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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07.07.1992, con domicilio in Reggio nell' Emilia, via Mazzini, 9 (RE), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sala (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in via Lecce, 19 - 03100 - Frosinone
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato presso CP_2
l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2015/2016, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e/o, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno cagionato dalla mancata fruizione dello stesso e per l'effetto;
2. condannare il , in via principale, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica e per gli usi da questa previsti (o altro mezzo idoneo), della somma di €. 500,00, o, in ogni caso, “secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, per ciascuno degli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022/, 2022/2023, 2023/2024 o, in subordine, il risarcimento dei danni che saranno provati in corso di causa
o che, in ogni caso, risulteranno di giustizia, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, si chiede ammettersi la liquidazione equitativa. Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del 15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, previs ta dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professio nali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 2 di 9 dell' al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022/, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo depos ito di note sc ritte entro il
18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino a l termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 09.10.219 al
30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2020 al 31.08.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 31.08.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata p er l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 4 di 9 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione de lle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post la uream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'amb ito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/ 11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 5 di 9 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'imp orto di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 6 di 9 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal s enso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - c he giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite l'allegazione delle GPS per la provincia di Reggio nell'Emilia, relativ e al biennio inerente agli anni scolas tici 2024/2025 e 2025/2026 , nelle quali la ricorrente è inserita.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni s colastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della
Pag. 7 di 9 controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquida te come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori m inimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fas e istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 705/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorr ente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse r egole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022/, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.500,00 a favore di Pt_1
, oltre interessi sino al soddis fo.
[...]
Pag. 8 di 9 2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore a rifondere alla ricorrente, CP_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 1030,00 per compens i oltre spese generali d el 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07.07.1992, con domicilio in Reggio nell' Emilia, via Mazzini, 9 (RE), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sala (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in via Lecce, 19 - 03100 - Frosinone
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato presso CP_2
l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2015/2016, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e/o, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno cagionato dalla mancata fruizione dello stesso e per l'effetto;
2. condannare il , in via principale, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica e per gli usi da questa previsti (o altro mezzo idoneo), della somma di €. 500,00, o, in ogni caso, “secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, per ciascuno degli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022/, 2022/2023, 2023/2024 o, in subordine, il risarcimento dei danni che saranno provati in corso di causa
o che, in ogni caso, risulteranno di giustizia, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, si chiede ammettersi la liquidazione equitativa. Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del 15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, previs ta dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professio nali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 2 di 9 dell' al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022/, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo depos ito di note sc ritte entro il
18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino a l termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 09.10.219 al
30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2020 al 31.08.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 31.08.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata p er l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 4 di 9 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione de lle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post la uream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'amb ito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/ 11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 5 di 9 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'imp orto di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 6 di 9 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal s enso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - c he giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite l'allegazione delle GPS per la provincia di Reggio nell'Emilia, relativ e al biennio inerente agli anni scolas tici 2024/2025 e 2025/2026 , nelle quali la ricorrente è inserita.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni s colastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della
Pag. 7 di 9 controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquida te come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori m inimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fas e istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 705/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorr ente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse r egole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022/, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.500,00 a favore di Pt_1
, oltre interessi sino al soddis fo.
[...]
Pag. 8 di 9 2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore a rifondere alla ricorrente, CP_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 1030,00 per compens i oltre spese generali d el 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9