Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 20/3/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 3/12/2024, con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 17/3/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 14/3/2025 dai convenuti;
lette le note scritte depositate in data 17/3/2025 dalla parte intervenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1000 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Piazza Bruno Buozzi n.
1 - Latina, presso lo studio dell'avv. Simona POLI, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. e - C.F. P_ C.F._2 P_
elettivamente domiciliati in via Nerva n. 38 - Aprilia (LT) C.F._3 presso lo studio dell'avv. Sara FUSI, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta
PARTI CONVENUTE
NONCHÉ
– C.F. , elettivamente CP_3 C.F._4
domiciliato in viale dello Statuto n. 1, Latina, presso lo studio degli avv. Serena DI
MURO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di intervento volontario;
INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e azione di simulazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 17/3/2025): “
1. Accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 2901 cc, così come decritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita sottoscritto dal Sig. P_
in favore del Sig. , Notar racc. n. 8708 repert. 14468 P_ Per_1
registrato ai nn. 11767.3/2018 11767.2/2018 del 12.07.2018, dichiarando la revoca
e, comunque l'inefficacia nei confronti dell'attore, dell'atto di disposizione del patrimonio, limitatamente alla quota di spettanza del debitore sig. .
2. P_
Ordinare al conservatore dei RRII di Latina, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la trascrizione dell'emananda sentenza.
3. In via gradata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare in ogni caso, ai sensi dell'art. 1414 cc, e per le ragioni espresse in narrativa, la simulazione dell'atto di compravendita sottoscritto dal Sig. in favore del Sig. P_ [...]
, Notar racc. n. 8708 repert. 14468 registrato ai nn. P_ Per_1
11767.3/2018 11767.2/2018 del 12.07.2018, dichiarando detto atto inefficace nei confronti dell'attore limitatamente alla quota di spettanza del debitore sig. P_
.
4. Ordinare al conservatore dei RRII di Latina, con esonero da ogni
[...] responsabilità a riguardo, l'annotazione a margine dell'atto di compravendita notar racc. n. 8708 repert. 14468 registrato ai nn. 11767.3/2018 11767.2/2018 Per_1
del 12.07.2018, della declaratoria di intervenuta inefficacia del citato atto nei confronti dell'attore.” per parte convenuta: (note di trattazione scritta del 14/3/2025) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e istanza, rigettare le domande spiegate da e e, in particolare voglia: - accertare e Parte_1 CP_3 dichiarare la tardività e/o nullità dell'atto di intervento di per CP_3
violazione degli artt. 163, 166, 167, 267 e 268 c.p.c. e disporne lo stralcio e/o le sanzioni di cui all'art. 164 c.p.c., nonché – nella denegata ipotesi in cui l'intervento non venisse stralciato – voglia disporre il differimento della prima udienza per garantire il termine a difesa dei Convenuti rispetto alle domande nuove;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire di
[...]
e per la domanda ex art. 1415 c.c. o, in subordine, Parte_1 CP_3
rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la carenza del pregiudizio alle ragioni dei debitori, la mancanza di conoscenza e/o consapevolezza del suddetto rischio da parte dei convenuti e, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria perché infondata in fatto e in diritto. Con condanna dell'attore e dell'intervenuto alla refusione di spese e compensi di lite.” per parte intervenuta: (note di trattazione scritta del 17/3/2025) “Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 03.12.2024, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 20.03.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da depositarsi nel termine perentorio del 19.03.2025. Con le presenti note, nell'interesse dell'intervenuto Avv. ci si riporta ai precedenti scritti difensivi, insistendo CP_3 nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , chiedendo, in via principale, di dichiarare P_ P_
l'inefficacia e l'inopponibilità nei propri confronti dell'atto di compravendita sottoscritto da in favore di del 12/7/2018, a rogito del P_ P_
notaio (rep. n. 14468 - racc. n. 8708), con il quale ha Per_1 P_
trasferito la nuda proprietà di una serie di immobili in favore del figlio . P_
In via gradata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, ha chiesto di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la simulazione dell'atto di compravendita indicato, dichiarandone l'inefficacia. A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, in data
13/6/2018, con ordinanza emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 753/2016 (con il quale ha condannato al P_ pagamento della somma di € 13.500,00, oltre interessi legali e spese legali), resa nel giudizio rubricato al n. 3618 del 2016 R.G., accertata la tardività dell'opposizione, proposta da nei confronti dell'attore ingiungente, è stata dichiarata la P_
definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, munito di formula esecutiva.
