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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1430/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] quale Parte_1 C.F._1 liquidatore di rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Benedictis come da Controparte_1 procura in atti;
Reclamante
contro
(C.F.: ) rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliata in Catania via Musumeci, 153 presso lo studio dell'avv. Corrado
[...]
Miceli, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina;
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SIRACUSA;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di in persona del curatore;
Controparte_1
Reclamati
All'udienza del 24.1.2025 le parti insistevano nei propri atti difensivi e indi la Corte poneva la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.51/2024, pubblicata il 4.10.2024, il Tribunale di Siracusa, su istanza della quale procuratrice di nonché della Procura della Repubblica Controparte_2 Controparte_3
1 presso il Tribunale di Siracusa, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_4
assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni previste dagli
[...]
artt. 121, 1 e 2, comma 1, lettera d) del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, , nella qualità di liquidatore della Parte_1
società , ha proposto reclamo ex art. 51 comma 1 del c.c.i.i. avverso Controparte_4
la detta sentenza lamentando l'inesistenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e della emessa sentenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti non si sono costituiti né la liquidazione giudiziale di , né la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_4
Siracusa, sebbene ad entrambi sia stato regolarmente notificato il ricorso.
Si è invece costituito il creditore istante a mezzo della procuratrice Controparte_2
insistendo nel rigetto del reclamo in quanto infondato. Controparte_3
1) Con l'unico motivo di reclamo, il legale rappresentante della società Controparte_4
assume la inesistenza della notifica del ricorso con cui era stata chiesta l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della predetta società.
Assume che tale notifica era stata eseguita presso la casa comunale del luogo ove aveva avuto sede la società sebbene il d.lgs. n.14 del 2019 prevedeva che Controparte_4
per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese la notifica doveva eseguirsi presso la residenza del legale rappresentante.
Considerato che la predetta società, posta in liquidazione fin dal 2013, era stata cancellata dal registro delle imprese dal 9.10.2023, la notifica andava eseguita personalmente al legale rappresentante della società cancellata, mentre era stata eseguita come se si trattasse di soggetto iscritto nel predetto registro delle imprese.
Il motivo è destituito di fondamento.
La doglianza del reclamante pone in discussione che la notifica ai sensi dell'art. 40 comma 8 del c.c.i.i. si applichi anche nell'ipotesi che la notifica riguardi società cancellata dal registro delle imprese, norma che prevede che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale vada eseguita presso la sede della società, quale risultante dal registro delle imprese, in assenza di indirizzo p.e.c. attivo ed in caso di esito negativo, con deposito alla casa comunale della sede che risulta iscritta al registro delle imprese.
Infatti l'assunto del reclamante secondo cui il nuovo codice avrebbe introdotto una previsione differente rispetto alla disciplina in precedenza dettata dalla vecchia legge fallimentare, quando si tratta di società che entro l'anno si è cancellata dal registro delle imprese, non è fondata.
2 L'equivoco in cui incorre il reclamante è ritenere che una società cancellata dal registro delle imprese, entro l'anno da tale cancellazione ed in relazione al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, possa considerarsi alla stessa stregua di soggetto non iscritto nel registro delle imprese.
L'articolo 40 commi 6 e 7 del c.c.i.i., analogamente al vecchio art. 15, 3° comma, della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via p.e.c. non risulti possibile o non abbia esito positivo, (non essendo stata ancora istituita l'area web riservata di cui all'art.359 del c.c.i.i.), la notifica va eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese, ma se neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, si procederà con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
La giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare ha affermato che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 d.l. n. 179 del 2012, conv. con modifiche nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.10700), mentre ha escluso che la notifica vada eseguita al domicilio del legale rappresentante a fronte di una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo
(Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, n.9594).
D'altra parte, hanno affermato i giudici della Suprema Corte “ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo
"pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare,
3 quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese” (da Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6866).
Essendo identica la disciplina introdotta dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul punto, come chiaramente emerge dall'art.40 comma 8, comma applicabile anche nelle ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per cause imputabili al debitore, per le ragioni già esposte, correttamente tentata la notifica da parte della cancelleria all'indirizzo p.e.c. della società cancellata, visto l'esito negativo della stessa, su istanza del creditore, la notifica è stata eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e non rinvenuta la predetta, questi correttamente ha proceduta al deposito nella casa comunale.
Il reclamo, basato solo su tale infondata censura, va quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del creditore istante, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del reclamante, nella misura liquidata in dispositivo, applicando il d.m. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del valore indeterminabile complessità bassa, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisionale considerata l'effettiva attività espletata ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. n.147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, nel procedimento R.G. n. 1430/2024, rigetta il reclamo proposto da , nella qualità di liquidatore della società Parte_1 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.51/2024, pubblicata il 4.10.2024 che
[...]
conferma; condanna il reclamante alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_3
quale procuratrice di che liquida quali compensi in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e Controparte_2
spese generali;
4 nulla riguardo la curatela;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1430/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] quale Parte_1 C.F._1 liquidatore di rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Benedictis come da Controparte_1 procura in atti;
Reclamante
contro
(C.F.: ) rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliata in Catania via Musumeci, 153 presso lo studio dell'avv. Corrado
[...]
