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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice/Est
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 330/2024 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Di Blasi
GI MA ER (C.F.: ) e dall'Avv. FRANCO PUZZO (C.F.: C.F._2
) presso il cui Studio, sito in Barrafranca nella Via Felice Cavallotti n. 50, è C.F._3
elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ). Controparte_1 C.F._4
pagina 1 di 8 RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero del 04/06/2025
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Barrafranca il giorno 01.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 57, parte II, serie A anno 2012.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nate le figlie: ( nata a [...] il Persona_1
4/08/2014) e (nata a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale si è Persona_2
progressivamente deteriorato, sino a divenire irrimediabilmente compromesso per la condotta imputabile al resistente, il quale non solo ha sviluppato una dipendenza da sostanze psicotrope, con conseguenti episodi di violenza fisica e verbale nei confronti della stessa ricorrente, ma anche per la contrazione di rilevanti debiti da parte del Caputo successivamente estinti dalla ricorrente.
Nonostante i tentativi di recupero, tra cui la proposta di un percorso terapeutico presso il S.E.R.D. e un trasferimento temporaneo in Piemonte, il resistente ha rifiutato ogni forma di trattamento, aggravando la crisi familiare.
Dal febbraio 2023 lo stesso ha abbandonato la casa coniugale, stabilendo la propria dimora in altro immobile sito in Barrafranca.
Con riferimento alla propria condizione economica, la ricorrente ha rappresentato di essere lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso una farmacia, con reddito netto annuo pari a circa € 19.000, gravato tuttavia da oneri mensili per mutui per complessivi € 832,00, tra cui uno acceso per estinguere debiti contratti dallo stesso resistente.
Le spese ordinarie e straordinarie per le figlie – comprendenti costi scolastici, mensa, materiale didattico e attività extrascolastiche (tra cui corsi di pittura) – sono sostenute integralmente dalla madre, mentre il resistente, pur percependo la quota di assegno unico universale spettante per le minori, non versa alcun contributo al loro mantenimento, né partecipa alle spese straordinarie.
pagina 2 di 8 Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto “1. In via principale dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
con addebito alla parte resistente in ragione delle gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
4. Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e in favore della madre, presso la cui casa sita in Persona_1 Persona_2
Barrafranca nella Via Piave n. 9 le stesse verranno collocate;
con facoltà del padre – se ritenuto dal
Tribunale adito rispondente al preminente interesse della prole - di frequentarle secondo la disciplina dettata dal predetto Tribunale.
5. Porre a carico del sig. l'onere di provvedere al mantenimento CP_1 delle figlie nella misura di €. 450,00 mensili, da corrispondere alla madre anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Barrafranca, via Piave n. 9, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata a quest'ultima, completa di ogni arredo e corredo. 10. Ordinare al sig. il trasferimento Controparte_1 del proprio indirizzo di residenza presso l'abitazione di Via Martin Luther King, dove abita attualmente.”
All'udienza di comparizione del giorno 11.12.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del sig. e, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ha proceduto CP_1 all'audizione della ricorrente. Quest'ultima, nel confermare l'irreversibilità della crisi coniugale, ha rappresentato che il resistente non ha avuto contatti diretti con le figlie dal 29 agosto 2024, limitandosi a sporadiche comunicazioni telefoniche, senza peraltro avanzare richieste di incontro, circostanza che evidenzia il disinteresse del resistente verso una relazione genitoriale effettiva.
Con ordinanza del 28/12/2024 resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e delle figlie, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando in modo esclusivo le figlie alla madre e collocandole presso la stessa nell'abitazione familiare di Barrafranca, Via Piave n. 9, con conseguente assegnazione della medesima casa coniugale;
inoltre, nel corpo della predetta ordinanza, il Giudice ha posto a carico del resistente un contributo economico, a titolo di mantenimento delle figlie, pari a € 450,00, oltre il 50% delle spese pagina 3 di 8 straordinarie, rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 1 aprile 2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'esito della quale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, nella fattispecie a mani, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'addebito presuppone la prova che la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. sia stata causa determinante della crisi coniugale.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che il resistente sarebbe tossicodipendente;
tuttavia, tale circostanza è stata riferita in modo generico e non è stata supportata da alcun elemento probatorio idoneo (certificazioni mediche, testimonianze, documentazione sanitaria).