L'ordinanza è stata notificata al convenuto, unitamente all'atto di precetto, in data 23/7/2018.
È stata, poi, rinnovata la notifica del precetto in ragione dell'esito negativo dell'esecuzione mobiliare sui beni del convenuto in data 30/10/2018.
Esperito pignoramento presso terzi da parte dell'attore, rivolto sia all'istituto di credito Fideuram che all' di Latina, iscritto a ruolo al R.G. Es. n. 164/2019, è CP_4
stato rilevato come la BA fosse debitrice del per la sola somma di € P_
243,00, mentre l' ha provveduto alla dichiarazione in data 7/6/2019, CP_4 comunicando l'importo della pensione netta percepita dal debitore e specificando che avrebbe trattenuto la somma mensile di € 97,80, a partire da luglio 2019, quale limite massimo pignorabile ai sensi di legge.
Parte attrice ha ulteriormente rilevato che in data 12/7/2018, a seguito dell'emissione del provvedimento che ha confermato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo a suo carico, ha effettuato la vendita della nuda proprietà di P_
una serie di immobili con unico atto di compravendita a rogito del notaio Per_1
(racc. n. 8708 - rep. n. 14468) in favore del figlio , e ciò avrebbe fatto P_ con l'intento di sottrarli alla garanzia del credito e per ostacolarne il recupero.
In particolare, sostiene parte attrice, con l'atto di compravendita in esame,
ha trasferito in favore di il diritto di 1/6 della nuda P_ P_ proprietà sull'appartamento sito in Latina, via Quarto n. 46 al piano secondo, e 1/6 della nuda proprietà del locale lavatoio al piano terzo, censiti al catasto fabbricati del
Comune di Latina al foglio 145, particella 347, sub 5 e sub 7; nonché, la nuda proprietà di tre posti auto scoperti contigui al piano terra, confinanti con l'area condominiale, particella n. 349 e carcere di Latina, censito nel catasto fabbricati del
Comune di Latina al foglio 145, particella 1187 sub 5, sub 6 e sub 7; l'intera nuda proprietà del locale negozio sito in Latina, viale Cesare Augusto, censito al N.C.E.U. di detto comune al foglio 146, particella 113, sub 1 e 13.
Il corrispettivo della compravendita è stato determinato nella somma di €
210.000,00, di cui € 80.000,00 riferiti ai diritti sul locale negozio.
Inoltre, nel contratto citato, si indicano le modalità di pagamento del prezzo tramite assegno bancario datato al momento di stipula dell'accordo.
Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'attore ha concluso chiedendo la declaratoria di inefficacia dei trasferimenti realizzati in pregiudizio del creditore e, in caso di mancato accoglimento, l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita oggetto di causa.
1.1 Con atto di intervento volontario del 21/01/2021, si è costituito in giudizio aderendo alle domande introdotte dall'attore e spiegate contro i CP_3
medesimi convenuti e;
dunque ritenendo che gli atti di P_ P_
disposizione immobiliare avessero arrecato pregiudizio anche al proprio credito, derivante dal mancato pagamento di prestazioni professionali rese dallo stesso avvocato nei confronti di;
credito accertato con ordinanza del CP_3 P_
Tribunale di Latina n. 5383 del 16/7/2018, per la somma di € 3.140,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e accessori, nonché rifusione delle spese legali per €
1.600,00.
1.2 Con comparsa depositata il 27/01/2021 si sono costituiti in giudizio P_
e contestando quanto dedotto da parte dell'attore.
[...] P_
Gli atti di diposizione realizzati da in favore di , P_ P_
secondo la loro prospettazione, avrebbero avuto il mero intento di affidare al secondo la gestione delle proprietà del primo, per ragioni legate all'età avanzata di P_
e a problematiche di salute di quest'ultimo; la vendita sarebbe stata conclusa
[...]
ad un prezzo congruo seguito di valutazione dei beni da parte di un tecnico di fiducia.