Miceli, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina;
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SIRACUSA;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di in persona del curatore;
Controparte_1
Reclamati
All'udienza del 24.1.2025 le parti insistevano nei propri atti difensivi e indi la Corte poneva la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.51/2024, pubblicata il 4.10.2024, il Tribunale di Siracusa, su istanza della quale procuratrice di nonché della Procura della Repubblica Controparte_2 Controparte_3
1 presso il Tribunale di Siracusa, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_4
assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni previste dagli
[...]
artt. 121, 1 e 2, comma 1, lettera d) del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, , nella qualità di liquidatore della Parte_1
società , ha proposto reclamo ex art. 51 comma 1 del c.c.i.i. avverso Controparte_4
la detta sentenza lamentando l'inesistenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e della emessa sentenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti non si sono costituiti né la liquidazione giudiziale di , né la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_4
Siracusa, sebbene ad entrambi sia stato regolarmente notificato il ricorso.
Si è invece costituito il creditore istante a mezzo della procuratrice Controparte_2
insistendo nel rigetto del reclamo in quanto infondato. Controparte_3
1) Con l'unico motivo di reclamo, il legale rappresentante della società Controparte_4
assume la inesistenza della notifica del ricorso con cui era stata chiesta l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della predetta società.
Assume che tale notifica era stata eseguita presso la casa comunale del luogo ove aveva avuto sede la società sebbene il d.lgs. n.14 del 2019 prevedeva che Controparte_4
per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese la notifica doveva eseguirsi presso la residenza del legale rappresentante.
Considerato che la predetta società, posta in liquidazione fin dal 2013, era stata cancellata dal registro delle imprese dal 9.10.2023, la notifica andava eseguita personalmente al legale rappresentante della società cancellata, mentre era stata eseguita come se si trattasse di soggetto iscritto nel predetto registro delle imprese.
Il motivo è destituito di fondamento.
La doglianza del reclamante pone in discussione che la notifica ai sensi dell'art. 40 comma 8 del c.c.i.i. si applichi anche nell'ipotesi che la notifica riguardi società cancellata dal registro delle imprese, norma che prevede che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale vada eseguita presso la sede della società, quale risultante dal registro delle imprese, in assenza di indirizzo p.e.c. attivo ed in caso di esito negativo, con deposito alla casa comunale della sede che risulta iscritta al registro delle imprese.
Infatti l'assunto del reclamante secondo cui il nuovo codice avrebbe introdotto una previsione differente rispetto alla disciplina in precedenza dettata dalla vecchia legge fallimentare, quando si tratta di società che entro l'anno si è cancellata dal registro delle imprese, non è fondata.
2 L'equivoco in cui incorre il reclamante è ritenere che una società cancellata dal registro delle imprese, entro l'anno da tale cancellazione ed in relazione al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, possa considerarsi alla stessa stregua di soggetto non iscritto nel registro delle imprese.
L'articolo 40 commi 6 e 7 del c.c.i.i., analogamente al vecchio art. 15, 3° comma, della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via p.e.c. non risulti possibile o non abbia esito positivo, (non essendo stata ancora istituita l'area web riservata di cui all'art.359 del c.c.i.i.), la notifica va eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese, ma se neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, si procederà con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
La giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare ha affermato che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 d.l. n. 179 del 2012, conv. con modifiche nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.10700), mentre ha escluso che la notifica vada eseguita al domicilio del legale rappresentante a fronte di una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo
(Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, n.9594).
D'altra parte, hanno affermato i giudici della Suprema Corte “ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo
"pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare,
3 quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese” (da Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6866).
Essendo identica la disciplina introdotta dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul punto, come chiaramente emerge dall'art.40 comma 8, comma applicabile anche nelle ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per cause imputabili al debitore, per le ragioni già esposte, correttamente tentata la notifica da parte della cancelleria all'indirizzo p.e.c. della società cancellata, visto l'esito negativo della stessa, su istanza del creditore, la notifica è stata eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e non rinvenuta la predetta, questi correttamente ha proceduta al deposito nella casa comunale.
Il reclamo, basato solo su tale infondata censura, va quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del creditore istante, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del reclamante, nella misura liquidata in dispositivo, applicando il d.m. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del valore indeterminabile complessità bassa, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisionale considerata l'effettiva attività espletata ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. n.147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, nel procedimento R.G. n. 1430/2024, rigetta il reclamo proposto da , nella qualità di liquidatore della società Parte_1 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.51/2024, pubblicata il 4.10.2024 che
[...]
conferma; condanna il reclamante alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_3
quale procuratrice di che liquida quali compensi in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e Controparte_2
spese generali;
4 nulla riguardo la curatela;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07/02/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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