La mancata costituzione del convenuto non equivale a riconoscimento dei fatti allegati, poiché la contumacia non produce effetti probatori e non integra la “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., pertanto, in difetto di prova sia della condotta asserita sia del nesso causale tra essa e l'intollerabilità della convivenza, la domanda di addebito deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo, in difetto di elementi di giudizio diversi da quelli già emersi nel corso del procedimento, non può che confermarsi l'ordinanza del 28/12/2024 con cui è stato disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre delle figlie Parte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]).
[...] Persona_2
A tal riguardo, in linea generale, va premesso che già con l'introduzione, ad opera della legge n.
54/2006, dell'affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità è stato elevato a regola generale anche per quanto concerne la filiazione naturale (cfr. art. 4, comma 2, l. n. 54/2006).
In osservanza del diritto del figlio alla bigenitorialità (recepito nella riforma di cui al D.Lgs. n. 154 del
28.12.2013), il giudice, se non ricorrono gravi motivi ostativi, deve applicare la regola dell'affidamento condiviso, costituendo la soluzione dell'affidamento esclusivo una eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi nei soli casi in cui questo risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter c.c.).
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o di grave impedimento fisico o psichico del genitore, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di assoluta mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice emerge che il convenuto, rimasto contumace, risulta essere tossicodipendente. Tale circostanza, pur non potendo essere oggetto di contestazione da parte del padre in ragione della sua mancata costituzione, non trova elementi contrari negli atti e deve essere valutata unitamente alla condotta processuale del convenuto.
Considerata la necessità di garantire la tutela dell'interesse primario delle minori, si ritiene di confermare il provvedimento urgente già adottato, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre, ai pagina 5 di 8 sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., quale misura idonea a salvaguardare la loro crescita equilibrata e il benessere psicofisico.
In relazione al diritto di visita paterno, in assenza di richiesta di regolamentazione del diritto di visita da parte della madre e considerata la contumacia del padre, nonché la mancanza di elementi idonei a garantire la sicurezza e il benessere delle minori, anche in considerazione della riferita tossicodipendenza del padre, non si ritiene di disciplinare allo stato il diritto di visita paterno.
Ogni decisione in merito è riservata a eventuali future istanze, da proporre in separato giudizio ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., previa verifica delle condizioni di idoneità del genitore.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio conferma quanto previamente statuito in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, assegnando dunque l'abitazione sita a Barrafranca,
Via Piave n. 9, alla ricorrente quale genitore collocatario.
In punto di oneri economici per il mantenimento della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso a mani, con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore delle figlie, in considerazione della contumacia del resistente e in assenza di nuovi elementi, rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, si conferma carico del resistente l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile pari ad Parte_1
pagina 6 di 8 € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di “Ordinare al sig. il trasferimento del Controparte_1 proprio indirizzo di residenza presso l'abitazione di Via Martin Luther King, dove abita attualmente.” si rileva l'inammissibilità della predetta domanda, atteso che il giudice della separazione non ha il potere di imporre il cambio di residenza anagrafica, trattandosi di atto volontario che rientra nella sfera personale del cittadino (art. 43 c.c.).
Invero, l'ordinamento consente al giudice di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre l'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.), ma non di incidere sulla residenza anagrafica, che è regolata dalle norme amministrative e dipende dalla volontà del soggetto.
Peraltro, nel caso a mani la domanda deve ritenersi rinunciata, atteso che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente definitiva decadenza.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e la contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente , definendo il giudizio, così Controparte_2
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._4
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Barrafranca (EN), al n. 57, parte II, serie A anno 2012;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente sig.ra Parte_1
;
[...]
- DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]), alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità Persona_2
genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla pagina 7 di 8 vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Spese irripetibili.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice/Est
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 330/2024 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Di Blasi
GI MA ER (C.F.: ) e dall'Avv. FRANCO PUZZO (C.F.: C.F._2
) presso il cui Studio, sito in Barrafranca nella Via Felice Cavallotti n. 50, è C.F._3
elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ). Controparte_1 C.F._4
pagina 1 di 8 RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero del 04/06/2025
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Barrafranca il giorno 01.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 57, parte II, serie A anno 2012.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nate le figlie: ( nata a [...] il Persona_1
4/08/2014) e (nata a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale si è Persona_2
progressivamente deteriorato, sino a divenire irrimediabilmente compromesso per la condotta imputabile al resistente, il quale non solo ha sviluppato una dipendenza da sostanze psicotrope, con conseguenti episodi di violenza fisica e verbale nei confronti della stessa ricorrente, ma anche per la contrazione di rilevanti debiti da parte del Caputo successivamente estinti dalla ricorrente.
Nonostante i tentativi di recupero, tra cui la proposta di un percorso terapeutico presso il S.E.R.D. e un trasferimento temporaneo in Piemonte, il resistente ha rifiutato ogni forma di trattamento, aggravando la crisi familiare.
Dal febbraio 2023 lo stesso ha abbandonato la casa coniugale, stabilendo la propria dimora in altro immobile sito in Barrafranca.
Con riferimento alla propria condizione economica, la ricorrente ha rappresentato di essere lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso una farmacia, con reddito netto annuo pari a circa € 19.000, gravato tuttavia da oneri mensili per mutui per complessivi € 832,00, tra cui uno acceso per estinguere debiti contratti dallo stesso resistente.
Le spese ordinarie e straordinarie per le figlie – comprendenti costi scolastici, mensa, materiale didattico e attività extrascolastiche (tra cui corsi di pittura) – sono sostenute integralmente dalla madre, mentre il resistente, pur percependo la quota di assegno unico universale spettante per le minori, non versa alcun contributo al loro mantenimento, né partecipa alle spese straordinarie.
pagina 2 di 8 Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto “1. In via principale dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
con addebito alla parte resistente in ragione delle gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
4. Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e in favore della madre, presso la cui casa sita in Persona_1 Persona_2
Barrafranca nella Via Piave n. 9 le stesse verranno collocate;
con facoltà del padre – se ritenuto dal
Tribunale adito rispondente al preminente interesse della prole - di frequentarle secondo la disciplina dettata dal predetto Tribunale.
5. Porre a carico del sig. l'onere di provvedere al mantenimento CP_1 delle figlie nella misura di €. 450,00 mensili, da corrispondere alla madre anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Barrafranca, via Piave n. 9, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata a quest'ultima, completa di ogni arredo e corredo. 10. Ordinare al sig. il trasferimento Controparte_1 del proprio indirizzo di residenza presso l'abitazione di Via Martin Luther King, dove abita attualmente.”
All'udienza di comparizione del giorno 11.12.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del sig. e, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ha proceduto CP_1 all'audizione della ricorrente. Quest'ultima, nel confermare l'irreversibilità della crisi coniugale, ha rappresentato che il resistente non ha avuto contatti diretti con le figlie dal 29 agosto 2024, limitandosi a sporadiche comunicazioni telefoniche, senza peraltro avanzare richieste di incontro, circostanza che evidenzia il disinteresse del resistente verso una relazione genitoriale effettiva.
Con ordinanza del 28/12/2024 resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e delle figlie, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando in modo esclusivo le figlie alla madre e collocandole presso la stessa nell'abitazione familiare di Barrafranca, Via Piave n. 9, con conseguente assegnazione della medesima casa coniugale;
inoltre, nel corpo della predetta ordinanza, il Giudice ha posto a carico del resistente un contributo economico, a titolo di mantenimento delle figlie, pari a € 450,00, oltre il 50% delle spese pagina 3 di 8 straordinarie, rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 1 aprile 2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'esito della quale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, nella fattispecie a mani, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'addebito presuppone la prova che la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. sia stata causa determinante della crisi coniugale.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che il resistente sarebbe tossicodipendente;
tuttavia, tale circostanza è stata riferita in modo generico e non è stata supportata da alcun elemento probatorio idoneo (certificazioni mediche, testimonianze, documentazione sanitaria).