I convenuti hanno altresì rilevato la mancata sussistenza del requisito concernente il pregiudizio ai creditori, richiesto per l'accoglimento dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c., e ciò in virtù della circostanza per cui il , lungi P_ dall'essersi spogliato delle sue proprietà patrimoniali, risulta, per opera del contratto di compravendita oggetto di causa, titolare del diritto di usufrutto di svariate proprietà immobiliare e risulterebbe, altresì, creditore nei confronti di e Parte_2 [...] per l'indennità di occupazione di una delle proprietà, con la Controparte_5
conseguenza che il patrimonio del convenuto alienante risulterebbe capiente rispetto ai crediti vantati nel presente giudizio.
Ritenendo non sussistente, altresì, l'elemento della consapevolezza del debitore di ledere un diritto creditorio e infondata la domanda di simulazione, i convenuti hanno concluso chiedendone il rigetto.
Sulla posizione dell'intervenuto i convenuti, richiamando CP_3
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. un., 4/4/2000, n. 4095), hanno rilevato la tardività dello stesso intervento, nonché la carenza di elementi in fatto e in diritto a sostegno della domanda del non essendo stato, tra l'altro, mai richiesto il CP_3
pagamento del credito da parte dell'intervenuto; pertanto hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda da lui proposta.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e dopo aver disposto sulle istanze istruttorie, all'esito dell'udienza del 3/12/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 20/3/2025.
2. Preliminare alla verifica del merito della domanda introdotta dall'attore risulta l'analisi relativa alla supposta nullità o tardività dell'intervento del terzo, come prospettata dai convenuti.
In particolare, parte convenuta sostiene che trattandosi di intervento adesivo autonomo lo stesso soggiacerebbe ad una serie di preclusioni processuali, in particolare previste dagli artt. 105 e 268 c.p.c.
L'intervento sarebbe avvenuto tardivamente perché si è CP_3
costituito a meno di dieci giorni dalla data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti, senza possibilità di termine a difesa per i convenuti sui rilievi esposti dall'intervenuto e la domanda sarebbe inoltre nulla, secondo la prospettazione di parte convenuta, per carenza degli elementi richiesti dagli artt. 163 e
167, c.p.c., in quanto l'intervenuto si sarebbe limitato a fare un integrale rinvio alle ragioni addotte dall'attore, senza indicare elementi di fatto e di diritto a sostegno della propria domanda.
Alla luce degli artt. 105 e 268, c.p.c., il terzo che interviene in un processo in corso viene a trovarsi nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa. Conseguentemente, egli incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime, nel rispetto dei principi del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio. Secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza prevalente, la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni.
La giurisprudenza di legittimità, a fronte di un orientamento di merito sulla base del quale si ritiene che l'intervento volontario in causa effettuato dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge processuale per la formulazione delle domande riconvenzionali (artt. 166 e 167 c.p.c.) e anche dopo la scadenza dei termini fissati per la precisazione delle domande già proposte e la formulazione di domande consequenziali alle eventuali riconvenzionali (art. 183 c.p.c.) non è ammissibile dal momento che la proposizione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile e che l'art. 268 c.p.c. vieta al terzo il compimento di atti non più consentiti alle altre parti, tra i quali rientra la proposizione delle domande nuove, ha chiarito che “la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni», configurandosi solo l'obbligo, per
l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (v., da ultimo, Cass. 14 febbraio 2006, n. 3186; Cass. 28 luglio
2005, n. 15787).
In tal senso, dunque, l'eventuale costituzione tardiva rispetto ai termini a comparire nella prima udienza, non impedisce al terzo di intervenire e proporre domande autonome, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, oltre la quale l'intervento non è ammesso, secondo il disposto di cui all'art. 268, c.p.c., nella versione vigente al momento di introduzione della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, all'esito della prima udienza fissata per il 16/6/2020, il giudice ha disposto un rinvio della prima udienza al 28/01/2021, assegnando all'attore termine di legge per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti non costituiti.
Il terzo intervenuto ha invece depositato la propria comparsa in data
21/01/2021, sette giorni prima della prima udienza fissata in citazione e il giudice, su richiesta dei convenuti, ha loro concesso termine a difesa per replicare alla posizione espressa nell'intervento del terzo.
