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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CIMINO Parte_1 C.F._1
MAURO VIALE DELLA CARRIERA,24 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo 137/2024 del 15/02/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento di €. 51.201,65 o quella diversa somma di giustizia,
[...]
oltre interessi e spese.
pagina 1 di 4 La deduceva di aver condotto, quale socia accomandataria della negli anni 2010 e Pt_1 Parte_2
2011, in regime di affitto di azienda lo stabilimento balneare denominato “da Luisa”, concessione n.
27, sito in Porto San Giorgio, di proprietà e di aver restituito l'azienda alla Controparte_1
proprietaria in data 31.10.2011.
Deduceva inoltre che, nonostante nel verbale di riconsegna fosse stato dato espressamente atto che il rapporto sarebbe cessato a tutti gli effetti al 31.10.2011, data in cui la proprietaria era tornata nel pieno ed esclusivo possesso dello stabilimento balneare, nel 2016 la sig.ra si sarebbe vista Pt_1
richiedere da parte di RA il pagamento di euro 24.594,41#, per consumi di energia elettrica relativa all'azienda “da Luisa” relativi al periodo 01.01.2012-31.03.2016 cui seguiva una ulteriore richiesta di pagamento per il periodo dal 01.06 al 30.6, e dal 01.07. al 21.07.2016, per un totale di consumi non pagati di euro 25.201,65.
Richiesto invano alla proprietaria dell'azienda il ristoro delle somme ed il risarcimento del danno,
l'odierna appellante ha adito l'Autorità Giudiziaria per ottenere il pagamento del danno patrimoniale costituito dai costi dei consumi addebitati a proprio carico ed il danno non patrimoniale per fatto illecito.
Il Tribunale, in contumacia della ha così deciso: CP_1
rigetta la domanda attorea. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della convenuta.
Ha interposto appello Parte_1
Preliminarmente questa Corte, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello con posta elettronica certificata in data 23.02.2024 ore 11:41:04, alla sig.ra , ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
L'appellante censura la sentenza di primo grado affidando l'impugnazione a due motivi.
In primis l'appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto che con il verbale di conciliazione del 13.06.2011 il contratto d'affitto d'azienda si sarebbe risolto per mutuo consenso con subentro ex lege, ai sensi dell'art 2558 cc, della nel contratto di somministrazione di CP_1
energia elettrica concluso dall'affittuaria avrebbe errato nel non aver giudicato provato il Pt_2
danno patrimoniale in mancanza dell'avvenuto pagamento dei consumi di RA da parte della
Pt_1
Ebbene dagli atti e dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che, dopo il rilascio dell'azienda, l'affittuaria non ha mai provveduto a comunicare la risoluzione del rapporto ad RA, disdicendo l'utenza alla medesima intestata;
neppure dopo l'intimazione di pagamento bonario del
07.04.2016 (doc 2) l'appellante si è attivata, tanto che i consumi alla medesima addebitati sono proseguiti fino al 21.07.2016 (cfr mail RA del 21.09.2016 – doc 3).
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 2558 cc, alla cessione dell'azienda consegue con effetto automatico, salvo diversa pattuizione, la continuazione dei rapporti pendenti in capo al cessionario limitatamente ai contratti che siano strettamente funzionali alla prosecuzione dell'azienda e che non abbiano carattere personale. E' data facoltà al terzo contraente di recedere dal contratto, in presenza di una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
La giurisprudenza, con una interpretazione analogica dell'art 2558 cc, ha precisato che le norme sulla successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta operano in ogni trasferimento negoziale e dunque anche nel caso di ritrasferimento dell'azienda al locatore (Cassazione civile sez. I -
13/10/2021, n. 27951).
In tema di successione nel contratto di affitto d'azienda sia il cedente che il cessionario hanno il dovere di comunicare la cessione al terzo contraente, pertanto in assenza di un avviso o disdetta, nulla può essere eccepito alla condotta di RA che ha correttamente addebitato i consumi all'intestatario dell'utenza.
Ai sensi dell'art. 2697 cc chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'appellante pur avendo dato prova di aver reso l'azienda alla proprietaria il 31.10.2011 e dunque di non essere stata fruitrice del servizio di RA cui si riferiscono i consumi, tuttavia non ha provato di aver subito un danno economico ed un decremento del proprio patrimonio, mancando la prova del pagamento di quanto preteso da RA (anche in esito a procedimenti esecutivi).
Si deve pertanto concordare con il primo giudice ed il motivo non può essere accolto.
L'appellante si duole altresì del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per fatto illecito.