La mancata costituzione del convenuto non equivale a riconoscimento dei fatti allegati, poiché la contumacia non produce effetti probatori e non integra la “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., pertanto, in difetto di prova sia della condotta asserita sia del nesso causale tra essa e l'intollerabilità della convivenza, la domanda di addebito deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo, in difetto di elementi di giudizio diversi da quelli già emersi nel corso del procedimento, non può che confermarsi l'ordinanza del 28/12/2024 con cui è stato disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre delle figlie Parte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]).
[...] Persona_2
A tal riguardo, in linea generale, va premesso che già con l'introduzione, ad opera della legge n.
54/2006, dell'affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità è stato elevato a regola generale anche per quanto concerne la filiazione naturale (cfr. art. 4, comma 2, l. n. 54/2006).
In osservanza del diritto del figlio alla bigenitorialità (recepito nella riforma di cui al D.Lgs. n. 154 del
28.12.2013), il giudice, se non ricorrono gravi motivi ostativi, deve applicare la regola dell'affidamento condiviso, costituendo la soluzione dell'affidamento esclusivo una eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi nei soli casi in cui questo risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter c.c.).
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o di grave impedimento fisico o psichico del genitore, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di assoluta mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice emerge che il convenuto, rimasto contumace, risulta essere tossicodipendente. Tale circostanza, pur non potendo essere oggetto di contestazione da parte del padre in ragione della sua mancata costituzione, non trova elementi contrari negli atti e deve essere valutata unitamente alla condotta processuale del convenuto.
Considerata la necessità di garantire la tutela dell'interesse primario delle minori, si ritiene di confermare il provvedimento urgente già adottato, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre, ai pagina 5 di 8 sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., quale misura idonea a salvaguardare la loro crescita equilibrata e il benessere psicofisico.
In relazione al diritto di visita paterno, in assenza di richiesta di regolamentazione del diritto di visita da parte della madre e considerata la contumacia del padre, nonché la mancanza di elementi idonei a garantire la sicurezza e il benessere delle minori, anche in considerazione della riferita tossicodipendenza del padre, non si ritiene di disciplinare allo stato il diritto di visita paterno.
Ogni decisione in merito è riservata a eventuali future istanze, da proporre in separato giudizio ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., previa verifica delle condizioni di idoneità del genitore.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio conferma quanto previamente statuito in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, assegnando dunque l'abitazione sita a Barrafranca,
Via Piave n. 9, alla ricorrente quale genitore collocatario.
In punto di oneri economici per il mantenimento della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso a mani, con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore delle figlie, in considerazione della contumacia del resistente e in assenza di nuovi elementi, rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, si conferma carico del resistente l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile pari ad Parte_1
pagina 6 di 8 € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di “Ordinare al sig. il trasferimento del Controparte_1 proprio indirizzo di residenza presso l'abitazione di Via Martin Luther King, dove abita attualmente.” si rileva l'inammissibilità della predetta domanda, atteso che il giudice della separazione non ha il potere di imporre il cambio di residenza anagrafica, trattandosi di atto volontario che rientra nella sfera personale del cittadino (art. 43 c.c.).
Invero, l'ordinamento consente al giudice di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre l'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.), ma non di incidere sulla residenza anagrafica, che è regolata dalle norme amministrative e dipende dalla volontà del soggetto.
Peraltro, nel caso a mani la domanda deve ritenersi rinunciata, atteso che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente definitiva decadenza.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e la contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente , definendo il giudizio, così Controparte_2
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._4
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Barrafranca (EN), al n. 57, parte II, serie A anno 2012;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente sig.ra Parte_1
;
[...]
- DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]), alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità Persona_2
genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla pagina 7 di 8 vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Spese irripetibili.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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