Si ritiene ammissibile, dunque, l'intervento del terzo in CP_3 ossequio anche all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ed in virtù del fatto che l'unica limitazione opponibile all'intervenuto è quella relativa all'accettazione dello stato del processo nella fase in cui si trovi al momento della costituzione in giudizio;
nel caso di specie, fermo, al momento dell'intervento, alla fase anteriore alla prima udienza di comparizione.
D'altra parte che l'intervento, nella fattispecie in questione, sia ammissibile e configurabile come intervento adesivo autonomo è desumibile dall'affermazione del seguente principio da parte della giurisprudenza di legittimità: Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti,
l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l'interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole (Cass. civ., sez. III,
07/03/2017, n. 5621).
2.1 Per quanto attiene alla valutazione in ordine alla presunta nullità dell'atto per mancanza degli elementi di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c., i convenuti, nell'operare tale eccezione, fanno riferimento all'assenza di elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda introdotta dal terzo e al suo riportarsi ai rilievi in diritto operati dall'attore.
Deve ritenersi inammissibile la prospettazione in ordine alla nullità dell'atto di intervento del terzo, come prospettata da parte dei convenuti, in virtù del riscontro positivo circa la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda proposta, al di là del rinvio alle conclusioni come proposte dall'attore nell'atto di citazione.
L'intervenuto, infatti, per quanto attiene alle questioni di fatto, rileva come il credito sulla base del quale ha agito sia stato accertato con ordinanza n. 5383/2018 emessa dal Tribunale di Latina il 16/7/2018 a definizione di un giudizio (R.G. n.
5584/2016) di opposizione a decreto ingiuntivo n. 820 del 6/4/2016, richiesto dal terzo per l'adempimento del pagamento delle prestazioni CP_3 professionali svolte a favore dell'odierno convenuto . Richiama poi, P_
quale oggetto della domanda il medesimo atto di trasferimento immobiliare impugnato dall'attore.
Per quanto attiene alle ragioni di diritto sulla base dei quali l'intervenuto ha fondato la propria domanda, l'aver operato un rinvio a quanto dedotto dall'attore sulla sussistenza dei presupposti inerenti l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., con la precisazione, da parte del terzo, di “farli propri”, non comporta alcuna nullità dell'atto di intervento.
Non solo l'interventore autonomo ha fondato la propria pretesa sulla base di un diritto di credito specificamente allegato e documentato, quale presupposto dell'azine pauliana, e ha impugnato d'inefficacia il medesimo atto di trasferimento oggetto della domanda principale dell'attore, ma, dal richiamo operato all'atto introduttivo del diritto, si può anche agevolmente comprendere come egli abbia inteso evocare i presupposti sulla base dei quali ha formulato le proprie conclusioni, anch'esse finalizzate alla declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato;
presupposti che, come si vedrà, sono i medesimi evocati dall'attore.
D'altra parte, una corretta collocazione sistematica della domanda dell'intervenuto in giudizio deve partire dalla considerazione che un siffatto intervento, pur facendo valere un diritto non relativo all'oggetto del giudizio, essendo diverso il credito di cui si chiede tutela rispetto a quello già dedotto dall'attore, dipende però dal titolo originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridico generatore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revoca ex art. 2901 c.c.), così da palesarsi come rapporto giuridico ad esso connesso per dipendenza.
E tale fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti è rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che origina il c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sia l'attore, che l'interventore, chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti
(petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c.).
Inoltre, l'unicità dell'atto dispositivo pregiudizievole per entrambi i creditori comporta, nell'ipotesi di specie (crediti antecedenti ad esso), anche l'identità del profilo soggettivo che opera come ulteriore presupposto dell'azione revocatoria ordinaria rispettivamente proposta, giacché si rende sufficiente la mera consapevolezza, in capo agli stessi debitore alienante e terzo acquirente, dell'identico fatto, ossia proprio della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo dovuta al medesimo atto dispositivo (non essendo necessaria la collusione tra debitore e terzo, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito, come si vedrà meglio appresso).
Così posto il thema decidendum, la domanda del terzo intervenuto deve essere esaminata nel merito, unitamente a quella dell'attore e l'eccezione di tardività e nullità proposta dai convenuti deve ritenersi infondata.
