CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 14/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12515/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002239160164574353 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22413/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CGT di I grado di Napoli, l' avv. Ricorrente_1 ha inteso impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria originata dall' omesso pagamento della TARI anno 2020 per Euro
426,19
Il ricorrente impugna detto avviso assumendo l' enorme sproporzione tra la richiesta e l' immobile su cui insiste detta tassa.
A Detto ricorso, notificato in maniera cartacea, non consegue nemmeno la lettura e la presa visione della comunicazione ricevuta dalla quale potrebbe evincersi comunque l' insieme dei criteri posti a base dell' atto notificato
Le modalità con cui ha operato l' Ufficio non sono riscontrabili attesa l' irritualità del ricorso
L' Ufficio costituendosi ha eccepito l' inammissibilità del ricorso evidenziando che il criterio di proporzionalità non è criterio di contestazione se non si evidenziano quali sono i criteri applicati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente, non è dato riscontrarsi né la data di ricezione dell' opposizione, né la data di notifica dell' opposizione
Il ricorrente ha avanzato in maniera irrituale il deposito ed il ricorso in maniera analogica e non a mezzo pec
Effettivamente non è dato comprendere di cosa sostanzialmente si duole il contribuente, non avendo consentito al giudicante di prendere visione dell' atto emesso da MUNICIPIA SPA che contiene ineludibilmente i criteri posti a base del calcolo per addivenire alla pretesa avanzata.
Tanto rende inammissibile l' azione avanzata con conseguente condanna alla soccombenza
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Società_1 S.r.l. che si liquidano in complessivi euro 120,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12515/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002239160164574353 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22413/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CGT di I grado di Napoli, l' avv. Ricorrente_1 ha inteso impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria originata dall' omesso pagamento della TARI anno 2020 per Euro
426,19
Il ricorrente impugna detto avviso assumendo l' enorme sproporzione tra la richiesta e l' immobile su cui insiste detta tassa.
A Detto ricorso, notificato in maniera cartacea, non consegue nemmeno la lettura e la presa visione della comunicazione ricevuta dalla quale potrebbe evincersi comunque l' insieme dei criteri posti a base dell' atto notificato
Le modalità con cui ha operato l' Ufficio non sono riscontrabili attesa l' irritualità del ricorso
L' Ufficio costituendosi ha eccepito l' inammissibilità del ricorso evidenziando che il criterio di proporzionalità non è criterio di contestazione se non si evidenziano quali sono i criteri applicati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente, non è dato riscontrarsi né la data di ricezione dell' opposizione, né la data di notifica dell' opposizione
Il ricorrente ha avanzato in maniera irrituale il deposito ed il ricorso in maniera analogica e non a mezzo pec
Effettivamente non è dato comprendere di cosa sostanzialmente si duole il contribuente, non avendo consentito al giudicante di prendere visione dell' atto emesso da MUNICIPIA SPA che contiene ineludibilmente i criteri posti a base del calcolo per addivenire alla pretesa avanzata.
Tanto rende inammissibile l' azione avanzata con conseguente condanna alla soccombenza
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Società_1 S.r.l. che si liquidano in complessivi euro 120,00.