui si fornisce un elenco senza però specificare partitamente i costi. Preme considerare che l'incidenza del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l'unico fatto giuridico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963; 10 Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del 20/04/1961). L'assenza, pertanto, di adeguata allegazione a sostegno della domanda proposta in via riconvenzionale ne determina il rigetto.
4.3. Quanto all'eccezione di compensazione formulata in via subordinata
“Compensare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere riconosciuta alla Controparte_1 con i danni cagionati al Sig. in conse
[...] Parte_1
e opere realizzate e della perd e ceduto”. L'interpretazione di tale eccezione riconvenzionale, sulla scorta della sua formulazione letterale, conduce ad attribuirle natura risarcitoria, dovendosi, in particolare, individuare il suo oggetto nel risarcimento dei danni asseritamente subiti da per i costi sostenuti per la Parte_1 sua riparazione, ed eventuali danni futuri. Tuttavia, l'opponente non ha documentato i costi per i ripristini, non potendosi delegare al CTU tale compito, risultando la richiesta meramente esplorativa. Né il committente ha documentato l'eventuale danno futuro in ordine alla perdita del credito fiscale ceduto senza alcuna allegazione in punto di an e quantum nella parte motiva (né risultano essere state formulate istanze istruttorie sul punto); pertanto, i paventati danni non possono essere riconosciuti. Sulla scorta di tali assunti ricostruttivi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata.
5. Le spese di lite devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.902,00, di cui Euro 1.701,00 per la fase introduttiva, Euro 1.204,00 per la fase di studio, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.905,00 per la fase decisionale, ed Euro 286,00 a titolo di esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato). Le spese di lite devono essere compensate per metà, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente che denota il sussistere di una situazione di parziale soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 401 del 2024 emesso dal Tribunale di Trento;
11 2) rigetta la domanda riconvenzionale e quella proposta in via subordinata dalla parte opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.951,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 10 Ottobre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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