3. L'attore, con adesione dell'intervenuto, ha agito al fine di far accertare, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per la declaratoria di inefficacia e inopponibilità nei suoi confronti del contratto di compravendita con riserva di usufrutto, stipulato in data 12/7/2018 a rogito del notaio (racc. Per_1
n. 8708 - rep n. 14468), con il quale , unitamente al coniuge P_ CP_6
in regime di comunione dei beni tra loro, ha trasferito, riservando l'usufrutto
[...]
vitalizio e con reciproco accrescimento per i diritti in comunione legale, ciascuno per i diritti di propria competenza, la nuda proprietà in favore del figlio dei P_
beni così descritti:
a) 2/3 della nuda proprietà di un appartamento sito al piano secondo di immobile in Latina, via Quarto n. 46;
b) 2/3 della nuda proprietà del locale lavatoio al piano terzo del medesimo stabile di Via Quarto, n. 46 con annesso lastrico solare;
censiti al catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 145, particella 347, sub 5 (l'appartamento di cui alla lettera a) e sub 7 (il lavatoio di cui alla lettera b);
c) l'intera nuda proprietà di tre posti auto scoperti contigui al piano terra, ubicati nella medesima Via Quarto n. 46; censiti al catasto fabbricati del Comune di
Latina al foglio 145, particella 1187, sub 5, 6 e 7;
d) l'intera nuda proprietà del locale negozio a piano terra, con annessa corte esclusiva di immobile sito in Via Cesare Augusto, angolo Via Leonardo da Vinci, censito al catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 146, particella 113, sub 1
e 13 graffati.
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).
3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
L'avvocato ha dimostrato la sussistenza del credito vantato Parte_1
nei confronti del convenuto , come risultante da decreto ingiuntivo n. P_ 753 del 2016, emesso all'esito del giudizio rubricato al n. 7391 del 2015 R.G., divenuto definitivamente esecutivo a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Latina n.
4469/2018, con la quale è stata rilevata la tardività dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo da parte del e lo ha, appunto, dichiarato esecutivo. P_
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
3.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Nel caso in esame, l'atto di diposizione si sostanzia nel trasferimento della nuda proprietà di una serie di immobili da parte di , in favore del figlio P_
, di cui il disponente è rimasto usufruttuario. P_
L'usufruttuario può assumere agli occhi del terzo le sembianze del proprietario: esercita il possesso sulla cosa, può concederla in locazione traendone le conseguenti rendite economiche, e così via, ma giuridicamente non è proprietario di quel bene con tutti i limiti che ne conseguono, ad esempio non può vendere il bene ma eventualmente solo il diritto di cui è titolare, né cambiare la destinazione economica del bene, ossia il fine dell'utilizzo e godimento per lo stesso come deciso dal proprietario.
La vendita della nuda proprietà dell'immobile, dunque, è operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto comporta una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile.
Inoltre la scissione della nuda proprietà dell'immobile rispetto alla titolarità del diritto di usufrutto vitalizio, mantenuta in capo al debitore non rende appetibile l'acquisto del diritto reale di godimento nell'eventuale sede di vendita forzosa dei beni. Infatti la durata del diritto di usufrutto per l'intera vita dell'usufruttuario non consentirebbe all'eventuale acquirente di godere in prima persona del diritto acquistato.
Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile come avvenuto nel caso in esame.
3.3 L'eventus damni - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass.
2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651.
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso in esame, l'atto negoziale con il quale il debitore ha modificato la propria situazione patrimoniale, è stato stipulato in data 12/7/2018.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nel caso di specie il convenuto nulla ha allegato a favore della dimostrazione della capienza del proprio patrimonio.
In atti risultano presenti solo delle visure catastali che tuttavia si rivelano irrilevanti al fine di offrire dimostrazione in merito alla supposta consistenza patrimoniale del debitore, anzi, a tal proposito volgono a sfavore di parte convenuta.
Dalle visure in atti, datate ad aprile del 2018, quindi relative ad un periodo antecedente rispetto all'atto dispositivo avvenuto a luglio dello stesso anno, emerge infatti che fosse al tempo proprietario degli immobili di cui poi P_
successivamente ha trasferito la nuda proprietà in favore del figlio, ma non anche di altri immobili eventualmente aggredibili da parte dei creditori. Né risultano depositi in denaro idonei a sterilizzare l'evento pregiudizievole per i creditori.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza dell'atto dispositivo per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di P_ compravendita, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito della parte attrice.