Il motivo non ha pregio.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, difettano i presupposti per ottenere una condanna per fatto illecito in quanto non si riscontra nella fattispecie dimostrato alcun fatto illecito.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
quale socia accomandataria della , così provvede: Parte_1 Parte_2
Respinge l'appello. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
pagina 3 di 4 Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CIMINO Parte_1 C.F._1
MAURO VIALE DELLA CARRIERA,24 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo 137/2024 del 15/02/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento di €. 51.201,65 o quella diversa somma di giustizia,
[...]
oltre interessi e spese.
pagina 1 di 4 La deduceva di aver condotto, quale socia accomandataria della negli anni 2010 e Pt_1 Parte_2
2011, in regime di affitto di azienda lo stabilimento balneare denominato “da Luisa”, concessione n.
27, sito in Porto San Giorgio, di proprietà e di aver restituito l'azienda alla Controparte_1
proprietaria in data 31.10.2011.
Deduceva inoltre che, nonostante nel verbale di riconsegna fosse stato dato espressamente atto che il rapporto sarebbe cessato a tutti gli effetti al 31.10.2011, data in cui la proprietaria era tornata nel pieno ed esclusivo possesso dello stabilimento balneare, nel 2016 la sig.ra si sarebbe vista Pt_1
richiedere da parte di RA il pagamento di euro 24.594,41#, per consumi di energia elettrica relativa all'azienda “da Luisa” relativi al periodo 01.01.2012-31.03.2016 cui seguiva una ulteriore richiesta di pagamento per il periodo dal 01.06 al 30.6, e dal 01.07. al 21.07.2016, per un totale di consumi non pagati di euro 25.201,65.
Richiesto invano alla proprietaria dell'azienda il ristoro delle somme ed il risarcimento del danno,
l'odierna appellante ha adito l'Autorità Giudiziaria per ottenere il pagamento del danno patrimoniale costituito dai costi dei consumi addebitati a proprio carico ed il danno non patrimoniale per fatto illecito.
Il Tribunale, in contumacia della ha così deciso: CP_1
rigetta la domanda attorea. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della convenuta.
Ha interposto appello Parte_1
Preliminarmente questa Corte, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello con posta elettronica certificata in data 23.02.2024 ore 11:41:04, alla sig.ra , ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
L'appellante censura la sentenza di primo grado affidando l'impugnazione a due motivi.
In primis l'appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto che con il verbale di conciliazione del 13.06.2011 il contratto d'affitto d'azienda si sarebbe risolto per mutuo consenso con subentro ex lege, ai sensi dell'art 2558 cc, della nel contratto di somministrazione di CP_1
energia elettrica concluso dall'affittuaria avrebbe errato nel non aver giudicato provato il Pt_2
danno patrimoniale in mancanza dell'avvenuto pagamento dei consumi di RA da parte della
Pt_1
Ebbene dagli atti e dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che, dopo il rilascio dell'azienda, l'affittuaria non ha mai provveduto a comunicare la risoluzione del rapporto ad RA, disdicendo l'utenza alla medesima intestata;
neppure dopo l'intimazione di pagamento bonario del
07.04.2016 (doc 2) l'appellante si è attivata, tanto che i consumi alla medesima addebitati sono proseguiti fino al 21.07.2016 (cfr mail RA del 21.09.2016 – doc 3).
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 2558 cc, alla cessione dell'azienda consegue con effetto automatico, salvo diversa pattuizione, la continuazione dei rapporti pendenti in capo al cessionario limitatamente ai contratti che siano strettamente funzionali alla prosecuzione dell'azienda e che non abbiano carattere personale. E' data facoltà al terzo contraente di recedere dal contratto, in presenza di una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
La giurisprudenza, con una interpretazione analogica dell'art 2558 cc, ha precisato che le norme sulla successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta operano in ogni trasferimento negoziale e dunque anche nel caso di ritrasferimento dell'azienda al locatore (Cassazione civile sez. I -
13/10/2021, n. 27951).
In tema di successione nel contratto di affitto d'azienda sia il cedente che il cessionario hanno il dovere di comunicare la cessione al terzo contraente, pertanto in assenza di un avviso o disdetta, nulla può essere eccepito alla condotta di RA che ha correttamente addebitato i consumi all'intestatario dell'utenza.
Ai sensi dell'art. 2697 cc chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'appellante pur avendo dato prova di aver reso l'azienda alla proprietaria il 31.10.2011 e dunque di non essere stata fruitrice del servizio di RA cui si riferiscono i consumi, tuttavia non ha provato di aver subito un danno economico ed un decremento del proprio patrimonio, mancando la prova del pagamento di quanto preteso da RA (anche in esito a procedimenti esecutivi).
Si deve pertanto concordare con il primo giudice ed il motivo non può essere accolto.
L'appellante si duole altresì del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per fatto illecito.
Il motivo non ha pregio.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, difettano i presupposti per ottenere una condanna per fatto illecito in quanto non si riscontra nella fattispecie dimostrato alcun fatto illecito.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
quale socia accomandataria della , così provvede: Parte_1 Parte_2
Respinge l'appello. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
pagina 3 di 4 Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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