3.4L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi (v., quelle non citate, ed espressamente sul punto Cass. 26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
Ed invero, “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni” (Cass. civ.
18/06/2019, n. 16221).
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito dell'attore, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che nel caso in esame, trattandosi di un credito nascente da un rapporto di prestazione di opera intellettuale, si può ritenere che l'insorgenza dello stesso sia collocabile al termine dell'espletamento del mandato.
A nulla rilevano le obiezioni di parte convenuta, che rileva di aver introdotto un giudizio nei confronti di parte attrice, allo stato sottoposto all'esame della Corte
d'appello di MA (giudizio individuato con R.G. n. 5929 del 2020). Si tratta della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente avente ad oggetto la P_
richiesta di accertamento della negligenza dell'avv. e la sua conseguente Parte_1
condanna al risarcimento dei danni.
Questa contrapposta pretesa non è idonea a porre nel nulla, nel caso in esame, il credito che risulta accertato dal decreto ingiuntivo n. 753/2016 emesso dal
Tribunale di Latina, divenuto definitivamente esecutivo con ordinanza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, resa dal medesimo Tribunale in data 13/6/2018.
Ne discende che, nel caso in esame, la data di insorgenza del credito dell'attrice deve essere individuata quantomeno a seguito dell'emissione dell'ordinanza suddetta;
ma, in realtà il credito ha origine anteriore nel tempo.
Essendo, dunque, l'atto di trasferimento della nuda proprietà degli immobili oggetto dell'azione revocatoria, posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza e volontà di di spogliarsi degli immobili in favore del figlio, non P_ direttamente coinvolto nelle ragioni di credito dell'attore, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate.
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione, posto in essere a titolo oneroso, a diminuire le garanzie patrimoniali del debitore, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, stante l'uscita dei cespiti indicati dal patrimonio del debitore.
3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.
Sez. VI, 18/06/2019, (ord.) n. 16221). Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 15/10/2021, (ord.) n. 28423).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ., 27/09/2018, n. 23326).
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore.
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a dimostrare che il terzo,
, fosse a conoscenza della circostanza per cui l'atto dismissivo avrebbe P_
potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti del cedente
. P_
Nel caso di specie si applicano i principi generalmente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità per la quale la profonda vicinanza tra i convenuti, conduce a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquisita consapevolezza del terzo acquirente, richiesta ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non essendo necessario a tal fine che egli fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori del proprio dante causa, che è riscontrabile nel caso di specie.
A tal proposito si osserva che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento 'ex se' sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della 'participatio fraudis', laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5359; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (ord.) n. 1286).
Tale elemento circostanziale trova conferma non solo dal fatto che le parti siano legate a livello familiare, trattandosi di padre e figlio, ma anche dalle circostanze allegate dai medesimi convenuti secondo i quali l'atto di trasferimento degli immobili in favore del figlio sarebbero stati realizzati con la volontà, ad opera del padre che all'epoca aveva già un'età avanzata, di permettere al figlio di occuparsi della gestione di tutti i propri affari, compresa la gestione “dei processi”, riferendosi alle controversie in atto tra il padre e ulteriori controparti processuali. Tale prospettazione rende inverosimile la circostanza per cui l'acquirente, , P_ non fosse a perfetta conoscenza delle vicende intercorse tra il padre e l'attore del presente giudizio, e porta a ritenere che, dunque, il terzo fosse certamente consapevole del credito insorto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti di del contratto Parte_1
di trasferimento della nuda proprietà degli immobili operato da in favore P_
del figlio . P_
4. Per le ragioni sinora espresse deve essere altresì accolta la domanda dell'ulteriore creditore, l'avvocato intervenuto nel giudizio. CP_3
Lo stesso vanta un credito derivante dallo svolgimento di attività professionale in favore del convenuto , cristallizzato con ordinanza n. 5383 del 2018, P_ resa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio rubricato al n. 5584 del 2016 R.G., con il quale è stato condannato al pagamento della somma di € 3.140,00 P_ in favore dell'intervenuto. Il credito risulta, anche nel caso in esame, anteriore rispetto all'atto dispositivo.
Nonostante l'ordinanza sia successiva di quattro giorni rispetto al trasferimento immobiliare, si può individuare il momento dell'insorgenza del credito dall'espletamento dell'attività professionale dell'intervenuto, databile al momento in cui si è conclusa l'attività suddetta, riconducibile alle prestazioni svolte in favore del convenuto nelle cause R.G. n. 8401/2007 e 4169/2008 (possessoria e successivo merito).
Le eccezioni proposte dai convenuti, circa il mancato esperimento di tentativi di recupero del credito da parte del sono smentiti dalle circostanze che CP_3 emergono dalla stessa ordinanza allegata dall'intervenuto, in cui si accerta l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito proprio per l'attivazione da parte del professionista del tentativo di recuperare le somme dovute, mediante richiesta formale con diffida del 28/10/2013 e poi con l'introduzione del giudizio da cui è scaturita la suddetta ordinanza.
A nulla vale, inoltre, l'allegazione dei convenuti circa l'esiguità del credito che sostengono avrebbe potuto trovare soddisfazione su “diritti reali immobiliari” di
; infatti valgono le suespresse considerazioni sul limitato valore del P_
diritto di usufrutto separato dalla nuda proprietà e la circostanza, pure sopra esposta, che non ha in alcun modo dimostrato di aver provveduto in qualche P_
modo alla soddisfazione del debito esposto verso il per quanto esiguo esso CP_3
fosse.
Si ritiene dunque che, per tutte le considerazioni sopra svolte, possano ritenersi integrati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche per la posizione dell'intervenuto, con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del contratto di trasferimento della nuda proprietà degli immobili, operato da P_
in favore del figlio .
[...] P_
L'accoglimento della domanda di revocatoria comporta l'assorbimento delle ulteriori domande proposte in via subordinata dall'attore e dall'intervenuto.
5.Effetti della revoca. Annotazione della sentenza. Spese di lite - La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del conservatore della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 per la domanda dell'attore e tra € 1.100,01 a € 5.200,00 per la domanda dell'intervenuto; applicati i valori medi relativi a tutte le fasi ridotti del 30%, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione ove si fa riferimento ai minimi per la natura documentale del giudizio), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di parte attrice e di parte intervenuta e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e , limitatamente Parte_1 CP_3
ai diritti trasferiti da , l'atto di compravendita con riserva di usufrutto, P_
stipulato in data 12/7/2018 a rogito del notaio (racc. n. 8708 - rep n. Per_1
14468), con il quale , unitamente al coniuge in regime di P_ CP_6
comunione dei beni tra loro, hanno trasferito, riservando l'usufrutto vitalizio e con reciproco accrescimento per i diritti in comunione legale, ciascuno per i diritti di propria competenza, la nuda proprietà in favore del figlio dei beni così P_
descritti:
a) 2/3 della nuda proprietà di un appartamento sito al piano secondo di immobile in Latina, via Quarto n. 46;
b) 2/3 della nuda proprietà del locale lavatoio al piano terzo del medesimo stabile di Via Quarto, n. 46 con annesso lastrico solare;
immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 145, particella 347, sub 5 (l'appartamento di cui alla lettera a) e sub 7 (il lavatoio di cui alla lettera b);
c) l'intera nuda proprietà di tre posti auto scoperti contigui al piano terra, ubicati nella medesima Via Quarto n. 46; beni censiti al catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 145, particella 1187, sub 5, 6 e 7;
d) l'intera nuda proprietà del locale negozio a piano terra, con annessa corte esclusiva di immobile sito in Via Cesare Augusto, angolo Via Leonardo da Vinci;
immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Latina al foglio 146, particella
113, sub 1 e 13 graffati;
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità Immobiliare (già Conservatore dei RR.II.), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle P_ P_ spese di lite in favore dell'attore , che si liquida euro 245,00 per Parte_1
esborsi ed euro 3.217,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa nelle percentuali di legge;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle P_ P_ spese di lite in favore dell'intervenuto , che si liquida in euro CP_3
1.616,20 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa nelle percentuali di legge.
Latina, lì 20/3/2025
Il giudice
Luca Venditto